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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/12/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 878/2022
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Barbara BORTOT Presidente
Gaetano CAMPO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
ente di diritto pubblico, con Parte_1
sede centrale in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della – con sede Controparte_1
in Roma, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 448/98, nonché della procura a rogito del Notaio dott.
di Roma n. 37521 del 3.7.2014, agli effetti della presente causa rappresentato ed Persona_1
assistito dall'avv. Sergio Sica ( - t) in virtù C.F._1 Email_1
di mandato generale alle liti del 21.7.2015 n. 80974 di Rep. Notaio di Roma Persona_2
Parte appellante contro
in proprio ed il secondo quale legale rappresentante Controparte_2
della società cf e p. iva , a mezzo del suo Controparte_3 P.IVA_1
difensore e procuratore avv. Roberto Miotto, elettivamente domiciliati presso il suo studio, giusta procura in atti
1 Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 525/2022 del Tribunale di PADOVA – sezione lavoro
IN PUNTO: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni:
Per parte appellante:
“in totale riforma della impugnata sentenza, codesta Ecc.ma Corte di Appello, previa fissazione
dell'udienza collegiale, voglia respingere le domande tutte proposte da e Controparte_2
in proprio ed il secondo quale legale rappresentante della ditta CP_2 [...]
perché infondate in fatto ed in diritto, con conferma integrale dell'avviso di addebito Controparte_3
opposto.”
Per parte appellata:
“in via preliminare
- Dichiararsi, ex art. 434 cpc, l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello e, per
l'effetto, rigettarlo per i motivi di cui in atti, confermando la sentenza gravata.
- Competenze e spese rifuse.
nel merito
- Respingersi l'appello in quanto infondato per i motivi di cui in atti e, per l'effetto, confermarsi la
sentenza gravata.
- Competenze e spese rifuse.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha accolto le domande della soc.
, dichiarando l'infondatezza dell'avviso di addebito opposto e accertando Controparte_3
l'insussistenza della pretesa dell . Ha, altresì, compensato tra le parti le spese di lite nella Pt_1
misura della metà, ponendo la residua metà a carico dell . Pt_1
1.1. La soc. e i sigg. hanno ricevuto, in data 16.10.2019, la Controparte_3 CP_3
notifica dell'avviso di addebito n. 377 2019 00026186 67 000 per € 39.284,99, conseguente a verbale ispettivo del 14.6.2019, con il quale l ha contestato la non genuinità del distacco transnazionale Pt_1
per alcuni lavoratori utilizzati dalla società relativamente al periodo dal Controparte_3
2 1°.
4.2016 al 31.10.2018, ha imputato alla società i relativi rapporti di lavoro e ha conseguentemente rideterminato i contributi dovuti. Ritenendo infondate le suddette pretese creditorie, la soc.
ha proposto ricorso in opposizione al predetto avviso di addebito. Controparte_3
1.2. Il primo giudice ha accolto il ricorso della società, annullando l'avviso di addebito opposto.
Ha premesso che, nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito, l'opponente è convenuto sostanziale, sicché spetta all'ente previdenziale provare la fondatezza della pretesa contributiva ex
art. 2697 c.c. e, nel caso di specie, l fonda la pretesa contributiva sull'accertamento di cui al Pt_1
verbale ispettivo, che ha ritenuto la non genuinità del distacco transnazionale per alcuni lavoratori in forza presso la soc. a fronte di contratti di somministrazione di lavoro a tempo Controparte_3
determinato con due società rumene in violazione della disciplina prevista dal D.Lgs. 136/2016.
Ha rilevato che – in base al verbale ispettivo – nove lavoratori sono stati considerati alle dipendenze dell'utilizzatrice soc. , con conseguente recupero da parte Controparte_3
dell dei contributi omessi. Pt_1
Ha precisato che i verbali ispettivi fanno piena prova dei fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti mentre non hanno valore probatorio precostituito circa altre circostanze in essi contenuti e dunque l'onere probatorio deve essere assolto dall'ente impositore.
Ha rilevato che nel caso di specie l non ha provato la pretesa non genuinità del distacco Pt_1
transnazionale fondata sulla asserita circostanza che i lavoratori oggetto di accertamento erano già
residenti in Italia al momento del distacco, in quanto nel verbale ispettivo viene fatto generico riferimento alla documentazione acquista dai Comuni di residenza dei predetti lavoratori, ma tale documentazione non è stata allegata al verbale né è stata prodotta in giudizio dall . Pt_1
Ha evidenziato che, invece, la soc. ha depositato i contratti individuali Controparte_3
di lavoro sottoscritti con le società rumene di somministrazione nonché le dichiarazioni liberatorie dei lavoratori attestanti la residenza rumena al momento dell'assunzione.
Ha aggiunto che non è contestata la sussistenza e la regolarità del modello A1 per ogni lavoratore in distacco, attestante il versamento contributivo in Romania e che nemmeno in sede testimoniale è emerso quale sarebbe stata la documentazione asseritamente esaminata dagli
3 ispettori. Circostanze riscontrate anche dall'istruttoria testimoniale svolta (testi: l'impiegata amministrativa della società e due lavoratori).
Pertanto, stante il mancato assolvimento da parte dell al proprio onere probatorio, il Pt_1
giudice ha annullato l'avviso di addebito e ha accertato l'insussistenza del debito contributivo di cui al verbale ispettivo.
Ha compensato la metà delle spese del giudizio, in considerazione della particolarità delle questioni giuridiche, e ha disposto per la residua parte secondo la soccombenza dell . Pt_1
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello l sulla base di un unico motivo. Pt_1
Ripercorre la vicenda ed illustra la normativa di cui al D.Lgs. 136/2016.
Con il motivo di appello l ha impugnato la sentenza per aver dato maggiore valenza Pt_1
probatoria alle autocertificazioni fornite dalle ditte estere rispetto a quanto accertato, anche documentalmente, dagli ispettori e per aver considerato “unica fonte di prova” le testimonianze rese dall'impiegata della società e da due lavoratori.
L'appellante evidenzia che nel verbale ispettivo è stata accertata e indicata dettagliatamente la storia lavorativa di ogni singolo lavoratore oggetto di accertamento. Lamenta che il primo giudice ha ignorato la circostanza, documentata e richiamata nel verbale ispettivo, che alcuni lavoratori avevano goduto della Naspi, prestazione riservata a persone che risiedono e lavorano in Italia. Si
duole che il primo giudice ha ritenuto rilevante la mancata contestazione dei modelli A1 da parte dell e osserva che i versamenti contributivi in Romania non possono inficiare l'accertamento Pt_1
ispettivo, non essendo elementi probanti della regolarità del distacco.
3. Si sono costituiti i sigg. e il secondo anche quale Controparte_2 CP_2
legale rappresentante della soc. TI , contestando l'appello e CP_3
chiedendone il rigetto.
Eccepiscono, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 434 c.p.c., in quanto ripropone il contenuto della memoria costitutiva avversaria in primo grado e non muove specifiche censure alle motivazioni della sentenza impugnata.
In ogni caso, gli appellati eccepiscono l'infondatezza dell'appello, rilevando che controparte non ha preso posizione circa le proprie carenze probatorie rilevate dal primo giudice. Precisano che
4 il modello A1 è stato rilasciato dall'istituto pubblico rumeno che ha accertato i requisiti previsti per il regolare distacco, tra cui la residenza rumena dei lavoratori. Ribadiscono che la genuinità del distacco è stata provata documentalmente e testimonialmente.
Gli appellanti eccepiscono ex art. 437 c.p.c. l'inammissibilità del doc. 3) allegato all'appello
(certificato storico di residenza dei lavoratori oggetto di accertamento), in quanto produzione tardiva/nuova. Rilevano che il certificato storico di residenza dei lavoratori non può neppure essere considerato indispensabile ai fini della decisione, poiché l'art. 3 D.Lgs 136/2016 prevede una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie e quindi l'illegittimità del distacco non potrebbe comunque derivare automaticamente dalla violazione di uno solo degli elementi indicati nella norma.
Gli appellati affermano che, in ogni caso, le pretese dell sono infondate. Ribadiscono Pt_1
che l'avviso di addebito è nullo, annullabile, inefficace, essendo stato iscritto a ruolo in pendenza del procedimento instaurato in sede amministrativa. Evidenziano la contraddittorietà e inattendibilità
del verbale di accertamento dell e del verbale di accertamento dell'ITL, che forniscono una Pt_1
valutazione diversa sulla regolarità dei rapporti lavorativi analizzati.
Insistono nell'eccepire il difetto di legittimazione passiva della soc. Controparte_4
e dei soci accomandatari ed , ai quali è stato
[...] Controparte_2 CP_2
notificato in data 5.7.2019 il verbale di accertamento dell , in quanto, a partire dal 2014, l'attività Pt_1
della società è stata “ereditata” dalla società Controparte_4 Controparte_3
4. All'udienza del 9.10.2025, dopo la relazione della causa, parte appellante ha chiesto termine per valutare una possibile soluzione della questione in via amministrativa. Con atto del
9.10.2025 parte appellante ha dichiarato di rinunciare all'appello, chiedendo l'estinzione del giudizio a spese compensate. All'udienza del 13.11.2025 parte appellata ha dichiarato di accettare la rinuncia all'appello dell ma ha insistito per la liquidazione delle spese di lite. All'esito della camera di Pt_1
consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il processo deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 306, comma 1, c.p.c., a fronte della dichiarazione di rinuncia di parte appellante, accettata da parte appellata.
5 6. Quanto alle spese di lite, deve farsi applicazione dell'art. 306, comma 4, c.p.c. Sicchè, in assenza di accordo tra le parti, le spese (con riferimento all'attività svolta in questo grado: studio e introduzione della causa) restano a carico di parte appellante che ha rinunciato agli atti.
Sicché deve essere condannato alla refusione in favore della parte appellata delle Pt_1
spese di lite del grado (fase di studio e introduttiva), nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod., in un importo pari ai minimi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre a rimborso spese forfetario come per legge, trattandosi della riproposizione di questioni già discusse in primo grado e tenuto conto della correttezza del comportamento di parte appellante che, rivalutate le questioni all'esito della costituzione di controparte, non ha ulteriormente coltivato il giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti da parte appellante, accettata da parte appellata;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in euro 1.738,00 oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Venezia, il giorno 13.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Silvia Burelli Barbara Bortot
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