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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/04/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2655/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice designato dott. Giuseppe
Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n.2655/2024 R.G.A.C., riservata per la decisione all'udienza del
21.01.2025, vertente tra avv. Francesco Agostino (cod. fisc.: ) e (cod. CodiceFiscale_1 Parte_1
fisc.: ), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Agostino del CodiceFiscale_2
Foro di Locri, giusta procura in atti, preso il cui studio in Bovalino (RC) alla via Mario e
Luigi Spagnolo n.15 hanno eletto domicilio.
-opponente-
CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro pro-tempore Controparte_1 P.IVA_1
-opposto contumace-
* * * *
-esaminato il ricorso depositato il 25.10.2023 con il quale l'avv. Francesco Agostino e hanno proposto opposizione avverso il decreto emesso dalla Corte di Parte_1
Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria notificato a mezzo pec in data
02.10.2024, con il quale è stata revocata l'ammissione al gratuito patrocinio di
[...]
nell'ambito del processo tributario avente n. R.G.R. 3152/2022, e Pt_2 pagina 1 di 3 conseguentemente dichiarata inammissibile l'istanza di liquidazione dei compensi professionali presentata dall'avv. Francesco Agostino, difensore di fiducia del Pt_1
-preso atto che il , benchè ritualmente citato, è rimasto Controparte_1
contumace;
-letti gli atti e a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.01.2025;
-premesso, più in generale, che:
a) l'art.130 comma 2 del D.P.R. n.115/2002 stabilisce espressamente che: “I giudici tributari che fanno parte della commissione hanno l'obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti della commissione”;
b) l'art.13 del Decreto Legislativo n.546/1992 prevede ai commi 2 e 3:
2. È costituita presso ogni commissione tributaria la commissione per l'assistenza tecnica gratuita, composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal presidente della commissione, nonchè da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'art. 12, comma 2, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla direzione regionale delle entrate. Per ciascun componente è designato anche un membro supplente. Al presidente e ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria.
3. Le commissioni per l'assistenza tecnica gratuita si pronunziano in unico grado e i giudici tributari che ne fanno parte hanno l'obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti di tali commissioni;
-rilevato, sulla scorta delle disposizioni normative sopra riportate, che l'opposizione è fondata e merita accoglimento per l'assorbente circostanza che dell'organo collegiale
(commissione per l'assistenza tecnica gratuita) che ha adottato il provvedimento impugnato hanno fatto parte due componenti (dott.sse e ) che hanno Pt_1 Per_1
trattato e deciso la controversia di merito cui si riferiva l'ammissione al patrocinio a pagina 2 di 3 spese dello Stato, sicchè il decreto oggetto di contestazione si appalesa in tutta evidenza invalido;
-rammentato che il giudice che accoglie l'opposizione ex art.170 D.P.R. n.115 del
2002, e del d.lg. n.150 del 2011, art.15, proposta avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato da colui che aveva richiesto l'ammissione, non può altresì liquidare il compenso spettante al difensore, il quale è a tal fine munito di una propria distinta legittimazione a tutela di un suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo piuttosto tale liquidazione avvenire nelle forme di cui al D.P.R.
n.115/2002 art.83 comma 2 (Cass. n.286/2022);
-considerato che le spese del presente procedimento vanno interamente compensate tra le parti, attesa la sostanziale non opposizione del rimasto peraltro contumace;
CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice designato dott. Giuseppe Campagna, pronunciando nel giudizio introdotto dall'avv. Francesco
Agostino e nei confronti del , in persona del Parte_1 Controparte_1
Ministro pro tempore, con ricorso depositato il 25.10.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-accoglie l'opposizione per le causali di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara la nullità del provvedimento impugnato;
-spese compensate
Reggio Calabria, 31.03.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice designato dott. Giuseppe
Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n.2655/2024 R.G.A.C., riservata per la decisione all'udienza del
21.01.2025, vertente tra avv. Francesco Agostino (cod. fisc.: ) e (cod. CodiceFiscale_1 Parte_1
fisc.: ), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Agostino del CodiceFiscale_2
Foro di Locri, giusta procura in atti, preso il cui studio in Bovalino (RC) alla via Mario e
Luigi Spagnolo n.15 hanno eletto domicilio.
-opponente-
CONTRO
(C.F. ), in persona del Ministro pro-tempore Controparte_1 P.IVA_1
-opposto contumace-
* * * *
-esaminato il ricorso depositato il 25.10.2023 con il quale l'avv. Francesco Agostino e hanno proposto opposizione avverso il decreto emesso dalla Corte di Parte_1
Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria notificato a mezzo pec in data
02.10.2024, con il quale è stata revocata l'ammissione al gratuito patrocinio di
[...]
nell'ambito del processo tributario avente n. R.G.R. 3152/2022, e Pt_2 pagina 1 di 3 conseguentemente dichiarata inammissibile l'istanza di liquidazione dei compensi professionali presentata dall'avv. Francesco Agostino, difensore di fiducia del Pt_1
-preso atto che il , benchè ritualmente citato, è rimasto Controparte_1
contumace;
-letti gli atti e a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.01.2025;
-premesso, più in generale, che:
a) l'art.130 comma 2 del D.P.R. n.115/2002 stabilisce espressamente che: “I giudici tributari che fanno parte della commissione hanno l'obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti della commissione”;
b) l'art.13 del Decreto Legislativo n.546/1992 prevede ai commi 2 e 3:
2. È costituita presso ogni commissione tributaria la commissione per l'assistenza tecnica gratuita, composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal presidente della commissione, nonchè da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'art. 12, comma 2, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla direzione regionale delle entrate. Per ciascun componente è designato anche un membro supplente. Al presidente e ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria.
3. Le commissioni per l'assistenza tecnica gratuita si pronunziano in unico grado e i giudici tributari che ne fanno parte hanno l'obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti di tali commissioni;
-rilevato, sulla scorta delle disposizioni normative sopra riportate, che l'opposizione è fondata e merita accoglimento per l'assorbente circostanza che dell'organo collegiale
(commissione per l'assistenza tecnica gratuita) che ha adottato il provvedimento impugnato hanno fatto parte due componenti (dott.sse e ) che hanno Pt_1 Per_1
trattato e deciso la controversia di merito cui si riferiva l'ammissione al patrocinio a pagina 2 di 3 spese dello Stato, sicchè il decreto oggetto di contestazione si appalesa in tutta evidenza invalido;
-rammentato che il giudice che accoglie l'opposizione ex art.170 D.P.R. n.115 del
2002, e del d.lg. n.150 del 2011, art.15, proposta avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato da colui che aveva richiesto l'ammissione, non può altresì liquidare il compenso spettante al difensore, il quale è a tal fine munito di una propria distinta legittimazione a tutela di un suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo piuttosto tale liquidazione avvenire nelle forme di cui al D.P.R.
n.115/2002 art.83 comma 2 (Cass. n.286/2022);
-considerato che le spese del presente procedimento vanno interamente compensate tra le parti, attesa la sostanziale non opposizione del rimasto peraltro contumace;
CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice designato dott. Giuseppe Campagna, pronunciando nel giudizio introdotto dall'avv. Francesco
Agostino e nei confronti del , in persona del Parte_1 Controparte_1
Ministro pro tempore, con ricorso depositato il 25.10.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-accoglie l'opposizione per le causali di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara la nullità del provvedimento impugnato;
-spese compensate
Reggio Calabria, 31.03.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
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