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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/11/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3289/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Alessandro Petronzi Presidente rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
Dott. Alessandro D'Aniello G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa, con ricorso depositato il 24.10.2024, da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...]
cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Federica Alberti
contro
2) Controparte_1
1 nata a [...] l'[...]
cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Andrea Polimeno
Rilevato che alla udienza di prima comparizione del 14.10.2025, le parti hanno raggiunto un accordo alle seguenti conclusioni, congiuntamente rassegnate:
• l' e la trasferiranno ai figli maggiorenni e Alessandro l'intestazione Pt_1 CP_1 Per_1
della casa coniugale sita in Lomazzo, a mezzo atto di donazione o altro atto idoneo al trasferimento immobiliare, entro il 28.2.2026;
• il concorso al mantenimento stabilito nella sentenza divorzile dovuto dall' ai figli Pt_1
dovrà revocarsi con decorrenza da ottobre 2024;
• l' continuerà a farsi carico del pagamento del mutuo gravante la casa coniugale (la cui Pt_1
rata mensile ammonta ad Euro 500,00 circa mensili), salvo migliore e diverso accordo coi figli;
• i figli si faranno carico delle spese vive, nonché di quelle condominiali dell'immobile e del suo mantenimento;
• rimane al di fuori dell'accordo presente – in quanto non oggetto delle domande formulate nel presente giudizio - la questione della debenza o meno dell'assegno di mantenimento per la figlia dall'anno 2023 all'anno 2024; Per_1
• spese integralmente compensate tra le parti;
sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda
OSSERVA
il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
2 Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, il 21.11.2025.
Il Presidente rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Alessandro Petronzi Presidente rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
Dott. Alessandro D'Aniello G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa, con ricorso depositato il 24.10.2024, da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...]
cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Federica Alberti
contro
2) Controparte_1
1 nata a [...] l'[...]
cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Andrea Polimeno
Rilevato che alla udienza di prima comparizione del 14.10.2025, le parti hanno raggiunto un accordo alle seguenti conclusioni, congiuntamente rassegnate:
• l' e la trasferiranno ai figli maggiorenni e Alessandro l'intestazione Pt_1 CP_1 Per_1
della casa coniugale sita in Lomazzo, a mezzo atto di donazione o altro atto idoneo al trasferimento immobiliare, entro il 28.2.2026;
• il concorso al mantenimento stabilito nella sentenza divorzile dovuto dall' ai figli Pt_1
dovrà revocarsi con decorrenza da ottobre 2024;
• l' continuerà a farsi carico del pagamento del mutuo gravante la casa coniugale (la cui Pt_1
rata mensile ammonta ad Euro 500,00 circa mensili), salvo migliore e diverso accordo coi figli;
• i figli si faranno carico delle spese vive, nonché di quelle condominiali dell'immobile e del suo mantenimento;
• rimane al di fuori dell'accordo presente – in quanto non oggetto delle domande formulate nel presente giudizio - la questione della debenza o meno dell'assegno di mantenimento per la figlia dall'anno 2023 all'anno 2024; Per_1
• spese integralmente compensate tra le parti;
sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda
OSSERVA
il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
2 Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, il 21.11.2025.
Il Presidente rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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