Articolo 930 del Codice della navigazione
Articolo 937Articolo 939
Versione
21 aprile 1942
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Versione
21 marzo 1996
Art. 930.
(Cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' dei crediti del lavoratore verso l'esercente).

Le retribuzioni del lavoratore possono essere cedute, sequestrate o pignorate fino ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti dovuti per legge o per debiti certi liquidi ed esigibili verso l'esercente, dipendenti dal servizio. ((50))

Le somme dovute dall'esercente per il rimpatrio del lavoratore, o per spese di cura, non possono essere cedute, sequestrate, ne' pignorate, neppure entro il limite stabilito dal comma precedente.

------------ AGGIORNAMENTO (50)
La Corte Costituzionale con sentenza 7-15 marzo 1996, n. 72 (in G.U. 1a s.s. 20/3/1996, n. 12) ha dichiarato in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo.
Entrata in vigore il 21 marzo 1996
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