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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/06/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26491/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 26491/2024 promossa da:
CP_1
e
CP_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. De Girolamo Michela che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non coniugati, i CP_1 CP_2 quali hanno cessato la convivenza.
Con ricorso congiuntamente depositato il 11/11/2024, e CP_1 CP_2 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento congiunto del figlio con residenza presso l'abitazione della Persona_1 madre e collocamento paritario dello stesso presso entrambi i genitori, secondo le seguenti modalità:
- il figlio, a settimane alterne, pernotterà presso l'abitazione della madre con accompagnamento a scuola il giorno seguente, trascorrerà i pomeriggi e le cene (dall'uscita da scuola o comunque dalle ore 14, sino alle ore 22) col padre e l'inverso nella settimana successiva.
DÀ ATTO che durante le vacanze estive per quindici giorni, anche non consecutivi, comunque previamente concordati tra le parti, il figlio starà col padre;
durante le festività natalizie, salvo più ampio accordo tra le parti, il figlio trascorrerà col padre la vigilia di Natale e con la madre il 25 dicembre, per i restanti giorni di vacanza ad anni alterni la madre trascorrerà con il figlio dal 26 dicembre al 31 dicembre, e l'anno successivo dal 1° gennaio al 7 gennaio;
per tutte le altre festività comprese quelle pasquali, salvo più ampio accordo tra le parti, i genitori si alterneranno nella gestione del figlio, in modo paritario, nel pieno ed esclusivo interesse del minore.
DÀ ATTO che, in ragione del collocamento paritario, alternato, del figlio presso ciascun genitore, ognuno provveda al mantenimento per nel periodo di collocamento, mentre entrambi i genitori Per_1 saranno tenuti al pagamento nella misura della metà delle spese straordinarie per il figlio, secondo le modalità e termini di cui al Protocollo d'intesa del 15 marzo 2016 stipulato tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino ed il Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che l'abitazione familiare sita in Val della Torre (TO), Via
Montelera 14 è stata messa in vendita e che sino alla vendita rimarrà nella disponibilità della sig.ra che l'abiterà con il figlio , con facoltà del sig. di occupare detto immobile CP_2 Per_1 Per_1 sino al 15/06/2025 e di ivi mantenere la residenza;
il sig. contribuirà alle spese di gestione Per_1 nella misura del 50% fintanto che abiterà la casa familiare.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che entrambe continuano a farsi carico pro quota, al 50% ciascuno, del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione familiare, fintanto che questo non verrà venduto.
DÀ ATTO che le parti concordano che, all'atto della vendita e della conseguente liberazione dell'immobile in comproprietà, la sig.ra terrà i mobili della camera matrimoniale, della sala CP_2
e del bagno, mentre il sig. terrà quelli della cucina e della seconda sala. Per_1 DÀ ATTO che le parti concordano che il cane LY resterà al sig. . CP_1
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito al 50% da ciascun genitore sino a che l'abitazione familiare non verrà venduta, successivamente al 100% dalla madre, sig.ra Parte_1
sulle spese di lite.
[...]
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 10.6.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dr. Daniela Culotta Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 26491/2024 promossa da:
CP_1
e
CP_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. De Girolamo Michela che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non coniugati, i CP_1 CP_2 quali hanno cessato la convivenza.
Con ricorso congiuntamente depositato il 11/11/2024, e CP_1 CP_2 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento congiunto del figlio con residenza presso l'abitazione della Persona_1 madre e collocamento paritario dello stesso presso entrambi i genitori, secondo le seguenti modalità:
- il figlio, a settimane alterne, pernotterà presso l'abitazione della madre con accompagnamento a scuola il giorno seguente, trascorrerà i pomeriggi e le cene (dall'uscita da scuola o comunque dalle ore 14, sino alle ore 22) col padre e l'inverso nella settimana successiva.
DÀ ATTO che durante le vacanze estive per quindici giorni, anche non consecutivi, comunque previamente concordati tra le parti, il figlio starà col padre;
durante le festività natalizie, salvo più ampio accordo tra le parti, il figlio trascorrerà col padre la vigilia di Natale e con la madre il 25 dicembre, per i restanti giorni di vacanza ad anni alterni la madre trascorrerà con il figlio dal 26 dicembre al 31 dicembre, e l'anno successivo dal 1° gennaio al 7 gennaio;
per tutte le altre festività comprese quelle pasquali, salvo più ampio accordo tra le parti, i genitori si alterneranno nella gestione del figlio, in modo paritario, nel pieno ed esclusivo interesse del minore.
DÀ ATTO che, in ragione del collocamento paritario, alternato, del figlio presso ciascun genitore, ognuno provveda al mantenimento per nel periodo di collocamento, mentre entrambi i genitori Per_1 saranno tenuti al pagamento nella misura della metà delle spese straordinarie per il figlio, secondo le modalità e termini di cui al Protocollo d'intesa del 15 marzo 2016 stipulato tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino ed il Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che l'abitazione familiare sita in Val della Torre (TO), Via
Montelera 14 è stata messa in vendita e che sino alla vendita rimarrà nella disponibilità della sig.ra che l'abiterà con il figlio , con facoltà del sig. di occupare detto immobile CP_2 Per_1 Per_1 sino al 15/06/2025 e di ivi mantenere la residenza;
il sig. contribuirà alle spese di gestione Per_1 nella misura del 50% fintanto che abiterà la casa familiare.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che entrambe continuano a farsi carico pro quota, al 50% ciascuno, del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione familiare, fintanto che questo non verrà venduto.
DÀ ATTO che le parti concordano che, all'atto della vendita e della conseguente liberazione dell'immobile in comproprietà, la sig.ra terrà i mobili della camera matrimoniale, della sala CP_2
e del bagno, mentre il sig. terrà quelli della cucina e della seconda sala. Per_1 DÀ ATTO che le parti concordano che il cane LY resterà al sig. . CP_1
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito al 50% da ciascun genitore sino a che l'abitazione familiare non verrà venduta, successivamente al 100% dalla madre, sig.ra Parte_1
sulle spese di lite.
[...]
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 10.6.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dr. Daniela Culotta Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.