TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/07/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 9.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, co.1, c.p.c., nella causa iscritta al n. 2266/2025 R.G.L. vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv.ta Anna Rizzi come da procura speciale alle Parte_1 liti in atti;
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi CP_1
Lorusso, come da procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE avente ad oggetto: ratei pensione di inabilità civile a seguito di decreto di omologa ex art. 445 bis
c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.3.2025, adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, al Parte_1 fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare il diritto al ricorrente a percepire la pensione di inabilità 100% e gli arretrati con decorrenza 01.08.2023 ad oggi. 2) Per l'effetto condannare l' al CP_1 pagamento della somma di €. 7.246,77 o di quella maggiore o minore somma risultante dalla effettuanda istruttoria, con interessi legali nella misura di legge …”. Vinte le spese di lite.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' eccepiva di aver provveduto, con comunicazione del 13 CP_1 febbraio 2025, alla liquidazione della pensione di invalidità civile con decorrenza dal 1° agosto 2023 e di aver liquidato un importo pari ad € 7.054,32 di cui € 6.718,32 a titolo di arretrati dalla predetta data sino al 28 febbraio 2025 ed € 338,64 per rateo di marzo 2025. Precisava, inoltre, che il calcolo pagina 1 di 2 prospettato dal ricorrente era errato, avendo considerato quale importo della tredicesima mensilità del 2023 € 316,25 e quale importo mensile di ciascuna mensilità € 338,64 anziché € 336,00.
Chiedeva, quindi, di rigettare la domanda o in subordine di dichiarare cessata la materia del contendere con condanna o compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 9.7.2025 – uditi i procuratori di entrambe le parti -, la causa è stata decisa nelle forme di cui all'art. 429, comma 1, c.p.c., mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente all'esito della camera di consiglio.
2. Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775).
Ebbene, il pagamento della prestazione da parte dell' nelle more del giudizio (cfr. doc.1 allegato CP_1 alla memoria di costituzione dell' , rende evidente come sia venuto meno l'interesse delle parti CP_1 ad una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.
Può quindi dichiararsi cessata la materia del contendere, come del resto chiesto da entrambe le parti all'odierna udienza.
3. Le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti, come parimenti palesato dalle stesse (cfr. verbale di udienza del 9.7.2025).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 2266/2025, proposto da , nei confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_1 difesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 9.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
pagina 2 di 2