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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 200/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4189/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Commercialista Ordine Di Milano In Giudizio Personalmente - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Dottore Commercialista - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250053662283000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250053662283000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso, rituale e tempestivo, notificato alla Agenzia delle Entrate DPI di Milano (Ente Impositore) ha impugnato la cartella di pagamento n. 06820250053662283000 per imposta Irpef, Iva
e altro, anno d'imposta 2018, al fine di ottenerne l'annullamento.
Premesse in fatto.
Con comunicazione di irregolarità, veniva contestato all'odierno ricorrente l'omesso versamento IVA relativo al secondo trimestre 2017 di € 1.911,75, nonché un minor credito IVA di € 25,00, sempre per l'anno d'imposta
2017, oltre interessi e sanzione prevista nella misura ridotta al 10% dell'imposta dovuta, nel caso di versamento a seguito di comunicazione.
Con una successiva comunicazione di irregolarità veniva contestato al ricorrente il carente versamento
IRPEF di € 289,84 e addizionale comunale all'IRPEF di € 8,89 per l'anno d'imposta 2018. Anche quest'ultima comunicazione prevedeva la corresponsione di interessi e della sanzione, determinata nella misura del 10% dell'imposta dovuta, nel caso di versamento a seguito di comunicazione di irregolarità.
Il ricorrente, evidentemente ritenendo fondata la contestazione dell'Ufficio, ha intrapreso il pagamento rateale in otto rate di entrambe le comunicazioni di irregolarità suddette.
Con la cartella oggi impugnata veniva contestata al ricorrente la decadenza dalla rateazione per omesso versamento di una rata, con la irrogazione sanzione nella misura integrale, pari al 30% della maggior imposta originariamente dovuta.
Con istanza di autotutela, trasmessa tramite il canale CIVIS, il ricorrente, pur riconoscendo la imposta richiesta in cartella, contestava la misura della sanzione e degli interessi in essa indicati, poiché la rata omessa era solo l'ultima dovuta e la sanzione e gli interessi secondo la visione del ricorrente, andavano ragguagliati all'ammontare della rata omessa.
L'Ufficio Competente, respingeva l'istanza evidenziando, oltre al mancato pagamento di un rateo per ciascuna comunicazione, che nei versamenti dal 29.7.22 al 20.10.23 mancava la quota interessi da versare con codice tributo 9002.
Il contribuente presentava quindi una nuova istanza Civis, chiedendo la correzione della precedente, ma non riceveva alcun esito in merito.
Con il ricorso introduttivo del giudizio parte ricorrente reitera le richieste come prima descritte e l'Agenzia, nell'atto di costituzione insiste nell'atto impugnato.
La questione, alla udienza del 15 gennaio 2026, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente contesta la sanzione richiesta nella cartella, poiché irrogata in misura del 30% dell'imposta originariamente dovuta anziché essere ragguagliata al rateo non versato;
analogamente contesta gli interessi, poiché andavano calcolati anch'essi avendo come base di calcolo la rata non versata.
Chiede, pertanto, la rideterminazione della somma dovuta e, fermo restando l'imposta IRPEF di € 427,03
e IVA di € 269,82, chiede il ricalcolo della sanzione complessivamente dovuta in € 233,29 e gli interessi in
€ 39,90.
Poiché il contribuente non ha versato l'ultima rata alla scadenza prevista, come dallo stesso ammesso, è decaduto dal beneficio previsto dalla definizione agevolata ex art. 5 DL n. 41/2021, con la conseguenza che
è tenuto a versare le sanzioni non versate nella misura integrale (30% dell'imposta contestata).
L'agevolazione di cui all'art. 5 DL n. 41/2021 si pone come “norma speciale” rispetto alla regola generale prevista nel caso di omesso versamento di una rata della comunicazione di irregolarità, con la conseguenza che la disciplina da esso prevista è prevalente rispetto a quella stabilita dalla regola generale, contenuta nell'art. 15 ter, comma 5 del D.P.R. n. 602/1973, norma che, dunque, non trova applicazione nel caso che ci occupa.
Pertanto il ricorso deve essere respinto.
In considerazione della natura della decisione, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, respinge il ricorso e compensa le spese di lite.
Milano, lì 15 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
Avv. Giuseppa Crisafulli
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4189/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Commercialista Ordine Di Milano In Giudizio Personalmente - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Dottore Commercialista - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250053662283000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250053662283000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso, rituale e tempestivo, notificato alla Agenzia delle Entrate DPI di Milano (Ente Impositore) ha impugnato la cartella di pagamento n. 06820250053662283000 per imposta Irpef, Iva
e altro, anno d'imposta 2018, al fine di ottenerne l'annullamento.
Premesse in fatto.
Con comunicazione di irregolarità, veniva contestato all'odierno ricorrente l'omesso versamento IVA relativo al secondo trimestre 2017 di € 1.911,75, nonché un minor credito IVA di € 25,00, sempre per l'anno d'imposta
2017, oltre interessi e sanzione prevista nella misura ridotta al 10% dell'imposta dovuta, nel caso di versamento a seguito di comunicazione.
Con una successiva comunicazione di irregolarità veniva contestato al ricorrente il carente versamento
IRPEF di € 289,84 e addizionale comunale all'IRPEF di € 8,89 per l'anno d'imposta 2018. Anche quest'ultima comunicazione prevedeva la corresponsione di interessi e della sanzione, determinata nella misura del 10% dell'imposta dovuta, nel caso di versamento a seguito di comunicazione di irregolarità.
Il ricorrente, evidentemente ritenendo fondata la contestazione dell'Ufficio, ha intrapreso il pagamento rateale in otto rate di entrambe le comunicazioni di irregolarità suddette.
Con la cartella oggi impugnata veniva contestata al ricorrente la decadenza dalla rateazione per omesso versamento di una rata, con la irrogazione sanzione nella misura integrale, pari al 30% della maggior imposta originariamente dovuta.
Con istanza di autotutela, trasmessa tramite il canale CIVIS, il ricorrente, pur riconoscendo la imposta richiesta in cartella, contestava la misura della sanzione e degli interessi in essa indicati, poiché la rata omessa era solo l'ultima dovuta e la sanzione e gli interessi secondo la visione del ricorrente, andavano ragguagliati all'ammontare della rata omessa.
L'Ufficio Competente, respingeva l'istanza evidenziando, oltre al mancato pagamento di un rateo per ciascuna comunicazione, che nei versamenti dal 29.7.22 al 20.10.23 mancava la quota interessi da versare con codice tributo 9002.
Il contribuente presentava quindi una nuova istanza Civis, chiedendo la correzione della precedente, ma non riceveva alcun esito in merito.
Con il ricorso introduttivo del giudizio parte ricorrente reitera le richieste come prima descritte e l'Agenzia, nell'atto di costituzione insiste nell'atto impugnato.
La questione, alla udienza del 15 gennaio 2026, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente contesta la sanzione richiesta nella cartella, poiché irrogata in misura del 30% dell'imposta originariamente dovuta anziché essere ragguagliata al rateo non versato;
analogamente contesta gli interessi, poiché andavano calcolati anch'essi avendo come base di calcolo la rata non versata.
Chiede, pertanto, la rideterminazione della somma dovuta e, fermo restando l'imposta IRPEF di € 427,03
e IVA di € 269,82, chiede il ricalcolo della sanzione complessivamente dovuta in € 233,29 e gli interessi in
€ 39,90.
Poiché il contribuente non ha versato l'ultima rata alla scadenza prevista, come dallo stesso ammesso, è decaduto dal beneficio previsto dalla definizione agevolata ex art. 5 DL n. 41/2021, con la conseguenza che
è tenuto a versare le sanzioni non versate nella misura integrale (30% dell'imposta contestata).
L'agevolazione di cui all'art. 5 DL n. 41/2021 si pone come “norma speciale” rispetto alla regola generale prevista nel caso di omesso versamento di una rata della comunicazione di irregolarità, con la conseguenza che la disciplina da esso prevista è prevalente rispetto a quella stabilita dalla regola generale, contenuta nell'art. 15 ter, comma 5 del D.P.R. n. 602/1973, norma che, dunque, non trova applicazione nel caso che ci occupa.
Pertanto il ricorso deve essere respinto.
In considerazione della natura della decisione, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, respinge il ricorso e compensa le spese di lite.
Milano, lì 15 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
Avv. Giuseppa Crisafulli