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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/09/2025, n. 3740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3740 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9772 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Costanza Teti Presidente relatore
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 9772 /2024 promossa da
(c.f. ), difesa dall'Avv. BONARDI Parte_1 C.F._1
CHIARA
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brescia
Conclusioni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02/08/2024, ha Parte_1 assunto di avere contratto matrimonio civile con il sig. Controparte_1
(n. nelle Filippine il 17/1/1986) innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del
[...]
Comune di Brescia il 10/11/2007, matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Brescia - Parte Prima - Anno 2007 – N. 263; che dal matrimonio sono nate le figlie e;
che con sentenza parziale Persona_1 Per_2
n. 838/2023 pubblicata il 12/4/2023, notificata il 14/4/2023, non impugnata nel termine di legge, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi. La ricorrente ha chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio, la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, l'assegnazione della casa coniugale, il collocamento delle minori presso di sé, l'affidamento della prole in modo c.d. super esclusivo, l'adozione di provvedimenti di contenuto economico in favore delle minori.
Con ordinanza del 16.5.2025, il giudice istruttore ha assunto i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “nomina curatore speciale ex art. 473- bis. 8 c.p.c. l'avv.to Jennifer Bertuzzi, nota all'Ufficio; dispone l'affidamento c.d. super esclusivo delle figlie alla madre, con residenza presso la stessa;
stabilisce che tutte le decisioni, anche quelle di più rilevante interesse per le figlie (ad es. sull'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, la residenza, il rilascio di documenti validi per l'espatrio), siano adottate dalla madre tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni;
dispone che il padre possa incontrare le figlie solo in modo protetto e ambiente neutro, previa valutazione dei Servizi Sociali sulle sue condizioni psico-fisiche e sull'interesse per le minori;
con decorrenza dalla data della presente sentenza, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un assegno mensile di € 350,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie (€ 175,00 ciascuna), da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, fino alla loro indipendenza economica;
pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie nell'interesse delle figlie, come indicate nel Protocollo del Tribunale di Brescia;
rimette la causa al Collegio per la domanda di sentenza parziale”.
A seguito della rimessione al collegio, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 9.9.2025.
***
Il pubblico ministero non è intervenuto nel processo. Tuttavia, è sufficiente rilevare che la parte pubblica, parte necessaria di questo processo [art. 70, co. 1, n. 2), c.p.c.], è stata messa nelle condizioni di intervenire (cfr. in argomento per tutte Cass. civ., sez. I, 7 marzo 2018, n. 5492), essendo stata partecipata della pendenza del processo, mediante la notificazione del ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2) lettera b) della legge 898/1970, come modificata dalla legge 55/2015, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi” dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente risulta che è stata pronunciata la separazione giudiziale nell'anno 2023 e che la sentenza è passata in giudicato.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non possa più essere ricostituita: essi, infatti, non convivono più dal 2021, da quando il Tribunale dei Minorenni di Brescia, con decreto del 01.6.2021, ha disposto l'allontanamento dalla casa coniugale del resistente, momento a partire del quale quest'ultimo avrebbe mostrato un totale disinteresse nei confronti della prole.
Deve dunque essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
La prosecuzione del processo, per l'affidamento dei figli, per le questioni economiche, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalla signora Parte_1 con il sig. (nato nelle Filippine il 17/1/1986)
[...] Controparte_1 innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brescia il 10/11/2007, matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Brescia
- Parte Prima - Anno 2007 – N. 263; ordina all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 9.9.2025
Il Presidente estensore
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Costanza Teti Presidente relatore
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 9772 /2024 promossa da
(c.f. ), difesa dall'Avv. BONARDI Parte_1 C.F._1
CHIARA
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brescia
Conclusioni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02/08/2024, ha Parte_1 assunto di avere contratto matrimonio civile con il sig. Controparte_1
(n. nelle Filippine il 17/1/1986) innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del
[...]
Comune di Brescia il 10/11/2007, matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Brescia - Parte Prima - Anno 2007 – N. 263; che dal matrimonio sono nate le figlie e;
che con sentenza parziale Persona_1 Per_2
n. 838/2023 pubblicata il 12/4/2023, notificata il 14/4/2023, non impugnata nel termine di legge, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi. La ricorrente ha chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio, la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, l'assegnazione della casa coniugale, il collocamento delle minori presso di sé, l'affidamento della prole in modo c.d. super esclusivo, l'adozione di provvedimenti di contenuto economico in favore delle minori.
Con ordinanza del 16.5.2025, il giudice istruttore ha assunto i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “nomina curatore speciale ex art. 473- bis. 8 c.p.c. l'avv.to Jennifer Bertuzzi, nota all'Ufficio; dispone l'affidamento c.d. super esclusivo delle figlie alla madre, con residenza presso la stessa;
stabilisce che tutte le decisioni, anche quelle di più rilevante interesse per le figlie (ad es. sull'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, la residenza, il rilascio di documenti validi per l'espatrio), siano adottate dalla madre tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni;
dispone che il padre possa incontrare le figlie solo in modo protetto e ambiente neutro, previa valutazione dei Servizi Sociali sulle sue condizioni psico-fisiche e sull'interesse per le minori;
con decorrenza dalla data della presente sentenza, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un assegno mensile di € 350,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie (€ 175,00 ciascuna), da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, fino alla loro indipendenza economica;
pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie nell'interesse delle figlie, come indicate nel Protocollo del Tribunale di Brescia;
rimette la causa al Collegio per la domanda di sentenza parziale”.
A seguito della rimessione al collegio, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 9.9.2025.
***
Il pubblico ministero non è intervenuto nel processo. Tuttavia, è sufficiente rilevare che la parte pubblica, parte necessaria di questo processo [art. 70, co. 1, n. 2), c.p.c.], è stata messa nelle condizioni di intervenire (cfr. in argomento per tutte Cass. civ., sez. I, 7 marzo 2018, n. 5492), essendo stata partecipata della pendenza del processo, mediante la notificazione del ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2) lettera b) della legge 898/1970, come modificata dalla legge 55/2015, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi” dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente risulta che è stata pronunciata la separazione giudiziale nell'anno 2023 e che la sentenza è passata in giudicato.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non possa più essere ricostituita: essi, infatti, non convivono più dal 2021, da quando il Tribunale dei Minorenni di Brescia, con decreto del 01.6.2021, ha disposto l'allontanamento dalla casa coniugale del resistente, momento a partire del quale quest'ultimo avrebbe mostrato un totale disinteresse nei confronti della prole.
Deve dunque essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
La prosecuzione del processo, per l'affidamento dei figli, per le questioni economiche, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalla signora Parte_1 con il sig. (nato nelle Filippine il 17/1/1986)
[...] Controparte_1 innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brescia il 10/11/2007, matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Brescia
- Parte Prima - Anno 2007 – N. 263; ordina all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 9.9.2025
Il Presidente estensore
Costanza Teti