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Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/04/2024, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
N. 3107/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3107/2023 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con provvedimento del 3.4.2024 reso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], C.da Pianetti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Chiara Lucenti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
e
, C.F. nata a [...] l'[...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], C.da Pianetti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Chiara Lucenti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (acquisito visto in data 6.10.2023).
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 24.7.2023 i coniugi pagina 1 di 4 chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 17.7.2007.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 17.7.2007 in Comune di
Pachino;
Per_
- che dall'unione nasceva la LI (il 10.11.2009);
- di essersi separati consensualmente con verbale del 9.10.2019, omologato con decreto n. 383/2019, emesso da questo Tribunale in data 17.10.2019 (v. documento allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi vivranno separatamente, liberi di scegliere il loro domicilio ovunque vorranno, concedendosi sin da ora nulla-osta al rilascio dei rispettivi passaporti per
l'estero;
b) affidare la LI minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
il padre potrà visitare la LI e/o secondo libero accordo con la moglie e in ogni caso almeno due volte la settimana dalle ore 16:00 alle ore 21:00 compatibilmente con le di lei esigenze scolastiche. Inoltre, la minore trascorrerà le festività vacanze e ricorrenze secondo quanto dichiarato nel piano genitoriale che si allega.
c) i coniugi rinunciano reciprocamente a richiedere all'altro la corresponsione di qualsiasi assegno a titolo di mantenimento e/o a titolo di alimenti e, in genere, a qualsiasi pretesa di carattere economico essendo entrambi titolari di reddito proprio;
d) che la casa coniugale sita in Pachino nella C.sa Pianetti, primo piano in catasto al fg. 14, p.lla 2470 sub di proprietà del ricorrente sig. , visto il Parte_1
collocamento della minore presso la madre, rimane assegnata alla moglie, mentre il
Sig. si obbliga di cedere l'immobile di cui sopra (già casa coniugale) in Pt_1 piena proprietà alla minore stessa non appena quest'ultima raggiungerà la maggiore età;
e) stabilire che il sig. si obbliga di corrispondere alla moglie un Parte_1 assegno di € 600,00 (seicento/00) mensili quale contributo di mantenimento per la Per_ LI . Detto assegno alimentare dovrà essere annualmente aggiornato in base
pagina 2 di 4 agli indici ISTAT. Le spese straordinarie necessarie per le esigenze della LI minore rimangono a carico di entrambi i coniugi in ragione di metà ciascuno così come quelle scolastiche;
f) i coniugi si danno reciprocamente atto di aver provveduto alla risoluzione di ogni rapporto di dare e/o avere nonché alla divisione dei beni mobili comuni e di non aver più nessuna pretesa da avanzare al riguardo;
g) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Pachino di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello Stato Civile (atto di matrimonio dell'anno
2007 numero 31 parte II Serie A)”.
Con provvedimento del 3.4.2024 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della LI minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla minore l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento della minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle
Per_ rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire a condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va pagina 3 di 4 adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 17.7.2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del
Comune di Pachino dell'anno 2007 (Anno 2007 – n. 31 – Parte II- Serie A); omologa le condizioni della separazione inerenti alla LI minore e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pachino di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 5.4.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3107/2023 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con provvedimento del 3.4.2024 reso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], C.da Pianetti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Chiara Lucenti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
e
, C.F. nata a [...] l'[...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], C.da Pianetti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Chiara Lucenti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (acquisito visto in data 6.10.2023).
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 24.7.2023 i coniugi pagina 1 di 4 chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 17.7.2007.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 17.7.2007 in Comune di
Pachino;
Per_
- che dall'unione nasceva la LI (il 10.11.2009);
- di essersi separati consensualmente con verbale del 9.10.2019, omologato con decreto n. 383/2019, emesso da questo Tribunale in data 17.10.2019 (v. documento allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi vivranno separatamente, liberi di scegliere il loro domicilio ovunque vorranno, concedendosi sin da ora nulla-osta al rilascio dei rispettivi passaporti per
l'estero;
b) affidare la LI minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
il padre potrà visitare la LI e/o secondo libero accordo con la moglie e in ogni caso almeno due volte la settimana dalle ore 16:00 alle ore 21:00 compatibilmente con le di lei esigenze scolastiche. Inoltre, la minore trascorrerà le festività vacanze e ricorrenze secondo quanto dichiarato nel piano genitoriale che si allega.
c) i coniugi rinunciano reciprocamente a richiedere all'altro la corresponsione di qualsiasi assegno a titolo di mantenimento e/o a titolo di alimenti e, in genere, a qualsiasi pretesa di carattere economico essendo entrambi titolari di reddito proprio;
d) che la casa coniugale sita in Pachino nella C.sa Pianetti, primo piano in catasto al fg. 14, p.lla 2470 sub di proprietà del ricorrente sig. , visto il Parte_1
collocamento della minore presso la madre, rimane assegnata alla moglie, mentre il
Sig. si obbliga di cedere l'immobile di cui sopra (già casa coniugale) in Pt_1 piena proprietà alla minore stessa non appena quest'ultima raggiungerà la maggiore età;
e) stabilire che il sig. si obbliga di corrispondere alla moglie un Parte_1 assegno di € 600,00 (seicento/00) mensili quale contributo di mantenimento per la Per_ LI . Detto assegno alimentare dovrà essere annualmente aggiornato in base
pagina 2 di 4 agli indici ISTAT. Le spese straordinarie necessarie per le esigenze della LI minore rimangono a carico di entrambi i coniugi in ragione di metà ciascuno così come quelle scolastiche;
f) i coniugi si danno reciprocamente atto di aver provveduto alla risoluzione di ogni rapporto di dare e/o avere nonché alla divisione dei beni mobili comuni e di non aver più nessuna pretesa da avanzare al riguardo;
g) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Pachino di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello Stato Civile (atto di matrimonio dell'anno
2007 numero 31 parte II Serie A)”.
Con provvedimento del 3.4.2024 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della LI minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla minore l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento della minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle
Per_ rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire a condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va pagina 3 di 4 adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 17.7.2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del
Comune di Pachino dell'anno 2007 (Anno 2007 – n. 31 – Parte II- Serie A); omologa le condizioni della separazione inerenti alla LI minore e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pachino di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 5.4.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4