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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/08/2025, n. 12006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12006 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39909/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Fabiana Corbo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 39909/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'Avv. Roberto Nicodemi (C.F. ) e dall'Avv. Giorgia C.F._2
TI (CF ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo C.F._3 difensore in Roma, Viale dei Quattro Venti n. 136, come da procura a margine del ricorso di primo grado
- appellante -
CONTRO
, (C.F. ), in persona del Sindaco rappresentata CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
e difeso dall'Avv. Massimo Raspini (C.F. ), in virtù di procura generale alle CodiceFiscale_4 liti per atto Dott. Notaio in Roma Rep. 22416 Racc. 11992 del 23.06.2023 ed Persona_1 elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di
Giove n. 21
- appellata-
Oggetto: appello avverso Sentenza n. 10195/2023 del Giudice di Pace di Roma – opposizione avverso sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 03.11.2022 il Corpo di Polizia Locale di ha effettuato accertamenti relativi al CP_1 sinistro stradale verificatosi in Roma, via Esperia Sperani n. 86.
Con verbale di accertamento della violazione n. 1422052513 del 22.11.2022 ha CP_1 rilevato la violazione, da parte di delle norme del Codice della Strada relative Parte_1 ai divieti di velocità mediante accertamenti tecnici dai quali è emerso che in occasione del citato sinistro stradale, avvenuto in data 03.11.2023, il veicolo guidato dall'odierna ricorrente circolava a velocità non adeguata in relazione al comportamento di altri utenti della strada. Con ricorso innanzi al Giudice di Pace di Roma la ha chiesto l'annullamento del Parte_1 suddetto verbale.
Si è costituita in primo grado chiedendo rigettarsi l'avversa domanda. CP_1
Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 10195/2023 del 19.04.2023, depositata in cancelleria in data 11.07.2023, ha rigettato il ricorso.
Con atto di citazione, notificato il 04.09.2023, ha impugnato la predetta Parte_1 sentenza dinanzi all'intestato Tribunale, deducendone l'illegittimità per l'omessa pronuncia su parte della domanda, ribadendo i vizi censurati in primo grado (mancata contestazione immediata, illegittimità del verbale per difetto di motivazione, errata valutazione dei fatti da parte dei verbalizzanti) e chiedendo riformarsi la sentenza con annullamento del v.a.v. n. 1422052513.
Anche nel presente giudizio si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e ribadendo CP_1 le eccezioni sollevate in primo grado.
Acquisito il fascicolo di ufficio di primo grado, il Giudice all'udienza del 16.10.2024 ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
L'appellante ha dedotto che in data 03.11.2022, alle ore 14:15 circa, percorreva Viale Esperia Sperani in Roma, alla guida del veicolo VW Polo, tg. CL459WX, direzione Centro commerciale “Gulliver”, quando, all'altezza del civico 84/86, rimaneva coinvolta in un sinistro stradale causato dal veicolo
“Smart Fortwo”, tg. DM721CB. La “Smart” proveniva dalla corsia di immissione laterale destra e si immetteva su Viale Esperia Sperani, effettuando una inversione di marcia ad “U” per raggiungere la corsia opposta di marcia, tagliando la strada al veicolo “VW Polo” della ricorrente.
La “Smart” provocava il sinistro effettuando una manovra improvvisa e non consentita, in quanto
Viale Esperia Sperani è una strada a due corsie divise da doppia striscia continua dove la svolta a sinistra è vietata.
Dopo il sinistro veniva chiamato il Comando della Polizia di ed intervenivano sul CP_1 posto gli Agenti del Gruppo che redigevano il verbale dell'incidente e Controparte_3 raccoglievano le dichiarazioni dei conducenti dei veicoli coinvolti.
In data 22.11.2022, a distanza di 19 giorni dal sinistro, veniva elevato nei confronti della appellante il verbale di violazione n. 1422052513, con il quale le veniva contestata la presunta violazione dell'art. 141 del Codice della Strada (D.lgs. 258/1992) perché, a parere dei verbalizzanti, la medesima: “circolava a velocità non adeguata in relazione al comportamento di altri utenti della strada”.
Tale presunta violazione, inoltre, non veniva contestata immediatamente alla appellante, ma notificata successivamente, in data 17.01.2022, e riportava la sanzione amministrativa di € 44,00. La sentenza impugnata sul punto ha così motivato: “pur non avendo l'organo accertatore assistito in prima persona all'incidente stradale, dai rilievi emergono gravi, precisi ed univoci elementi che consentono di confermare la sua valutazione, ossia che il veicolo circolava a velocità non adeguata allo stato del luogo. In primo luogo, i danni riportati dai veicoli evidenziano una violenza dell'urto particolarmente accentuata, circostanza che presuppone una velocità sostenuta del veicolo del ricorrente, allorquando si vedeva tagliare la strada dall'altro veicolo coinvolto nel sinistro, proveniente da una corsia laterale di immissione sulla corsia principale, andandolo ad urtare sulla parte anteriore (vedasi i danni analiticamente descritti nel rapporto di incidente stradale, atto pubblico facente piena fede). Del pari i segni lasciati sul manto stradale confermano la violenza dell'urto, con scoppio di uno pneumatico ed accartocciamento del parafango anteriore dx del veicolo di parte ricorrente, nonché distruzione della parte anteriore edistorsione del semiasse anteriore sx dell'altro veicolo, che proveniva da una strada laterale e stava eseguendo una manovra di inversione ad U, con la conseguenza che non poteva certo procedere a velocità elevata (resta ferma l'estraneità del conducente del terzo veicolo all'oggetto del presente giudizio, limitato all'accertamento della sussistenza o meno della violazione al c.d.s. contestata a parte ricorrente). La stessa gravità delle lesioni riportate dalla ricorrente, che a causa della violenza dell'urto perdeva i sensi e veniva trasportata con ambulanza in PS, comprova che il suo veicolo procedeva ad una velocità sostenuta
e, comunque, non adeguata allo stato del luogo. A nulla rileva la mancata precisa indicazione della velocità del veicolo di parte ricorrente, che solo una perizia tecnica potrebbe determinare, non richiedendo il precetto contestato e violato il superamento di un determinato limite di velocità.”
L'appellante ha, quindi, lamentato l'omesso esame di parte della domanda proposta in primo grado in relazione alla eccepita mancata contestazione immediata dell'infrazione.
Sul punto la censura dell'appellante deve ritenersi implicitamente rigettata atteso che il Giudice di prime cure ha ritenuto il verbale impugnato esente da vizi.
In ogni caso tale censura è infondata, in quanto, come emerso dagli atti, e di fatto neanche contestato dall'appellante, all'arrivo degli agenti l'appellante non era più in loco, ma era stata trasportata in ospedale con l'ambulanza. L'impossibilità materiale di contestazione immediata rende il verbale valido sotto tale profilo.
L'appellante censura, inoltre, l'errata valutazione dei fatti da parte dei verbalizzanti.
Secondo l'appellante dal verbale non si evincerebbero “quali siano gli elementi dai quali poter desumere la velocità contestata alla ricorrente”.
Sul punto deve riconoscersi che il verbale non riveste fede privilegiata nella parte in cui contiene un
“giudizio di pericolosità della guida in relazione alle condizioni della strada e del traffico” perché tale giudizio implica “un'attività di elaborazione da parte dell'agente accertatore che deve rilevare i fatti che stanno avvenendo e sottoporli a critica. Ne consegue che detta valutazione è priva di efficacia probatoria privilegiata, potendo essere attestato con fede privilegiata solo il transito del veicolo in movimento in quella determinata strada” (Cass. Civ., Sez. II, n. 13264 del 11.06.2014).
In tema di opposizione a sanzione amministrativa è, infatti, pacifico il principio di diritto secondo cui
“il verbale di accertamento e contestazione di violazione del Codice della Strada fa piena prova, fino
a querela di falso, dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbalizzante, purché privi di margini di apprezzamento” (cfr. Cass. ord. n. 30129/2024).
Nel caso concreto è vero, infatti, che gli agenti di Polizia non hanno avuto una diretta percezione dei fatti e quindi della velocità dei veicoli, non essendo essi presenti al momento del sinistro, ma svolgendo esclusivamente una valutazione a posteriori degli eventi.
Purtuttavia, essi hanno raccolto, analizzato e valutato elementi che possono considerarsi oggettivi e da cui è stato possibile desumere che l'andatura del veicolo di parte appellante non era adeguata ai luoghi.
Sicchè, correttamente, il giudice di prime cure ha ritenuto la valutazione compiuta dagli agenti accertatori condivisibile, spiegando che, pur non avendo i verbalizzanti assistito al sinistro, i dati da essi esposti denotano una condotta imprudente della appellante, la quale aveva certamente una andatura non adeguata ai luoghi e alla diligenza richiesta a qualunque automobilista.
I punti di urto, i danni riportati dai veicoli, i segni lasciati a terra dai veicoli e quanto risulta dal referto del pronto soccorso depongono, infatti, in modo oggettivo ed univoco per tale conclusione, peraltro non contrastata in modo adeguato dall'appellante nè supportata da elementi probatori contrari.
Contrariamente a quanto ha tentato di sostenere l'appellante, non risulta dirimente neanche la ctu espletata in sede di atp, in quanto finalizzata a quantificare i danni materiali subiti dai veicoli.
Sul punto deve osservarsi non solo che è stata versata in atti unicamente la relazione preliminare, e non anche la relazione definitiva di ctu, ma anche che l'indagine non aveva ad oggetto l'accertamento delle rispettive responsabilità né, nello specifico, ha affrontato il tema della velocita dei veicoli, ma solo la compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro e la loro quantificazione.
A tale procedimento, peraltro, non ha partecipato unico contraddittore che avrebbe CP_1 potuto controdedurre sui presupposti della sanzione irrogata per la violazione del codice della strada laddove quest'ultima fosse stata oggetto di indagine.
Tali indagini tecniche, dunque, non solo non hanno avuto ad oggetto l'accertamento della responsabilità dei conducenti e, quindi, l'esame delle rispettive condotte in relazione alle possibili violazioni del Codice della Strada, ma non sono sfociate in alcuna espressa valutazione del ctu sul fatto che l'appellante tenesse un'andatura adeguata alla situazione dei luoghi e alle prescrizioni normative. Per tale ragione, la censura sollevata in primo grado dall'odierna appellante non meritava accoglimento, non avendo la stessa fornito elementi oggettivi atti a contrastare la ricostruzione fornita dagli agenti operanti all'esito del sopralluogo effettuato e dall'esame delle circostanze emerse in tale occasione.
L'appello va, dunque, respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014, recante “determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della domanda (pari ad euro 4.000,00) e di tutte le fasi di giudizio che sono state svolte.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002
n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012 n. 228 (“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”), entrata in vigore in data 1.01.2013 ed applicabile dall'1.02.2013 ai giudizi iscritti in grado di appello dal 31.01.2013.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 10195/2023 del Giudice di Pace di Roma;
- condanna l'appellante a rimborsare alla appellata le spese di lite, che si liquidano in CP_1
€ 662,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed i.v.a., c.p.a. come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg.
24.12.2012 n. 228.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Valentina Zaccheo
(GOP in tirocinio).
Roma, 26 agosto 2025
Il Giudice dott. ssa Fabiana Corbo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Fabiana Corbo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 39909/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'Avv. Roberto Nicodemi (C.F. ) e dall'Avv. Giorgia C.F._2
TI (CF ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo C.F._3 difensore in Roma, Viale dei Quattro Venti n. 136, come da procura a margine del ricorso di primo grado
- appellante -
CONTRO
, (C.F. ), in persona del Sindaco rappresentata CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
e difeso dall'Avv. Massimo Raspini (C.F. ), in virtù di procura generale alle CodiceFiscale_4 liti per atto Dott. Notaio in Roma Rep. 22416 Racc. 11992 del 23.06.2023 ed Persona_1 elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di
Giove n. 21
- appellata-
Oggetto: appello avverso Sentenza n. 10195/2023 del Giudice di Pace di Roma – opposizione avverso sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 03.11.2022 il Corpo di Polizia Locale di ha effettuato accertamenti relativi al CP_1 sinistro stradale verificatosi in Roma, via Esperia Sperani n. 86.
Con verbale di accertamento della violazione n. 1422052513 del 22.11.2022 ha CP_1 rilevato la violazione, da parte di delle norme del Codice della Strada relative Parte_1 ai divieti di velocità mediante accertamenti tecnici dai quali è emerso che in occasione del citato sinistro stradale, avvenuto in data 03.11.2023, il veicolo guidato dall'odierna ricorrente circolava a velocità non adeguata in relazione al comportamento di altri utenti della strada. Con ricorso innanzi al Giudice di Pace di Roma la ha chiesto l'annullamento del Parte_1 suddetto verbale.
Si è costituita in primo grado chiedendo rigettarsi l'avversa domanda. CP_1
Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 10195/2023 del 19.04.2023, depositata in cancelleria in data 11.07.2023, ha rigettato il ricorso.
Con atto di citazione, notificato il 04.09.2023, ha impugnato la predetta Parte_1 sentenza dinanzi all'intestato Tribunale, deducendone l'illegittimità per l'omessa pronuncia su parte della domanda, ribadendo i vizi censurati in primo grado (mancata contestazione immediata, illegittimità del verbale per difetto di motivazione, errata valutazione dei fatti da parte dei verbalizzanti) e chiedendo riformarsi la sentenza con annullamento del v.a.v. n. 1422052513.
Anche nel presente giudizio si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e ribadendo CP_1 le eccezioni sollevate in primo grado.
Acquisito il fascicolo di ufficio di primo grado, il Giudice all'udienza del 16.10.2024 ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
L'appellante ha dedotto che in data 03.11.2022, alle ore 14:15 circa, percorreva Viale Esperia Sperani in Roma, alla guida del veicolo VW Polo, tg. CL459WX, direzione Centro commerciale “Gulliver”, quando, all'altezza del civico 84/86, rimaneva coinvolta in un sinistro stradale causato dal veicolo
“Smart Fortwo”, tg. DM721CB. La “Smart” proveniva dalla corsia di immissione laterale destra e si immetteva su Viale Esperia Sperani, effettuando una inversione di marcia ad “U” per raggiungere la corsia opposta di marcia, tagliando la strada al veicolo “VW Polo” della ricorrente.
La “Smart” provocava il sinistro effettuando una manovra improvvisa e non consentita, in quanto
Viale Esperia Sperani è una strada a due corsie divise da doppia striscia continua dove la svolta a sinistra è vietata.
Dopo il sinistro veniva chiamato il Comando della Polizia di ed intervenivano sul CP_1 posto gli Agenti del Gruppo che redigevano il verbale dell'incidente e Controparte_3 raccoglievano le dichiarazioni dei conducenti dei veicoli coinvolti.
In data 22.11.2022, a distanza di 19 giorni dal sinistro, veniva elevato nei confronti della appellante il verbale di violazione n. 1422052513, con il quale le veniva contestata la presunta violazione dell'art. 141 del Codice della Strada (D.lgs. 258/1992) perché, a parere dei verbalizzanti, la medesima: “circolava a velocità non adeguata in relazione al comportamento di altri utenti della strada”.
Tale presunta violazione, inoltre, non veniva contestata immediatamente alla appellante, ma notificata successivamente, in data 17.01.2022, e riportava la sanzione amministrativa di € 44,00. La sentenza impugnata sul punto ha così motivato: “pur non avendo l'organo accertatore assistito in prima persona all'incidente stradale, dai rilievi emergono gravi, precisi ed univoci elementi che consentono di confermare la sua valutazione, ossia che il veicolo circolava a velocità non adeguata allo stato del luogo. In primo luogo, i danni riportati dai veicoli evidenziano una violenza dell'urto particolarmente accentuata, circostanza che presuppone una velocità sostenuta del veicolo del ricorrente, allorquando si vedeva tagliare la strada dall'altro veicolo coinvolto nel sinistro, proveniente da una corsia laterale di immissione sulla corsia principale, andandolo ad urtare sulla parte anteriore (vedasi i danni analiticamente descritti nel rapporto di incidente stradale, atto pubblico facente piena fede). Del pari i segni lasciati sul manto stradale confermano la violenza dell'urto, con scoppio di uno pneumatico ed accartocciamento del parafango anteriore dx del veicolo di parte ricorrente, nonché distruzione della parte anteriore edistorsione del semiasse anteriore sx dell'altro veicolo, che proveniva da una strada laterale e stava eseguendo una manovra di inversione ad U, con la conseguenza che non poteva certo procedere a velocità elevata (resta ferma l'estraneità del conducente del terzo veicolo all'oggetto del presente giudizio, limitato all'accertamento della sussistenza o meno della violazione al c.d.s. contestata a parte ricorrente). La stessa gravità delle lesioni riportate dalla ricorrente, che a causa della violenza dell'urto perdeva i sensi e veniva trasportata con ambulanza in PS, comprova che il suo veicolo procedeva ad una velocità sostenuta
e, comunque, non adeguata allo stato del luogo. A nulla rileva la mancata precisa indicazione della velocità del veicolo di parte ricorrente, che solo una perizia tecnica potrebbe determinare, non richiedendo il precetto contestato e violato il superamento di un determinato limite di velocità.”
L'appellante ha, quindi, lamentato l'omesso esame di parte della domanda proposta in primo grado in relazione alla eccepita mancata contestazione immediata dell'infrazione.
Sul punto la censura dell'appellante deve ritenersi implicitamente rigettata atteso che il Giudice di prime cure ha ritenuto il verbale impugnato esente da vizi.
In ogni caso tale censura è infondata, in quanto, come emerso dagli atti, e di fatto neanche contestato dall'appellante, all'arrivo degli agenti l'appellante non era più in loco, ma era stata trasportata in ospedale con l'ambulanza. L'impossibilità materiale di contestazione immediata rende il verbale valido sotto tale profilo.
L'appellante censura, inoltre, l'errata valutazione dei fatti da parte dei verbalizzanti.
Secondo l'appellante dal verbale non si evincerebbero “quali siano gli elementi dai quali poter desumere la velocità contestata alla ricorrente”.
Sul punto deve riconoscersi che il verbale non riveste fede privilegiata nella parte in cui contiene un
“giudizio di pericolosità della guida in relazione alle condizioni della strada e del traffico” perché tale giudizio implica “un'attività di elaborazione da parte dell'agente accertatore che deve rilevare i fatti che stanno avvenendo e sottoporli a critica. Ne consegue che detta valutazione è priva di efficacia probatoria privilegiata, potendo essere attestato con fede privilegiata solo il transito del veicolo in movimento in quella determinata strada” (Cass. Civ., Sez. II, n. 13264 del 11.06.2014).
In tema di opposizione a sanzione amministrativa è, infatti, pacifico il principio di diritto secondo cui
“il verbale di accertamento e contestazione di violazione del Codice della Strada fa piena prova, fino
a querela di falso, dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbalizzante, purché privi di margini di apprezzamento” (cfr. Cass. ord. n. 30129/2024).
Nel caso concreto è vero, infatti, che gli agenti di Polizia non hanno avuto una diretta percezione dei fatti e quindi della velocità dei veicoli, non essendo essi presenti al momento del sinistro, ma svolgendo esclusivamente una valutazione a posteriori degli eventi.
Purtuttavia, essi hanno raccolto, analizzato e valutato elementi che possono considerarsi oggettivi e da cui è stato possibile desumere che l'andatura del veicolo di parte appellante non era adeguata ai luoghi.
Sicchè, correttamente, il giudice di prime cure ha ritenuto la valutazione compiuta dagli agenti accertatori condivisibile, spiegando che, pur non avendo i verbalizzanti assistito al sinistro, i dati da essi esposti denotano una condotta imprudente della appellante, la quale aveva certamente una andatura non adeguata ai luoghi e alla diligenza richiesta a qualunque automobilista.
I punti di urto, i danni riportati dai veicoli, i segni lasciati a terra dai veicoli e quanto risulta dal referto del pronto soccorso depongono, infatti, in modo oggettivo ed univoco per tale conclusione, peraltro non contrastata in modo adeguato dall'appellante nè supportata da elementi probatori contrari.
Contrariamente a quanto ha tentato di sostenere l'appellante, non risulta dirimente neanche la ctu espletata in sede di atp, in quanto finalizzata a quantificare i danni materiali subiti dai veicoli.
Sul punto deve osservarsi non solo che è stata versata in atti unicamente la relazione preliminare, e non anche la relazione definitiva di ctu, ma anche che l'indagine non aveva ad oggetto l'accertamento delle rispettive responsabilità né, nello specifico, ha affrontato il tema della velocita dei veicoli, ma solo la compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro e la loro quantificazione.
A tale procedimento, peraltro, non ha partecipato unico contraddittore che avrebbe CP_1 potuto controdedurre sui presupposti della sanzione irrogata per la violazione del codice della strada laddove quest'ultima fosse stata oggetto di indagine.
Tali indagini tecniche, dunque, non solo non hanno avuto ad oggetto l'accertamento della responsabilità dei conducenti e, quindi, l'esame delle rispettive condotte in relazione alle possibili violazioni del Codice della Strada, ma non sono sfociate in alcuna espressa valutazione del ctu sul fatto che l'appellante tenesse un'andatura adeguata alla situazione dei luoghi e alle prescrizioni normative. Per tale ragione, la censura sollevata in primo grado dall'odierna appellante non meritava accoglimento, non avendo la stessa fornito elementi oggettivi atti a contrastare la ricostruzione fornita dagli agenti operanti all'esito del sopralluogo effettuato e dall'esame delle circostanze emerse in tale occasione.
L'appello va, dunque, respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014, recante “determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della domanda (pari ad euro 4.000,00) e di tutte le fasi di giudizio che sono state svolte.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002
n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012 n. 228 (“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”), entrata in vigore in data 1.01.2013 ed applicabile dall'1.02.2013 ai giudizi iscritti in grado di appello dal 31.01.2013.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 10195/2023 del Giudice di Pace di Roma;
- condanna l'appellante a rimborsare alla appellata le spese di lite, che si liquidano in CP_1
€ 662,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed i.v.a., c.p.a. come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg.
24.12.2012 n. 228.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Valentina Zaccheo
(GOP in tirocinio).
Roma, 26 agosto 2025
Il Giudice dott. ssa Fabiana Corbo