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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/11/2025, n. 5570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5570 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14979/2022
Tribunale di Catania
Sezione Quinta
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 18/11/2025 innanzi al dott. Assunta Massaro, sono comparsi in forma telematica:
Per l'avv. AR MA Parte_1
Per l'avv. CU AR CE Controparte_1
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da depositi separati da considerarsi allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo l'esame degli scritti, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il GOT dott. Assunta Massaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
Sezione Quinta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOT dott. Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14979/2022 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AR MA ( ) ed elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
MATTEOTTI, 275 95045 RB
ATTORE/I
contro
), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CU AR CE elettivamente domiciliato in PIAZZA
GIOVANNI XXIII, 8 CALTANISSETTA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione il sig. chiamava in giudizio Parte_1 Controparte_1
sostenendo che:
[...]
- in data 30/11/2007 aveva inoltrato istanza al distributore per l'allacciamento alla rete elettrica dell'edificio di sua proprietà, sito in Misterbianco, via Martiri di Via Fani, ai civici 39, 41 e 43, per l'installazione di 5 misuratori: un misuratore uso domestico per ciascuna delle quattro unità abitative di proprietà dell'attore e un misuratore condominiale;
- l'istanza veniva riscontrata con invio di preventivo costi per l'allacciamento di quattro misuratori per uso domestico e uno condominiale, per un totale di euro 2772,30, somma che veniva integralmente corrisposta dal Pt_1
- successivamente, nel mese di giugno 2008, tecnici di Enel Distribuzione si recavano presso l'immobile e posizionavano i 5 misuratori;
contestualmente venivano programmati con assegnazione di un numero cliente solo quattro dei misuratori installati e il quinto, inspiegabilmente, no;
- conseguentemente uno degli appartamenti sito nell'immobile di Via Fani, quello corrispondente al civico 39, rimaneva privo di fornitura di rete elettrica e, quindi, di utilizzabilità;
- nonostante i numerosi solleciti il suddetto misuratore era stato sostituito e configurato solo in data 15/12/21 e, pertanto, l'abitazione era rimasta priva di rete elettrica fino a tale data, con conseguente danno;
- in data 3/05/19 il trasferiva la proprietà dell'immobile per cui si Pt_1
controverte.
- Emergeva il diritto dell'attore al ristoro integrale dei danni subiti in conseguenza della condotta posta in essere dalla convenuta;
- aveva causato un danno di natura patrimoniale all'attore, che Controparte_1
doveva risarcire;
- l'attore, in conseguenza della mancata fornitura di energia elettrica, non aveva potuto trarre dal bene l'utilità conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità insite nel diritto dominicale ed aveva subito un danno di natura patrimoniale in termini di mancato reddito determinato dall'omesso incasso dei ratei mensili che avrebbe potuto trarre dallo stesso in presenza di regolare fornitura;
- il danno patrimoniale subito dall'odierno attore per mancato godimento discendeva causalmente in via diretta e immediata dall'inadempimento della convenuta, con conseguente fondamento del danno;
- il danno poteva essere quantificato, sulla scorta del valore locativo dell'immobile di via martiri di via fani 39, nel periodo compreso tra il luglio 2008 ed Aprile 2019, in complessivi euro 25.800= 129 mesi a 200 €, oltre interessi legali;
- vani si erano dimostrati i tentativi di una definizione stragiudiziale della controversia.
Chiedeva:
- ritenere e dichiarare il diritto del al risarcimento dei danni Parte_2
patrimoniali subiti in conseguenza della condotta inadempiente della convenuta;
- di conseguenza condannare la convenuta al pagamento, nei confronti dell'attore, della complessiva somma di euro 25.800 o di quella maggiore o minore che sarebbe risultata in corso di giudizio o nella diversa somma da determinarsi in via equitativa, con rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate decorrenti dalla data del fatto all'effettivo pagamento;
- con vittoria delle spese del procedimento.
Si costituiva in giudizio la quale chiariva che: Controparte_1
- come aveva precisato l' , se si desiderava ottenere l'allacciamento alla CP_2
rete elettrica ma non si aveva interesse ad attivare fin da subito la fornitura, bisognava rivolgersi direttamente all'impresa distributrice;
se invece si desiderava l'allacciamento della fornitura bisognava rivolgersi a un'impresa vendita;
la richiesta di installazione di contatore elettrico inoltrata al distributore era finalizzata unicamente alla predisposizione della presa di erogazione presso il punto di prelievo;
di contro l'attivazione dell'erogazione sarebbe avvenuta solo se e quando l'utente avesse avuto effettiva necessità di usufruire della corrente elettrica e stipulato il relativo contratto;
- era pacifico che la parte attrice aveva inviato la richiesta di allacciamento alla rete all'esponente impresa distributrice locale, quindi non aveva interesse ad attivare da subito la fornitura;
non sussistevano richieste di attivazione pervenute da alcun trader e, conseguentemente, nessun danno poteva essere reclamato;
- Nel merito deduceva che la società aveva appreso dell'anomalia solo a seguito di reclamo inviato dal procuratore dell'attore con nota del 18/04/18 in cui, dopo aver evidenziato che l'attore, in data 30/11/07, aveva chiesto la predisposizione di 5 prese elettriche ossia 5 contatori, di cui quattro per uso domestico ed uno condominiale, e che uno dei 5 contatori, a servizio dell'abitazione del civico 39, non risultava programmato, chiedeva l'immediata configurazione del misuratore;
- Alla società non risultavano pervenuti i reclami del 2012 a firma del Pt_1
prodotti in atti nel fascicolo dell'attore, la cui conoscenza era espressamente contestata.
- Appresa la circostanza lamentata dall'attore, la comparente si era attivata per verificare quanto rappresentato e per eventualmente intervenire ma sempre in prospettiva di un'eventuale successiva stipula di un contratto di fornitura;
- senonché l'attore, con nota del 2018 a firma del suo procuratore, desisteva dalla chiesta attivazione chiedendo invece l'immediata rimozione del contatore ed il rimborso della somma versata per la sua attivazione.
- Preso atto della richiesta, aveva dovuto soprassedere Controparte_1
all'attivazione del misuratore, non essendo evidentemente più interesse dell'attore ottenere alcuna fornitura elettrica dal contatore in questione, per avere espressamente chiesto la rimozione.
- La mancata programmazione del contatore, ove pure effettivamente ricorrente, era stata di certo per l'attore circostanza indifferente, posto che nessun contratto di fornitura risultava essere stato stipulato;
quindi, anche ove l'esponente avesse provveduto alla programmazione del contatore, questo non avrebbe fornito immediatamente energia all'immobile, in mancanza di un contratto di fornitura con un trader;
a tutto concedere il problema avrebbe potuto assumere una marginale rilevanza limitatamente al solo periodo di circa 7 mesi, dall'aprile al novembre 2018, ridotto ulteriormente dei termini di attivazione del contratto di fornitura con qualsivoglia trader.
- In subordine risultava certamente inspiegabile il silenzio protratto per un così lungo lasso di tempo, dal momento dell'installazione dei contatori fino alla data della richiesta del 2018; parimenti inspiegabile il motivo per cui l'attore, ove si fosse reso conto dell'inconveniente già nel 2012, non avesse sollecitato a intervenire anche mediante procedura d'urgenza, dimostrando l'avvenuta stipula del contratto di fornitura, l'impossibilità di darvi esecuzione e l'eventuale inerzia colpevole dell'esponente; il silenzio dell'attore, invece, oltre a rendere palestre la mancanza di qualsivoglia apprezzabile interesse ad ottenere la programmazione del contatore in funzione della fornitura elettrica, sembrava del tutto contrario anche al principio di buona fede, che avrebbe imposto all'attore di segnalare tempestivamente, al momento della sua scoperta, l'inconveniente lamentato, onde consentire alla società di intervenire senza attendere diversi anni prima di segnalarlo, ed adducendo al contempo la sussistenza di un'inesistente danno da inadempimento;
il tutto al solo limitato effetto, allorché fosse stato concluso il contratto di fornitura con una delle società che operano nel relativo mercato concorrenziale, di trovare il contatore già attivo.
- Era evidente, quindi, l'intento speculativo dell'azione: piuttosto che l'effettivo interesse dell'attore all'attivazione del contatore;
quanto evidenziato escludeva la possibilità di affermare che la mancata originaria programmazione del contatore potesse avere concretamente inciso sull'effettiva possibilità di concedere in locazione l'immobile e la mancata percezione del canone che, secondo la prospettazione dell'attore, ne avrebbe costituito danno conseguenza. - Non vi era dimostrazione e si contestava che fosse stato affittato l'immobile nel 2012 e nel periodo fino al 2018; era del pari da escludersi, in quanto non emergeva nemmeno alcuna richiesta o reclamo dell'attore nel 2018; senza alcun contratto di fornitura a cui dare seguito, era pervenuta la richiesta di rimozione e, dunque, di annullamento della precedente richiesta, con conseguenziale insussistenza di qualsiasi ipotetico interesse dell'attore e motivo di doglianza.
- La domanda, comunque, era del tutto sfornita di prova in ordine all'ammontare del danno preteso al titolo di ipotetico risarcimento.
- Ribadiva che non sussisteva alcuna impossibilità, posto che alla conclusione del contratto di fornitura con il trader, si sarebbe senz'altro intervenuti per renderla praticabile.
Chiedeva quindi:
- rigettare tutte le domande avverse in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate;
- in subordine ridurre l'entità del risarcimento a quanto risultava effettivamente provato e dovuto, tenuto in ogni in ogni caso in debito conto il comportamento concretamente tenuto dall'attore nella vicenda;
- vittoria di spese e compensi.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., all'esito era ammessa la prova per testi richiesta da entrambe le parti.
Nelle more la causa transitava sul ruolo di questo giudice.
All'esito della prova questo giudice formulava proposta transattiva che veniva rifiutata da . Controparte_1
Precisate le conclusioni, la causa era rinviata alla data odierna per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e va accolta nella misura che si dirà.
E' incontestato, nel giudizio, che il ha chiesto l'attivazione di 5 contatori, di Pt_1
cui uno ad uso condominiale e quattro a servizio di immobili di sua proprietà, tutti ubicati in via Martiri di Via Fani in Misterbianco.
E' altresì incontestato che la posa dei contatori sia regolarmente avvenuta nel 2008 e che, dei 5 contatori, uno non fosse stato programmato e, pertanto, non era in condizioni di essere attivato in caso di sottoscrizione di contratto di fornitura.
Il motivando la propria richiesta con la perdita dei canoni non corrispostigli Pt_1
negli anni, ha chiesto un risarcimento di € 25.800, ovvero pari al canone locativo perduto nel periodo dal luglio 2008 all'aprile 2019, epoca in cui ha venduto l'immobile, chiedendo la rimozione del contatore.
si è difesa sostenendo di non averne mai avuto notizia, di non Controparte_1
aver ricevuto alcun reclamo, disconoscendo la ricezione dei solleciti del 2012 prodotti da controparte e, comunque, sostenendo che l'inadempienza non aveva generato alcun danno perché, dal momento in cui fosse stata presentata al trader richiesta di fornitura, il problema sarebbe stato risolto, ammettendo, quindi, la responsabilità solo per il periodo dall'aprile (epoca in cui era pervenuta la segnalazione del legale del Pt_1
al novembre 2018.
L'azione, quindi, è tipicamente di tipo contrattuale che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., obbliga il debitore a risarcire il danno se non prova che questo è stato determinato da impossibilità della prestazione o da causa a lui non imputabile.
L'attore ha chiesto e pagato per l'attivazione di 5 contatori ed ha ricevuto una prestazione solo parziale, ovvero l'attivazione di 4 contatori, ed il fatto è incontestato.
Lo stesso teste chiamato da ha dichiarato “non siamo riusciti a capire Controparte_1
perché il quinto contatore, pure posato, non era mai stato attivato e non era collegato alla rete. Risponde al vero che, per attivare un contatore era necessario che il proprietario avanzasse una richiesta di attivazione. Quando hanno posato i contatori ne hanno attivati solo 4 su 5; presumo che non abbiano attivato il 5° perché non era stato stipulato un contratto per quell'utenza; posso dire che il 5° contatore, materialmente, non era collegato alla linea elettrica. A D.R. Normalmente, quando installiamo i contatori li colleghiamo alla rete elettrica, pronti per essere usati all'attivazione del contratto di fornitura con la semplice manovra di alzare
l'interruttore. Nel caso del 5° contatore del se si alzava l'interruttore non Pt_1
erogava energia. Il codice cliente di questo 5° contatore risultava “non programmato”, avvalorando la tesi dell'attore che il quinto contatore presentava un'anomalia e non era collegato alla rete elettrica.
Secondo la giurisprudenza più recente “La responsabilità contrattuale, disciplinata dall' articolo 1218 c.c. , prevede che l'obbligato risarcisca il danno derivante dall'inadempimento o dall'adempimento inesatto di un obbligo contrattuale. In tale ambito, emerge dal consolidamento giurisprudenziale che spetta all'attore, il quale intende ottenere il risarcimento, l'onere di dimostrare il nesso causale tra la condotta colposa dell'inadempiente e il pregiudizio subito. Tale prova può essere articolata attraverso una pluralità di mezzi probatori, inclusi quelli presuntivi, purché siano gravi, precisi e concordanti. Al contrario, al debitore inadempiente è attribuito l'onere di fornire la prova, qualora contestata e solo dopo che l'attore abbia dimostrato il nesso causale, dell'avvenuto adempimento o dell'impossibilità, sopravvenuta per causa a lui non imputabile, di adempiere correttamente all'obbligazione contrattuale.”
Cassazione civile , sez. III , 14/04/2025 , n. 9721
Quindi, seguendo l'insegnamento della S.C. all'attore spetta l'onere di provare l'inadempimento e la prova è stata, come detto fornita. Anche il secondo teste attoreo ha avvalorato la circostanza delle rimostranze del per la mancata attivazione Pt_1
del contatore, mentre il primo ha dato prova del pregiudizio subito. La teste Tes_1
ha dichiarato “Sono a conoscenza dei fatti di causa perché, nel 2008-2009
[...]
ero in cerca di un'abitazione e mi hanno indicato il Sig. quale titolare di un Pt_1
appartamento da porre in locazione. Contattato lo stesso e concordato verbalmente per l'affitto, mi recavo agli uffici ENEL per la voltura ma mi veniva risposto che dovevo recarmi con il proprietario perché a quell'indirizzo non risultava il contatore.
A D.R. La casa di cui parlo era in via Martiri di Via Fani ma, considerata la problematica emersa, sono andata a cercare altro. … Io non me ne sono più interessata, malgrado la casa fosse idonea alle esigenze mie e della mia famiglia.”, comprovando la lamentata perdita economica dell'attore a cagione della mancata attivazione del contatore e fornendo la prova del pregiudizio subito. Il fatto che il
[...]
intendesse locare l'immobile è, altresì, confermato dai contratti di locazione Pt_1
delle altre unità abitative dello stesso stabile prodotti in atti.
Di converso non appaiono convincenti le difese spiegate da , ovvero Controparte_1
che sarebbe bastata la richiesta di attivazione da parte del trader per superare l'impasse, intanto perché alla teste era stato risposto che non esisteva un contatore, inoltre per la confermata circostanza, riferita sia dal teste di che dal suo procuratore, Controparte_1
che anche quando il distributore aveva cercato, dopo il sollecito del procuratore del
[...]
dell'aprile 2018, di risolvere il problema, non lo aveva ancora risolto a novembre Pt_1
2018.
Sotto il profilo quantitativo parte attrice ha chiesto la liquidazione di € 25.800,00 calcolando un canone di € 200,00 come risultante dal minimo dei listini OMI per tutta la durata del problema.
Porre a base del calcolo il canone come emergente dai listini OMI di zona, peraltro non contestati, è prova valida del valore locativo dell'immobile. Tuttavia non vi sono prove in atti che l'immobile sarebbe stato costantemente occupato e che il canone sarebbe stato corrisposto, per cui questo giudice ritiene equitativamente di liquidare il danno nella misura del 50% della richiesta, ovvero € 12.900,00, su cui vanno calcolati gli interessi legali dalla presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 264,00 per spese ed € 2.540 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara l'inadempimento di Controparte_1
2) Condanna al pagamento della somma di € 12.900,00, oltre Controparte_1
interessi dalla sentenza, a titolo di risarcimento del danno.
3) Condanna la convenuta al pagamento delle spese legali liquidate come in parte motiva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale.
Così deciso in Catania, 18/11/2025
Il GOT Dott.ssa Assunta Massaro
Tribunale di Catania
Sezione Quinta
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 18/11/2025 innanzi al dott. Assunta Massaro, sono comparsi in forma telematica:
Per l'avv. AR MA Parte_1
Per l'avv. CU AR CE Controparte_1
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da depositi separati da considerarsi allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo l'esame degli scritti, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il GOT dott. Assunta Massaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
Sezione Quinta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOT dott. Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14979/2022 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AR MA ( ) ed elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
MATTEOTTI, 275 95045 RB
ATTORE/I
contro
), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CU AR CE elettivamente domiciliato in PIAZZA
GIOVANNI XXIII, 8 CALTANISSETTA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione il sig. chiamava in giudizio Parte_1 Controparte_1
sostenendo che:
[...]
- in data 30/11/2007 aveva inoltrato istanza al distributore per l'allacciamento alla rete elettrica dell'edificio di sua proprietà, sito in Misterbianco, via Martiri di Via Fani, ai civici 39, 41 e 43, per l'installazione di 5 misuratori: un misuratore uso domestico per ciascuna delle quattro unità abitative di proprietà dell'attore e un misuratore condominiale;
- l'istanza veniva riscontrata con invio di preventivo costi per l'allacciamento di quattro misuratori per uso domestico e uno condominiale, per un totale di euro 2772,30, somma che veniva integralmente corrisposta dal Pt_1
- successivamente, nel mese di giugno 2008, tecnici di Enel Distribuzione si recavano presso l'immobile e posizionavano i 5 misuratori;
contestualmente venivano programmati con assegnazione di un numero cliente solo quattro dei misuratori installati e il quinto, inspiegabilmente, no;
- conseguentemente uno degli appartamenti sito nell'immobile di Via Fani, quello corrispondente al civico 39, rimaneva privo di fornitura di rete elettrica e, quindi, di utilizzabilità;
- nonostante i numerosi solleciti il suddetto misuratore era stato sostituito e configurato solo in data 15/12/21 e, pertanto, l'abitazione era rimasta priva di rete elettrica fino a tale data, con conseguente danno;
- in data 3/05/19 il trasferiva la proprietà dell'immobile per cui si Pt_1
controverte.
- Emergeva il diritto dell'attore al ristoro integrale dei danni subiti in conseguenza della condotta posta in essere dalla convenuta;
- aveva causato un danno di natura patrimoniale all'attore, che Controparte_1
doveva risarcire;
- l'attore, in conseguenza della mancata fornitura di energia elettrica, non aveva potuto trarre dal bene l'utilità conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità insite nel diritto dominicale ed aveva subito un danno di natura patrimoniale in termini di mancato reddito determinato dall'omesso incasso dei ratei mensili che avrebbe potuto trarre dallo stesso in presenza di regolare fornitura;
- il danno patrimoniale subito dall'odierno attore per mancato godimento discendeva causalmente in via diretta e immediata dall'inadempimento della convenuta, con conseguente fondamento del danno;
- il danno poteva essere quantificato, sulla scorta del valore locativo dell'immobile di via martiri di via fani 39, nel periodo compreso tra il luglio 2008 ed Aprile 2019, in complessivi euro 25.800= 129 mesi a 200 €, oltre interessi legali;
- vani si erano dimostrati i tentativi di una definizione stragiudiziale della controversia.
Chiedeva:
- ritenere e dichiarare il diritto del al risarcimento dei danni Parte_2
patrimoniali subiti in conseguenza della condotta inadempiente della convenuta;
- di conseguenza condannare la convenuta al pagamento, nei confronti dell'attore, della complessiva somma di euro 25.800 o di quella maggiore o minore che sarebbe risultata in corso di giudizio o nella diversa somma da determinarsi in via equitativa, con rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate decorrenti dalla data del fatto all'effettivo pagamento;
- con vittoria delle spese del procedimento.
Si costituiva in giudizio la quale chiariva che: Controparte_1
- come aveva precisato l' , se si desiderava ottenere l'allacciamento alla CP_2
rete elettrica ma non si aveva interesse ad attivare fin da subito la fornitura, bisognava rivolgersi direttamente all'impresa distributrice;
se invece si desiderava l'allacciamento della fornitura bisognava rivolgersi a un'impresa vendita;
la richiesta di installazione di contatore elettrico inoltrata al distributore era finalizzata unicamente alla predisposizione della presa di erogazione presso il punto di prelievo;
di contro l'attivazione dell'erogazione sarebbe avvenuta solo se e quando l'utente avesse avuto effettiva necessità di usufruire della corrente elettrica e stipulato il relativo contratto;
- era pacifico che la parte attrice aveva inviato la richiesta di allacciamento alla rete all'esponente impresa distributrice locale, quindi non aveva interesse ad attivare da subito la fornitura;
non sussistevano richieste di attivazione pervenute da alcun trader e, conseguentemente, nessun danno poteva essere reclamato;
- Nel merito deduceva che la società aveva appreso dell'anomalia solo a seguito di reclamo inviato dal procuratore dell'attore con nota del 18/04/18 in cui, dopo aver evidenziato che l'attore, in data 30/11/07, aveva chiesto la predisposizione di 5 prese elettriche ossia 5 contatori, di cui quattro per uso domestico ed uno condominiale, e che uno dei 5 contatori, a servizio dell'abitazione del civico 39, non risultava programmato, chiedeva l'immediata configurazione del misuratore;
- Alla società non risultavano pervenuti i reclami del 2012 a firma del Pt_1
prodotti in atti nel fascicolo dell'attore, la cui conoscenza era espressamente contestata.
- Appresa la circostanza lamentata dall'attore, la comparente si era attivata per verificare quanto rappresentato e per eventualmente intervenire ma sempre in prospettiva di un'eventuale successiva stipula di un contratto di fornitura;
- senonché l'attore, con nota del 2018 a firma del suo procuratore, desisteva dalla chiesta attivazione chiedendo invece l'immediata rimozione del contatore ed il rimborso della somma versata per la sua attivazione.
- Preso atto della richiesta, aveva dovuto soprassedere Controparte_1
all'attivazione del misuratore, non essendo evidentemente più interesse dell'attore ottenere alcuna fornitura elettrica dal contatore in questione, per avere espressamente chiesto la rimozione.
- La mancata programmazione del contatore, ove pure effettivamente ricorrente, era stata di certo per l'attore circostanza indifferente, posto che nessun contratto di fornitura risultava essere stato stipulato;
quindi, anche ove l'esponente avesse provveduto alla programmazione del contatore, questo non avrebbe fornito immediatamente energia all'immobile, in mancanza di un contratto di fornitura con un trader;
a tutto concedere il problema avrebbe potuto assumere una marginale rilevanza limitatamente al solo periodo di circa 7 mesi, dall'aprile al novembre 2018, ridotto ulteriormente dei termini di attivazione del contratto di fornitura con qualsivoglia trader.
- In subordine risultava certamente inspiegabile il silenzio protratto per un così lungo lasso di tempo, dal momento dell'installazione dei contatori fino alla data della richiesta del 2018; parimenti inspiegabile il motivo per cui l'attore, ove si fosse reso conto dell'inconveniente già nel 2012, non avesse sollecitato a intervenire anche mediante procedura d'urgenza, dimostrando l'avvenuta stipula del contratto di fornitura, l'impossibilità di darvi esecuzione e l'eventuale inerzia colpevole dell'esponente; il silenzio dell'attore, invece, oltre a rendere palestre la mancanza di qualsivoglia apprezzabile interesse ad ottenere la programmazione del contatore in funzione della fornitura elettrica, sembrava del tutto contrario anche al principio di buona fede, che avrebbe imposto all'attore di segnalare tempestivamente, al momento della sua scoperta, l'inconveniente lamentato, onde consentire alla società di intervenire senza attendere diversi anni prima di segnalarlo, ed adducendo al contempo la sussistenza di un'inesistente danno da inadempimento;
il tutto al solo limitato effetto, allorché fosse stato concluso il contratto di fornitura con una delle società che operano nel relativo mercato concorrenziale, di trovare il contatore già attivo.
- Era evidente, quindi, l'intento speculativo dell'azione: piuttosto che l'effettivo interesse dell'attore all'attivazione del contatore;
quanto evidenziato escludeva la possibilità di affermare che la mancata originaria programmazione del contatore potesse avere concretamente inciso sull'effettiva possibilità di concedere in locazione l'immobile e la mancata percezione del canone che, secondo la prospettazione dell'attore, ne avrebbe costituito danno conseguenza. - Non vi era dimostrazione e si contestava che fosse stato affittato l'immobile nel 2012 e nel periodo fino al 2018; era del pari da escludersi, in quanto non emergeva nemmeno alcuna richiesta o reclamo dell'attore nel 2018; senza alcun contratto di fornitura a cui dare seguito, era pervenuta la richiesta di rimozione e, dunque, di annullamento della precedente richiesta, con conseguenziale insussistenza di qualsiasi ipotetico interesse dell'attore e motivo di doglianza.
- La domanda, comunque, era del tutto sfornita di prova in ordine all'ammontare del danno preteso al titolo di ipotetico risarcimento.
- Ribadiva che non sussisteva alcuna impossibilità, posto che alla conclusione del contratto di fornitura con il trader, si sarebbe senz'altro intervenuti per renderla praticabile.
Chiedeva quindi:
- rigettare tutte le domande avverse in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate;
- in subordine ridurre l'entità del risarcimento a quanto risultava effettivamente provato e dovuto, tenuto in ogni in ogni caso in debito conto il comportamento concretamente tenuto dall'attore nella vicenda;
- vittoria di spese e compensi.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., all'esito era ammessa la prova per testi richiesta da entrambe le parti.
Nelle more la causa transitava sul ruolo di questo giudice.
All'esito della prova questo giudice formulava proposta transattiva che veniva rifiutata da . Controparte_1
Precisate le conclusioni, la causa era rinviata alla data odierna per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e va accolta nella misura che si dirà.
E' incontestato, nel giudizio, che il ha chiesto l'attivazione di 5 contatori, di Pt_1
cui uno ad uso condominiale e quattro a servizio di immobili di sua proprietà, tutti ubicati in via Martiri di Via Fani in Misterbianco.
E' altresì incontestato che la posa dei contatori sia regolarmente avvenuta nel 2008 e che, dei 5 contatori, uno non fosse stato programmato e, pertanto, non era in condizioni di essere attivato in caso di sottoscrizione di contratto di fornitura.
Il motivando la propria richiesta con la perdita dei canoni non corrispostigli Pt_1
negli anni, ha chiesto un risarcimento di € 25.800, ovvero pari al canone locativo perduto nel periodo dal luglio 2008 all'aprile 2019, epoca in cui ha venduto l'immobile, chiedendo la rimozione del contatore.
si è difesa sostenendo di non averne mai avuto notizia, di non Controparte_1
aver ricevuto alcun reclamo, disconoscendo la ricezione dei solleciti del 2012 prodotti da controparte e, comunque, sostenendo che l'inadempienza non aveva generato alcun danno perché, dal momento in cui fosse stata presentata al trader richiesta di fornitura, il problema sarebbe stato risolto, ammettendo, quindi, la responsabilità solo per il periodo dall'aprile (epoca in cui era pervenuta la segnalazione del legale del Pt_1
al novembre 2018.
L'azione, quindi, è tipicamente di tipo contrattuale che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., obbliga il debitore a risarcire il danno se non prova che questo è stato determinato da impossibilità della prestazione o da causa a lui non imputabile.
L'attore ha chiesto e pagato per l'attivazione di 5 contatori ed ha ricevuto una prestazione solo parziale, ovvero l'attivazione di 4 contatori, ed il fatto è incontestato.
Lo stesso teste chiamato da ha dichiarato “non siamo riusciti a capire Controparte_1
perché il quinto contatore, pure posato, non era mai stato attivato e non era collegato alla rete. Risponde al vero che, per attivare un contatore era necessario che il proprietario avanzasse una richiesta di attivazione. Quando hanno posato i contatori ne hanno attivati solo 4 su 5; presumo che non abbiano attivato il 5° perché non era stato stipulato un contratto per quell'utenza; posso dire che il 5° contatore, materialmente, non era collegato alla linea elettrica. A D.R. Normalmente, quando installiamo i contatori li colleghiamo alla rete elettrica, pronti per essere usati all'attivazione del contratto di fornitura con la semplice manovra di alzare
l'interruttore. Nel caso del 5° contatore del se si alzava l'interruttore non Pt_1
erogava energia. Il codice cliente di questo 5° contatore risultava “non programmato”, avvalorando la tesi dell'attore che il quinto contatore presentava un'anomalia e non era collegato alla rete elettrica.
Secondo la giurisprudenza più recente “La responsabilità contrattuale, disciplinata dall' articolo 1218 c.c. , prevede che l'obbligato risarcisca il danno derivante dall'inadempimento o dall'adempimento inesatto di un obbligo contrattuale. In tale ambito, emerge dal consolidamento giurisprudenziale che spetta all'attore, il quale intende ottenere il risarcimento, l'onere di dimostrare il nesso causale tra la condotta colposa dell'inadempiente e il pregiudizio subito. Tale prova può essere articolata attraverso una pluralità di mezzi probatori, inclusi quelli presuntivi, purché siano gravi, precisi e concordanti. Al contrario, al debitore inadempiente è attribuito l'onere di fornire la prova, qualora contestata e solo dopo che l'attore abbia dimostrato il nesso causale, dell'avvenuto adempimento o dell'impossibilità, sopravvenuta per causa a lui non imputabile, di adempiere correttamente all'obbligazione contrattuale.”
Cassazione civile , sez. III , 14/04/2025 , n. 9721
Quindi, seguendo l'insegnamento della S.C. all'attore spetta l'onere di provare l'inadempimento e la prova è stata, come detto fornita. Anche il secondo teste attoreo ha avvalorato la circostanza delle rimostranze del per la mancata attivazione Pt_1
del contatore, mentre il primo ha dato prova del pregiudizio subito. La teste Tes_1
ha dichiarato “Sono a conoscenza dei fatti di causa perché, nel 2008-2009
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ero in cerca di un'abitazione e mi hanno indicato il Sig. quale titolare di un Pt_1
appartamento da porre in locazione. Contattato lo stesso e concordato verbalmente per l'affitto, mi recavo agli uffici ENEL per la voltura ma mi veniva risposto che dovevo recarmi con il proprietario perché a quell'indirizzo non risultava il contatore.
A D.R. La casa di cui parlo era in via Martiri di Via Fani ma, considerata la problematica emersa, sono andata a cercare altro. … Io non me ne sono più interessata, malgrado la casa fosse idonea alle esigenze mie e della mia famiglia.”, comprovando la lamentata perdita economica dell'attore a cagione della mancata attivazione del contatore e fornendo la prova del pregiudizio subito. Il fatto che il
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intendesse locare l'immobile è, altresì, confermato dai contratti di locazione Pt_1
delle altre unità abitative dello stesso stabile prodotti in atti.
Di converso non appaiono convincenti le difese spiegate da , ovvero Controparte_1
che sarebbe bastata la richiesta di attivazione da parte del trader per superare l'impasse, intanto perché alla teste era stato risposto che non esisteva un contatore, inoltre per la confermata circostanza, riferita sia dal teste di che dal suo procuratore, Controparte_1
che anche quando il distributore aveva cercato, dopo il sollecito del procuratore del
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dell'aprile 2018, di risolvere il problema, non lo aveva ancora risolto a novembre Pt_1
2018.
Sotto il profilo quantitativo parte attrice ha chiesto la liquidazione di € 25.800,00 calcolando un canone di € 200,00 come risultante dal minimo dei listini OMI per tutta la durata del problema.
Porre a base del calcolo il canone come emergente dai listini OMI di zona, peraltro non contestati, è prova valida del valore locativo dell'immobile. Tuttavia non vi sono prove in atti che l'immobile sarebbe stato costantemente occupato e che il canone sarebbe stato corrisposto, per cui questo giudice ritiene equitativamente di liquidare il danno nella misura del 50% della richiesta, ovvero € 12.900,00, su cui vanno calcolati gli interessi legali dalla presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 264,00 per spese ed € 2.540 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara l'inadempimento di Controparte_1
2) Condanna al pagamento della somma di € 12.900,00, oltre Controparte_1
interessi dalla sentenza, a titolo di risarcimento del danno.
3) Condanna la convenuta al pagamento delle spese legali liquidate come in parte motiva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale.
Così deciso in Catania, 18/11/2025
Il GOT Dott.ssa Assunta Massaro