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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/11/2025, n. 3686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3686 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 6/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 562 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Parte_1
NA BI e GI IT ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, via Boezio 14
APPELLANTE
E
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per CP_1 procura generale alle liti, dall'avvocata Anna Rosa Maria De Carlo ed elettivamente domiciliato presso la Sede sita in Roma, Piazza Cinque Giornate 3 CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7749/2023 pubblicata in data 14/09/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la domanda avanzata dall'odierno appellante al fine di ottenere, previo Parte_1 riconoscimento della natura professionale delle patologie indicate nel ricorso di primo grado (“protrusioni discali, ernie discali, compressione radicolare-rachide L-S”) in relazione alla sua attività infermiere e soccorritore sui mezzi di soccorso, con particolare riferimento alle vibrazioni subite a bordo dei mezzi di trasporto e alle movimentazioni dei pazienti (svolta alle dipendenze dell' Biella, dell'azienda ospedaliera “San Camillo Forlanini” e dal Pt_2
01/01/2005 alle dipendenze dell' ) e di un conseguente grado di inabilità in misura del CP_2
12% (o comunque superiore al 6%) la condanna dell' al pagamento in suo favore CP_1 dell'indennizzo in capitale per danno biologico nella misura corrispondente all'invalidità riconosciuta.
Il Tribunale, evidenziata la natura non tabellata delle patologie indicate in ricorso, rigettava la domanda rilevando la genericità e l'inidoneità delle allegazioni in ordine all'attività lavorativa del ricorrente, alle effettive condizioni in cui veniva svolta e al nesso causale di quest'ultima con la malattia denunciata.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'interessato fondato su più motivi
L' si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. CP_1
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.
Con due motivi l'appellante contesta la gravata sentenza ove aveva ritenuto la genericità e l'inidoneità delle allegazioni poste a fondamento del ricorso e, conseguentemente, l'inammissibilità e l'irrilevanza della prova orale richiesta per
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 4, 139 d.p.r. 1124/1965, del Dl Gs
38/2000, del DM 12/07/2000 e del DM 09/04/2008. II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 421 c.p.c. e 2697 c.c. L'appello risulta meritevole di accoglimento, nei termini che verranno indicati, alla stregua delle considerazioni che seguono.
Non possono innanzitutto reputarsi meritevoli di conferma le conclusioni del giudice di prime cure in ordine alla genericità e all'inidoneità delle allegazioni poste dall'odierno appellante a fondamento della domanda.
Si osserva che l'odierno appellante aveva, nell'atto introduttivo del presente giudizio, allegato lo svolgimento, da oltre 24 anni, di attività lavorativa di infermiere soccorritore sui mezzi di soccorso (individuando specificamente gli enti pubblici presso cui tale attività era stata svolta a decorrere dal 12/10/1998 e cioè l' , l' Parte_3 Parte_4
e, dal 01/01/2005, l' ove allegava di prestare attualmente servizio).
[...] CP_2
Indicava inoltre il contenuto delle mansioni svolte consistenti “nel coordinare le operazioni e prestare soccorso a persone malate o colpite da patologie acute o ferite a causa di incidenti mediante i mezzi di soccorso e rianimazione” nonché l'orario di lavoro osservato, articolato in turni. Aveva inoltre allegato di essere stato esposto, per l'intero turno di lavoro “alle vibrazioni trasmesse al corpo intero provocate dall'utilizzo degli automezzi di soccorso, nonché alle sollecitazioni del rachide lombo-sacrale conseguenti alla movimentazione manuale dei pazienti da mobilizzare, sollevare e trasportare in barella o nei teli da trasporto per il pronto soccorso, in assenza di ausili o sollevatori, idonei a movimentare pesi, nonché al trasporto della strumentazione sanitaria necessario al soccorso” nonché di avere spesso assunto “posture incongrue, dovute sia al mantenimento della posizione seduta durante il tragitto per recarsi sul luogo di chiamata, sia alle operazioni di soccorso in condizioni ed ambienti diversificati e spesso disagiati”.
Trattasi, ritiene il Collegio, di allegazioni sufficientemente specifiche, tanto con riferimento all'attività lavorativa svolta che alle sue modalità di espletamento, ed idonee a supportare il dedotto nesso causale con la malattia professionale (relativa alla colonna vertebrale) allegata in ricorso (“protrusioni discali, ernie discali, compressione radicolare-rachide L-S.”).
Tali allegazioni, si osserva ancora, oltre a non essere state oggetto di contestazione specifica da parte dell'ente previdenziale resistente (in ordine all'applicabilità del principio di non contestazione anche ai giudizi previdenziali Cass. n. 15326 del 30/06/2009 e Cass. n. 11417 del 10/05/2017) trovano riscontro, tanto con riferimento all'attività lavorativa dedotta che alle patologie lamentate, anche nella documentazione prodotta in atti (cfr. in particolare documentazione medica e certificato di servizio prodotti in allegato al ricorso di primo grado nonché dati desumibili dalla cartella sanitaria di rischio proveniente dall'ente datore di lavoro prodotta in allegato alla compara di costituzione di primo grado CP_1
Trattasi pertanto di contesto allegatorio e probatorio che rendeva quindi necessario l'espletamento di una CTU medico legale al fine di verificare la sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa dell'odierno appellante e la patologia dedotta nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Tanto premesso si osserva che il ctu nominato nella presente fase del giudizio ha accertato che l'odierno appellante è affetto da “discopatie multiple lombo-sacrali con sofferenza radicolare di L4” accertando altresì la sussistenza di un nesso concausale “incidente e determinante” tra tale patologia e l'attività lavorativa di infermiere svolta dall'odierno appellante.
Evidenziava in particolare a tale proposito quanto segue :
• la patologia di cui si richiede il riconoscimento, seppur notoriamente di origine multifattoriale, rientra a pieno titolo tra quelle ipoteticamente riconducibili al lavoro;
• l'attività dall'appellante (infermiere-soccorritore), in particolare in quanto addetto al trasporto urgente di infermi, è svolta spesso in condizioni logisticamente sfavorevoli e disagiate.
• al rischio specifico si associa quello derivante dall'esposizione alle vibrazioni del mezzo di trasporto su un manto stradale non ottimale, esponendo ad una associazione tra fattori di rischio diversi ed interagenti tra loro;
• non sono noti rilevanti fattori extralavorativi di rischio”
Accertava in relazione a tale patologia un danno biologico permanente in misura pari al 8% (cfr. relazione peritale depositata in atti).
La Corte ritiene tali conclusioni, prese all'esito di indagini effettuate con dovizia di mezzi tecnici, condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine-logico giuridico (si richiamano integralmente tutte le argomentazioni medico-legali svolte dal c.t.u. nella relazione a sua firma avverso le quali le parti non hanno avanzato osservazioni critiche).
Alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà pertanto, in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi il diritto dell'appellante alla percezione, in misura di legge, dell'indennizzo ex art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 per una menomazione di grado corrispondente al 8% con conseguente condanna dell' all'erogazione delle somme CP_1 dovute a tale titolo, oltre interessi legali come per legge.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza mentre le spese relative alla c.t.u. del grado, separatamente liquidate, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello ed in riforma della gravata sentenza, dichiara il diritto dell'appellante alla percezione dell'indennizzo ex art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 per una menomazione di grado corrispondente all'8% e per l'effetto condanna l' all'erogazione delle somme dovute a tale titolo, oltre interessi come per CP_1 legge.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida per il primo grado in € 2.697 CP_1
e per il presente grado di giudizio in € 2.906. In entrambi i casi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Pone in via definitiva a carico dell' , le spese di ctu del grado, come separatamente CP_1 liquidate.
Roma, 6.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 6/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 562 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Parte_1
NA BI e GI IT ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, via Boezio 14
APPELLANTE
E
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per CP_1 procura generale alle liti, dall'avvocata Anna Rosa Maria De Carlo ed elettivamente domiciliato presso la Sede sita in Roma, Piazza Cinque Giornate 3 CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7749/2023 pubblicata in data 14/09/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la domanda avanzata dall'odierno appellante al fine di ottenere, previo Parte_1 riconoscimento della natura professionale delle patologie indicate nel ricorso di primo grado (“protrusioni discali, ernie discali, compressione radicolare-rachide L-S”) in relazione alla sua attività infermiere e soccorritore sui mezzi di soccorso, con particolare riferimento alle vibrazioni subite a bordo dei mezzi di trasporto e alle movimentazioni dei pazienti (svolta alle dipendenze dell' Biella, dell'azienda ospedaliera “San Camillo Forlanini” e dal Pt_2
01/01/2005 alle dipendenze dell' ) e di un conseguente grado di inabilità in misura del CP_2
12% (o comunque superiore al 6%) la condanna dell' al pagamento in suo favore CP_1 dell'indennizzo in capitale per danno biologico nella misura corrispondente all'invalidità riconosciuta.
Il Tribunale, evidenziata la natura non tabellata delle patologie indicate in ricorso, rigettava la domanda rilevando la genericità e l'inidoneità delle allegazioni in ordine all'attività lavorativa del ricorrente, alle effettive condizioni in cui veniva svolta e al nesso causale di quest'ultima con la malattia denunciata.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'interessato fondato su più motivi
L' si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. CP_1
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.
Con due motivi l'appellante contesta la gravata sentenza ove aveva ritenuto la genericità e l'inidoneità delle allegazioni poste a fondamento del ricorso e, conseguentemente, l'inammissibilità e l'irrilevanza della prova orale richiesta per
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 4, 139 d.p.r. 1124/1965, del Dl Gs
38/2000, del DM 12/07/2000 e del DM 09/04/2008. II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 421 c.p.c. e 2697 c.c. L'appello risulta meritevole di accoglimento, nei termini che verranno indicati, alla stregua delle considerazioni che seguono.
Non possono innanzitutto reputarsi meritevoli di conferma le conclusioni del giudice di prime cure in ordine alla genericità e all'inidoneità delle allegazioni poste dall'odierno appellante a fondamento della domanda.
Si osserva che l'odierno appellante aveva, nell'atto introduttivo del presente giudizio, allegato lo svolgimento, da oltre 24 anni, di attività lavorativa di infermiere soccorritore sui mezzi di soccorso (individuando specificamente gli enti pubblici presso cui tale attività era stata svolta a decorrere dal 12/10/1998 e cioè l' , l' Parte_3 Parte_4
e, dal 01/01/2005, l' ove allegava di prestare attualmente servizio).
[...] CP_2
Indicava inoltre il contenuto delle mansioni svolte consistenti “nel coordinare le operazioni e prestare soccorso a persone malate o colpite da patologie acute o ferite a causa di incidenti mediante i mezzi di soccorso e rianimazione” nonché l'orario di lavoro osservato, articolato in turni. Aveva inoltre allegato di essere stato esposto, per l'intero turno di lavoro “alle vibrazioni trasmesse al corpo intero provocate dall'utilizzo degli automezzi di soccorso, nonché alle sollecitazioni del rachide lombo-sacrale conseguenti alla movimentazione manuale dei pazienti da mobilizzare, sollevare e trasportare in barella o nei teli da trasporto per il pronto soccorso, in assenza di ausili o sollevatori, idonei a movimentare pesi, nonché al trasporto della strumentazione sanitaria necessario al soccorso” nonché di avere spesso assunto “posture incongrue, dovute sia al mantenimento della posizione seduta durante il tragitto per recarsi sul luogo di chiamata, sia alle operazioni di soccorso in condizioni ed ambienti diversificati e spesso disagiati”.
Trattasi, ritiene il Collegio, di allegazioni sufficientemente specifiche, tanto con riferimento all'attività lavorativa svolta che alle sue modalità di espletamento, ed idonee a supportare il dedotto nesso causale con la malattia professionale (relativa alla colonna vertebrale) allegata in ricorso (“protrusioni discali, ernie discali, compressione radicolare-rachide L-S.”).
Tali allegazioni, si osserva ancora, oltre a non essere state oggetto di contestazione specifica da parte dell'ente previdenziale resistente (in ordine all'applicabilità del principio di non contestazione anche ai giudizi previdenziali Cass. n. 15326 del 30/06/2009 e Cass. n. 11417 del 10/05/2017) trovano riscontro, tanto con riferimento all'attività lavorativa dedotta che alle patologie lamentate, anche nella documentazione prodotta in atti (cfr. in particolare documentazione medica e certificato di servizio prodotti in allegato al ricorso di primo grado nonché dati desumibili dalla cartella sanitaria di rischio proveniente dall'ente datore di lavoro prodotta in allegato alla compara di costituzione di primo grado CP_1
Trattasi pertanto di contesto allegatorio e probatorio che rendeva quindi necessario l'espletamento di una CTU medico legale al fine di verificare la sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa dell'odierno appellante e la patologia dedotta nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Tanto premesso si osserva che il ctu nominato nella presente fase del giudizio ha accertato che l'odierno appellante è affetto da “discopatie multiple lombo-sacrali con sofferenza radicolare di L4” accertando altresì la sussistenza di un nesso concausale “incidente e determinante” tra tale patologia e l'attività lavorativa di infermiere svolta dall'odierno appellante.
Evidenziava in particolare a tale proposito quanto segue :
• la patologia di cui si richiede il riconoscimento, seppur notoriamente di origine multifattoriale, rientra a pieno titolo tra quelle ipoteticamente riconducibili al lavoro;
• l'attività dall'appellante (infermiere-soccorritore), in particolare in quanto addetto al trasporto urgente di infermi, è svolta spesso in condizioni logisticamente sfavorevoli e disagiate.
• al rischio specifico si associa quello derivante dall'esposizione alle vibrazioni del mezzo di trasporto su un manto stradale non ottimale, esponendo ad una associazione tra fattori di rischio diversi ed interagenti tra loro;
• non sono noti rilevanti fattori extralavorativi di rischio”
Accertava in relazione a tale patologia un danno biologico permanente in misura pari al 8% (cfr. relazione peritale depositata in atti).
La Corte ritiene tali conclusioni, prese all'esito di indagini effettuate con dovizia di mezzi tecnici, condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine-logico giuridico (si richiamano integralmente tutte le argomentazioni medico-legali svolte dal c.t.u. nella relazione a sua firma avverso le quali le parti non hanno avanzato osservazioni critiche).
Alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà pertanto, in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi il diritto dell'appellante alla percezione, in misura di legge, dell'indennizzo ex art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 per una menomazione di grado corrispondente al 8% con conseguente condanna dell' all'erogazione delle somme CP_1 dovute a tale titolo, oltre interessi legali come per legge.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza mentre le spese relative alla c.t.u. del grado, separatamente liquidate, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello ed in riforma della gravata sentenza, dichiara il diritto dell'appellante alla percezione dell'indennizzo ex art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 per una menomazione di grado corrispondente all'8% e per l'effetto condanna l' all'erogazione delle somme dovute a tale titolo, oltre interessi come per CP_1 legge.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida per il primo grado in € 2.697 CP_1
e per il presente grado di giudizio in € 2.906. In entrambi i casi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Pone in via definitiva a carico dell' , le spese di ctu del grado, come separatamente CP_1 liquidate.
Roma, 6.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario