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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1270/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6628/2025 depositato il 09/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione RI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di RI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259008380285000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il sollecito di pagamento notificato dal concessionario in data 1.10.2025 e relativo a tassa automobilistica anno 2021.
Ha dedotto non essere dovuta l'imposta in oggetto causa l'omessa notifica di qualsivoglia atto precedente e prodromico e la conseguente intervenuta prescrizione della tassa medesima;
ha poi lamentato la mancata indicazione della targa del veicolo tassato. Ha poi allegato verbale di invalidità e permesso di parcheggio per disabili.
Ha quindi chiesto accogliersi il ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
La Regione RI ed il concessionario si sono costituiti in giudizio (mediante propri dipendenti), resistendo al ricorso ed invocandone il rigetto. L'ente ha anche eccepito l'inammissibilità del ricorso perché non provata la data di recezione dell'atto opposto e quindi la sua tempestività.
All'odierna udienza (in camera di consiglio) la controversia è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile non essendo stata provata, e tale onere incombeva sul ricorrente, la data di effettiva ricezione dell'atto impugnato.
E' noto come il termine perentorio per la presentazione del ricorso sia normativamente fissato (art. 21 d.lgs.
n. 546/1992) in giorni sessanta decorrenti, appunto, dalla notificazione dell'atto che si intende contestare.
Nel caso di specie il ricorso si appalesa inammissibile per non averne il ricorrente dimostrato la tempestività; dimostrazione che, del resto, spetta a chi agisce in giudizio poiché la tardività del ricorso, per violazione del termine previsto dall'art. 21 d.lgs. citato, è causa di improponibilità dell'azione.
Tale ultima circostanza è evincibile, oltre che dalla disposizione sopra richiamata, anche dall'art. 2969 c.c.,
a mente del quale “la decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause di improponibilità dell'azione”.
La testé indicata disposizione istituisce un rapporto di normale coincidenza, nelle materie sottratte alla disponibilità delle parti, tra decadenza e improponibilità dell'azione; il termine per proporre ricorso costituisce, poi, materia indubitabilmente sottratta alla disponibilità delle parti, di talché la decadenza fissata dall'art. 21 citato determina l'improponibilità del ricorso, dovendosi altresì ribadire che la tempestività del ricorso stesso, ossia il rispetto del termine prescritto dall'art. 21 d.lgs. n. 546/92, integra un presupposto processuale.
A differenza dei fatti estintivi, il cui onere probatorio grava sul debitore, i presupposti processuali vanno provati da chi agisce in giudizio sicché incombe sul ricorrente l'onere di provare il rispetto del termine sancito dall'art. 21 d.lgs. n. 546/1992.
Nel caso di specie, non avendo il ricorrente assolto a tale onere, il ricorso, come detto, va dichiarato inammissibile, dovendosi pure evidenziare che < dall'art. 21, primo comma, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per la proposizione del ricorso giudiziale avverso il provvedimento impositivo è, per sua natura, di carattere perentorio, sicché, venuto esso a scadenza, risulta irrilevante il successivo contegno del convenuto, stante l'imperatività ed indisponibilità delle norme in materia di decadenza (…)>> (Cass., Sez. 5, sentenza n. 11222 del 30/07/2002 (Rv. 556380)).
Le spese, che seguono la soccombenza, vengono liquidate, come da dispositivo (cfr. art. 15 dlgs 546-1992
e dm 55-2014).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 90,00 cadauno per la Regione RI e il concessionario.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6628/2025 depositato il 09/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione RI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di RI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259008380285000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il sollecito di pagamento notificato dal concessionario in data 1.10.2025 e relativo a tassa automobilistica anno 2021.
Ha dedotto non essere dovuta l'imposta in oggetto causa l'omessa notifica di qualsivoglia atto precedente e prodromico e la conseguente intervenuta prescrizione della tassa medesima;
ha poi lamentato la mancata indicazione della targa del veicolo tassato. Ha poi allegato verbale di invalidità e permesso di parcheggio per disabili.
Ha quindi chiesto accogliersi il ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
La Regione RI ed il concessionario si sono costituiti in giudizio (mediante propri dipendenti), resistendo al ricorso ed invocandone il rigetto. L'ente ha anche eccepito l'inammissibilità del ricorso perché non provata la data di recezione dell'atto opposto e quindi la sua tempestività.
All'odierna udienza (in camera di consiglio) la controversia è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile non essendo stata provata, e tale onere incombeva sul ricorrente, la data di effettiva ricezione dell'atto impugnato.
E' noto come il termine perentorio per la presentazione del ricorso sia normativamente fissato (art. 21 d.lgs.
n. 546/1992) in giorni sessanta decorrenti, appunto, dalla notificazione dell'atto che si intende contestare.
Nel caso di specie il ricorso si appalesa inammissibile per non averne il ricorrente dimostrato la tempestività; dimostrazione che, del resto, spetta a chi agisce in giudizio poiché la tardività del ricorso, per violazione del termine previsto dall'art. 21 d.lgs. citato, è causa di improponibilità dell'azione.
Tale ultima circostanza è evincibile, oltre che dalla disposizione sopra richiamata, anche dall'art. 2969 c.c.,
a mente del quale “la decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause di improponibilità dell'azione”.
La testé indicata disposizione istituisce un rapporto di normale coincidenza, nelle materie sottratte alla disponibilità delle parti, tra decadenza e improponibilità dell'azione; il termine per proporre ricorso costituisce, poi, materia indubitabilmente sottratta alla disponibilità delle parti, di talché la decadenza fissata dall'art. 21 citato determina l'improponibilità del ricorso, dovendosi altresì ribadire che la tempestività del ricorso stesso, ossia il rispetto del termine prescritto dall'art. 21 d.lgs. n. 546/92, integra un presupposto processuale.
A differenza dei fatti estintivi, il cui onere probatorio grava sul debitore, i presupposti processuali vanno provati da chi agisce in giudizio sicché incombe sul ricorrente l'onere di provare il rispetto del termine sancito dall'art. 21 d.lgs. n. 546/1992.
Nel caso di specie, non avendo il ricorrente assolto a tale onere, il ricorso, come detto, va dichiarato inammissibile, dovendosi pure evidenziare che < dall'art. 21, primo comma, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per la proposizione del ricorso giudiziale avverso il provvedimento impositivo è, per sua natura, di carattere perentorio, sicché, venuto esso a scadenza, risulta irrilevante il successivo contegno del convenuto, stante l'imperatività ed indisponibilità delle norme in materia di decadenza (…)>> (Cass., Sez. 5, sentenza n. 11222 del 30/07/2002 (Rv. 556380)).
Le spese, che seguono la soccombenza, vengono liquidate, come da dispositivo (cfr. art. 15 dlgs 546-1992
e dm 55-2014).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 90,00 cadauno per la Regione RI e il concessionario.