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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/02/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 429 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Loredana Caadducciu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Loredana Caadducciu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 28/09/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Serramanna, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 3 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Nessun assegno di mantenimento viene reciprocamente posto a carico dei coniugi, in quanto economicamente indipendenti.
3. La casa coniugale sita in Via Mentana n. 26 a Cagliari resterà assegnata al signor mentre la signora andrà ad abitare presso altra CP_1 Pt_1 abitazione.
4. Il signor si impegna ad acquistare la quota di proprietà della CP_1 signora della casa coniugale, laddove la signora Parte_1 [...]
nulla percepirà a titolo di corrispettivo in suo favore. Parte_1
5. Le parti, pertanto, si impegnano a recarsi dal Notaio di fiducia dell'acquirente per la stipula dell'atto notarile di trasferimento di detta quota immobiliare, pari al 50%.
6. Detto atto notarile sarà esente da ogni imposta e tassa, così come prescritto dall'art. 19 della Legge n. 74 del 6 marzo 1987, dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 15 del 10/05/1999 ed in conformità alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 49E del 16/03/2000, compresa la tassa dovuta all'Archivio
Notarile come stabilito dalla Nota del Ministero della Giustizia - Ufficio Archivi
Notarili del 12/04/2006 protocollo 249 posizione 1162.
7. Tale trasferimento, che viene considerato dai coniugi come elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, verrà attuato mediante apposito atto notarile e troverà la sua causa nella necessità di conferire un nuovo assetto agli interessi economici della famiglia conseguenti alla separazione (Cassazione Civile n.11485 del 2005).
Pag. 2 di 3
8. Nessun assegno di mantenimento è posto a carico dei coniugi in quanto economicamente indipendenti.
9. I coniugi si danno fin d'ora l'autorizzazione al rilascio del passaporto per gli stessi.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 429 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Loredana Caadducciu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Loredana Caadducciu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 28/09/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Serramanna, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 3 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Nessun assegno di mantenimento viene reciprocamente posto a carico dei coniugi, in quanto economicamente indipendenti.
3. La casa coniugale sita in Via Mentana n. 26 a Cagliari resterà assegnata al signor mentre la signora andrà ad abitare presso altra CP_1 Pt_1 abitazione.
4. Il signor si impegna ad acquistare la quota di proprietà della CP_1 signora della casa coniugale, laddove la signora Parte_1 [...]
nulla percepirà a titolo di corrispettivo in suo favore. Parte_1
5. Le parti, pertanto, si impegnano a recarsi dal Notaio di fiducia dell'acquirente per la stipula dell'atto notarile di trasferimento di detta quota immobiliare, pari al 50%.
6. Detto atto notarile sarà esente da ogni imposta e tassa, così come prescritto dall'art. 19 della Legge n. 74 del 6 marzo 1987, dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 15 del 10/05/1999 ed in conformità alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 49E del 16/03/2000, compresa la tassa dovuta all'Archivio
Notarile come stabilito dalla Nota del Ministero della Giustizia - Ufficio Archivi
Notarili del 12/04/2006 protocollo 249 posizione 1162.
7. Tale trasferimento, che viene considerato dai coniugi come elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, verrà attuato mediante apposito atto notarile e troverà la sua causa nella necessità di conferire un nuovo assetto agli interessi economici della famiglia conseguenti alla separazione (Cassazione Civile n.11485 del 2005).
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8. Nessun assegno di mantenimento è posto a carico dei coniugi in quanto economicamente indipendenti.
9. I coniugi si danno fin d'ora l'autorizzazione al rilascio del passaporto per gli stessi.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3