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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 13/11/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 637/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore
Ing. Valter Ripamonti Componente Esperto
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. r.g. 637/2024 promossa da
, in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso da Avv. RANABOLDO CARLO BRUNO
RI UR ( ) VIA GOFFREDO CASALIS, 51 10138 TORINO;
C.F._1
presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso da Avv. SALSOTTO EUGENIA presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
1 OGGETTO: Opposizione ingiunzioni di pagamento
CONCLUSIONI:
Parte ricorrente:
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in riassunzione ai sensi dell'art. 59 L. 18.6.2009 n. 69 a seguito della sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche 10.7.2023 n. 109 comunicata in data 13.9.2023 ai sensi dell'art. 183 comma 4 del R.D. 11.12.1933 n. 1775;
Annullarsi e/o disapplicarsi gli atti indicati in epigrafe e dichiararsi indebiti i canoni pretesi ex adverso per l'utenza pubblica di grande derivazione fluviale di 140 moduli dal Fiume Po di cui
è titolare la ricorrente e per diretta successione Parte_3 Parte_2
nelle competenze ministeriali.
Con vittoria di spese e onorari.
Per parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche adito, contrariis reiectis,
- dichiarare inammissibile e/o comunque respingere il ricorso avversario in quanto infondato.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre oneri riflessi ex art. 1 comma 208 L. 266/2005, trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura regionale, esente IVA e CPA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della sentenza n. 109/2023 del 02/08/2023 comunicata in data 13/09/2023, con cui il
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche territorialmente competente,
E (di seguito Parte_3 Parte_2 Parte_1
con ricorso ex art. 151 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, notificato in data
[...]
10/11/2023, ha riassunto dinanzi a questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche il precedente ricorso proposto al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento ex R.D.
14/04/1910 n. 639 con cui le era stato ingiunto il pagamento di € 12.364,66 a titolo di canone
2 regionale “uso acqua pubblica” notificato in data 29/03/2022 e portante numero identificativo
50302202200003176000 e cron. 0000418670 0000000331, nonché degli atti connessi antecedenti e susseguenti e degli atti presupposti, con particolare riferimento al Regolamento regionale del 10/10/2005 n. 6/R e ogni altro atto regionale regolamentare e provvedimentale connesso agli atti impugnati.
Con il medesimo ricorso ha altresì impugnato l'intimazione della Parte_1
10.10.2023 prot. 134208 rif. 2365 notificata il 17.10.2023 intervenuta nelle Controparte_1
more per i canoni delle annualità in riferita scadenza al 31 gennaio degli anni 2021, 2022 e
2023.
Si è regolarmente costituita in giudizio la la quale ha invocato Controparte_1
l'inammissibilità ovvero l'infondatezza del ricorso avversario.
In particolare la ha evidenziato come l'atto impugnato dalla Controparte_1
definito ingiunzione di pagamento ex R.D. 14/04/1910 n. 639, tale non Parte_1 sarebbe, dal momento che l'ingiunzione di pagamento relativa ai canoni 2019 era quella portante numero S422090000846, impugnata nell'ambito di un diverso procedimento pendente dinanzi a questo TRAP, RG 1501/22, mentre quella relativa ai canoni 2016 e 2017 era quella portante numero S418030001294 mai impugnata, con conseguente inammissibilità del ricorso per tardività.
All'udienza del 25/06/2024, verificata la regolarità della notifica del ricorso a
[...]
ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_3
Con memoria del 20/09/2024 la in replica alla costituzione della Parte_1
, ha evidenziato come le argomentazioni della controparte non avessero Controparte_1
attinenza con il thema decidendum, riguardante la contestazione dell'ammontare del canone annuale della derivazione istituzionale della ricorrente, e ha conseguentemente insistito nell'accoglimento del ricorso per le ragioni di fatto e di diritto ivi indicate.
Con nota del 25/11/2024 ha depositato la sentenza relativa al Controparte_1
precedente contenzioso tra le medesime parti per diversa annualità, RG 1501/2022.
All'udienza in data 21 ottobre 2025, sentita la relazione del Giudice delegato, all'esito della discussione dinnanzi al Collegio, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche ha riservato la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
3 In tale occasione la difesa di a precisato, in risposta alle osservazioni Parte_1
avversarie, di ritenere che ogni atto impositivo ed ogni richiesta di pagamento sia autonomamente impugnabile, mentre la difesa di ha chiarito di non Controparte_1 aver interloquito sull'allegato n. 14 relativo alle annualità 2021, 2022 e 2023 in quanto per tali annualità non vi era stata progressione nella procedura di riscossione.
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E NATURA DEGLI ATTI IMPUGNATI.
a impugnato nel presente procedimento due atti, allegati 6 e 14 al Parte_1 ricorso introduttivo, dei quali ha chiesto l'annullamento.
ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile per tardività Controparte_1
dal momento che nessuno dei due potrebbe essere definito ingiunzione di pagamento ex
R.D. 14/04/1910 n. 639.
Occorre, pertanto, preliminarmente individuare la natura degli atti impugnati per poter valutare l'ammissibilità stessa delle domande avanzate dalla parte ricorrente nel presente giudizio.
L'allegato 6 è un atto emesso dalla intitolato Controparte_3
AVVISO DI INTIMAZIONE e sottotitolato “art. 50 c. 2 DPR 602/1973 e s.m.i.”.
L'allegato 14 è un atto emesso dalla REGIONE intitolato sollecito di CP_1
pagamento del canone per l'uso di acqua pubblica, scadenza 01/12/2023, con allegata una tabella riportante le indicazioni delle utenze e delle annualità per le quali non risultava effettuato il pagamento del canone, dal quale si evince il riferimento ai canoni 2021, 2022
e 2023.
Nessuno dei due atti si riferisce espressamente al R.D. 14/04/1910 n. 639, il quale in origine disciplinava il procedimento di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 130 D.P.R. 43/1988, l'ingiunzione emessa ai sensi del
R.D. 639/1910, ha perso la sua funzione di titolo esecutivo e di precetto, ma ha conservato la funzione di atto di accertamento della pretesa, idoneo a dar vita ad un giudizio sulla legittimità della pretesa, sostanziandosi quindi “..in un invito al pagamento di quanto dovuto, in ordine al quale la notifica a mezzo posta deve ritenersi strumento idoneo al fine di portare il contribuente
4 a conoscenza della pretesa erariale e di consentirgli la piena tutela del diritto di difesa anche in sede giudiziaria.” (v. Cass. 03/11/2011 n. 22792; in senso conforme Cass. n. 10923/2003; Cass.
n. 17612/04). Difesa che in sede giudiziaria è ora disciplinata dall'art. 32 D.Lgs. n. 150/2011, che richiama per le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici, di cui all'articolo 3 del R.D. n. 639/1910. Giudizio che avrà ad oggetto l'accertamento nel merito della pretesa sostanziale fatta valere in via stragiudiziale dall'amministrazione, senza limitarsi alla verifica dei presupposti formali dell'atto impositivo.
Tuttavia è da tale atto impositivo che deve partire.
Nel caso in esame emerge documentalmente che i canoni relativi alle annualità 2016 e 2017 sono stati richiesti con l'ingiunzione di pagamento portante numero S418030001294, mentre i canoni 2019 con quella portante numero S422090000846.
Quest'ultima ingiunzione è già stata impugnata nell'ambito del procedimento TRAP, RG
1501/22, concluso con la sentenza n. 925/2024 pubblicata il 13.11.2024 e depositata in atti da con nota del 25.11.2024, come emerge dalla sua lettura. Controparte_1
Per l'ingiunzione di pagamento portante numero S418030001294 è stato depositato in atti anche un atto di pignoramento presso terzi del 16.01.2020, nel quale viene indicata come data dell'atto l'11.03.2019, ovvero il giorno della notifica a ome indicato Parte_1 nell'ingiunzione (in cui la data viene indicata con riferimento alla data della notifica).
Non risultano difetti di notificazione o impugnazioni dinanzi all'Autorità giudiziaria relativi a tale ingiunzione, né a eccepito alcunchè sul punto. Parte_1
Occorre, pertanto, concludere che l'atto impugnato in questa sede ed allegato come n. 6 al ricorso non è l'ingiunzione di pagamento di cui all'articolo 3 del R.D. n. 639/1910 relativa alle annualità indicate, essendo state emesse due diverse ingiunzioni per tali annualità, come documentato dalla resistente con conseguente inammissibilità del Controparte_1
ricorso.
L'avviso di intimazione in atti risulta invece l'atto necessariamente emesso in attuazione della procedura di riscossione prevista dal DPR 602/1973 per poter procedere con l'espropriazione forzata nel caso in cui la stessa non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, nel caso in esame sostituita dall'ordinanza di ingiunzione vista l'estensione della
5 CP_ riscossione coattiva mediante ruolo disposta dall'art. 17 D.L.vo 46/1999 delle entrate regioni.
La normativa del 1973 è stata recentemente sostituita con il D.L.vo 24 marzo 2025 n. 33 a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2026, ma senza alcuna innovazione sul punto, dal momento che l'art. 121 conferma l'estensione della procedura di riscossione mediante ruolo per le entrate delle regioni.
Per quanto riguarda il sollecito di pagamento di cui all'allegato 14, occorre parimenti concludere per l'inammissibilità del ricorso, dal momento che per le annualità 2021, 2022 e
2023 non risulta ancora emessa una ingiunzione di pagamento ex art. 3 del R.D. n. 639/1910, come affermato dalla resistente e come emerge dalla mancata applicazione degli interessi e del recupero spese di notifica del sollecito, invece richiesti con l'ingiunzione, come attestato dalle ingiunzioni in atti.
Proprio il riferimento in tutte le ingiunzioni prodotte al recupero delle spese di notifica sollecito rende evidente come il sollecito di pagamento di cui all'allegato 14 sia un atto prodromico all'emissione della successiva ingiunzione e non si possa identificare con essa.
Occorre pertanto dichiarare inammissibile il ricorso anche con riferimento al sollecito di pagamento.
2. LE SPESE DEL GIUDIZIO
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna alle spese del grado.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinabile in base agli importi richiesti con gli atti impugnati nello scaglione 26.001 – 52.000), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità non elevata delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del giudizio si liquidano, in favore di , non sussistendo motivi di discostarsi Controparte_1 dall'applicazione dei parametri forensi medi, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 2.058,00
- per la fase introduttiva euro 1.418,00
- per la fase istruttoria euro 3.045,00
- per la fase decisoria euro 3.470,00
6 Totale: euro 9.991,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA ed IVA se dovuti nei termini di legge.
P. Q. M.
Visti gli artt. 132 ss c.p.c., 183 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta.
Dichiara il ricorso di COUTENZA E FUGA Parte_3 Pt_2
inammissibile.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna Parte_4
al pagamento delle spese per il presente giudizio, in favore di ,
[...] Controparte_1
liquidate nella misura di euro 9.991,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, nonché C.P.A. e I.V.A. se dovuti nei termini di legge.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 21/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore
Ing. Valter Ripamonti Componente Esperto
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. r.g. 637/2024 promossa da
, in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso da Avv. RANABOLDO CARLO BRUNO
RI UR ( ) VIA GOFFREDO CASALIS, 51 10138 TORINO;
C.F._1
presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso da Avv. SALSOTTO EUGENIA presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
1 OGGETTO: Opposizione ingiunzioni di pagamento
CONCLUSIONI:
Parte ricorrente:
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in riassunzione ai sensi dell'art. 59 L. 18.6.2009 n. 69 a seguito della sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche 10.7.2023 n. 109 comunicata in data 13.9.2023 ai sensi dell'art. 183 comma 4 del R.D. 11.12.1933 n. 1775;
Annullarsi e/o disapplicarsi gli atti indicati in epigrafe e dichiararsi indebiti i canoni pretesi ex adverso per l'utenza pubblica di grande derivazione fluviale di 140 moduli dal Fiume Po di cui
è titolare la ricorrente e per diretta successione Parte_3 Parte_2
nelle competenze ministeriali.
Con vittoria di spese e onorari.
Per parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche adito, contrariis reiectis,
- dichiarare inammissibile e/o comunque respingere il ricorso avversario in quanto infondato.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre oneri riflessi ex art. 1 comma 208 L. 266/2005, trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura regionale, esente IVA e CPA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della sentenza n. 109/2023 del 02/08/2023 comunicata in data 13/09/2023, con cui il
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche territorialmente competente,
E (di seguito Parte_3 Parte_2 Parte_1
con ricorso ex art. 151 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, notificato in data
[...]
10/11/2023, ha riassunto dinanzi a questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche il precedente ricorso proposto al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento ex R.D.
14/04/1910 n. 639 con cui le era stato ingiunto il pagamento di € 12.364,66 a titolo di canone
2 regionale “uso acqua pubblica” notificato in data 29/03/2022 e portante numero identificativo
50302202200003176000 e cron. 0000418670 0000000331, nonché degli atti connessi antecedenti e susseguenti e degli atti presupposti, con particolare riferimento al Regolamento regionale del 10/10/2005 n. 6/R e ogni altro atto regionale regolamentare e provvedimentale connesso agli atti impugnati.
Con il medesimo ricorso ha altresì impugnato l'intimazione della Parte_1
10.10.2023 prot. 134208 rif. 2365 notificata il 17.10.2023 intervenuta nelle Controparte_1
more per i canoni delle annualità in riferita scadenza al 31 gennaio degli anni 2021, 2022 e
2023.
Si è regolarmente costituita in giudizio la la quale ha invocato Controparte_1
l'inammissibilità ovvero l'infondatezza del ricorso avversario.
In particolare la ha evidenziato come l'atto impugnato dalla Controparte_1
definito ingiunzione di pagamento ex R.D. 14/04/1910 n. 639, tale non Parte_1 sarebbe, dal momento che l'ingiunzione di pagamento relativa ai canoni 2019 era quella portante numero S422090000846, impugnata nell'ambito di un diverso procedimento pendente dinanzi a questo TRAP, RG 1501/22, mentre quella relativa ai canoni 2016 e 2017 era quella portante numero S418030001294 mai impugnata, con conseguente inammissibilità del ricorso per tardività.
All'udienza del 25/06/2024, verificata la regolarità della notifica del ricorso a
[...]
ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_3
Con memoria del 20/09/2024 la in replica alla costituzione della Parte_1
, ha evidenziato come le argomentazioni della controparte non avessero Controparte_1
attinenza con il thema decidendum, riguardante la contestazione dell'ammontare del canone annuale della derivazione istituzionale della ricorrente, e ha conseguentemente insistito nell'accoglimento del ricorso per le ragioni di fatto e di diritto ivi indicate.
Con nota del 25/11/2024 ha depositato la sentenza relativa al Controparte_1
precedente contenzioso tra le medesime parti per diversa annualità, RG 1501/2022.
All'udienza in data 21 ottobre 2025, sentita la relazione del Giudice delegato, all'esito della discussione dinnanzi al Collegio, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche ha riservato la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
3 In tale occasione la difesa di a precisato, in risposta alle osservazioni Parte_1
avversarie, di ritenere che ogni atto impositivo ed ogni richiesta di pagamento sia autonomamente impugnabile, mentre la difesa di ha chiarito di non Controparte_1 aver interloquito sull'allegato n. 14 relativo alle annualità 2021, 2022 e 2023 in quanto per tali annualità non vi era stata progressione nella procedura di riscossione.
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E NATURA DEGLI ATTI IMPUGNATI.
a impugnato nel presente procedimento due atti, allegati 6 e 14 al Parte_1 ricorso introduttivo, dei quali ha chiesto l'annullamento.
ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile per tardività Controparte_1
dal momento che nessuno dei due potrebbe essere definito ingiunzione di pagamento ex
R.D. 14/04/1910 n. 639.
Occorre, pertanto, preliminarmente individuare la natura degli atti impugnati per poter valutare l'ammissibilità stessa delle domande avanzate dalla parte ricorrente nel presente giudizio.
L'allegato 6 è un atto emesso dalla intitolato Controparte_3
AVVISO DI INTIMAZIONE e sottotitolato “art. 50 c. 2 DPR 602/1973 e s.m.i.”.
L'allegato 14 è un atto emesso dalla REGIONE intitolato sollecito di CP_1
pagamento del canone per l'uso di acqua pubblica, scadenza 01/12/2023, con allegata una tabella riportante le indicazioni delle utenze e delle annualità per le quali non risultava effettuato il pagamento del canone, dal quale si evince il riferimento ai canoni 2021, 2022
e 2023.
Nessuno dei due atti si riferisce espressamente al R.D. 14/04/1910 n. 639, il quale in origine disciplinava il procedimento di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 130 D.P.R. 43/1988, l'ingiunzione emessa ai sensi del
R.D. 639/1910, ha perso la sua funzione di titolo esecutivo e di precetto, ma ha conservato la funzione di atto di accertamento della pretesa, idoneo a dar vita ad un giudizio sulla legittimità della pretesa, sostanziandosi quindi “..in un invito al pagamento di quanto dovuto, in ordine al quale la notifica a mezzo posta deve ritenersi strumento idoneo al fine di portare il contribuente
4 a conoscenza della pretesa erariale e di consentirgli la piena tutela del diritto di difesa anche in sede giudiziaria.” (v. Cass. 03/11/2011 n. 22792; in senso conforme Cass. n. 10923/2003; Cass.
n. 17612/04). Difesa che in sede giudiziaria è ora disciplinata dall'art. 32 D.Lgs. n. 150/2011, che richiama per le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici, di cui all'articolo 3 del R.D. n. 639/1910. Giudizio che avrà ad oggetto l'accertamento nel merito della pretesa sostanziale fatta valere in via stragiudiziale dall'amministrazione, senza limitarsi alla verifica dei presupposti formali dell'atto impositivo.
Tuttavia è da tale atto impositivo che deve partire.
Nel caso in esame emerge documentalmente che i canoni relativi alle annualità 2016 e 2017 sono stati richiesti con l'ingiunzione di pagamento portante numero S418030001294, mentre i canoni 2019 con quella portante numero S422090000846.
Quest'ultima ingiunzione è già stata impugnata nell'ambito del procedimento TRAP, RG
1501/22, concluso con la sentenza n. 925/2024 pubblicata il 13.11.2024 e depositata in atti da con nota del 25.11.2024, come emerge dalla sua lettura. Controparte_1
Per l'ingiunzione di pagamento portante numero S418030001294 è stato depositato in atti anche un atto di pignoramento presso terzi del 16.01.2020, nel quale viene indicata come data dell'atto l'11.03.2019, ovvero il giorno della notifica a ome indicato Parte_1 nell'ingiunzione (in cui la data viene indicata con riferimento alla data della notifica).
Non risultano difetti di notificazione o impugnazioni dinanzi all'Autorità giudiziaria relativi a tale ingiunzione, né a eccepito alcunchè sul punto. Parte_1
Occorre, pertanto, concludere che l'atto impugnato in questa sede ed allegato come n. 6 al ricorso non è l'ingiunzione di pagamento di cui all'articolo 3 del R.D. n. 639/1910 relativa alle annualità indicate, essendo state emesse due diverse ingiunzioni per tali annualità, come documentato dalla resistente con conseguente inammissibilità del Controparte_1
ricorso.
L'avviso di intimazione in atti risulta invece l'atto necessariamente emesso in attuazione della procedura di riscossione prevista dal DPR 602/1973 per poter procedere con l'espropriazione forzata nel caso in cui la stessa non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, nel caso in esame sostituita dall'ordinanza di ingiunzione vista l'estensione della
5 CP_ riscossione coattiva mediante ruolo disposta dall'art. 17 D.L.vo 46/1999 delle entrate regioni.
La normativa del 1973 è stata recentemente sostituita con il D.L.vo 24 marzo 2025 n. 33 a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2026, ma senza alcuna innovazione sul punto, dal momento che l'art. 121 conferma l'estensione della procedura di riscossione mediante ruolo per le entrate delle regioni.
Per quanto riguarda il sollecito di pagamento di cui all'allegato 14, occorre parimenti concludere per l'inammissibilità del ricorso, dal momento che per le annualità 2021, 2022 e
2023 non risulta ancora emessa una ingiunzione di pagamento ex art. 3 del R.D. n. 639/1910, come affermato dalla resistente e come emerge dalla mancata applicazione degli interessi e del recupero spese di notifica del sollecito, invece richiesti con l'ingiunzione, come attestato dalle ingiunzioni in atti.
Proprio il riferimento in tutte le ingiunzioni prodotte al recupero delle spese di notifica sollecito rende evidente come il sollecito di pagamento di cui all'allegato 14 sia un atto prodromico all'emissione della successiva ingiunzione e non si possa identificare con essa.
Occorre pertanto dichiarare inammissibile il ricorso anche con riferimento al sollecito di pagamento.
2. LE SPESE DEL GIUDIZIO
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna alle spese del grado.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinabile in base agli importi richiesti con gli atti impugnati nello scaglione 26.001 – 52.000), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità non elevata delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del giudizio si liquidano, in favore di , non sussistendo motivi di discostarsi Controparte_1 dall'applicazione dei parametri forensi medi, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 2.058,00
- per la fase introduttiva euro 1.418,00
- per la fase istruttoria euro 3.045,00
- per la fase decisoria euro 3.470,00
6 Totale: euro 9.991,00 oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA ed IVA se dovuti nei termini di legge.
P. Q. M.
Visti gli artt. 132 ss c.p.c., 183 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta.
Dichiara il ricorso di COUTENZA E FUGA Parte_3 Pt_2
inammissibile.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna Parte_4
al pagamento delle spese per il presente giudizio, in favore di ,
[...] Controparte_1
liquidate nella misura di euro 9.991,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, nonché C.P.A. e I.V.A. se dovuti nei termini di legge.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 21/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino
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