Art. 6.
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinati i criteri ed i coefficienti di valutazione per quanto riguarda la istituzione e la riorganizzazione di ricevitorie, di posti di portalettere e di posti di procacciato.
Nella formulazione dei criteri si dovra' tenere presente che l'agente puo' eseguire il servizio anche con mezzo motorizzato.
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinati i criteri ed i coefficienti di valutazione per quanto riguarda la istituzione e la riorganizzazione di ricevitorie, di posti di portalettere e di posti di procacciato.
Nella formulazione dei criteri si dovra' tenere presente che l'agente puo' eseguire il servizio anche con mezzo motorizzato.