Articolo 9 della Legge 4 agosto 1955, n. 691
Articolo 8Articolo 10
Versione
2 settembre 1955
Art. 9.
Gli immobili finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati alla destinazione per uso alberghiero.
Il vincolo e' reso pubblico mediante trascrizione presso il competente Ufficio dei registri immobiliari a carico dei beneficiari, previa l'osservanza di quanto prescrive il primo comma dell'art. 16 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452 .
Il Commissario per il turismo puo' tuttavia autorizzare, con proprio decreto e sentita la Commissione prevista dal precedente art. 4 il mutamento della destinazione quando sia documentata l'impossibilita' o la non convenienza della destinazione stessa: il mutamento della destinazione e' subordinato alla estinzione totale anticipata del mutuo.
Entrata in vigore il 2 settembre 1955
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