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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/09/2025, n. 2645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2645 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Pia Di Stefano Presidente rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 09/09/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1411/2024
vertente tra parte domiciliata in VIALE G. MAZZINI N.113 00195 ROMA Parte_1 rappresentata dall'avv. D'AGOSTINO ANTONIO GIUSEPPE
Parte appellante contro
Controparte_1
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1440/2023, emessa dal Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 24.11.2023, all'esito del giudizio recante numero di R.G. 1399/2023. Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza impugnata si rigettava la domanda, proposta da nei confronti della Parte_1 Società e della Società RI.CA. Distribuzione p.A, volta a sentir dichiarare la Controparte_1 natura discriminatoria del licenziamento disciplinare intimatogli dalla prima in data 27.08.2022, oltre che la nullità/illegittimità dello stesso in quanto a suo dire provocato dalla partecipazione, in buona fede, ad uno sciopero di oltre 90 lavoratori durato dal 20.06.2022 al 14.07.2022, con le conseguenze reintegratorie e risarcitorie di legge, mentre condannava le due società in solido a corrispondere al ricorrente le maturate differenze retributive. Avverso detta sentenza interponeva appello il lavoratore quanto alla parte di soccombenza, mentre le suddette Società optavano per la contumacia.
All'esito dell'udienza di discussione del 09.09.2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
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Con nota depositata telematicamente in data 14.07.2025, l'appellante ha documentato di aver rinunciato agli atti del presente giudizio e all'azione, a seguito dell'accordo di conciliazione sindacale del 31.07.2024. Va, pertanto, disposta l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c. (senza la necessità dell'accettazione della controparte, che non risulta costituita in giudizio). Nulla va disposto circa le spese del grado (peraltro, oggetto di regolamentazione in sede protetta).
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio. Nulla per le spese.
Roma, 09/09/2025
Il Presidente estensore dott. Maria Pia Di Stefano