Ordinanza cautelare 20 ottobre 2022
Sentenza 8 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 29 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/05/2025, n. 3860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3860 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03860/2025REG.PROV.COLL.
N. 05867/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5867 del 2024, proposto dal -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Annunziata Abbinente, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Francesco Sivori n. 48,
contro
l’Autorità Nazionale Anticorruzione e il Ministero dell’Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
nei confronti
del -OMISSIS-, in qualità di -OMISSIS- della -OMISSIS-, non costituito in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), n. 298/2024, resa tra le parti, sul ricorso per la declaratoria di nullità o l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, del provvedimento di accantonamento degli utili ex art. 32, comma 7, d.l. n. 90/2014, conv. in l. n. 114/2014, prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, nonché, ove occorra, per l’annullamento delle Quinte Linee Guida ANAC, oltre che di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e del Ministero dell’Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c ), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Premesso, in punto di fatto, che:
– la società -OMISSIS- è stata raggiunta da un’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Lecce con provvedimento -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 89- bis e 91 del d.lgs. n. 159/2011 sull’assunta sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa in seno alla compagine sociale;
– con successivo provvedimento -OMISSIS-, la Prefettura di Lecce ha disposto nei confronti della medesima Società la misura della straordinaria e temporanea gestione, con contestuale nomina di amministratore straordinario e temporaneo e sospensione di tutti i poteri degli altri organi sociali, per la durata di un anno – misura poi prorogata fino al mese -OMISSIS-;
– la Società prevenuta ha impugnato entrambi i provvedimenti prefettizi con ricorso incardinato innanzi al TAR per la Puglia, sezione staccata di Lecce, allibrato al N.R.G. 993/2019;
– l’originaria interdittiva ha cessato di produrre effetti, dapprima interinalmente in virtù dell’ammissione a controllo giudiziario in forza dell’ordinanza pronunciata dalla Corte di Appello di Lecce – Sezione Promiscua in data -OMISSIS-, in riforma del decreto del Tribunale di Lecce -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 34- bis , co. 6, del d.lgs. n. 159/2011 per la durata di due anni, e, successivamente in via permanente, in conseguenza dell’aggiornamento prefettizio in bonam partem adottato in data -OMISSIS- dalla stessa Prefettura di Lecce;
– con la nota del -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, oggetto dell’odierna impugnativa, la Prefettura di Lecce ha disposto expressis verbis l’accantonamento di tutte le somme imputate a utile di impresa maturate nel periodo della straordinaria gestione prefettizia (periodo -OMISSIS-- -OMISSIS-) “ fino all’esito del giudizio d’impugnazione dell’interdittiva antimafia ”;
Rilevato, in particolare, che:
– con decreto monocratico del Presidente del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce n. 59 del 7 aprile 2022 è stata dichiarata, su conforme istanza della Società, l’improcedibilità del precedente ricorso promosso per l’annullamento dell’informativa prefettizia in ragione della sopravvenuta carenza di interesse riveniente dall’aggiornamento dell’informativa in senso liberatorio, adottato dalla Prefettura di Lecce -OMISSIS-;
– il presente giudizio è stato introdotto per l’annullamento della nota prefettizia, prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, di accantonamento degli utili, con ricorso notificato il 20 maggio 2022 e successivamente depositato il 20 giugno 2022 innanzi al TAR per la Puglia, sezione staccata di Lecce ed è stato successivamente riassunto innanzi al TAR per il Lazio per la rilevata incompetenza territoriale scaturente dal fatto che l’impugnativa era estesa anche alle Quinte Linee Guida dell’ANAC per la gestione degli utili derivanti dalla esecuzione dei contratti d’appalto o di concessione sottoposti alla misura di straordinaria gestione ai sensi dell’art. 32 del d. l. n. 90/2014;
– con ordinanza collegiale n. 682 del 29 gennaio 2025 questa Sezione ha sollevato ex officio la questione della perdurante procedibilità del gravame e ha assegnato i relativi termini per il contraddittorio cartolare stante la plausibile sopravvenuta carenza di interesse dell’appellante ad evocare lo scrutinio di questo giudice sull’accantonamento degli utili, venuto meno a seguito della cristallizzazione del giudizio che determinava il perdurante vincolo di indisponibilità temporanea degli utili;
– l’appellante ha ribadito le proprie difese con apposita memoria nella quale rimarca che l’adozione di informativa liberatoria, allorquando l’informativa interdittiva era stata già sospesa in virtù dell’ammissione della società al controllo giudiziale ex art. 34- bis , co. 6, del d.lgs. n. 159/2011, e le misure ex art. 32 d.l. n. 90/2014 già cessate, evidenzierebbe l’illegittimità del provvedimento, impugnato con il ricorso di primo grado, con il quale è stata disposta la prosecuzione degli effetti dell’accantonamento, laddove l’aggiornamento della informativa avrebbe dovuto determinare la sua definitiva revoca;
– il Ministero dell’interno e l’ANAC, per il tramite della difesa erariale, hanno replicato che il provvedimento antimafia liberatorio, emesso in data -OMISSIS-, nei confronti della società ricorrente, in quanto adottato in aggiornamento, alla luce del radicale rinnovo della compagine societaria e dell’accertamento dell’insussistenza, allo stato, di alcun legame della stessa con la precedente gestione, non può avere effetti retroattivi, mentre le sorti degli utili accantonati attengono ad una fase procedimentale successiva che non può essere oggetto dell’attuale giudizio ai sensi dell’art. 34, co. 2, c.p.a.;
Considerato in linea di diritto che:
– la pronuncia di improcedibilità del precedente ricorso N.R.G. 993/2019 promosso per l’annullamento dell’informativa prefettizia innanzi al TAR per la Puglia, sezione staccata di Lecce, è avvenuta su conforme istanza della odierna appellante in ragione della sopravvenuta carenza di interesse riveniente dall’aggiornamento dell’informativa in senso liberatorio;
– tale pronuncia, emessa con decreto decisorio del Presidente del TAR Lecce in data 7 aprile 2022, è divenuta inopponibile decorsi i sessanta giorni dalla comunicazione coeva fatta alle parti dalla Segreteria della Sezione Staccata di Lecce a norma dell’art. 85, co. 3, c.p.a., mentre il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato il 20 maggio 2022 e successivamente depositato il 20 giugno 2022, quindi, all’evidenza, in un momento anteriore alla definitiva inoppugnabilità dell’esito del giudizio d’impugnazione dell’interdittiva antimafia;
– ad avviso del Collegio, la società -OMISSIS-, nel rinunciare espressamente a coltivare il previo giudizio per far valere, in tesi, l’illegittimità originaria dell’interdittiva, ha accettato la definitiva cristallizzazione del provvedimento prefettizio e, a cascata, il disposto accantonamento per il corrispondente periodo di efficacia dell’interdittiva;
– tale opzione processuale, liberamente assunta dalla Società appellante, e il conseguente esito di improcedibilità del relativo ricorso non può non riverberarsi sulla permanenza dell’interesse sotteso al presente giudizio – introdotto proprio a ridosso della definitiva inoppugnabilità dell’esito dell’impugnazione dell’interdittiva antimafia – in quanto il venir meno della pendenza del giudizio N.R.G. 993/2019 ha comportato la conseguente cessazione dell’accantonamento interinale degli utili, come previsto espressamente dalla stessa nota prefettizia impugnata in conformità col disposto dell’art. 32, co. 7, d.l. n. 90/2014 (“ l’utile d’impresa derivante dalla conclusione dei contratti d’appalto di cui al comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, o dalle stazioni appaltanti nei casi di cui al comma 1, lettera b- bis , è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito né essere soggetto a pignoramento, sino all’esito dei giudizi in sede penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti l’informazione antimafia interdittiva ”);
– non si ritraggono indici interpretativi di segno contrastante dal disposto del successivo comma 10 del medesimo art. 32, giusta il quale “ le stesse misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell’informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l’accoglimento dell’istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell’esito della predetta informazione ai sensi dell’articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a seguito dell’adeguamento dell’impresa alle indicazioni degli esperti ” atteso che tale prevista cessazione opera con tutta evidenza ex nunc e non può retroagire nel caso di mero aggiornamento favorevole dell’informativa antimafia occorso in un tempo successivo;
– la successione di eventi costituita dall’aggiornamento in senso liberatorio dell’informativa antimafia (emesso in data -OMISSIS-), dalla nota prefettizia del -OMISSIS- di accantonamento degli utili maturati nel corso del periodo di straordinaria amministrazione, dal successivo decreto monocratico n. 59 del 7 aprile 2022 reso nel giudizio N.R.G. 993/2019 nel senso dell’improcedibilità del ricorso avverso l’originaria interdittiva per sopravvenuta carenza di interesse, divenuto inoppugnabile col decorso dei sessanta giorni di cui all’art. 85, co. 3, c.p.a., costituiscono i chiari antecedenti fattuali della sopravvenuta cessazione dell’accantonamento provvisorio degli utili cui consegue con tutta evidenza la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del presente gravame che è stato proposto espressamente per l’annullamento, con effetto ex tunc , del provvedimento prefettizio di accantonamento;
– la carenza di tale condizione dell’azione era rilevabile sin dal giudizio di primo grado, atteso che la causa è stata trattenuta in decisione dal primo giudice il 18 dicembre 2023;
– esula, invece, dall’odierno thema decidendum l’interrogativo circa la sorte delle somme accantonate, a cui offre tuttavia risposta la pronuncia della Corte costituzionale con la sentenza n. 101/2023 la quale, nell’estendere la regola dettata dall’art. 94, co. 3, d.lgs. n. 159/2011, ha stabilito: “ Al venir meno del vincolo di indisponibilità del correlato fondo, dunque, andrà versato all’operatore economico non l’intero guadagno lì accantonato (costituito dalla differenza tra il prezzo e i costi già corrisposti), bensì il minor importo dato dal valore della prestazione nei limiti dell’utilità conseguita dall’amministrazione, al netto dei costi già versati. Ciò, comunque, sempre salve le eventuali ritenzioni per compensazioni con somme dovute all’appaltante dall’appaltatrice per risarcimenti da inadempimento o per confische penali (artt. 240, 240- bis , 416- bis , comma 7, cod. pen.) o confische della prevenzione (artt. 24 e 34, comma 7, cod. antimafia), se l’interdittiva è collegata a vicende di rilevanza penale o della prevenzione giurisdizionale ”;
– tale profilo concernente la sorte definitiva degli utili accantonati inerisce con tutta evidenza ad un segmento cronologicamente e logicamente successivo a quello di accantonamento interinale per cui è causa e postula la pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati – ma liberamente sollecitabili dalla Società interessata – pronuncia all’evidenza inibita a questo giudice ex art. 34, co. 2, c.p.a.;
Ritenuto che, sul versante strettamente processuale, il venir meno della pendenza del giudizio N.R.G. 993/2019 che determinava il perdurante vincolo di indisponibilità temporanea degli utili implichi l’improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse, essendo con tutta evidenza venuto meno l’ ubi consistam del contestato accantonamento, ferme restando le ulteriori iniziative che la Società appellante potrà intraprendere in sede amministrativa nei confronti della Prefettura di Lecce per la successiva distribuzione degli utili in conformità con le indicazioni tracciate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 101/2023;
Ritenuto, pertanto, che l’appello debba essere respinto con diversa motivazione rispetto alla statuizione di prime cure, dovendosi invero dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso di primo grado;
Ravvisati giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta confermando con diversa motivazione la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 23 gennaio 2025 e 10 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO