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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/12/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1427 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 17/12/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f. e p.i. , con sede in Giulianova (TE), alla via Parte_1 P.IVA_1
Cupa s.n.c. in persona dell'Amministratore Unico dott. (c.f. Parte_2 [...]
), nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Pescara, alla via C.F._1
G. Mazzarino n. 8, presso e nello Studio Legale dell'Avv. Vincenzo DI GIROLAMO (c.f.:
e dell'Avv. Riccardo DI GIROLAMO (c.f. CodiceFiscale_2 C.F._3
), entrambi del Foro di Pescara, che la rappresentano e difendendo, anche
[...] disgiuntamente, giusta autorizzazione del G.I.P. presso il Tribunale di Chieti e procura in calce al presente atto (per le comunicazioni si indicano gli indirizzi:
e nonché il n. Email_1 Email_2 fax 085.4516079).
OPPONENTE
Contro
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] (C.F Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Giulianova Via Per Mosciano 22, C.F._4 presso lo studio dell'avv Giorgia Di Pasquale del foro di Teramo, C.F. C.F._5
, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla domanda monitoria
OPPOSTO-contumace
CONCLUSIONI
1 Parte opponente: “- Quanto all'eventuale fase sommaria di cui all'art. 648 c.p.c.: (I) dare atto che la presente opposizione si fonda su prova scritta, e, per l'effetto, rigettare eventuali richieste ex art 648 c.p.c.; In via pregiudiziale e/o preliminare: (II) accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto, per violazione degli artt. 104 bis disp.att. c.p.p. e 52 ss. D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), per come meglio esposto in narrativa;
Nel merito: (III) accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro tra e Parte_1 Controparte_1 è stato sospeso, dalla data di esecuzione del sequestro emesso da parte del G.I.P. presso il Tribunale di Chieti e sino al licenziamento intimato nel 2023, ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), per come meglio esposto in narrativa, con conseguente inesistenza del diritto al pagamento di stipendi, ferie non godute, permessi residui e T.F.R.; (IV) in ogni caso, accertare e dichiarare che nel periodo 2021-2023 il sig. Controparte_1 non ha prestato attività lavorativa in favore di con conseguente inesistenza del Parte_1 diritto al pagamento di stipendi, ferie non godute, permessi residui e T.F.R.; (V) in via riconvenzionale di condannare il sig. alla restituzione in Parte_1 Controparte_1 favore della Società di € 762,07 a titolo di anticipo sul T.F.R. corrisposto ma non dovuto o, nella denegata ipotesi di accoglimento - anche parziale - delle domande del lavoratore, porre tale somma in compensazione con l'eventuale debito di VI) in via riconvenzionale di Parte_1 [...]
condannare il sig. alla restituzione in favore della Società di € Parte_1 Controparte_1 8.767,00, percepite senza titolo come meglio esposto i narrativa, o, nella denegata ipotesi di accoglimento - anche parziale - delle domande del lavoratore, porre tale somma in compensazione con l'eventuale debito di (VII)nella denegata ipotesi di accoglimento - anche Parte_1 parziale - delle domande del lavoratore, accertare e dichiarare che lo stesso ha, nel periodo 2021- 2023, svolto l'attività di socio unico ed amministratore unico di con conseguente Controparte_2 applicazione del principio dell'aliunde perceptum e compensazione degli utili maturati da tale società con l'eventuale debito di Parte_1 (VIII)revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo ed ingiusto, per le ragioni esposte in narrativa;
(IX) in ogni caso, condannare al pagamento dei Controparte_1 compensi legali e delle spese del presente procedimento.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 3.7.2025 la società
[...] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 191/2025, con il Parte_1 quale veniva ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di € Controparte_1
65.498,19, asseritamente maturata nel corso del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal
01/10/2015 al 27/03/2023.
A sostegno della domanda eccepiva, in via preliminare e pregiudiziale,
l'improcedibilità del ricorso per violazione degli artt. 104 bis disp.att. c.p.p. e 52 ss. D.Lgs. n.
159/2011 (Codice Antimafia), atteso che la società era stata sottoposta a sequestro preventivo finalizzato alla confisca sia dell'azienda, che delle quote sociali dei due soci, e di conseguenza avrebbe trovato applicazione la speciale procedura di verifica rimessa alla competenza del Giudice delegato.
Aggiungeva, inoltre e nel merito, che il contratto di lavoro
[...]
aveva subito una sospensione ope legis al momento Parte_3
2 dell'esecuzione del sequestro, che il lavoratore, dal 2021 al 2023, non aveva “messo in mora”
l'Amministrazione giudiziaria ai sensi dell'art. 56, co. 2, D.Lgs. n. 159/2011 e che non vi era mai stata l'autorizzazione del Giudice delegato al subentro del lavoratore, sino a che, nel marzo 2023, è stato lo stesso lavoratore a dichiarare di non voler più essere reintegrato.
Riteneva, dunque, non dovuto il credito vantato, formulando altresì domanda riconvenzionale o in subordine eccezione di compensazione, funzionale ad ottenere la somma di € 762,07 a titolo di anticipo sul T.F.R. corrisposto ma non dovuto, e la restituzione della somma di € 8.767,00, percepite senza titolo.
1.2. La parte opposta non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica del ricorso in opposizione e ne veniva, dunque, dichiarata la contumacia all'udienza del 9.10.2025.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata rinviata all'udienza del
9.12.2025 per discussione con termine per note fino a 10 giorni prima.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. In via preliminare e assorbente, anche in ordine alla domanda riconvenzionale/eccezione di compensazione, va accolta l'eccezione spiegata dalla parte opponente sulla incompetenza funzionale del giudice civile adito in favore del giudice penale, con conseguente inammissibilità della pretesa spiegata in sede monitoria.
L'opponente ha, infatti, rappresentato quanto segue:
- che la esercita l'attività di raccolta e trattamento di residui Parte_1 metallici, allo scopo della successiva vendita degli stessi alle fonderie, per il recupero;
- che la società, allo stato, è amministrata da un amministratore indipendente nominato ai sensi dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p. e degli artt. 35 ss. D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), in ragione della sottoposizione a sequestro preventivo finalizzato alla confisca sia dell'azienda, che delle quote sociali dei due soci, giusta ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Chieti del 17.6.2021;
3 - che il G.I.P. presso il Tribunale di Chieti ha ravvisato a carico degli amministratori della società gravi indizi di colpevolezza dei delitti previsti dall'art. 648 ter.1 c.p. (in relazione all'art. 452 quaterdecies c.p.), dall'art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 e dall'art. 416 c.p;
- che la stessa inoltre, è oggi imputata dell'illecito amministrativo Parte_1 da reato di cui agli artt. 648 ter.1 c.p. e 25 octies D.Lgs. n. 231/2001 nel medesimo procedimento penale (n. 639/2019 r.g.n.r. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti), allo stato in corso dinanzi al Tribunale di Chieti, in composizione collegiale;
- che in esecuzione di detto provvedimento, veniva sottoposto a sequestro tutto il compendio aziendale e la totalità delle quote di Parte_1
- che venivano, quindi, nominati un Custode Giudiziario ed un Amministratore
Indipendente.
La società opponente ha, inoltre, sottolineato che la sottoposizione a sequestro è fatto pacifico tra le parti, avendo interloquito più volte sia con Controparte_1
l'Amministratore della Società nominato dal Giudice Delegato, sia direttamente che a mezzo confronto tra i rispettivi legali.
Tanto premesso, in punto di diritto va osservato che, ai sensi dell'art. 104 bis disp. att.
c.p.p., “in caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo (d.lgs. 159/11)”.
Ne deriva che, nel caso di specie, trovano applicazione le norme di cui al d.lgs. n.
159/2011 e il relativo procedimento di accertamento dei crediti di cui agli art. 52 e ss..
In particolare, l'articolo 52 co. 1 del d.lgs n. 159/2011 prevede che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonche' i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, al ricorrere di determinate condizioni, con la rilevante precisazione, contenuta al comma 2, secondo cui “i crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilita' separata di cui all'articolo 37, comma”.
L'articolo 56, in materia di rapporti pendenti, dispone che se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione
4 al bene in stato di sequestro deve essere in tutto o in parte ancora eseguito, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia gia' avvenuto il trasferimento del diritto. La dichiarazione dell'amministratore giudiziario deve essere resa nei termini e nelle forme di cui all'articolo 41, commi 1-bis e 1-ter, e, in ogni caso, entro sei mesi dall'immissione nel possesso.
Ai sensi del comma 2 il contraente puo' mettere in mora l'amministratore giudiziario, facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto.
Il capo II del titolo IV del d.lgs n. 159/2011 si occupa, invece, della particolare procedura prevista per l'accertamento dei diritti dei terzi, disciplinando le modalità con le quali i creditori possono far valere le proprie posizioni creditorie, nell'ambito di una procedura di natura concorsuale svolto sotto la supervisione del giudice penale.
Si richiamano le disposizioni normative maggiormente rilevanti ai fini del caso di specie:
l'articolo 57 secondo cui: “1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis, l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto (1) .
2. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto e' immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario (2) .
3. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive di cui all'articolo 58, comma 6, un'udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza”;
- l'articolo 58 comma 5 bis: “L'amministratore giudiziario esamina le domande e redige un progetto di stato passivo rassegnando le proprie motivate conclusioni sull'ammissione o sull'esclusione di ciascuna domanda”;
- l'articolo 59 in materia di verifica del crediti: “
1. All'udienza fissata per la verifica dei crediti il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d'ufficio le opportune
5 informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo succintamente i motivi dell'esclusione .
2. All'udienza di verifica gli interessati possono farsi assistere da un difensore.
L'Agenzia puo' sempre partecipare per il tramite di un proprio rappresentante, nonche' depositare atti e documenti.
3. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria e comunicato all'Agenzia. Del deposito l'amministratore giudiziario da' notizia agli interessati non presenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso previsto dall'articolo 58, comma
3, secondo periodo, la comunicazione puo' essere eseguita per posta elettronica o per telefax.
4. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti producono effetti solo nei confronti dell'RI.
5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza dell'amministratore giudiziario o del creditore, sentito il pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e la parte interessata.
6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore puo' impugnare nello stesso termine e con le stesse modalita' i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis (2) .
7. Il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni e le impugnazioni fissando un'apposita udienza in camera di consiglio, della quale l'amministratore giudiziario da' comunicazione agli interessati.
8. All'udienza ciascuna parte puo' svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa alla parte stessa non imputabile (3) .
9. All'esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione”.
Alla luce di tali disposizioni normative appare, dunque, evidente, che l'accertamento dei crediti vantati dai terzi sorti anteriormente al provvedimento che ha disposto il sequestro, nonché di quelli post sequestro non prededucibili, deve avvenire dinanzi al G.D. nel procedimento in sede penale, secondo la procedura prevista dagli artt. 52 e 57-59 e ss. del
6 D.Lgs. 159/2011 in materia di tutela dei crediti vantati dai terzi nei confronti di società sottoposte a sequestro o confisca.
L'art. 52, co. 2, in particolare, come sopra esposto, prevede che i diritti di credito dei terzi nei confronti della società sottoposta a sequestro debbano (e possano) essere «accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59» e, quindi, dinanzi al giudice penale delegato alla procedura, che è l'unico giudice competente a conoscere dei diritti vantati dai terzi nei confronti della società sottoposta ad amministrazione giudiziale.
Le disposizioni di cui agli artt. 57 e ss. D.Lgs. 159/2011, secondo quanto è già stato evidenziato da Cass. Sez.6-5 3-2-2022 n. 3356, disciplinano un procedimento concorsuale davanti il giudice penale avente chiaro parallelismo a quello previsto dagli artt. 93 e ss. r.d.
16.3.1942 n. 267 e a quello previsto dagli artt. 205 e ss. r.d. 12-1-2019 n. 14; ciò nel senso che i tre procedimenti sono finalizzati ad assicurare un sistema unitario di accertamento e soddisfazione dei crediti e dei diritti vantati nei confronti di soggetti sottoposti a misura di prevenzione, dichiarazione di fallimento o di liquidazione giudiziale, attraverso una sequenza di fasi articolate secondo un modello uniforme e omogeneo (individuazione e informazione degli aventi diritto, presentazione, verifica e ammissione delle domande, formazione, discussione e approvazione dello stato passivo, impugnazioni, presentazione ed esame delle domanda tardive), su impulso di organo nominato dal tribunale procedente e sotto il controllo di giudice delegato alla procedura.
In tal senso si è anche espressa di recente la Corte di Cassazione, la quale ha affermato che nello speciale procedimento di verifica dei crediti previsto dagli artt. 57 e ss. del d.lgs. 159 del
2011, opera il principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti di soggetto sottoposto alla misura di prevenzione patrimoniale devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, con la conseguenza che, ove la relativa azione sia già stata proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, l'improcedibilità, e che, in mancanza, nel d.lgs.159 del 2011, di una previsione analoga a quella di cui all'art. 96, comma 2, n. 3 l. fall., il giudice della prevenzione non é vincolato nel suo accertamento dalla pronuncia di condanna di primo grado intervenuta prima del sequestro di prevenzione, prevalendo l'esigenza pubblicistica di impedire che sui beni sequestrati vengano fatti valere crediti strumentali all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego (cfr. Cassazione civile sez. II, 09/01/2024, n.731).
Ciò rende il ricorso per decreto ingiunto inammissibile e/o improcedibile, e dunque impone la revoca del suddetto decreto ingiuntivo.
7 Nella fattispecie concreta, ha agito in sede monitoria al fine di Controparte_1 ottenere la condanna della società al pagamento della somma Pt_1 Parte_1 complessiva di € 65.498,19 a titolo di retribuzione non percepita dal mese di luglio 2021 al
27/03/2023, ferie e permessi non goduti e FR.
A sostegno della domanda il lavoratore ha prodotto le buste paga relative al periodo luglio
2021-marzo 2023, emesse dalla società pur nel periodo di Parte_1 sottoposizione a sequestro preventivo.
In base alle deduzioni della società opponente, per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2021 anche gli altri dipendenti non hanno percepito le retribuzioni, poiché in atto il sequestro dei beni (fino al 25.8.2021) poi convertito in sequestro delle quote e successivamente in sequestro di azienda, tanto che l'attività di fatto è ripresa parzialmente dalla fine del mese di ottobre 2021.
Risulta, inoltre, per tabulas che dopo la ripresa dell'attività, il Giudice Delegato ha autorizzato il reinserimento lavorativo del solo lavoratore con Parte_4 autorizzazione del 20.12.2021 (cfr. doc. 8 fas. opponente), mentre alcuna autorizzazione al reinserimento veniva adottata per l'opposto, , fratello di Controparte_1 Parte_5
, principale indagato nel procedimento penale.
[...]
Pa Solo con comunicazione del 20.3.2023 l'Amministratore dott. invitava Pt_2
a presentarsi in azienda il 27.3.2023 per la ripresa delle attività Controparte_1 lavorative (doc. all. n. 9 fas. opponente), a cui seguiva riscontro del 27.3.2023, con cui il lavoratore dichiarava espressamente di essere impossibilitato alla reintegrazione nel posto di lavoro, tanto da essere poi licenziato per giusta causa (doc. all. n. 10 e n. 11 fas. opponente).
Ebbene, aldilà della fondatezza o meno della pretesa retributiva fatta valere dall'ex dipendente con la domanda monitoria, nel caso di specie manca la Controparte_1 competenza funzionale del giudice adito all'accertamento del credito azionato (asseritamente maturato a seguito dell'adozione della misura di sequestro, ma non rientrante tra i crediti prededucibili), essendo il giudice penale delegato alla procedura, l'unico giudice competente a conoscere dei diritti vantati dai terzi nei confronti della società sottoposta ad amministrazione giudiziale.
A maggior ragione nel caso di specie, in cui vengono pretesi crediti di lavoro asseritamente maturati in costanza di sequestro.
Pertanto, il credito vantato nei confronti di deve essere accertato Parte_1 dinanzi al Giudice Delegato al sequestro (il G.I.P. presso il Tribunale di Chieti), secondo le forme e termini di cui agli artt. 52 ss. D.Lgs. n. 159/2011.
8 In conclusione, va rilevata l'incompetenza funzionale del giudice adito adita in favore del
Delegato nell'ambito del procedimento penale sopra richiamato, secondo le disposizioni previste nel capo II del titolo IV del Codice Antimafia nell'ambito del procedimento di verifica dei crediti di cui agli artt. 57 e ss. del D. Lgs. n. 159/2011.
L'accoglimento dell'opposizione comporta, quindi, la revoca immediata del provvedimento monitorio, non potendo la pretesa creditoria essere scrutinata nel merito dal presente giudice, atteso che i crediti in oggetto, quand'anche sorti dopo il provvedimento di sequestro, vanno sottoposti all'attenzione dell'organo giudiziario penale già procedente nell'amministrazione del patrimonio.
Per mera completezza espositiva valga, comunque, rilevare quanto segue.
L'articolo 41 comma 1 ter prevede che “alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attivita' l'amministratore giudiziario allega l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo
57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attivita' e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attivita' d'impresa.
L'amministratore giudiziario allega altresi' l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attivita' lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonche' quelli necessari per la prosecuzione dell'attività”, con l'aggiunto al comma 4, secondo cui “i rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente altrimenti disposto”.
Nel caso dei rapporti di lavoro pendenti, la disciplina di riferimento può ritenersi quella di cui all'articolo 56 che regola, in generale, la sorte dei contratti relativi all'azienda, in essere al momento del sequestro preventivo dell'azienda medesima (cfr. in tal senso Cass. n.
10439/2017).
Si tratta dei contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti, la cui esecuzione rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato al sequestro, dichiara di subentrare nel contratto ovvero di risolverlo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.
Per questi contratti si verifica, quindi, una sospensione ex lege della loro esecuzione.
9 Il contratto di lavoro, proprio nella sua configurazione di contratto ad esecuzione continuata, può, dunque, trovarsi nella condizione di essere ineseguito o non completamente eseguito, nel momento in cui l'azienda è sottoposta a sequestro, condizione in cui indubbiamente si trovava il contratto di lavoro con l'opposto.
Ne consegue che la disciplina applicabile, anche per i contratti di lavoro relativi all'azienda sottoposta a tale misura, è quella di cui al citato art. 56, che ne prevede la sospensione ope legis fino a che non intervenga un atto autorizzativo alla sua prosecuzione ovvero alla risoluzione.
E ciò in quanto la legge prevede, in caso di amministrazione giudiziaria dell'impresa datoriale soggetta a misura preventiva, che il nuovo datore di lavoro non si sostituisca automaticamente al precedente, ma possa farlo solo a seguito di apposito provvedimento autorizzativo;
sicché, non producendosi in via automatica una modifica soggettiva del contratto dal lato del datore di lavoro, il rapporto non prosegue di diritto con l'amministrazione, mancandone l'elemento costitutivo del decreto del giudice delegato.
Alcun valido consenso, nemmeno per fatti concludenti, potrebbero esprimere gli amministratori giudiziari alla prosecuzione del rapporto, in presenza di una norma che li assoggetta all'obbligo di prendere posizione sul subingresso solo in base ad un provvedimento del giudice.
E tale assetto negoziale deve aver tenuto presente il giudice delegato nel provvedimento del 16.12.2021 con cui è stato autorizzato il reinserimento lavorativo del solo Pt_4
e non anche dell'opposto, la cui prima richiesta di reintegra è avvenuta in data
[...]
20.302023.
3. Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dalla società opponente, si ritiene che, esaminando le conclusioni, così come articolate (anche se in sede di note di udienza la società opponente sembra insistere comunque nel merito della domanda riconvenzionale), tutte le richieste inerenti al merito della controversia sono state articolate in via sostanzialmente subordinata alla questione “pregiudiziale” e “preliminare” inerente alla inammissibilità/improcedibilità della domanda monitoria, tanto è vero che il credito vantato a titolo riconvenzionale è stato sollevato anche quale eccezione di compensazione, allo scopo di paralizzare la pretesa creditoria.
Conclusioni diverse non sono neppure ricavabili dal decreto del G.I.P. presso il Tribunale di Chieti emesso in data 30.6.2025, nel quale il giudice ha autorizzato quanto richiesto dall'amministratore giudiziario alle “condizioni indicate”. Tuttavia, essendo stato prodotto
10 solo uno stralcio dell'istanza di autorizzazione, non è possibile verificare se la stessa abbia avuto ad oggetto anche la proposizione della domanda riconvenzionale, risultando esclusivamente indicato che l'opposizione al decreto ingiuntivo “sarebbe fondata sulla contestazione dell'an e del quanum richiesto dal lavoratore”, senza alcuna precisazione in ordine alla pretesa creditoria vantata in via riconvenzionale.
Ad ogni modo, si ritiene doveroso sottolineare che la domanda riconvenzionale/eccezione di compensazione è strettamente legata ed interdipendente al credito vantato dal lavoratore in sede monitoria.
Ed infatti, il presunto credito di € 762,07 a titolo di differenza di FR (in verità la differenza deriverebbe dalle ritenute corrisposte dalla società) presuppone il previo accertamento del credito maturato dal lavoratore a titolo di FR che, infatti, nella busta paga di marzo 2023 prodotta in sede monitoria, è pari all'importo lordo di € 14.577,51.
Allo stesso tempo, anche la domanda riconvenzionale di cui all'importo di € 8.767,00 presuppone, in parte, la previa determinazione del credito a titolo retributivo vantato dal lavoratore nei mesi da luglio 2021 in poi.
Ed infatti, la società opponente sostiene che le retribuzioni relative al periodo precedente al sequestro risultano interamente corrisposte, e che nel corso del rapporto di lavoro risulterebbero effettuati pagamenti in misura superiore rispetto agli stipendi maturati.
In verità, anche tale credito presuppone il previo accertamento del credito retributivo vantato dal dipendente nei mesi da luglio 2021 in poi, per i quali risulta una evidente discrasia tra quanto liquidato nei prospetti paga prodotti dal in sede monitoria, e quanto CP_1 indicato dalla società opponente nel prospetto riepilogativo e nella documentazione prodotta.
In particolare, le risultanze delle buste paga prodotte dal lavoratore sono del tutto differenti dai prospetti paga depositati dalla società opponente, sicché appare evidente che ogni valutazione circa la spettanza o meno del credito azionato dall'azienda in via riconvenzionale
è strettamente correlata ed interdipendente al credito retributivo vantato in sede monitoria dal lavoratore.
Si ritiene, altresì, assorbita l'ulteriore eccezione formulata dalla società opponente a titolo di aliunde perceptum, in quanto, aldilà della fondatezza o meno della doglianza, la stessa è stata subordinata all'ipotesi di accoglimento – anche parziale – delle domande del lavoratore.
L'opposizione va, dunque, accolta come da dispositivo.
11 4. Le spese processuali sono interamente compensate stante la pronunzia di mero rito adottata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1427/2025 così provvede:
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 191/2025 del
26.05.2025 e dichiara inammissibile la domanda spiegata da Controparte_1 in sede monitoria per incompetenza funzionale del giudice adito, strettamente collegata alla domanda riconvenzionale/eccezione compensazione proposta dalla società opposta in sede di opposizione;
• compensa le spese di lite tra le parti.
Teramo, 17.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 17/12/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f. e p.i. , con sede in Giulianova (TE), alla via Parte_1 P.IVA_1
Cupa s.n.c. in persona dell'Amministratore Unico dott. (c.f. Parte_2 [...]
), nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Pescara, alla via C.F._1
G. Mazzarino n. 8, presso e nello Studio Legale dell'Avv. Vincenzo DI GIROLAMO (c.f.:
e dell'Avv. Riccardo DI GIROLAMO (c.f. CodiceFiscale_2 C.F._3
), entrambi del Foro di Pescara, che la rappresentano e difendendo, anche
[...] disgiuntamente, giusta autorizzazione del G.I.P. presso il Tribunale di Chieti e procura in calce al presente atto (per le comunicazioni si indicano gli indirizzi:
e nonché il n. Email_1 Email_2 fax 085.4516079).
OPPONENTE
Contro
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] (C.F Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Giulianova Via Per Mosciano 22, C.F._4 presso lo studio dell'avv Giorgia Di Pasquale del foro di Teramo, C.F. C.F._5
, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla domanda monitoria
OPPOSTO-contumace
CONCLUSIONI
1 Parte opponente: “- Quanto all'eventuale fase sommaria di cui all'art. 648 c.p.c.: (I) dare atto che la presente opposizione si fonda su prova scritta, e, per l'effetto, rigettare eventuali richieste ex art 648 c.p.c.; In via pregiudiziale e/o preliminare: (II) accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto, per violazione degli artt. 104 bis disp.att. c.p.p. e 52 ss. D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), per come meglio esposto in narrativa;
Nel merito: (III) accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro tra e Parte_1 Controparte_1 è stato sospeso, dalla data di esecuzione del sequestro emesso da parte del G.I.P. presso il Tribunale di Chieti e sino al licenziamento intimato nel 2023, ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), per come meglio esposto in narrativa, con conseguente inesistenza del diritto al pagamento di stipendi, ferie non godute, permessi residui e T.F.R.; (IV) in ogni caso, accertare e dichiarare che nel periodo 2021-2023 il sig. Controparte_1 non ha prestato attività lavorativa in favore di con conseguente inesistenza del Parte_1 diritto al pagamento di stipendi, ferie non godute, permessi residui e T.F.R.; (V) in via riconvenzionale di condannare il sig. alla restituzione in Parte_1 Controparte_1 favore della Società di € 762,07 a titolo di anticipo sul T.F.R. corrisposto ma non dovuto o, nella denegata ipotesi di accoglimento - anche parziale - delle domande del lavoratore, porre tale somma in compensazione con l'eventuale debito di VI) in via riconvenzionale di Parte_1 [...]
condannare il sig. alla restituzione in favore della Società di € Parte_1 Controparte_1 8.767,00, percepite senza titolo come meglio esposto i narrativa, o, nella denegata ipotesi di accoglimento - anche parziale - delle domande del lavoratore, porre tale somma in compensazione con l'eventuale debito di (VII)nella denegata ipotesi di accoglimento - anche Parte_1 parziale - delle domande del lavoratore, accertare e dichiarare che lo stesso ha, nel periodo 2021- 2023, svolto l'attività di socio unico ed amministratore unico di con conseguente Controparte_2 applicazione del principio dell'aliunde perceptum e compensazione degli utili maturati da tale società con l'eventuale debito di Parte_1 (VIII)revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo ed ingiusto, per le ragioni esposte in narrativa;
(IX) in ogni caso, condannare al pagamento dei Controparte_1 compensi legali e delle spese del presente procedimento.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 3.7.2025 la società
[...] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 191/2025, con il Parte_1 quale veniva ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di € Controparte_1
65.498,19, asseritamente maturata nel corso del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal
01/10/2015 al 27/03/2023.
A sostegno della domanda eccepiva, in via preliminare e pregiudiziale,
l'improcedibilità del ricorso per violazione degli artt. 104 bis disp.att. c.p.p. e 52 ss. D.Lgs. n.
159/2011 (Codice Antimafia), atteso che la società era stata sottoposta a sequestro preventivo finalizzato alla confisca sia dell'azienda, che delle quote sociali dei due soci, e di conseguenza avrebbe trovato applicazione la speciale procedura di verifica rimessa alla competenza del Giudice delegato.
Aggiungeva, inoltre e nel merito, che il contratto di lavoro
[...]
aveva subito una sospensione ope legis al momento Parte_3
2 dell'esecuzione del sequestro, che il lavoratore, dal 2021 al 2023, non aveva “messo in mora”
l'Amministrazione giudiziaria ai sensi dell'art. 56, co. 2, D.Lgs. n. 159/2011 e che non vi era mai stata l'autorizzazione del Giudice delegato al subentro del lavoratore, sino a che, nel marzo 2023, è stato lo stesso lavoratore a dichiarare di non voler più essere reintegrato.
Riteneva, dunque, non dovuto il credito vantato, formulando altresì domanda riconvenzionale o in subordine eccezione di compensazione, funzionale ad ottenere la somma di € 762,07 a titolo di anticipo sul T.F.R. corrisposto ma non dovuto, e la restituzione della somma di € 8.767,00, percepite senza titolo.
1.2. La parte opposta non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica del ricorso in opposizione e ne veniva, dunque, dichiarata la contumacia all'udienza del 9.10.2025.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata rinviata all'udienza del
9.12.2025 per discussione con termine per note fino a 10 giorni prima.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. In via preliminare e assorbente, anche in ordine alla domanda riconvenzionale/eccezione di compensazione, va accolta l'eccezione spiegata dalla parte opponente sulla incompetenza funzionale del giudice civile adito in favore del giudice penale, con conseguente inammissibilità della pretesa spiegata in sede monitoria.
L'opponente ha, infatti, rappresentato quanto segue:
- che la esercita l'attività di raccolta e trattamento di residui Parte_1 metallici, allo scopo della successiva vendita degli stessi alle fonderie, per il recupero;
- che la società, allo stato, è amministrata da un amministratore indipendente nominato ai sensi dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p. e degli artt. 35 ss. D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), in ragione della sottoposizione a sequestro preventivo finalizzato alla confisca sia dell'azienda, che delle quote sociali dei due soci, giusta ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Chieti del 17.6.2021;
3 - che il G.I.P. presso il Tribunale di Chieti ha ravvisato a carico degli amministratori della società gravi indizi di colpevolezza dei delitti previsti dall'art. 648 ter.1 c.p. (in relazione all'art. 452 quaterdecies c.p.), dall'art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 e dall'art. 416 c.p;
- che la stessa inoltre, è oggi imputata dell'illecito amministrativo Parte_1 da reato di cui agli artt. 648 ter.1 c.p. e 25 octies D.Lgs. n. 231/2001 nel medesimo procedimento penale (n. 639/2019 r.g.n.r. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti), allo stato in corso dinanzi al Tribunale di Chieti, in composizione collegiale;
- che in esecuzione di detto provvedimento, veniva sottoposto a sequestro tutto il compendio aziendale e la totalità delle quote di Parte_1
- che venivano, quindi, nominati un Custode Giudiziario ed un Amministratore
Indipendente.
La società opponente ha, inoltre, sottolineato che la sottoposizione a sequestro è fatto pacifico tra le parti, avendo interloquito più volte sia con Controparte_1
l'Amministratore della Società nominato dal Giudice Delegato, sia direttamente che a mezzo confronto tra i rispettivi legali.
Tanto premesso, in punto di diritto va osservato che, ai sensi dell'art. 104 bis disp. att.
c.p.p., “in caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo (d.lgs. 159/11)”.
Ne deriva che, nel caso di specie, trovano applicazione le norme di cui al d.lgs. n.
159/2011 e il relativo procedimento di accertamento dei crediti di cui agli art. 52 e ss..
In particolare, l'articolo 52 co. 1 del d.lgs n. 159/2011 prevede che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonche' i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, al ricorrere di determinate condizioni, con la rilevante precisazione, contenuta al comma 2, secondo cui “i crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilita' separata di cui all'articolo 37, comma”.
L'articolo 56, in materia di rapporti pendenti, dispone che se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione
4 al bene in stato di sequestro deve essere in tutto o in parte ancora eseguito, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia gia' avvenuto il trasferimento del diritto. La dichiarazione dell'amministratore giudiziario deve essere resa nei termini e nelle forme di cui all'articolo 41, commi 1-bis e 1-ter, e, in ogni caso, entro sei mesi dall'immissione nel possesso.
Ai sensi del comma 2 il contraente puo' mettere in mora l'amministratore giudiziario, facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto.
Il capo II del titolo IV del d.lgs n. 159/2011 si occupa, invece, della particolare procedura prevista per l'accertamento dei diritti dei terzi, disciplinando le modalità con le quali i creditori possono far valere le proprie posizioni creditorie, nell'ambito di una procedura di natura concorsuale svolto sotto la supervisione del giudice penale.
Si richiamano le disposizioni normative maggiormente rilevanti ai fini del caso di specie:
l'articolo 57 secondo cui: “1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis, l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto (1) .
2. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto e' immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario (2) .
3. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive di cui all'articolo 58, comma 6, un'udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza”;
- l'articolo 58 comma 5 bis: “L'amministratore giudiziario esamina le domande e redige un progetto di stato passivo rassegnando le proprie motivate conclusioni sull'ammissione o sull'esclusione di ciascuna domanda”;
- l'articolo 59 in materia di verifica del crediti: “
1. All'udienza fissata per la verifica dei crediti il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d'ufficio le opportune
5 informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo succintamente i motivi dell'esclusione .
2. All'udienza di verifica gli interessati possono farsi assistere da un difensore.
L'Agenzia puo' sempre partecipare per il tramite di un proprio rappresentante, nonche' depositare atti e documenti.
3. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria e comunicato all'Agenzia. Del deposito l'amministratore giudiziario da' notizia agli interessati non presenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso previsto dall'articolo 58, comma
3, secondo periodo, la comunicazione puo' essere eseguita per posta elettronica o per telefax.
4. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti producono effetti solo nei confronti dell'RI.
5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza dell'amministratore giudiziario o del creditore, sentito il pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e la parte interessata.
6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore puo' impugnare nello stesso termine e con le stesse modalita' i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis (2) .
7. Il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni e le impugnazioni fissando un'apposita udienza in camera di consiglio, della quale l'amministratore giudiziario da' comunicazione agli interessati.
8. All'udienza ciascuna parte puo' svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa alla parte stessa non imputabile (3) .
9. All'esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione”.
Alla luce di tali disposizioni normative appare, dunque, evidente, che l'accertamento dei crediti vantati dai terzi sorti anteriormente al provvedimento che ha disposto il sequestro, nonché di quelli post sequestro non prededucibili, deve avvenire dinanzi al G.D. nel procedimento in sede penale, secondo la procedura prevista dagli artt. 52 e 57-59 e ss. del
6 D.Lgs. 159/2011 in materia di tutela dei crediti vantati dai terzi nei confronti di società sottoposte a sequestro o confisca.
L'art. 52, co. 2, in particolare, come sopra esposto, prevede che i diritti di credito dei terzi nei confronti della società sottoposta a sequestro debbano (e possano) essere «accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59» e, quindi, dinanzi al giudice penale delegato alla procedura, che è l'unico giudice competente a conoscere dei diritti vantati dai terzi nei confronti della società sottoposta ad amministrazione giudiziale.
Le disposizioni di cui agli artt. 57 e ss. D.Lgs. 159/2011, secondo quanto è già stato evidenziato da Cass. Sez.6-5 3-2-2022 n. 3356, disciplinano un procedimento concorsuale davanti il giudice penale avente chiaro parallelismo a quello previsto dagli artt. 93 e ss. r.d.
16.3.1942 n. 267 e a quello previsto dagli artt. 205 e ss. r.d. 12-1-2019 n. 14; ciò nel senso che i tre procedimenti sono finalizzati ad assicurare un sistema unitario di accertamento e soddisfazione dei crediti e dei diritti vantati nei confronti di soggetti sottoposti a misura di prevenzione, dichiarazione di fallimento o di liquidazione giudiziale, attraverso una sequenza di fasi articolate secondo un modello uniforme e omogeneo (individuazione e informazione degli aventi diritto, presentazione, verifica e ammissione delle domande, formazione, discussione e approvazione dello stato passivo, impugnazioni, presentazione ed esame delle domanda tardive), su impulso di organo nominato dal tribunale procedente e sotto il controllo di giudice delegato alla procedura.
In tal senso si è anche espressa di recente la Corte di Cassazione, la quale ha affermato che nello speciale procedimento di verifica dei crediti previsto dagli artt. 57 e ss. del d.lgs. 159 del
2011, opera il principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti di soggetto sottoposto alla misura di prevenzione patrimoniale devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, con la conseguenza che, ove la relativa azione sia già stata proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, l'improcedibilità, e che, in mancanza, nel d.lgs.159 del 2011, di una previsione analoga a quella di cui all'art. 96, comma 2, n. 3 l. fall., il giudice della prevenzione non é vincolato nel suo accertamento dalla pronuncia di condanna di primo grado intervenuta prima del sequestro di prevenzione, prevalendo l'esigenza pubblicistica di impedire che sui beni sequestrati vengano fatti valere crediti strumentali all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego (cfr. Cassazione civile sez. II, 09/01/2024, n.731).
Ciò rende il ricorso per decreto ingiunto inammissibile e/o improcedibile, e dunque impone la revoca del suddetto decreto ingiuntivo.
7 Nella fattispecie concreta, ha agito in sede monitoria al fine di Controparte_1 ottenere la condanna della società al pagamento della somma Pt_1 Parte_1 complessiva di € 65.498,19 a titolo di retribuzione non percepita dal mese di luglio 2021 al
27/03/2023, ferie e permessi non goduti e FR.
A sostegno della domanda il lavoratore ha prodotto le buste paga relative al periodo luglio
2021-marzo 2023, emesse dalla società pur nel periodo di Parte_1 sottoposizione a sequestro preventivo.
In base alle deduzioni della società opponente, per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2021 anche gli altri dipendenti non hanno percepito le retribuzioni, poiché in atto il sequestro dei beni (fino al 25.8.2021) poi convertito in sequestro delle quote e successivamente in sequestro di azienda, tanto che l'attività di fatto è ripresa parzialmente dalla fine del mese di ottobre 2021.
Risulta, inoltre, per tabulas che dopo la ripresa dell'attività, il Giudice Delegato ha autorizzato il reinserimento lavorativo del solo lavoratore con Parte_4 autorizzazione del 20.12.2021 (cfr. doc. 8 fas. opponente), mentre alcuna autorizzazione al reinserimento veniva adottata per l'opposto, , fratello di Controparte_1 Parte_5
, principale indagato nel procedimento penale.
[...]
Pa Solo con comunicazione del 20.3.2023 l'Amministratore dott. invitava Pt_2
a presentarsi in azienda il 27.3.2023 per la ripresa delle attività Controparte_1 lavorative (doc. all. n. 9 fas. opponente), a cui seguiva riscontro del 27.3.2023, con cui il lavoratore dichiarava espressamente di essere impossibilitato alla reintegrazione nel posto di lavoro, tanto da essere poi licenziato per giusta causa (doc. all. n. 10 e n. 11 fas. opponente).
Ebbene, aldilà della fondatezza o meno della pretesa retributiva fatta valere dall'ex dipendente con la domanda monitoria, nel caso di specie manca la Controparte_1 competenza funzionale del giudice adito all'accertamento del credito azionato (asseritamente maturato a seguito dell'adozione della misura di sequestro, ma non rientrante tra i crediti prededucibili), essendo il giudice penale delegato alla procedura, l'unico giudice competente a conoscere dei diritti vantati dai terzi nei confronti della società sottoposta ad amministrazione giudiziale.
A maggior ragione nel caso di specie, in cui vengono pretesi crediti di lavoro asseritamente maturati in costanza di sequestro.
Pertanto, il credito vantato nei confronti di deve essere accertato Parte_1 dinanzi al Giudice Delegato al sequestro (il G.I.P. presso il Tribunale di Chieti), secondo le forme e termini di cui agli artt. 52 ss. D.Lgs. n. 159/2011.
8 In conclusione, va rilevata l'incompetenza funzionale del giudice adito adita in favore del
Delegato nell'ambito del procedimento penale sopra richiamato, secondo le disposizioni previste nel capo II del titolo IV del Codice Antimafia nell'ambito del procedimento di verifica dei crediti di cui agli artt. 57 e ss. del D. Lgs. n. 159/2011.
L'accoglimento dell'opposizione comporta, quindi, la revoca immediata del provvedimento monitorio, non potendo la pretesa creditoria essere scrutinata nel merito dal presente giudice, atteso che i crediti in oggetto, quand'anche sorti dopo il provvedimento di sequestro, vanno sottoposti all'attenzione dell'organo giudiziario penale già procedente nell'amministrazione del patrimonio.
Per mera completezza espositiva valga, comunque, rilevare quanto segue.
L'articolo 41 comma 1 ter prevede che “alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attivita' l'amministratore giudiziario allega l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo
57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attivita' e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attivita' d'impresa.
L'amministratore giudiziario allega altresi' l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attivita' lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonche' quelli necessari per la prosecuzione dell'attività”, con l'aggiunto al comma 4, secondo cui “i rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente altrimenti disposto”.
Nel caso dei rapporti di lavoro pendenti, la disciplina di riferimento può ritenersi quella di cui all'articolo 56 che regola, in generale, la sorte dei contratti relativi all'azienda, in essere al momento del sequestro preventivo dell'azienda medesima (cfr. in tal senso Cass. n.
10439/2017).
Si tratta dei contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti, la cui esecuzione rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato al sequestro, dichiara di subentrare nel contratto ovvero di risolverlo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.
Per questi contratti si verifica, quindi, una sospensione ex lege della loro esecuzione.
9 Il contratto di lavoro, proprio nella sua configurazione di contratto ad esecuzione continuata, può, dunque, trovarsi nella condizione di essere ineseguito o non completamente eseguito, nel momento in cui l'azienda è sottoposta a sequestro, condizione in cui indubbiamente si trovava il contratto di lavoro con l'opposto.
Ne consegue che la disciplina applicabile, anche per i contratti di lavoro relativi all'azienda sottoposta a tale misura, è quella di cui al citato art. 56, che ne prevede la sospensione ope legis fino a che non intervenga un atto autorizzativo alla sua prosecuzione ovvero alla risoluzione.
E ciò in quanto la legge prevede, in caso di amministrazione giudiziaria dell'impresa datoriale soggetta a misura preventiva, che il nuovo datore di lavoro non si sostituisca automaticamente al precedente, ma possa farlo solo a seguito di apposito provvedimento autorizzativo;
sicché, non producendosi in via automatica una modifica soggettiva del contratto dal lato del datore di lavoro, il rapporto non prosegue di diritto con l'amministrazione, mancandone l'elemento costitutivo del decreto del giudice delegato.
Alcun valido consenso, nemmeno per fatti concludenti, potrebbero esprimere gli amministratori giudiziari alla prosecuzione del rapporto, in presenza di una norma che li assoggetta all'obbligo di prendere posizione sul subingresso solo in base ad un provvedimento del giudice.
E tale assetto negoziale deve aver tenuto presente il giudice delegato nel provvedimento del 16.12.2021 con cui è stato autorizzato il reinserimento lavorativo del solo Pt_4
e non anche dell'opposto, la cui prima richiesta di reintegra è avvenuta in data
[...]
20.302023.
3. Quanto alla domanda riconvenzionale formulata dalla società opponente, si ritiene che, esaminando le conclusioni, così come articolate (anche se in sede di note di udienza la società opponente sembra insistere comunque nel merito della domanda riconvenzionale), tutte le richieste inerenti al merito della controversia sono state articolate in via sostanzialmente subordinata alla questione “pregiudiziale” e “preliminare” inerente alla inammissibilità/improcedibilità della domanda monitoria, tanto è vero che il credito vantato a titolo riconvenzionale è stato sollevato anche quale eccezione di compensazione, allo scopo di paralizzare la pretesa creditoria.
Conclusioni diverse non sono neppure ricavabili dal decreto del G.I.P. presso il Tribunale di Chieti emesso in data 30.6.2025, nel quale il giudice ha autorizzato quanto richiesto dall'amministratore giudiziario alle “condizioni indicate”. Tuttavia, essendo stato prodotto
10 solo uno stralcio dell'istanza di autorizzazione, non è possibile verificare se la stessa abbia avuto ad oggetto anche la proposizione della domanda riconvenzionale, risultando esclusivamente indicato che l'opposizione al decreto ingiuntivo “sarebbe fondata sulla contestazione dell'an e del quanum richiesto dal lavoratore”, senza alcuna precisazione in ordine alla pretesa creditoria vantata in via riconvenzionale.
Ad ogni modo, si ritiene doveroso sottolineare che la domanda riconvenzionale/eccezione di compensazione è strettamente legata ed interdipendente al credito vantato dal lavoratore in sede monitoria.
Ed infatti, il presunto credito di € 762,07 a titolo di differenza di FR (in verità la differenza deriverebbe dalle ritenute corrisposte dalla società) presuppone il previo accertamento del credito maturato dal lavoratore a titolo di FR che, infatti, nella busta paga di marzo 2023 prodotta in sede monitoria, è pari all'importo lordo di € 14.577,51.
Allo stesso tempo, anche la domanda riconvenzionale di cui all'importo di € 8.767,00 presuppone, in parte, la previa determinazione del credito a titolo retributivo vantato dal lavoratore nei mesi da luglio 2021 in poi.
Ed infatti, la società opponente sostiene che le retribuzioni relative al periodo precedente al sequestro risultano interamente corrisposte, e che nel corso del rapporto di lavoro risulterebbero effettuati pagamenti in misura superiore rispetto agli stipendi maturati.
In verità, anche tale credito presuppone il previo accertamento del credito retributivo vantato dal dipendente nei mesi da luglio 2021 in poi, per i quali risulta una evidente discrasia tra quanto liquidato nei prospetti paga prodotti dal in sede monitoria, e quanto CP_1 indicato dalla società opponente nel prospetto riepilogativo e nella documentazione prodotta.
In particolare, le risultanze delle buste paga prodotte dal lavoratore sono del tutto differenti dai prospetti paga depositati dalla società opponente, sicché appare evidente che ogni valutazione circa la spettanza o meno del credito azionato dall'azienda in via riconvenzionale
è strettamente correlata ed interdipendente al credito retributivo vantato in sede monitoria dal lavoratore.
Si ritiene, altresì, assorbita l'ulteriore eccezione formulata dalla società opponente a titolo di aliunde perceptum, in quanto, aldilà della fondatezza o meno della doglianza, la stessa è stata subordinata all'ipotesi di accoglimento – anche parziale – delle domande del lavoratore.
L'opposizione va, dunque, accolta come da dispositivo.
11 4. Le spese processuali sono interamente compensate stante la pronunzia di mero rito adottata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1427/2025 così provvede:
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 191/2025 del
26.05.2025 e dichiara inammissibile la domanda spiegata da Controparte_1 in sede monitoria per incompetenza funzionale del giudice adito, strettamente collegata alla domanda riconvenzionale/eccezione compensazione proposta dalla società opposta in sede di opposizione;
• compensa le spese di lite tra le parti.
Teramo, 17.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
12