Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/04/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere
Ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello n. 1156/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Alianello;
Parte_1
APPELLANTE nei confronti di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Piermichele De Matteis;
APPELLATO
E cancellata dal registro delle imprese, Controparte_2
e , quali ex soci;
Parte_1 CP_3
APPELLATI NON COSTITUITI per la riforma della sentenza definitiva n. 636/2023 emessa dal Tribunale di L'Aquila pubblicata in data 18 ottobre 2023.
Le parti non hanno provveduto al deposito delle note di trattazione autorizzate entro il
08 aprile 2025 come disposto con ordinanza di fissazione udienza, con cui preso atto della entrata in vigore, dal 01.01.2023 dell'art.127 ter, nella formulazione introdotta
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di L'Aquila aveva deciso in ordine alla domanda proposta dalla nei Parte_2
confronti di per condanna al pagamento di prestazioni Controparte_4
professionali.
Il Tribunale di L'Aquila accoglieva la domanda.
Avverso la predetta sentenza veniva proposto appello dal socio Parte_3
della società convenuta di primo grado e cancellata dal registro delle imprese.
All'udienza del 11 febbraio 2025, sostituita con trattazione scritta e deposito di note entro tale data ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., però, nessuna delle parti depositava note scritte e pertanto essendo ciò equiparato, per la normativa sopra richiamata, alla mancata comparizione, ai sensi degli artt. 127 comma 4 cpc e 309 c.p.c., la causa veniva rinviata con termine per note fino al 08 aprile 2025 ore 9,00.
Del rinvio veniva data comunicazione a mezzo pec alle parti costituite.
Neppure a tale data le parti depositavano note scritte e quindi comparivano.
Alla luce della descritta situazione processuale devono essere adottati i provvedimenti descritti dalle menzionate norme.
Al riguardo, va considerato che il processo risulta instaurato con atto di citazione notificato successivamente al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 181 c.p.c., a norma del quale all'ordine di cancellazione della causa dal ruolo deve seguire anche la declaratoria di estinzione del processo.
Ciò posto va rammentato che, sulla base del costante orientamento della Suprema Corte
l'estinzione deve essere dichiarata con sentenza, quando, come nel caso di specie, si tratti di provvedimento adottato dal giudice collegiale, non soggetto a reclamo e dunque idoneo a definire il processo (cfr. Cass. n. 20631 del 07/10/2011), mentre la pronuncia conserva natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio solo nella diversa ipotesi in pag. 2/3 cui sia emessa dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale.
Nella fattispecie, seguendo il modello delineato dalle norme citate, questa Corte deve pertanto disporre la cancellazione della causa dal ruolo e, di conseguenza, pronunciare, con sentenza, l'estinzione del processo.
Spese compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
Dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta in data 09 aprile 2025 su relazione della
Dott. Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
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