Sentenza 13 maggio 2008
Massime • 1
Il servizio prestato da un dipendente di un ente locale a seguito di nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, ai sensi dell'art. 3 bis d.lgs. n. 502 del 1992, come aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 1999, e per esso le amministrazioni di appartenenza effettuano il versamento dei contributi previdenziali commisurati al trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito. Ne consegue che la misura dell'indennità' premio di fine servizio, dovuta al dipendente, si determina in relazione al trattamento retributivo di cui all'art. 4 della legge n. 152 del 1968, fruito dal dipendente in relazione all'incarico, nei limiti del massimale di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. 181 del 1997.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/2008, n. 11925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11925 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPDAP - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato MARINUZZI DARIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI LI AR ES, CU AR, CU BI (eredi di CU NU ME);
- intimati -
avverso da sentenza n. 498/04 della Corte d'Appello di POTENZA, depositata il 21/10/04 - R.G.N. 268/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/08 dal Consigliere Dott. Pasquale PICONE;
udito l'Avvocato MESSINA per delega MARINUZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
La sentenza di cui si domanda la cassazione rigetta l'appello dell'Inpdap e conferma la decisione del Tribunale di Matera n. 533 del 10.1.2003 con la quale, in accoglimento della domanda di AL NZ OM (poi deceduto nel corso del giudizio di primo grado), l'Istituto era stata condannato a pagare la somma di Euro 53.798,40 a titolo di differenza rispetto all'importo dell'indennità premio di fine servizio già liquidata. La differenza era stata rivendicata sulla premessa che il AL, lavoratore dipendente dell'Azienda sanitaria locale n. 4 di Matera, era stato collocato in aspettativa senza assegni a seguito della nomina a direttore generale della stessa azienda e che aveva diritto alla liquidazione dell'indennità premio di fine servizio sulla base dei compensi ricevuti per tale carica cessata il 1 agosto 2000, data coincidente con il collocamento in quiescenza.
La tesi è stata condivisa dal giudice dell'appello sul rilievo che la legislazione di settore, nella parte in cui dispone che il periodo di aspettativa senza assegni, a seguito di nomina a direttore generale, amministrativo o sanitario, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, dovendo l'amministrazione di appartenenza provvedere al versamento dei contributi calcolandoli sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, non consente di dubitare che debbano essere computati i compensi ricevuti effettivamente per la carica di direttore generale ai fini della determinazione dell'indennità premio di servizio. Il ricorso dell'Inpdap si articola in un motivo unico;
non hanno svolto attività di resistenza gli eredi di OM NZ AL. CONSIDERATO IN DIRITTO
L'unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 229 del 1999, art.
3 - bis e della L. n. 152 del 1968. Si sostiene che l'indennità premio di fine servizio non è menzionata tra i trattamenti di previdenza e di quiescenza spettanti ai dipendenti collocati in aspettativa per assumere l'incarico di direttore di azienda sanitaria;
che l'incarico in questione si consegue mediante un contratto di diritto privato, di lavoro autonomo, cosicché i relativi compensi non potrebbero essere utili ai fini dell'i.p.s.; che la lettura delle norme accolta dalla sentenza impugnata conduce a risultati irragionevoli e perciò non conformi alla Costituzione, atteso che il meccanismo di calcolo di cui alla L. n. 152 del 1968, art. 4 comporterebbe la liquidazione di una maggiore indennità soltanto per i dipendenti che hanno ricevuto i maggiori compensi negli ultimi dodici mesi di servizio, senza alcuna proporzione con i compensi ricevuti negli altri anni. Il ricorso va accolto con riferimento all'ultimo dei profili di censura e nei limiti appresso precisati.
La misura dell'indennità premio di fine servizio, dovuta ai dipendenti degli enti locali, è determinata dalla L. 8 marzo 1968, n. 152, art. 4 in un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi in ragione dell'80 per cento per ogni anno di iscrizione all'Istituto.
La norma specifica, da applicare alla controversia, è rappresentata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, aggiunto dal D.Lgs. 16 giugno 1999, n. 229, che al comma 11 così dispone: La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui al D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181, art. 3, comma 7, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato.
Sono certamente destituiti di fondamento gli argomenti che l'Istituto ricorrente vorrebbe desumere dall'assenza nella norma di riferimenti specifici all'indennità premio di fine servizio. L'espressione "trattamento di quiescenza e di previdenza" è tale da comprendere la totalità dei diritti spettanti al lavoratore dipendente in derivazione dalla cessazione del rapporto di lavoro;
d'altra parte, la natura previdenziale dell'indennità di fine di servizio è affermata dalle Sezioni unite della Corte (vedi sentenza 13 maggio 2005, n. 11329). Nessuna rilevanza, inoltre, è possibile attribuire alla natura del rapporto di lavoro che si instaura con l'azienda sanitaria a seguito del conferimento della nomina a direttore generale (ovvero amministrativo o sanitario), qualificato esplicitamente dal legislatore come autonomo e di diritto privato, atteso che la disciplina speciale stabilisce la permanenza del rapporto di lavoro dipendente (a mezzo dell'istituto dell'aspettativa senza assegni) e obbliga il datore di lavoro al pagamento dei contributi da calcolare sul trattamento economico che il dipendente riceve in conseguenza dell'incarico di direttore. I contributi, dunque, sono pagati in relazione al rapporto di lavoro subordinato e si considera retribuzione figurativa quella parametrata al compenso collegato alla carica, mentre il debitore è identificato nel datore di lavoro, ancorché gli venga attribuito il diritto al rimborso nei confronti nel soggetto che utilizza la prestazione durante il periodo di aspettativa.
Neppure è possibile condividere la tesi della non compatibilità costituzionale dell'interpretazione accolta dalla sentenza impugnata, atteso che il riferimento della L. n. 152 del 1968 alla retribuzione dell'ultimo anno di servizio ben consente, in generale, il computo di aumenti retributivi conseguiti in prossimità della cessazione del rapporto di lavoro, mentre l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 421 del 1991) ha riguardato la diversa e particolare ipotesi della diminuzione retributiva cagionata dal passaggio dal tempo pieno al tempo parziale, introducendo nell'ordinamento la regola del proporzionamento dell'ammontare dell'indennità ai periodi pregressi di servizio a tempo pieno o, rispettivamente, ai periodi di servizio a tempo parziale.
Nondimeno, la sentenza impugnata, pur correttamente valorizzando la specialità della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art.
3 - bis, comma 11, sostitutiva nella fattispecie considerata delle disposizioni generali della L. n. 152 del 1968, non ne ha tratto tutte le conseguenze, omettendo di considerare la limitazione dell'obbligo contributivo, cui si correla il trattamento previdenziale costituito dall'i.p.s., al massimale determinato dal D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181, art. 3, comma 7. Il detto massimale, stabilito da norma che si riferisce alla base contributiva e pensionabile, è stato richiamato dalla disciplina speciale in relazione al complessivo trattamento di quiescenza e di previdenza del lavoratore dipendente in aspettativa senza assegni perché nominato direttore di azienda sanitaria e deve pertanto trovare applicazione anche nella determinazione della misura dell'indennità premio di servizio. La sentenza impugnata, al riguardo, ha omesso di accertare se la liquidazione dell'indennità fosse o non contenuta in questi limiti, limiti che, del resto, soddisfano l'esigenza di un'interpretazione conforme al precetto costituzionale di ragionevolezza (art. 3 Cost.). In conclusione, accogliendo nei limiti precisati il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con l'invio perché nel nuovo giudizio, in applicazione del principio di diritto enunciato, si verifichi l'eventuale eccedenza della pretesa di pagamento dell'i.p.s. rispetto al massimale stabilito dal D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3, comma 7. Il giudice del rinvio, che si designa nella
Corte di appello di Bari, provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Bari. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione lavoro, il 29 gennaio 2008. Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2008