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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 21/03/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 91/2023 R.G.A.C., promosso da
(c.f. , elettiv.te domiciliato in Viale Parte_1 CodiceFiscale_1
Cadorna is. 212, Messina, presso lo studio dell'Avv. Luigi Munafò che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, elettiv.te domiciliato in Via Ghibellina 187, Messina, presso lo studio dell'Avv. Marcello Blanca, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro
Aloisio per procura in atti, appellato, avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (appello avverso la sentenza n. 952/22 R.S. del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 27 gennaio 2023 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 952/22 R.S. con la quale il Tribunale di
Barcellona P.G. aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale
1 Regionale delle acque pubbliche di Palermo, condannando il al pagamento Pt_1
delle spese processuali sostenute dal P.G. convenuto. Controparte_1
Il SO, premesso di essere titolare di una ditta individuale, la cui attività di vendita di articoli sportivi veniva esercitata in un negozio sito in Barcellona P.G.,
Via Garibaldi 236, esponeva che in data 22 novembre 2011, a causa di intense precipitazioni, il Torrente Longano aveva rotto gli argini ed era straripato in più punti, riversando acqua e fango nelle vie limitrofe, tra le quali la Via Garibaldi ove si trovava il suo negozio. A seguito di tale allagamento l'immobile e gli impianti avevano subito danni e circa il 90% della merce presente in negozio era stata distrutta;
l'odierno appellante aveva quindi chiesto la condanna del
[...]
a risarcire i danni da lui subiti, quantificati in € 34.885,51, Controparte_2 danni cagionati dalla omessa manutenzione e pulizia dell'alveo del Torrente
Longano imputabile all'ente locale convenuto.
Il SO censurava la declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice di prime cure, rilevando che, secondo quanto anche statuito da recenti pronunce della
S.C. (in particolare, Cass. n. 27207/20), nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni cagionati dallo straripamento di un fiume per omessa manutenzione, la competenza apparteneva al giudice ordinario e non al CP_3 contestava inoltre la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal appellato in favore dell' CP_1 Parte_2
e reiterava comunque, in subordine, richiesta di autorizzazione a
[...] chiamare in causa l'Assessorato, istanza già formulata in primo grado.
L'appellante contestava altresì l'eccezione di prescrizione della domanda, svolta dal rilevando di avere depositato in giudizio i Controparte_2
numerosi atti interruttivi della prescrizione, inviati al appellato. Insisteva CP_1
nelle richieste istruttorie già formulate in primo grado.
Il costituendosi, eccepiva preliminarmente Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; chiedeva il rigetto dell'appello e ribadiva comunque l'eccezione del proprio difetto di legittimazione passiva, attesa la competenza della Regione Siciliana relativamente al sistema di tutela del demanio fluviale e torrentizio, nonché l'infondatezza della domanda, considerata
2 la carenza di responsabilità in capo al in ordine ai fatti verificatisi in data CP_1
22 novembre 2011.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata.
Come chiarito dalla S.C., essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi
- previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (Cass. Civ. Sez. 2, 25 gennaio 2023 n. 2320).
Nel caso di specie, il ha esposto in modo chiaro i motivi posti a Pt_1
fondamento dell'impugnazione proposta sicché devono ritenersi sufficientemente precisati contenuto e portata delle censure svolte.
Nel merito l'appello è infondato.
L'art. 140 R.D. n. 1775/33 dispone che appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche: a) le controversie intorno alla demanialità delle acque;
b) le controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alveo e sponde;
c) le controversie, aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica;
d) le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall'articolo 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione di acque. Per quanto riguarda la determinazione peritale dell'indennità prima dell'emissione del decreto della espropriazione resta fermo il disposto dell'articolo 33 della presente legge;
e) le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'articolo 2 del testo unico delle leggi 25 luglio 1904,
3 n. 523, modificato con l'articolo 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774; f) i ricorsi previsti dagli articoli 25 e 29 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
La S.C., con una recente sentenza a sezioni unite, ha dato conto degli orientamenti contrastanti in giurisprudenza in ordine al riparto di competenza tra il Tribunale ordinario ed il Tribunale delle Acque, segnatamente nei giudizi di danno derivanti dal difetto di manutenzione di un'opera idraulica; dopo aver esaminato analiticamente la lettera e la storia dell'art. 140 e confutato le ragioni poste a fondamento dell'orientamento restrittivo della competenza del T.R.A.P., ha concluso affermando che l'art. 140, lett. e), del r.d. n. 1775 del 1933, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale regionale delle acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui tale opera è stata realizzata, gestita o mantenuta
(Cass. Civ. ss.uu., 29 agosto 2024 n. 23332 che, in applicazione del principio, ha dichiarato la competenza del Tribunale regionale delle acque in relazione ad una domanda di risarcimento danni derivanti da incendio, originato, nella prospettazione attorea, dall'omessa eliminazione di sterpaglie cresciute sugli argini di un'opera idraulica).
Nel caso di specie il ha imputato la causa dei danni lamentati alla Pt_1 omessa manutenzione dell'alveo del Torrente Longano ed alla mancata pulizia dello stesso, prospettando quindi l'esistenza di un nesso causale tra la cosa
(l'opera idraulica) ed il danno che radica la competenza del Tribunale Regionale delle Acque.
Né rileva la circostanza che il abbia coperto l'alveo del torrente con CP_1
una strada, come evidenziato dal , atteso che la causa del danno sarebbe, Pt_1 secondo la prospettazione dell'appellante, comunque riconducibile alla gestione del torrente da parte dell'ente convenuto.
Ciò che rileva ai fini della attribuzione della competenza al Tribunale delle
Acque, infatti, come ampiamente motivato dalla S.C. nella pronuncia richiamata,
è che l'opera idraulica abbia svolto il ruolo di causa o concausa dell'evento danno. Vi rientreranno quindi tutti i danni da difettosa progettazione, da difettosa
4 esecuzione, da difettosa manutenzione, da difettosa vigilanza. Vi rientreranno poi, ovviamente, tutti i danni imputabili al custode a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. o ex art. 2053 c.c. (così Cass. n. 23334/24).
Alla luce del principio espresso dalla S.C. volto alla composizione del contrasto giurisprudenziale in materia, non appare quindi dubitabile la competenza del Tribunale Regionale delle Acque nel caso in esame.
Il rigetto del primo motivo di appello preclude l'esame delle altre censure.
In ordine alle spese del giudizio ne appare opportuna l'integrale compensazione tra le parti ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c., rilevato che fino al recente intervento della S.C. a Sezioni Unite (sent. n. 23332/24) vi erano orientamenti non conformi in relazione al riparto di competenza tra il Tribunale ordinario ed il Tribunale delle Acque.
Deve trovare applicazione l'art. 13 D.P.R. n. 115/02 che dispone che “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Deve quindi darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente;
l'obbligo di pagamento, a carico della appellante, sorge ex lege al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 952/22 R.S. del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese del presente grado di giudizio.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma.
Messina, 20 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott. Giuseppe Minutoli)
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