Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 30/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.740/2024
VERBALE DI UDIENZA del 30/01/2025
Sono presenti: Per il ricorrente l'avv. MAMONE DOMENICO che si riporta al ricorso, insistendo per l'accoglimento, con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.pc.
Per nessuno è presente. CP_1
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci, nella causa iscritta al
N. 740 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Mamone, giusta Parte_1
procura in atti;
ricorrente;
E
in persona del Controparte_2
suo Presidente pro-tempore, intimato
All'udienza del 30 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dei motivi alle ore 13,40, assenti i procuratori delle parti, la seguente
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MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto: riconoscimento del diritto di percepire la pensione di vecchiaia prima del
raggiungimento dell'età pensionabile ai sensi dell'art. 1, comma 8° del d.lgs. 30.12.1992,
n. 503.
Con ricorso depositato in data 9 marzo 2024, la sig. ra esponeva di aver presentato Pt_1 all' , in data 27.09.2023, domanda volta a ottenere il riconoscimento del diritto alla CP_1
CP_ pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 1 c. 8 L. 503/92, possedendone i requisiti e che l con provvedimento datato 14.11.2023, accertata la non sussistenza del grado di invalidità pari all'80%, aveva respinto la domanda.
Avverso la reiezione della domanda il ricorrente proponeva ricorso amministrativo al
Comitato Provinciale, rigettato con delibera n° 2420663 del 24.01.2024.
Ritenendo illegittimo il diniego conveniva in giudizio l' per sentire dichiarare il proprio CP_1
diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata, possedendone tutti i requisiti.
L' benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio e ne va dichiarata la CP_1
contumacia.
Ammessa la CTU, veniva conferito l'incarico al dott. che, in data 7 gennaio Persona_1
2025 provvedeva a depositare l'elaborato peritale.
All'udienza odierna la causa è decisa.
Nel merito, il ricorso può essere accolto nei termini che seguono.
Va premesso che in materia di pensione di vecchiaia per effetto dell'art.1 d.l. n.78\2010 conv. nella l.n.122\2010 “Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella allegata”; è, tuttavia, previsto al co.8 che “l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.”. Dalla lettera di tale ultima disposizione si evince che la deroga ivi prevista ha effetto esclusivamente sulla misura dell'età pensionabile in ragione della condizione di invalidità nella misura rilevante” ex lege” non rimanendo preclusa l'applicazione del sistema delle cc.dd. finestre disciplinato dall'art. 1 l.n.247\2007 che al co.5 prevede:” In attesa della definizione del regime delle decorrenze di cui al co.4, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti specifici ordinamenti, i quali, sulla base di
2 quanto sotto disciplinato, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, è stabilito quanto segue …”. La norma richiamata nel distinguere il momento della maturazione dei requisiti per la configurabilità del diritto alla pensione di vecchiaia dal momento della maturazione del diritto alla decorrenza fissato in base al sistema delle finestre opera specifico riferimento “al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti” in tal modo generalizzando la posticipazione della decorrenza del trattamento alle diverse tipologie di pensione di vecchiaia, compresa la vecchiaia agevolata per effetto della condizione di invalidità. Tale interpretazione è conforme al seguente principio sancito dalla Suprema Corte: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 1, comma 5, della l. n. 247 del 2007 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia al 1° gennaio dell'anno successivo, in difetto di una disposizione specifica di esclusione, nell'ambito del regime in questione, di detta pensione anticipata, la cui regolamentazione consente soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia.” (Cass. sez. Lav. Ord.n.1931\2021).
Ciò posto, il C.T.U., dott. , ha accertato che, per l'insieme delle patologie Persona_1
dettagliatamente descritte nella relazione, la ricorrente risulta invalida nella misura pari all'87%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato contestato sotto alcun aspetto e avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali della ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, non essendo in questa sede in contestazione la sussistenza, in capo alla ricorrente, degli altri requisiti previsti dalla legge, il ricorso deve essere accolto nei termini di cui al dispositivo con decorrenza del diritto “trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, secondo quanto dispone l'art. 12 comma 1 lett. a) dl.
78/2010, con accessori di legge nei limiti di cui all'art. 16, comma 6°, della L. 412/1991.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
3 dichiara il diritto di a percepire la pensione di vecchiaia quale “invalido in Parte_1 misura pari o superiore all'80 %” , nella specie 87%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 27 settembre 2023, data di perfezionamento del requisito e “trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti”, secondo quanto dispone l'art. 12 comma 1 lett. a) d.l. 78/10 e, per l'effetto, condanna l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge, con accessori di legge nei limiti di cui all'art. 16, comma 6°, della L. 412/1991; condanna l' convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, CP_2 liquidate in € 2.697,00, oltre spese forfettarie 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate come da separato CP_1
decreto.
Palmi, lì 25 gennaio 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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