Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 25/02/2026, n. 3508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3508 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03508/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15433/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15433 del 2025, proposto da
PP NI, GI ES NI, AS LE, TR OM, LU RU, AS CI, Comitato “Uniti per la Salvaguardia Dell’Ambiente e della Salute”, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Pallottino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Artena, non costituito in giudizio;
nei confronti
Fassa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Bianchi, Andrea Zoppini e Giorgio Vercillo, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Zoppini in Roma, piazza di Spagna n. 15;
Per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull’istanza-diffida del Comitato e dei firmatari ricorrenti del 3.7.2025 ad adottare provvedimenti amministrativi ivi richiesti e dovuti, e per la conseguente condanna del Comune stesso ad emanare detti provvedimenti, nonché - in difetto - per la nomina di Commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione inerte;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fassa S.r.l.;
Vista la dichiarazione resa a verbale alla camera di consiglio del 24 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa NC TO RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il presente ricorso i ricorrenti sono insorti avverso il comportamento inerte serbato dal Comune di Artena in ordine all’istanza-diffida del 3 luglio 2025 (versata in atti), con la quale era stata chiesta l’adozione di provvedimenti inibitori/repressivi di abuso edilizio ai sensi degli artt. 22 e ss. d.P.R. n. 380/2001 e 14 e ss. L.R. n. 15/2008 nei confronti della Fassa S.r.l., sul presupposto dell’intervenuta decadenza ipso iure del permesso di costruire n. 17 dell’8.11.2011, per mancato avvio dei lavori nel termine di legge di un anno dal suo rilascio, di talché gli interventi edilizi eseguiti dalla Società in forza del medesimo (di ampliamento del complesso industriale da essa gestito) sarebbero privi di titolo edilizio, chiedendo nelle conclusioni “ l’accertamento della illegittimità del silenzio-inadempimento del Comune di Artena sull’istanza-diffida dei ricorrenti del 3.7.2025, e la conseguente condanna del Comune stesso a provvedere - previa la sua presa d’atto dell’intervenuta decadenza ipso iure del p.d.c. n.17/2011 - ad emanare i provvedimenti di repressione dell’abuso edilizio richiesti e dovuti ”;
- si è costituita in giudizio la sola controinteressata Fassa S.r.l., che ha successivamente eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili, chiedendone comunque il rigetto nel merito;
- alla camera di consiglio del 24 febbraio 2026, in vista della quale le parti costituite hanno prodotto memorie ex art. 73 cod. proc. amm. e repliche, il difensore dei ricorrenti, all’esito della discussione del ricorso, ha dichiarato a verbale la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, e la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- non resta al Collegio che prendere atto della dichiarazione orale resa in udienza dalla difesa della parte ricorrente e trascritta nel relativo verbale, e, per l’effetto, dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c) cod. proc. amm.;
- le spese di lite possono essere compensate nei confronti di tutte le parti in causa in ragione della peculiarità delle questioni dedotte con il gravame;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO IA, Presidente
NC TO RO, Primo Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC TO RO | TO IA |
IL SEGRETARIO