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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/11/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
AR CU, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 3231/2022 promosso da
, C.F. elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Termini Imerese, Via Vittorio Amedeo n. 72, presso lo studio dell'Avv. Pietro Siragusa che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
proprio e quale mandatario della Controparte_2
con sede in Roma, Via G. B. Vico n. 9, in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana
n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell con gli Avv.ti ARntonietta CP_1
pag. 1 AS e DR DO che lo rappresenta e difende per procura in Notar
[...]
di Roma in data 21 luglio 2015 Per_1
RESISTENTE
C.F. E PART. IVA , Controparte_3 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
Palermo, Via Duca Della Verdura n. 4 presso lo studio dell'Avv. Silvia Eleonora
Ragusa che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 02.11.2022 il ricorrente indicato in epigrafe propose opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. n. 296 2022
90020113 30/00, notificata in data 17.10.2022, per l'importo di € 14.842,21 per la parte relativa ai seguenti avvisi di addebito:
1) n. 59620130005470482000 notificato il 10.02.2014;
pag. 2 2) n. 59620140002231237000 notificato il 05.09.2014;
3) n. 59620150005005347000 notificato il 27.11.2015;
su ruoli emessi dall' – Sede di Palermo, per contributi dovuti all in CP_1 CP_1
base ai mod. DM/10, somme aggiuntive ed accessori, ex gestione artigiani, per gli anni 2012, 2013 e 2014.
Allegava, in merito, la mancata notifica degli atti presupposti nonché la prescrizione dei crediti ingiunti, contestando, comunque per vari motivi la pretesa contributiva.
L' costituendosi in giudizio, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività essendo stata proposta l'opposizione nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella esattoriale ex art.24 D.Lgs. n.46/1999 e l'infondatezza dell'opposizione della quale chiedeva,
pertanto, il rigetto.
L' costituendosi in giudizio, deduceva Controparte_3
eccepiva il difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza dell'opposizione della quale chiedeva, pertanto, il rigetto.
In data 16.12.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
L'opposizione è fondata.
In via preliminare, è infondata e va rigettata l'eccezione di difetto di pag. 3 legittimazione passiva dell' e della in applicazione del principio CP_1 CP_4
della Suprema Corte che con sentenza Cass. civ. Sez. II, Ord., 08.10.2018, n.
24678, ha avuto modo di chiarire, ancora una volta, che “nel giudizio di
opposizione a cartella esattoriale scaturita da sanzione amministrativa per violazione del
codice della strada, non assolta dal contribuente sanzionato, qualora il destinatario della
stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione la
legittimazione passiva spetta non soltanto all'Ente Impositore, quale titolare della
pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore, che
ha emesso l'atto opposto. Quest'ultimo, infatti, ha interesse a resistere in ragione delle
onerose conseguenze a cui l'amministrazione tributaria andrebbe incontro nell'ipotesi in
cui risulti soccombente per annullamento della cartella in discorso”.
E', inoltre, infondata l'eccezione dell' di inammissibilità dell'opposizione CP_1
per tardività essendo stata proposta l'opposizione oltre il termine perentorio di quaranta giorni, fissato dall'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, dalla notificazione dei predetti atti.
In merito, va osservato che l'ammissibilità della odierna opposizione è
indubbia, essendo l'impugnazione inquadrabile nello schema dell'art. 615 c.p.c.
(art. 29 co. 2 d.lgs. 46/1999) là dove diretta a negare la perduranza del diritto del concessionario di agire in executivis in relazione ad un evento (la prescrizione)
che si assume maturato dopo la notificazione delle cartelle.
pag. 4 Su tali premesse, si deve allora constatare l'avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 legge 335/1995 (cfr., sul punto, Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016) a far tempo dalla asserita notificazione delle cartelle di pagamento.
Ed invero, era onere dei convenuti dimostrare di avere compiuto atti interruttivi della prescrizione in epoca antecedente alla notificazione dell'intimazione di pagamento in esame ma, poiché tale onere non è stato assolto, i crediti contestati ed iscritti nelle cartelle in questione devono ritenersi prescritti e non dovuti.
Sul punto, va, infatti, precisato che, dalla documentazione versata in atti dall' emerge che in data 10.02.2014 è stato notificato l'avviso di addebito n. CP_1
59620130005470482000, in data 05.09.2014 è stato notificato l'avviso di addebito n. 59620140002231237000 e in data 27.11.2015 è stato notificato l'avviso di addebito n. 59620150005005347000.
Dalla produzione della emerge che in data 17.10.2022 oltre il termine di CP_4
prescrizione quinquennale, è stata notificata dell'intimazione impugnata n. 296
2022 90020113 30/00.
Detta intimazione risulta notificata in data 17.10.2022 ossia oltre il termine di prescrizione quinquennale. Nessun atto interruttivo della prescrizione quinquennale risulta posto in essere dalle singole date di notifica degli avvisi di pag. 5 addebito sino alla data di notifica dell'impugnato avviso di intimazione di pagamento.
Sicché, alla luce di quanto fin ora esposto, i crediti iscritti nell'intimazione di pagamento n. 29620229002011330/00 notificata in data 17.10.2022 per ruoli CP_1
portati dagli avvisi di addebito n. 59620130005470482000 notificato il 10.02.2014,
n. 59620140002231237000 notificato il 05.09.2014 e n. 59620150005005347000
notificato il 27.11.2015, devono essere dichiarati prescritti e, per l'effetto,
l'intimazione di pagamento oggi impugnata va annullata.
Pertanto, la non ha il diritto di agire esecutivamente sulla scorta dell'atto CP_4
impugnato.
Le considerazioni innanzi svolte assorbono tutte le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Le spese, nella misura liquidata in dispositivo seguono la soccombenza della
; ed infatti, dal momento in cui l'Ente Controparte_3
previdenziale ha consegnato al Concessionario i ruoli, è quest'ultimo il titolare dell'azione esecutiva, sicché la prescrizione maturata dopo la notificazione delle cartelle non può essere imputata all' CP_1
Sussistono, invece, giusti motivi per compensare interamente le spese di lite tra opponente e l' e tra quest'ultimo e la CP_1 CP_4
PQM
pag. 6 Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- dichiara prescritti i crediti iscritti nell'intimazione di pagamento n. 296 2022
90020113 30/00 notificata in data 17.10.2022 per ruoli portati dagli avvisi CP_1
di addebito n. 59620130005470482000 notificato il 10.02.2014, n.
59620140002231237000 notificato il 05.09.2014 e n. 59620150005005347000
notificato il 27.11.2015 e, per l'effetto, la annulla;
- per l'effetto, va affermata la insussistenza del diritto della di agire in CP_4
executivis nei confronti del ricorrente per il soddisfacimento dei crediti di cui al predetto atto impugnato.
- condanna l' al pagamento delle spese di lite Controparte_3
che si liquidano in complessivi € 1.865,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- compensa interamente le spese di lite tra opponente ed e tra CP_1
quest'ultimo e la CP_4
Così deciso in Termini Imerese in data 26 novembre 2025.
Il Giudice
AR CU
pag. 7 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa AR CU, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
AR CU, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 3231/2022 promosso da
, C.F. elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Termini Imerese, Via Vittorio Amedeo n. 72, presso lo studio dell'Avv. Pietro Siragusa che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
proprio e quale mandatario della Controparte_2
con sede in Roma, Via G. B. Vico n. 9, in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana
n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell con gli Avv.ti ARntonietta CP_1
pag. 1 AS e DR DO che lo rappresenta e difende per procura in Notar
[...]
di Roma in data 21 luglio 2015 Per_1
RESISTENTE
C.F. E PART. IVA , Controparte_3 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
Palermo, Via Duca Della Verdura n. 4 presso lo studio dell'Avv. Silvia Eleonora
Ragusa che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 02.11.2022 il ricorrente indicato in epigrafe propose opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. n. 296 2022
90020113 30/00, notificata in data 17.10.2022, per l'importo di € 14.842,21 per la parte relativa ai seguenti avvisi di addebito:
1) n. 59620130005470482000 notificato il 10.02.2014;
pag. 2 2) n. 59620140002231237000 notificato il 05.09.2014;
3) n. 59620150005005347000 notificato il 27.11.2015;
su ruoli emessi dall' – Sede di Palermo, per contributi dovuti all in CP_1 CP_1
base ai mod. DM/10, somme aggiuntive ed accessori, ex gestione artigiani, per gli anni 2012, 2013 e 2014.
Allegava, in merito, la mancata notifica degli atti presupposti nonché la prescrizione dei crediti ingiunti, contestando, comunque per vari motivi la pretesa contributiva.
L' costituendosi in giudizio, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività essendo stata proposta l'opposizione nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella esattoriale ex art.24 D.Lgs. n.46/1999 e l'infondatezza dell'opposizione della quale chiedeva,
pertanto, il rigetto.
L' costituendosi in giudizio, deduceva Controparte_3
eccepiva il difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza dell'opposizione della quale chiedeva, pertanto, il rigetto.
In data 16.12.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
L'opposizione è fondata.
In via preliminare, è infondata e va rigettata l'eccezione di difetto di pag. 3 legittimazione passiva dell' e della in applicazione del principio CP_1 CP_4
della Suprema Corte che con sentenza Cass. civ. Sez. II, Ord., 08.10.2018, n.
24678, ha avuto modo di chiarire, ancora una volta, che “nel giudizio di
opposizione a cartella esattoriale scaturita da sanzione amministrativa per violazione del
codice della strada, non assolta dal contribuente sanzionato, qualora il destinatario della
stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione la
legittimazione passiva spetta non soltanto all'Ente Impositore, quale titolare della
pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore, che
ha emesso l'atto opposto. Quest'ultimo, infatti, ha interesse a resistere in ragione delle
onerose conseguenze a cui l'amministrazione tributaria andrebbe incontro nell'ipotesi in
cui risulti soccombente per annullamento della cartella in discorso”.
E', inoltre, infondata l'eccezione dell' di inammissibilità dell'opposizione CP_1
per tardività essendo stata proposta l'opposizione oltre il termine perentorio di quaranta giorni, fissato dall'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, dalla notificazione dei predetti atti.
In merito, va osservato che l'ammissibilità della odierna opposizione è
indubbia, essendo l'impugnazione inquadrabile nello schema dell'art. 615 c.p.c.
(art. 29 co. 2 d.lgs. 46/1999) là dove diretta a negare la perduranza del diritto del concessionario di agire in executivis in relazione ad un evento (la prescrizione)
che si assume maturato dopo la notificazione delle cartelle.
pag. 4 Su tali premesse, si deve allora constatare l'avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 legge 335/1995 (cfr., sul punto, Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016) a far tempo dalla asserita notificazione delle cartelle di pagamento.
Ed invero, era onere dei convenuti dimostrare di avere compiuto atti interruttivi della prescrizione in epoca antecedente alla notificazione dell'intimazione di pagamento in esame ma, poiché tale onere non è stato assolto, i crediti contestati ed iscritti nelle cartelle in questione devono ritenersi prescritti e non dovuti.
Sul punto, va, infatti, precisato che, dalla documentazione versata in atti dall' emerge che in data 10.02.2014 è stato notificato l'avviso di addebito n. CP_1
59620130005470482000, in data 05.09.2014 è stato notificato l'avviso di addebito n. 59620140002231237000 e in data 27.11.2015 è stato notificato l'avviso di addebito n. 59620150005005347000.
Dalla produzione della emerge che in data 17.10.2022 oltre il termine di CP_4
prescrizione quinquennale, è stata notificata dell'intimazione impugnata n. 296
2022 90020113 30/00.
Detta intimazione risulta notificata in data 17.10.2022 ossia oltre il termine di prescrizione quinquennale. Nessun atto interruttivo della prescrizione quinquennale risulta posto in essere dalle singole date di notifica degli avvisi di pag. 5 addebito sino alla data di notifica dell'impugnato avviso di intimazione di pagamento.
Sicché, alla luce di quanto fin ora esposto, i crediti iscritti nell'intimazione di pagamento n. 29620229002011330/00 notificata in data 17.10.2022 per ruoli CP_1
portati dagli avvisi di addebito n. 59620130005470482000 notificato il 10.02.2014,
n. 59620140002231237000 notificato il 05.09.2014 e n. 59620150005005347000
notificato il 27.11.2015, devono essere dichiarati prescritti e, per l'effetto,
l'intimazione di pagamento oggi impugnata va annullata.
Pertanto, la non ha il diritto di agire esecutivamente sulla scorta dell'atto CP_4
impugnato.
Le considerazioni innanzi svolte assorbono tutte le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Le spese, nella misura liquidata in dispositivo seguono la soccombenza della
; ed infatti, dal momento in cui l'Ente Controparte_3
previdenziale ha consegnato al Concessionario i ruoli, è quest'ultimo il titolare dell'azione esecutiva, sicché la prescrizione maturata dopo la notificazione delle cartelle non può essere imputata all' CP_1
Sussistono, invece, giusti motivi per compensare interamente le spese di lite tra opponente e l' e tra quest'ultimo e la CP_1 CP_4
PQM
pag. 6 Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- dichiara prescritti i crediti iscritti nell'intimazione di pagamento n. 296 2022
90020113 30/00 notificata in data 17.10.2022 per ruoli portati dagli avvisi CP_1
di addebito n. 59620130005470482000 notificato il 10.02.2014, n.
59620140002231237000 notificato il 05.09.2014 e n. 59620150005005347000
notificato il 27.11.2015 e, per l'effetto, la annulla;
- per l'effetto, va affermata la insussistenza del diritto della di agire in CP_4
executivis nei confronti del ricorrente per il soddisfacimento dei crediti di cui al predetto atto impugnato.
- condanna l' al pagamento delle spese di lite Controparte_3
che si liquidano in complessivi € 1.865,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- compensa interamente le spese di lite tra opponente ed e tra CP_1
quest'ultimo e la CP_4
Così deciso in Termini Imerese in data 26 novembre 2025.
Il Giudice
AR CU
pag. 7 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa AR CU, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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