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2 agosto 1950
2 agosto 1950
Art. 3.
Agli effetti della presente legge si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137 .
Agli effetti della presente legge si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137 .
Commentario • 1
- 1. Benefici stipendiali ex artt. 117 e 120 R.D. 3458/1928Avv. Danilo Argeri · https://www.avvocatoandreani.it/ · 10 dicembre 2021 · 0.9466704
Il Regio Decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito) riconosceva, in forza dell'art. art. 117, agli Ufficiali, mutilati o invalidi di guerra, l'abbreviazione del tempo necessario a maturare gli scatti di stipendio. L'art. 120 dello stesso decreto estendeva tali benefici ai Sottufficiali. La successiva Legge 15 luglio 1950, n. 539 (Applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra) aveva disposto con l'art. 1 co. 1 che “i benefici spettanti, secondo le …
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Giurisprudenza • 119
- 1. Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 27/02/2018, n. 105Provvedimento: […] [B] Violazione e/o falsa applicazione delle norme più volte citate dell'art. 3 della legge 539/1950 e dell'art. 5 della legge 474/1958. […] non riassorbibile e non rivalutabile, e spettante una sola volta in favore di coloro che, in costanza di rapporto di impiego, abbiano ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibili ad una delle categorie indicate nella tabella A del d.p.r. 915/1978 (il presupposto deve essere “debitamente riconosciuto” ex art. 3 legge 539/1950).Leggi di più...
- giudicato·
- spese legali·
- inammissibilità appello·
- riserva di legge·
- dipendenza da causa di servizio·
- Consiglio di Stato·
- scatto aggiuntivo·
- pensione privilegiata·
- art. 97 Costituzione·
- art. 3 legge 539/1950·
- art. 5 legge 474/1958·
- riconoscimento ex post·
- base pensionabile·
- beneficio stipendiale