Art. 7.
Il terzo comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale".
Il terzo comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale".