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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/06/2025, n. 2467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2467 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3537/2017 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità civile”, promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Leonardo Scardigno, Parte_1
Attore contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 il patrocinio dell'Avv. Antonio Procaccini,
Convenuta nonché contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, contumace,
Convenuta
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 25.6.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio per l'udienza del 26.6.2017 ed Controparte_1 [...]
deducendo che: Controparte_2
- il 10.9.2014, alle ore 17.30 circa, l'odierno attore viaggiava per motivi di lavoro, quale
Pag. 1 a 13 terzo trasportato, sulla S.P. Altamura-Ruvo, a bordo dell'autovettura Fiat Panda tg.
CS980MC, di proprietà di assicurata con Controparte_2
Controparte_1
- nell'occasione l'auto era condotta da e, oltre all'attore, gli altri CP_3
trasportati erano i colleghi e , allorquando, a Controparte_4 Controparte_5
causa della pioggia, il conducente perdeva completamente il controllo del veicolo ed urtava contro un grande sasso posto a bordo della carreggiata, come comprovato dal modello di constatazione amichevole redatto il 10.9.2014 e dal rapporto del sinistro redatto dalla Polizia locale del Comune di Altamura;
- a causa del forte urto, la vettura si capovolgeva e l'odierno attore veniva sbalzato fuori dall'abitacolo, carambolando sulle pietre allocate all'esterno della carreggiata e riportando gravi lesioni personali, motivo per cui veniva ricoverato presso l'Ospedale
Miulli, cui seguivano interventi chirurgici e terapie;
- per tale sinistro la compagnia di assicurazioni convenuta ha versato euro 20.000,00, trattenuti a titolo di acconto;
- sono residuati in capo all'attore un'I.P. del 18%, un'I.T.T. per 60 giorni, un'I.T.P. al
50% per 70 giorni ed al 25% per 72 giorni;
pertanto, all'attore spetta la liquidazione di un danno non patrimoniale di euro 120.815,00, inclusi la personalizzazione massima ed il riconoscimento del danno morale (pari ad 1/3 del danno permanente), o la diversa somma ritenuta di giustizia;
inoltre, all'attore spettano la liquidazione del danno da perdita di capacità lavorativa generica e specifica, essendo stato licenziato dalla datrice di lavoro, odierna convenuta, per sopravvenuta inidoneità fisica, nonché la liquidazione di euro 4.951,03 per spese mediche, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto al netto di quanto liquidato dalla compagnia di assicurazioni e trattenuto in acconto e di quanto riconosciuto dall' per l'infortunio sul lavoro. CP_6
Pertanto, ha chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità ex art. Parte_1
2054 c.c. di quale proprietaria Controparte_2 dell'autovettura Fiat Panda tg. CS980MC, guidata nell'occasione dal Sig. CP_3
, su cui viaggiava l'attore, per le lesioni personali da questi riportate in occasione
[...]
del sinistro oggetto di causa, con conseguente condanna della stessa e della compagnia di assicurazioni al risarcimento dei danni suindicati. si è costituita il 19.4.2017, eccependo la mancata Controparte_1
integrazione del contraddittorio nei confronti del conducente della vettura (quale litisconsorte necessario) e l'assenza di colpa in capo al conducente della vettura;
inoltre,
Pag. 2 a 13 ha eccepito il mancato uso della cintura di sicurezza da parte dell'attore e l'eventuale sua esposizione a rischio, accettando di essere trasportato su veicolo condotto da persona in stato di alterazione, posto che la Polizia locale aveva richiesto accertamenti clinici per verificare l'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti in capo al conducente;
infine, ha contestato la fondatezza e la dimostrazione delle voci di danno reclamate dall'attore, ferma restando l'eventuale liquidazioni in termini di danno differenziale.
Pertanto, la compagnia di assicurazioni ha chiesto, in via preliminare, di integrare il contraddittorio con ai sensi dell'art. 102 c.p.c. e, nel merito, rigettare le CP_3
pretese attoree e, in via subordinata, dichiarare satisfattiva la somma di euro 20.000,00 già liquidata e comunque contenere il risarcimento nei limiti di quanto provato ed in termini di danno differenziale rispetto a quanto versato dall'
[...]
non si è costituita in giudizio e con Controparte_7 ordinanza del 19.3.2018 è stata dichiarata contumace.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. ed esperita l'istruttoria ammessa
(mediante espletamento di interrogatorio formale, prove testimoniali, acquisizione documentale e C.T.U. medico-legale), la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., in ultimo per l'udienza del 25.6.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 4.6.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione: sul punto, va rigettata l'eccezione di nullità della C.T.U. medico-legale, sollevata dalla compagnia di assicurazioni a partire dalle note conclusionali autorizzate depositate il 13.9.2024 per il mancato invio della bozza, posto che tale situazione costituisce un'ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia (cfr. Cass. n. 23497/2017); nella specie, la nullità non è stata eccepita dalla compagnia di assicurazioni per l'udienza successiva al deposito
(udienza del 9.3.2022, celebrata in trattazione scritta ed in ordine alla quale la compagnia ha omesso il deposito delle relative note) né all'udienza ulteriormente successiva del
5.10.2022, e fermo restando che la C.T.U. risulta idonea allo scopo per le ragioni di cui infra.
Sempre in via preliminare, va rilevato che, diversamente da quanto eccepito dalla compagnia di assicurazioni, il conducente del veicolo su cui viaggiava l'attore al momento del sinistro non è litisconsorte necessario, tale qualità spettando esclusivamente al proprietario della vettura ed alla sua compagnia di assicurazioni, entrambi convenuti nel presente giudizio (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n. 27078/2022).
Pag. 3 a 13 Scendendo al merito della questione, va osservato quanto segue.
L'azione esercitata dall'odierno attore va inquadrata nell'alveo dell'art. 144 D. lgs. n.
209/2005, posto che nel sinistro oggetto di causa è rimasto coinvolto il solo veicolo su cui viaggiava l'attore (cfr. Cass. SS.UU. n. 35318/2022).
Tra le parti costituite non è contestato il fatto storico del sinistro avvenuto il 10.9.2014 alle ore 17.30 circa sulla S.P. Altamura-Ruvo; inoltre, il sinistro in questione risulta comunque documentato dagli agenti della Polizia locale del Comune di Altamura intervenuti in loco successivamente al verificarsi del sinistro (cfr. all. 2 all'atto di citazione).
Risulta, altresì, documentato nel citato rapporto degli agenti della Polizia locale che l'attore nell'occasione viaggiasse quale terzo trasportato nel veicolo Parte_1
condotto da . CP_3
Pe Si legge nella relazione redatta dai verbalizzanti ( e ) in data Per_2 Per_3
10.09.2014: “Il conducente del veicolo percorreva la S.P. 151 con direzione Ruvo di
Puglia e giunto all'altezza della chilometrica 26+400 perdeva il controllo del veicolo fuoriuscendo dalla sede stradale, sulla propria dx. Il veicolo urtava contro i massi presenti sul terreno ed effettuava piroette su se stesso trovando posizione di quiete a circa 45 metri dal punto di fuoriuscita, con l'avantreno rivolto verso Altamura, coricato sulla fiancata sx a circa 7 metri di distanza dalla carreggiata”.
Tale ricostruzione della dinamica del sinistro, tra l'altro, è stata confermata dalle dichiarazioni testimoniali rilasciate da , e (in ordine a cui CP_3 CP_4 CP_5
l'eccezione di nullità per incapacità sollevata dalla compagnia di assicurazioni deve intendersi superata, non avendo la predetta compagnia reiterato l'eccezione a seguito della deposizione: cfr. Cass. SS.UU. n. 9456/2023).
Alla luce di tale ricostruzione della dinamica del sinistro, si deve ritenere che la responsabilità del medesimo sia da attribuire integralmente al conducente , il quale CP_3
perdeva il controllo della vettura e usciva di strada, non avendo evidentemente adottato tutte le cautele opportune in relazione alle condizioni del fondo stradale in violazione degli artt. 140 e 141 D. lgs. n. 285/1992, a prescindere dal limite di velocità normalmente vigente sulla strada in questione.
La responsabilità del conducente si estende in solido, ai sensi dell'art. 2054 c. 3 c.c., alla società proprietaria del veicolo (quale responsabile civile) ed alla compagnia assicurativa che garantisce la responsabilità civile derivante dai danni cagionati dalla circolazione della vettura.
Pag. 4 a 13 Vanno disattese le ipotesi di responsabilità concorsuale attorea avanzate dalla compagnia di assicurazioni circa: a) il fatto che il conducente fosse stato riscontrato positivo all'uso di cannabinoidi (cfr. all. alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. di parte convenuta) e l'attore avesse accettato il trasporto nonostante ciò; b) l'attore non avesse indossato la cintura di sicurezza. Invero, non è stata fornita la prova che l'attore fosse a conoscenza dell'uso di cannabinoidi da parte del conducente né il mancato uso della cintura, qualora provato, avrebbe avuto conseguenze diverse da quelle poi verificatesi (cfr., sul punto ed infra, le valutazioni del C.T.U.)
Ciò posto in ordine all'an, occorre ora passare al profilo del quantum risarcitorio.
Dirimente risulta la C.T.U. a firma della dott.ssa depositata il Persona_4
25.10.2021 e che si condivide in quanto condotta con perizia e priva di vizi logici: sul punto, vanno disattese le contestazioni relative al merito, sollevate dalla compagnia di assicurazioni, posto che il medico legale officiato ha risposto adeguatamente in ordine alla compatibilità delle lesioni riportate dall'attore in relazione al sinistro, e fermo restando che la misura del danno permanente riconosciuta corrisponde a quella indicata dal C.T.P. della compagnia di assicurazioni (cfr. all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta).
In particolare, la C.T.U. ha consentito di accertare che:
- in base alla documentazione sanitaria, il 10.9.2014 il sig. riportava: Parte_1
trauma cranico con flc in regione frontale destra ed ematoma periorbitale;
trauma contusivo spalla destra e conseguente capsulite;
frattura gomito destro pluriframmentaria con avulsione parziale dell'olecrano e lesione del tendine del tricipite brachiale ridotta chirurgicamente e neurolisi ulnare;
- tali lesioni ben si attengono con la dinamica del grande traumatismo descritta dall'infortunato (ribaltamento dell'auto) - nel rispetto di tutti i criteri medico legali - che ha prodotto la frattura pluriframmentaria del gomito destro e trauma cranico con ferita lacero-contusa in regione frontale destra, quali lesioni da trauma diretto per impatto contro le strutture rigide del mezzo, nelle fasi di ribaltamento;
- tenuto conto della dinamica e dei danneggiamenti della carrozzeria su tutti i lati, ivi compreso il lato su cui poggiava al termine del ribaltamento (lato destro), l'uso delle cinture non avrebbe potuto evitare le lesioni riportate all'emisoma destro dall'infortunato che occupava il sedile posteriore lato destro;
- durante tale periodo vi è stata inabilità temporanea totale di 95 giorni, giustificati dal periodo di ricovero 26.1-3.2.2015, dalla immobilizzazione dell'arto superiore destro e
Pag. 5 a 13 dal successivo ricovero del 2.5.2016 presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna ove
è stato eseguito intervento di neurolisi ulnare ed artrolisi gomito con tecnica mista artroscopica/open a dx in data 3.5.2016 per rigidità gomito e sofferenza nervo ulnare a destra;
- a tale periodo è seguito un altro di 120 giorni di inabilità temporanea parziale al 75% e di 55 giorni al 50%, giustificati dalla persistente lesione del tendine sovraspinoso e dalle rigidità articolari riscontrate in esito alla visita eseguita presso l'Istituto Ortopedico
Rizzoli di Bologna il 30.4.2015;
- i postumi residuati, sono rappresentati da: cicatrice in regione frontale destra visibile a media distanza;
complesso degli esiti cicatriziali sulla superficie posteriore dell'arto superiore destro;
esiti di artrolisi gomito destro con frammenti ossei postero-mediali all'olecrano, resezione parziale dell'olecrano ed esiti di riduzione della lesione del tendine del tricipite brachiale e neurolisi ulnare;
segni di impingement sul tendine del sovraspinato in spalla destra;
i suddetti postumi, globalmente considerati, vanno valutati come danno biologico, nella misura del 18% della totale, in linea con quanto riconosciuto dai consulenti di parte, con notevole incidenza sulla capacità lavorativa specifica di operaio (pari al 40%), costretto all'uso di entrambi gli arti superiori per numerose ore lavorative che richiedono abilità ed impegno fisico;
- tutte le spese possono essere riconosciute, in quanto congrue agli accertamenti delle patologie.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 10263/2015), in materia di risarcimento del danno non patrimoniale, le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta dall'art. 1226 c.c. e di addivenire ad una quantificazione del danno rispondente ad equità, nell'effettiva esplicazione di poteri discrezionali, e non già rispondenti ad arbitrio.
Con riguardo alla liquidazione delle invalidità c.d. micropermanenti (ossia fino a 9 punti), il D. lgs. n. 209/2005, in tema di responsabilità civile da circolazione stradale, ha introdotto una tabella unica nazionale per la liquidazione;
mentre per le invalidità c.d. macropermanenti (ossia da 10 a 100 punti) la tabella unica pubblicata sulla G.U. del
18.2.2025 è destinata a trovare applicazione per i sinistri avvenuti successivamente alla sua entrata in vigore (cfr. art. 5), sicché nei sinistri avvenuti in data anteriore al 18.2.2025
(qual è quello di specie) il giudice deve fare ricorso a tabelle elaborate in base alle prassi seguite nei diversi tribunali, tra cui quelle milanesi (per l'affermazione che tali tabelle
Pag. 6 a 13 costituiscono il c.d. “notorio locale” cfr., in particolare, Cass. n. 13431/2010), la cui utilizzazione è stata avallata dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26972/2008); tra l'altro, va preso atto che le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una “vocazione nazionale”, in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) – al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali – ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3 Cost.
Nella specie, occorre fare applicazione delle tabelle milanesi, in quanto il danno biologico permanente è pari al 18%.
Inoltre, va osservato che le tabelle milanesi attualmente vigenti (ossia quelle aggiornate al giugno 2024) inglobano sia il pregiudizio alla salute strettamente inteso (danno biologico in senso stretto) sia la sofferenza soggettiva del danneggiato (danno morale): invero, dette tabelle prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica un importo globale composto dal c.d. “punto” biologico
(variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Pertanto, applicando le tabelle meneghine, il risarcimento del danno non patrimoniale, tenuto conto dell'età di 36 anni dell'attore al momento del sinistro, va liquidato in astratto nei seguenti termini:
- euro 53.019,00, all'attualità, per danno biologico permanente;
- euro 24.150,00, all'attualità, per danno da invalidità temporanea (assoluta e parziale), al valore medio di euro 115,00 pro die;
- euro 21.737,79, all'attualità, a titolo di personalizzazione massima (41% sul danno biologico permanente), tenuto conto dell'elevato numero di interventi cui l'attore è stato sottoposto e della circostanza che egli è stato dichiarato inidoneo in via permanente allo svolgimento dell'attività lavorativa svolta in precedenza, subendo il licenziamento dal datore di lavoro (cfr. all. 35, 36, 36 bis, 37 e 38 all'atto di citazione).
Va poi rigettato l'invocato danno da perdita della capacità lavorativa “generica”, esso sostanziandosi in un danno di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, che dunque deve perdurare (cfr. Cass. n. 16628/2023), laddove nella specie l'attore è stato licenziato a
Pag. 7 a 13 seguito delle lesioni riportate nel sinistro.
Quanto al danno “morale” richiesto dall'attore, non va riconosciuta alcuna somma in quanto non è stata fornita la relativa prova. Sul punto, giova rilevare che il danno morale conseguente alle lesioni va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito (cfr., ex multis, Cass. n.
7753/2020, secondo cui, in materia di responsabilità extracontrattuale, il danno da sofferenza morale deve essere allegato e provato specificamente, anche a mezzo di presunzioni, ma senza che queste, eludendo gli oneri assertivi e probatori, si traducano in automatismi che finiscano per determinare anche un'erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella legale). Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova
(cfr., ex multis, Cass. n. 19922/2023), laddove nella specie l'attore è venuto meno all'onere sullo stesso incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, il danno non patrimoniale ammonta in astratto a complessivi euro 98.906,79, al valore attuale.
Risulta incontestato e documentato che il 14.5.2015 la compagnia di assicurazioni abbia versato all'attore per le lesioni la somma di euro 20.000,00, trattenuta in acconto dall'attore (cfr. all. 4 alla comparsa di costituzione e risposta).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente (cfr., ex multis, Cass. n. 23927/2023).
Pag. 8 a 13 Pertanto, in applicazione dei suindicati principi, rivalutando l'acconto all'attualità (fermo restando che il credito risarcitorio è già liquidato all'attualità) e poi detraendo l'acconto dal credito, si ottiene che a titolo di danno non patrimoniale all'attore spettano in astratto euro 74.666,79 (ossia credito di euro 98.906,79, da cui sottrarre l'acconto di euro
20.000,00 attualizzato ad euro 24.240,00), oltre interessi nella misura legale per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto sull'intero capitale rivalutato anno per anno e per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente.
Vanno poi riconosciute le spese mediche, ritenute congrue dal C.T.U., nella misura documentata di euro 4.951,03 (cfr. all. 64 all'atto di citazione). Trattandosi di debito di valuta, non può riconoscersi la rivalutazione monetaria, mentre sono dovuti gli interessi nella misura legale dal dì dell'esborso al soddisfo.
In ordine alla domanda attorea relativa al danno da riduzione della capacità di lavoro specifica, va osservato che tale voce di danno costituisce pregiudizio di natura patrimoniale, da liquidarsi in via separata rispetto al danno biologico: il ristoro di tale voce di danno presuppone la prova da parte del danneggiato, anche tramite elementi di natura presuntiva, del pregresso concreto svolgimento di una attività economica o del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata, compromessi, nella loro effettiva realizzabilità, dall'evento lesivo (cfr. Cass. n.
1607/2024). E' incontestato che lo all'epoca del sinistro era lavoratore subordinato ed Parte_1
è altrettanto incontestato che il reddito più alto percepito degli ultimi tre anni rispetto al sinistro ex art. 137 D. lgs. n. 209/2005 è di euro 19.392,61 (cfr. CUD 2012 per anno
2011), laddove successivamente al sinistro il reddito per il 2015 è di euro 18.373,00 (cfr.
Mod. 730/2016), con differenza negativa annuale di €. 1.019,61.
Per quanto riguarda i criteri di liquidazione, costituisce opinione condivisa in giurisprudenza, da cui non vi è motivo di discostarsi, quella per cui il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base a coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. n. 1403 del 1922, i quali, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno e, con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c.
(Cass. n. 9002/2022; n. 18093/2020; n. 2641/2019). Il danno patrimoniale futuro da perdita/lesione della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio
Pag. 9 a 13 dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano (Cass. n. 16913/2019).
Sul punto, va osservato che nel 2024 il Tribunale di Milano ha elaborato un sistema tabellare, tra l'altro, ai fini del calcolo della perdita patrimoniale futura per la perdita della capacità lavorativa del danneggiato: in particolare, 1) nella prima colonna a sinistra
(età) si individua l'età della persona a favore della quale deve essere calcolata la attualizzazione (c.d. "capitalizzazione") della somma periodica che verrà persa per un certo numero di anni;
2) si determina (con una valutazione giuridica) quale sia il numero di anni futuri per i quali la somma non verrà percepita (questo elemento è la durata); 3)
a partire dell'età individuata ci si sposta sulla tabella lungo la riga verso destra per tante colonne quanti sono il numero di anni da considerare in base al punto 2; 4) l'incrocio tra la riga-età e colonna-durata individua il coefficiente numerico moltiplicativo;
5) il coefficiente va moltiplicato per l'importo annuo perso (definito, con terminologia finanziaria, come rendita).
Il risultato della moltiplicazione è l'attualizzazione (c.d. capitalizzazione) della serie annuale degli importi futuri, che devono essere risarciti;
tale attualizzazione, con una somma versata immediatamente una tantum, rappresenta finanziariamente un valore attuale "equivalente" alla perdita delle somme che sarebbero state erogate in futuro anno per anno.
Nella specie, applicando tale metodologia di calcolo e tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (36 anni) e dell'età pensionabile presumibile (67), si ottiene che il numero di anni per i quali sussiste la lesione della capacità lavorativa specifica è di 31, onde astrattamente la misura del reddito perso è pari ad euro 35.808,70 (euro 1.019,61, quale reddito perso annualmente, per il coefficiente di 35,12 corrispondente all'incrocio tra l'età del danneggiato e gli anni di lavoro restanti). Inoltre, su tale importo l'incidenza riconosciuta dal C.T.U. è del 40%, onde in definitiva la misura del reddito perso è pari ad euro 14.323,48, al valore attuale.
Pag. 10 a 13 Orbene, dagli importi sopra liquidati vanno scomputate le somme liquidate o a liquidarsi dall' per l'infortunio oggetto di causa. CP_6
Secondo la giurisprudenza di legittimità, i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (Cass. n. 12566/2018).
Ricorrendo tale ipotesi, il credito risarcitorio, per effetto del pagamento da parte dell'assicuratore sociale, si trasferisce ope legis dal danneggiato all'assicuratore, secondo le norme che disciplinano nel caso concreto l'istituto della surrogazione. Il danneggiato, dunque, per effetto del pagamento dell'indennizzo perde la titolarità attiva dell'obbligazione per la parte indennizzata: e non essendo più creditore, va da sé che nessun risarcimento potrà pretendere dal responsabile. In tal caso, il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) andrà determinato col criterio c.d. "per poste" (o "voci") di danno, con riferimento ai sinistri – quale quello di specie – denunciati fino al 31.12.2018 (cfr. Cass.
n. 8580/2019): vale a dire sottraendo l'indennizzo dal credito risarcitorio solo CP_6
quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (cfr. Cass. n.
26117/2021).
Corollari di questo principio sono che, se per una voce di danno l'indennizzo CP_6
eccede il credito civilistico: (a) per quel danno la vittima nulla potrà pretendere dal responsabile;
(b) il responsabile non potrà pretendere che l'eventuale eccedenza dell'indennizzo rispetto al danno da lui causato sia riportata a defalco di altri crediti risarcitori della vittima (Cass. n. 26117/2021; n. 25618/2018; n. 27669/2017; n.
17407/30.8.2016).
Né rileva la circostanza che l'assicuratore sociale non voglia o non abbia voluto esercitare il proprio diritto di surrogazione. Che quel diritto sia andato perduto per rinuncia, prescrizione, remissione o transazione, questa è una vicenda che riguarda unicamente l'assicuratore sociale, e non riverbera alcun effetto sulla posizione del danneggiato. Per avvedersene basterà riflettere sul fatto che la remissione del debito, compiuta da chi aveva acquistato il credito a titolo derivativo, non fa certo risorgere l'obbligazione in capo al cedente (cfr. Cass. n. 26117/2021).
E' l'avvenuto ristoro del danno che fa perdere al danneggiato il credito risarcitorio, non la circostanza che il terzo pagatore abbia richiesto al responsabile la rifusione dell'indennizzo pagato al danneggiato.
Pag. 11 a 13 Detto di quale sia il criterio generale, occorre ora esaminare come esso debba applicarsi nel caso di infortuni sul lavoro, indennizzati dall' A tal fine, è bene ricordare CP_6
quali pregiudizi siano indennizzati dall' per poi esaminare in che conto CP_6
debbano essere tenuti i relativi indennizzi al momento della liquidazione del danno differenziale.
Nel caso di infortunio non mortale (quale quello oggetto di causa), l' esegue in CP_6
favore della vittima quattro prestazioni principali: a) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico permanente (D. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13); tale importo viene liquidato in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il 16%, ed in forma di rendita per le invalidità superiori;
b) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro;
tale danno è presunto juris et de jure nel caso di invalidità eccedenti il 16% e viene indennizzato attraverso una maggiorazione della rendita dovuta per il danno biologico permanente
(D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 2, lett. b;
tale maggiorazione è calcolata moltiplicando la retribuzione del danneggiato per un coefficiente stabilito dall'Allegato
6 al D.M. 12 luglio 2000; c) eroga una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (D.P.R.
n. 1124 del 1965 cit., art. 68); d) si accolla le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici (D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 66).
L' dunque, non indennizza il danno biologico temporaneo, non accorda alcuna CP_6
"personalizzazione" dell'indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto, non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale, ossia i pregiudizi morali (cfr. Cass. n. 26117/2021).
In base al prospetto aggiornato ed allegato dalla compagnia di assicurazioni il CP_6
17.3.2025, emerge che in favore del danneggiato:
- a titolo di danno biologico è stata erogata la somma complessiva di euro 88.957,55;
- a titolo di danno patrimoniale è stata erogata la somma complessiva di euro 90.066,46.
Pertanto, lo , al netto delle somme riconosciute dall' ha diritto a Parte_1 CP_6 vedersi risarcite dalle odierne convenute la somma di euro 24.150,00, all'attualità, per danno da invalidità temporanea (assoluta e parziale) e di euro 21.737,79, all'attualità, a titolo di personalizzazione massima a titolo di danno biologico permanente, per un totale di euro 45.887,79, da cui decurtare l'acconto ricevuto nel 2015 pari alla misura rivalutata di euro 24.240,00, onde in definitiva per il danno non patrimoniale all'attore spetta l'importo di euro 21.647,79, oltre interessi e rivalutazione come sopra specificati.
Pag. 12 a 13 Alcunché spetta all'attore a titolo di danno biologico permanente e di danno da lesione della capacità lavorativa specifica, poiché la misura di quanto riconosciuto dall' è superiore a quanto accertato nella presente sede. CP_6
Ovviamente, in favore dell'attore vanno riconosciute le spese mediche, come sopra indicate, non emergendo dal prospetto dell' che l'importo erogato a titolo di CP_6
danno patrimoniale si riferisca anche a detti importi.
Le spese processuali seguono la soccombenza delle convenute, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014
e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 4, in considerazione del decisum), laddove la nota spese depositata dall'attore risulta sproporzionata rispetto al decisum.
Stessa sorte seguono le spese di C.T.U., già liquidate con decreto depositato il
29.12.2022.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta che la responsabilità del sinistro oggetto di causa è ascrivibile esclusivamente in capo al conducente dell'autovettura di proprietà di Controparte_2
e, per l'effetto, condanna e
[...] Controparte_2
in solido tra loro, al risarcimento in favore di Controparte_1
della somma di euro 21.647,79 a titolo di danno non patrimoniale e Parte_1
della somma di euro 4.951,03 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come da parte motiva;
- rigetta nel resto la domanda attorea;
- condanna e Controparte_2 Controparte_1
in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore di
[...] Parte_1
, liquidate in euro 7.616,00 per compensi professionali ed in euro 816,00 per esborsi,
[...]
oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi direttamente in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di C.T.U. definitivamente ed integralmente a carico di
[...]
e in solido tra loro. Controparte_2 Controparte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 25.6.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 13 a 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3537/2017 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità civile”, promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Leonardo Scardigno, Parte_1
Attore contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 il patrocinio dell'Avv. Antonio Procaccini,
Convenuta nonché contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, contumace,
Convenuta
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 25.6.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio per l'udienza del 26.6.2017 ed Controparte_1 [...]
deducendo che: Controparte_2
- il 10.9.2014, alle ore 17.30 circa, l'odierno attore viaggiava per motivi di lavoro, quale
Pag. 1 a 13 terzo trasportato, sulla S.P. Altamura-Ruvo, a bordo dell'autovettura Fiat Panda tg.
CS980MC, di proprietà di assicurata con Controparte_2
Controparte_1
- nell'occasione l'auto era condotta da e, oltre all'attore, gli altri CP_3
trasportati erano i colleghi e , allorquando, a Controparte_4 Controparte_5
causa della pioggia, il conducente perdeva completamente il controllo del veicolo ed urtava contro un grande sasso posto a bordo della carreggiata, come comprovato dal modello di constatazione amichevole redatto il 10.9.2014 e dal rapporto del sinistro redatto dalla Polizia locale del Comune di Altamura;
- a causa del forte urto, la vettura si capovolgeva e l'odierno attore veniva sbalzato fuori dall'abitacolo, carambolando sulle pietre allocate all'esterno della carreggiata e riportando gravi lesioni personali, motivo per cui veniva ricoverato presso l'Ospedale
Miulli, cui seguivano interventi chirurgici e terapie;
- per tale sinistro la compagnia di assicurazioni convenuta ha versato euro 20.000,00, trattenuti a titolo di acconto;
- sono residuati in capo all'attore un'I.P. del 18%, un'I.T.T. per 60 giorni, un'I.T.P. al
50% per 70 giorni ed al 25% per 72 giorni;
pertanto, all'attore spetta la liquidazione di un danno non patrimoniale di euro 120.815,00, inclusi la personalizzazione massima ed il riconoscimento del danno morale (pari ad 1/3 del danno permanente), o la diversa somma ritenuta di giustizia;
inoltre, all'attore spettano la liquidazione del danno da perdita di capacità lavorativa generica e specifica, essendo stato licenziato dalla datrice di lavoro, odierna convenuta, per sopravvenuta inidoneità fisica, nonché la liquidazione di euro 4.951,03 per spese mediche, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto al netto di quanto liquidato dalla compagnia di assicurazioni e trattenuto in acconto e di quanto riconosciuto dall' per l'infortunio sul lavoro. CP_6
Pertanto, ha chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità ex art. Parte_1
2054 c.c. di quale proprietaria Controparte_2 dell'autovettura Fiat Panda tg. CS980MC, guidata nell'occasione dal Sig. CP_3
, su cui viaggiava l'attore, per le lesioni personali da questi riportate in occasione
[...]
del sinistro oggetto di causa, con conseguente condanna della stessa e della compagnia di assicurazioni al risarcimento dei danni suindicati. si è costituita il 19.4.2017, eccependo la mancata Controparte_1
integrazione del contraddittorio nei confronti del conducente della vettura (quale litisconsorte necessario) e l'assenza di colpa in capo al conducente della vettura;
inoltre,
Pag. 2 a 13 ha eccepito il mancato uso della cintura di sicurezza da parte dell'attore e l'eventuale sua esposizione a rischio, accettando di essere trasportato su veicolo condotto da persona in stato di alterazione, posto che la Polizia locale aveva richiesto accertamenti clinici per verificare l'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti in capo al conducente;
infine, ha contestato la fondatezza e la dimostrazione delle voci di danno reclamate dall'attore, ferma restando l'eventuale liquidazioni in termini di danno differenziale.
Pertanto, la compagnia di assicurazioni ha chiesto, in via preliminare, di integrare il contraddittorio con ai sensi dell'art. 102 c.p.c. e, nel merito, rigettare le CP_3
pretese attoree e, in via subordinata, dichiarare satisfattiva la somma di euro 20.000,00 già liquidata e comunque contenere il risarcimento nei limiti di quanto provato ed in termini di danno differenziale rispetto a quanto versato dall'
[...]
non si è costituita in giudizio e con Controparte_7 ordinanza del 19.3.2018 è stata dichiarata contumace.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. ed esperita l'istruttoria ammessa
(mediante espletamento di interrogatorio formale, prove testimoniali, acquisizione documentale e C.T.U. medico-legale), la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., in ultimo per l'udienza del 25.6.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 4.6.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione: sul punto, va rigettata l'eccezione di nullità della C.T.U. medico-legale, sollevata dalla compagnia di assicurazioni a partire dalle note conclusionali autorizzate depositate il 13.9.2024 per il mancato invio della bozza, posto che tale situazione costituisce un'ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia (cfr. Cass. n. 23497/2017); nella specie, la nullità non è stata eccepita dalla compagnia di assicurazioni per l'udienza successiva al deposito
(udienza del 9.3.2022, celebrata in trattazione scritta ed in ordine alla quale la compagnia ha omesso il deposito delle relative note) né all'udienza ulteriormente successiva del
5.10.2022, e fermo restando che la C.T.U. risulta idonea allo scopo per le ragioni di cui infra.
Sempre in via preliminare, va rilevato che, diversamente da quanto eccepito dalla compagnia di assicurazioni, il conducente del veicolo su cui viaggiava l'attore al momento del sinistro non è litisconsorte necessario, tale qualità spettando esclusivamente al proprietario della vettura ed alla sua compagnia di assicurazioni, entrambi convenuti nel presente giudizio (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n. 27078/2022).
Pag. 3 a 13 Scendendo al merito della questione, va osservato quanto segue.
L'azione esercitata dall'odierno attore va inquadrata nell'alveo dell'art. 144 D. lgs. n.
209/2005, posto che nel sinistro oggetto di causa è rimasto coinvolto il solo veicolo su cui viaggiava l'attore (cfr. Cass. SS.UU. n. 35318/2022).
Tra le parti costituite non è contestato il fatto storico del sinistro avvenuto il 10.9.2014 alle ore 17.30 circa sulla S.P. Altamura-Ruvo; inoltre, il sinistro in questione risulta comunque documentato dagli agenti della Polizia locale del Comune di Altamura intervenuti in loco successivamente al verificarsi del sinistro (cfr. all. 2 all'atto di citazione).
Risulta, altresì, documentato nel citato rapporto degli agenti della Polizia locale che l'attore nell'occasione viaggiasse quale terzo trasportato nel veicolo Parte_1
condotto da . CP_3
Pe Si legge nella relazione redatta dai verbalizzanti ( e ) in data Per_2 Per_3
10.09.2014: “Il conducente del veicolo percorreva la S.P. 151 con direzione Ruvo di
Puglia e giunto all'altezza della chilometrica 26+400 perdeva il controllo del veicolo fuoriuscendo dalla sede stradale, sulla propria dx. Il veicolo urtava contro i massi presenti sul terreno ed effettuava piroette su se stesso trovando posizione di quiete a circa 45 metri dal punto di fuoriuscita, con l'avantreno rivolto verso Altamura, coricato sulla fiancata sx a circa 7 metri di distanza dalla carreggiata”.
Tale ricostruzione della dinamica del sinistro, tra l'altro, è stata confermata dalle dichiarazioni testimoniali rilasciate da , e (in ordine a cui CP_3 CP_4 CP_5
l'eccezione di nullità per incapacità sollevata dalla compagnia di assicurazioni deve intendersi superata, non avendo la predetta compagnia reiterato l'eccezione a seguito della deposizione: cfr. Cass. SS.UU. n. 9456/2023).
Alla luce di tale ricostruzione della dinamica del sinistro, si deve ritenere che la responsabilità del medesimo sia da attribuire integralmente al conducente , il quale CP_3
perdeva il controllo della vettura e usciva di strada, non avendo evidentemente adottato tutte le cautele opportune in relazione alle condizioni del fondo stradale in violazione degli artt. 140 e 141 D. lgs. n. 285/1992, a prescindere dal limite di velocità normalmente vigente sulla strada in questione.
La responsabilità del conducente si estende in solido, ai sensi dell'art. 2054 c. 3 c.c., alla società proprietaria del veicolo (quale responsabile civile) ed alla compagnia assicurativa che garantisce la responsabilità civile derivante dai danni cagionati dalla circolazione della vettura.
Pag. 4 a 13 Vanno disattese le ipotesi di responsabilità concorsuale attorea avanzate dalla compagnia di assicurazioni circa: a) il fatto che il conducente fosse stato riscontrato positivo all'uso di cannabinoidi (cfr. all. alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. di parte convenuta) e l'attore avesse accettato il trasporto nonostante ciò; b) l'attore non avesse indossato la cintura di sicurezza. Invero, non è stata fornita la prova che l'attore fosse a conoscenza dell'uso di cannabinoidi da parte del conducente né il mancato uso della cintura, qualora provato, avrebbe avuto conseguenze diverse da quelle poi verificatesi (cfr., sul punto ed infra, le valutazioni del C.T.U.)
Ciò posto in ordine all'an, occorre ora passare al profilo del quantum risarcitorio.
Dirimente risulta la C.T.U. a firma della dott.ssa depositata il Persona_4
25.10.2021 e che si condivide in quanto condotta con perizia e priva di vizi logici: sul punto, vanno disattese le contestazioni relative al merito, sollevate dalla compagnia di assicurazioni, posto che il medico legale officiato ha risposto adeguatamente in ordine alla compatibilità delle lesioni riportate dall'attore in relazione al sinistro, e fermo restando che la misura del danno permanente riconosciuta corrisponde a quella indicata dal C.T.P. della compagnia di assicurazioni (cfr. all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta).
In particolare, la C.T.U. ha consentito di accertare che:
- in base alla documentazione sanitaria, il 10.9.2014 il sig. riportava: Parte_1
trauma cranico con flc in regione frontale destra ed ematoma periorbitale;
trauma contusivo spalla destra e conseguente capsulite;
frattura gomito destro pluriframmentaria con avulsione parziale dell'olecrano e lesione del tendine del tricipite brachiale ridotta chirurgicamente e neurolisi ulnare;
- tali lesioni ben si attengono con la dinamica del grande traumatismo descritta dall'infortunato (ribaltamento dell'auto) - nel rispetto di tutti i criteri medico legali - che ha prodotto la frattura pluriframmentaria del gomito destro e trauma cranico con ferita lacero-contusa in regione frontale destra, quali lesioni da trauma diretto per impatto contro le strutture rigide del mezzo, nelle fasi di ribaltamento;
- tenuto conto della dinamica e dei danneggiamenti della carrozzeria su tutti i lati, ivi compreso il lato su cui poggiava al termine del ribaltamento (lato destro), l'uso delle cinture non avrebbe potuto evitare le lesioni riportate all'emisoma destro dall'infortunato che occupava il sedile posteriore lato destro;
- durante tale periodo vi è stata inabilità temporanea totale di 95 giorni, giustificati dal periodo di ricovero 26.1-3.2.2015, dalla immobilizzazione dell'arto superiore destro e
Pag. 5 a 13 dal successivo ricovero del 2.5.2016 presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna ove
è stato eseguito intervento di neurolisi ulnare ed artrolisi gomito con tecnica mista artroscopica/open a dx in data 3.5.2016 per rigidità gomito e sofferenza nervo ulnare a destra;
- a tale periodo è seguito un altro di 120 giorni di inabilità temporanea parziale al 75% e di 55 giorni al 50%, giustificati dalla persistente lesione del tendine sovraspinoso e dalle rigidità articolari riscontrate in esito alla visita eseguita presso l'Istituto Ortopedico
Rizzoli di Bologna il 30.4.2015;
- i postumi residuati, sono rappresentati da: cicatrice in regione frontale destra visibile a media distanza;
complesso degli esiti cicatriziali sulla superficie posteriore dell'arto superiore destro;
esiti di artrolisi gomito destro con frammenti ossei postero-mediali all'olecrano, resezione parziale dell'olecrano ed esiti di riduzione della lesione del tendine del tricipite brachiale e neurolisi ulnare;
segni di impingement sul tendine del sovraspinato in spalla destra;
i suddetti postumi, globalmente considerati, vanno valutati come danno biologico, nella misura del 18% della totale, in linea con quanto riconosciuto dai consulenti di parte, con notevole incidenza sulla capacità lavorativa specifica di operaio (pari al 40%), costretto all'uso di entrambi gli arti superiori per numerose ore lavorative che richiedono abilità ed impegno fisico;
- tutte le spese possono essere riconosciute, in quanto congrue agli accertamenti delle patologie.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 10263/2015), in materia di risarcimento del danno non patrimoniale, le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta dall'art. 1226 c.c. e di addivenire ad una quantificazione del danno rispondente ad equità, nell'effettiva esplicazione di poteri discrezionali, e non già rispondenti ad arbitrio.
Con riguardo alla liquidazione delle invalidità c.d. micropermanenti (ossia fino a 9 punti), il D. lgs. n. 209/2005, in tema di responsabilità civile da circolazione stradale, ha introdotto una tabella unica nazionale per la liquidazione;
mentre per le invalidità c.d. macropermanenti (ossia da 10 a 100 punti) la tabella unica pubblicata sulla G.U. del
18.2.2025 è destinata a trovare applicazione per i sinistri avvenuti successivamente alla sua entrata in vigore (cfr. art. 5), sicché nei sinistri avvenuti in data anteriore al 18.2.2025
(qual è quello di specie) il giudice deve fare ricorso a tabelle elaborate in base alle prassi seguite nei diversi tribunali, tra cui quelle milanesi (per l'affermazione che tali tabelle
Pag. 6 a 13 costituiscono il c.d. “notorio locale” cfr., in particolare, Cass. n. 13431/2010), la cui utilizzazione è stata avallata dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26972/2008); tra l'altro, va preso atto che le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una “vocazione nazionale”, in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) – al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali – ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3 Cost.
Nella specie, occorre fare applicazione delle tabelle milanesi, in quanto il danno biologico permanente è pari al 18%.
Inoltre, va osservato che le tabelle milanesi attualmente vigenti (ossia quelle aggiornate al giugno 2024) inglobano sia il pregiudizio alla salute strettamente inteso (danno biologico in senso stretto) sia la sofferenza soggettiva del danneggiato (danno morale): invero, dette tabelle prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica un importo globale composto dal c.d. “punto” biologico
(variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Pertanto, applicando le tabelle meneghine, il risarcimento del danno non patrimoniale, tenuto conto dell'età di 36 anni dell'attore al momento del sinistro, va liquidato in astratto nei seguenti termini:
- euro 53.019,00, all'attualità, per danno biologico permanente;
- euro 24.150,00, all'attualità, per danno da invalidità temporanea (assoluta e parziale), al valore medio di euro 115,00 pro die;
- euro 21.737,79, all'attualità, a titolo di personalizzazione massima (41% sul danno biologico permanente), tenuto conto dell'elevato numero di interventi cui l'attore è stato sottoposto e della circostanza che egli è stato dichiarato inidoneo in via permanente allo svolgimento dell'attività lavorativa svolta in precedenza, subendo il licenziamento dal datore di lavoro (cfr. all. 35, 36, 36 bis, 37 e 38 all'atto di citazione).
Va poi rigettato l'invocato danno da perdita della capacità lavorativa “generica”, esso sostanziandosi in un danno di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, che dunque deve perdurare (cfr. Cass. n. 16628/2023), laddove nella specie l'attore è stato licenziato a
Pag. 7 a 13 seguito delle lesioni riportate nel sinistro.
Quanto al danno “morale” richiesto dall'attore, non va riconosciuta alcuna somma in quanto non è stata fornita la relativa prova. Sul punto, giova rilevare che il danno morale conseguente alle lesioni va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito (cfr., ex multis, Cass. n.
7753/2020, secondo cui, in materia di responsabilità extracontrattuale, il danno da sofferenza morale deve essere allegato e provato specificamente, anche a mezzo di presunzioni, ma senza che queste, eludendo gli oneri assertivi e probatori, si traducano in automatismi che finiscano per determinare anche un'erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella legale). Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova
(cfr., ex multis, Cass. n. 19922/2023), laddove nella specie l'attore è venuto meno all'onere sullo stesso incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, il danno non patrimoniale ammonta in astratto a complessivi euro 98.906,79, al valore attuale.
Risulta incontestato e documentato che il 14.5.2015 la compagnia di assicurazioni abbia versato all'attore per le lesioni la somma di euro 20.000,00, trattenuta in acconto dall'attore (cfr. all. 4 alla comparsa di costituzione e risposta).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente (cfr., ex multis, Cass. n. 23927/2023).
Pag. 8 a 13 Pertanto, in applicazione dei suindicati principi, rivalutando l'acconto all'attualità (fermo restando che il credito risarcitorio è già liquidato all'attualità) e poi detraendo l'acconto dal credito, si ottiene che a titolo di danno non patrimoniale all'attore spettano in astratto euro 74.666,79 (ossia credito di euro 98.906,79, da cui sottrarre l'acconto di euro
20.000,00 attualizzato ad euro 24.240,00), oltre interessi nella misura legale per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto sull'intero capitale rivalutato anno per anno e per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente.
Vanno poi riconosciute le spese mediche, ritenute congrue dal C.T.U., nella misura documentata di euro 4.951,03 (cfr. all. 64 all'atto di citazione). Trattandosi di debito di valuta, non può riconoscersi la rivalutazione monetaria, mentre sono dovuti gli interessi nella misura legale dal dì dell'esborso al soddisfo.
In ordine alla domanda attorea relativa al danno da riduzione della capacità di lavoro specifica, va osservato che tale voce di danno costituisce pregiudizio di natura patrimoniale, da liquidarsi in via separata rispetto al danno biologico: il ristoro di tale voce di danno presuppone la prova da parte del danneggiato, anche tramite elementi di natura presuntiva, del pregresso concreto svolgimento di una attività economica o del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata, compromessi, nella loro effettiva realizzabilità, dall'evento lesivo (cfr. Cass. n.
1607/2024). E' incontestato che lo all'epoca del sinistro era lavoratore subordinato ed Parte_1
è altrettanto incontestato che il reddito più alto percepito degli ultimi tre anni rispetto al sinistro ex art. 137 D. lgs. n. 209/2005 è di euro 19.392,61 (cfr. CUD 2012 per anno
2011), laddove successivamente al sinistro il reddito per il 2015 è di euro 18.373,00 (cfr.
Mod. 730/2016), con differenza negativa annuale di €. 1.019,61.
Per quanto riguarda i criteri di liquidazione, costituisce opinione condivisa in giurisprudenza, da cui non vi è motivo di discostarsi, quella per cui il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base a coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. n. 1403 del 1922, i quali, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno e, con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c.
(Cass. n. 9002/2022; n. 18093/2020; n. 2641/2019). Il danno patrimoniale futuro da perdita/lesione della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio
Pag. 9 a 13 dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano (Cass. n. 16913/2019).
Sul punto, va osservato che nel 2024 il Tribunale di Milano ha elaborato un sistema tabellare, tra l'altro, ai fini del calcolo della perdita patrimoniale futura per la perdita della capacità lavorativa del danneggiato: in particolare, 1) nella prima colonna a sinistra
(età) si individua l'età della persona a favore della quale deve essere calcolata la attualizzazione (c.d. "capitalizzazione") della somma periodica che verrà persa per un certo numero di anni;
2) si determina (con una valutazione giuridica) quale sia il numero di anni futuri per i quali la somma non verrà percepita (questo elemento è la durata); 3)
a partire dell'età individuata ci si sposta sulla tabella lungo la riga verso destra per tante colonne quanti sono il numero di anni da considerare in base al punto 2; 4) l'incrocio tra la riga-età e colonna-durata individua il coefficiente numerico moltiplicativo;
5) il coefficiente va moltiplicato per l'importo annuo perso (definito, con terminologia finanziaria, come rendita).
Il risultato della moltiplicazione è l'attualizzazione (c.d. capitalizzazione) della serie annuale degli importi futuri, che devono essere risarciti;
tale attualizzazione, con una somma versata immediatamente una tantum, rappresenta finanziariamente un valore attuale "equivalente" alla perdita delle somme che sarebbero state erogate in futuro anno per anno.
Nella specie, applicando tale metodologia di calcolo e tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (36 anni) e dell'età pensionabile presumibile (67), si ottiene che il numero di anni per i quali sussiste la lesione della capacità lavorativa specifica è di 31, onde astrattamente la misura del reddito perso è pari ad euro 35.808,70 (euro 1.019,61, quale reddito perso annualmente, per il coefficiente di 35,12 corrispondente all'incrocio tra l'età del danneggiato e gli anni di lavoro restanti). Inoltre, su tale importo l'incidenza riconosciuta dal C.T.U. è del 40%, onde in definitiva la misura del reddito perso è pari ad euro 14.323,48, al valore attuale.
Pag. 10 a 13 Orbene, dagli importi sopra liquidati vanno scomputate le somme liquidate o a liquidarsi dall' per l'infortunio oggetto di causa. CP_6
Secondo la giurisprudenza di legittimità, i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (Cass. n. 12566/2018).
Ricorrendo tale ipotesi, il credito risarcitorio, per effetto del pagamento da parte dell'assicuratore sociale, si trasferisce ope legis dal danneggiato all'assicuratore, secondo le norme che disciplinano nel caso concreto l'istituto della surrogazione. Il danneggiato, dunque, per effetto del pagamento dell'indennizzo perde la titolarità attiva dell'obbligazione per la parte indennizzata: e non essendo più creditore, va da sé che nessun risarcimento potrà pretendere dal responsabile. In tal caso, il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) andrà determinato col criterio c.d. "per poste" (o "voci") di danno, con riferimento ai sinistri – quale quello di specie – denunciati fino al 31.12.2018 (cfr. Cass.
n. 8580/2019): vale a dire sottraendo l'indennizzo dal credito risarcitorio solo CP_6
quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (cfr. Cass. n.
26117/2021).
Corollari di questo principio sono che, se per una voce di danno l'indennizzo CP_6
eccede il credito civilistico: (a) per quel danno la vittima nulla potrà pretendere dal responsabile;
(b) il responsabile non potrà pretendere che l'eventuale eccedenza dell'indennizzo rispetto al danno da lui causato sia riportata a defalco di altri crediti risarcitori della vittima (Cass. n. 26117/2021; n. 25618/2018; n. 27669/2017; n.
17407/30.8.2016).
Né rileva la circostanza che l'assicuratore sociale non voglia o non abbia voluto esercitare il proprio diritto di surrogazione. Che quel diritto sia andato perduto per rinuncia, prescrizione, remissione o transazione, questa è una vicenda che riguarda unicamente l'assicuratore sociale, e non riverbera alcun effetto sulla posizione del danneggiato. Per avvedersene basterà riflettere sul fatto che la remissione del debito, compiuta da chi aveva acquistato il credito a titolo derivativo, non fa certo risorgere l'obbligazione in capo al cedente (cfr. Cass. n. 26117/2021).
E' l'avvenuto ristoro del danno che fa perdere al danneggiato il credito risarcitorio, non la circostanza che il terzo pagatore abbia richiesto al responsabile la rifusione dell'indennizzo pagato al danneggiato.
Pag. 11 a 13 Detto di quale sia il criterio generale, occorre ora esaminare come esso debba applicarsi nel caso di infortuni sul lavoro, indennizzati dall' A tal fine, è bene ricordare CP_6
quali pregiudizi siano indennizzati dall' per poi esaminare in che conto CP_6
debbano essere tenuti i relativi indennizzi al momento della liquidazione del danno differenziale.
Nel caso di infortunio non mortale (quale quello oggetto di causa), l' esegue in CP_6
favore della vittima quattro prestazioni principali: a) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico permanente (D. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13); tale importo viene liquidato in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il 16%, ed in forma di rendita per le invalidità superiori;
b) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro;
tale danno è presunto juris et de jure nel caso di invalidità eccedenti il 16% e viene indennizzato attraverso una maggiorazione della rendita dovuta per il danno biologico permanente
(D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 2, lett. b;
tale maggiorazione è calcolata moltiplicando la retribuzione del danneggiato per un coefficiente stabilito dall'Allegato
6 al D.M. 12 luglio 2000; c) eroga una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (D.P.R.
n. 1124 del 1965 cit., art. 68); d) si accolla le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici (D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 66).
L' dunque, non indennizza il danno biologico temporaneo, non accorda alcuna CP_6
"personalizzazione" dell'indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto, non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale, ossia i pregiudizi morali (cfr. Cass. n. 26117/2021).
In base al prospetto aggiornato ed allegato dalla compagnia di assicurazioni il CP_6
17.3.2025, emerge che in favore del danneggiato:
- a titolo di danno biologico è stata erogata la somma complessiva di euro 88.957,55;
- a titolo di danno patrimoniale è stata erogata la somma complessiva di euro 90.066,46.
Pertanto, lo , al netto delle somme riconosciute dall' ha diritto a Parte_1 CP_6 vedersi risarcite dalle odierne convenute la somma di euro 24.150,00, all'attualità, per danno da invalidità temporanea (assoluta e parziale) e di euro 21.737,79, all'attualità, a titolo di personalizzazione massima a titolo di danno biologico permanente, per un totale di euro 45.887,79, da cui decurtare l'acconto ricevuto nel 2015 pari alla misura rivalutata di euro 24.240,00, onde in definitiva per il danno non patrimoniale all'attore spetta l'importo di euro 21.647,79, oltre interessi e rivalutazione come sopra specificati.
Pag. 12 a 13 Alcunché spetta all'attore a titolo di danno biologico permanente e di danno da lesione della capacità lavorativa specifica, poiché la misura di quanto riconosciuto dall' è superiore a quanto accertato nella presente sede. CP_6
Ovviamente, in favore dell'attore vanno riconosciute le spese mediche, come sopra indicate, non emergendo dal prospetto dell' che l'importo erogato a titolo di CP_6
danno patrimoniale si riferisca anche a detti importi.
Le spese processuali seguono la soccombenza delle convenute, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014
e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 4, in considerazione del decisum), laddove la nota spese depositata dall'attore risulta sproporzionata rispetto al decisum.
Stessa sorte seguono le spese di C.T.U., già liquidate con decreto depositato il
29.12.2022.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta che la responsabilità del sinistro oggetto di causa è ascrivibile esclusivamente in capo al conducente dell'autovettura di proprietà di Controparte_2
e, per l'effetto, condanna e
[...] Controparte_2
in solido tra loro, al risarcimento in favore di Controparte_1
della somma di euro 21.647,79 a titolo di danno non patrimoniale e Parte_1
della somma di euro 4.951,03 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come da parte motiva;
- rigetta nel resto la domanda attorea;
- condanna e Controparte_2 Controparte_1
in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore di
[...] Parte_1
, liquidate in euro 7.616,00 per compensi professionali ed in euro 816,00 per esborsi,
[...]
oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi direttamente in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di C.T.U. definitivamente ed integralmente a carico di
[...]
e in solido tra loro. Controparte_2 Controparte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 25.6.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
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