Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 agosto 1950 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 2 agosto 1950 |
Commentari • 6
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
Giurisprudenza • 483
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 23/12/2025, n. 308Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA ha pronunciato la seguente SENTENZA n. 308/2025 nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. 24285 del registro di segreteria, proposto da: P. R. nato a [...] il omissis ed ivi residente in Viale omissis n. omissis (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Davide Esposito ([...]) presso il quale elettivamente domicilia in Lamezia Terme, V.le dei Mille, n. 35, giusta procura in atti, fax n.0968200369 o PEC: davide.esposito@avvlamezia.legalmail.it; contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., Dipartimento della …Leggi di più...
- beneficio legge 539/1950·
- oneri amministrativi·
- interessi legali e rivalutazione·
- prescrizione quinquennale·
- riconoscimento causa di servizio·
- riliquidazione pensione·
- decorrenza beneficio·
- giurisdizione contabile·
- diritto a pensione·
- art. 14 d.P.R. 461/2001
Versioni del testo
- Art. 1.
I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonche' ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.
Nulla e' innovato per quanto concerne il trattamento di pensione spettante ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio. - Art. 2.
Nell'ordine delle preferenze a parita' di merito, stabilito dall' art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 , e successive integrazioni, per la formazione della graduatoria dei concorsi per le ammissioni alle carriere statali, sono aggiunte le seguenti categorie di cittadini:
n. 2-ter: i mutilati ed invalidi per servizio;
n. 3-ter: gli orfani dei caduti per servizio;
n. 6-ter: i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
n. 7-ter: le madri, le vedove non rimaritate, e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio. - Art. 3.
Agli effetti della presente legge si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137 .