Sentenza 25 giugno 2025
Decreto cautelare 29 settembre 2025
Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 25/06/2025, n. 4749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4749 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 04749/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02389/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2389 del 2022, proposto da
RI IE RO, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo n. 4;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Andreottola in Napoli, p.zza Municipio, Palazzo San Giacomo;
per l'annullamento
1) della Disposizione Dirigenziale n.5/A del 28.01.2022, notificata alla ricorrente in data 28.02.2022, con cui il Comune di Napoli ha ingiunto alla dott.ssa RO la demolizione di alcune pretese opere edilizie realizzate senza titolo abilitativo presso l'immobile di sua proprietà sito in Napoli, alla via Posillipo, 40;
2) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente ivi compreso, in particolare – se ed in quanto occorra - il verbale di sopralluogo redatto dall'Unità Operativa Tutela Edilizia del Servizio Autonomo Polizia Locale del Comune di Napoli in data 19.07.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 giugno 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Si controverte, nel presente giudizio, della legittimità dell’ordine di demolizione del 28 gennaio 2022 disposto dal Comune di Napoli e avente a oggetto alcune opere edilizie realizzate senza titolo abilitativo presso l’immobile di proprietà della ricorrente, sito alla via Posillipo n. 40.
2. – Le opere contestate, accertate nel corso del sopralluogo del 19 luglio 2019 (descritte nel verbale del 30 agosto 2019), consistono in due manufatti in muratura, di cui il primo della misura di m. 1,00 x 2,50 x h m. 1,75, con copertura di tegole di cotto, pavimento piastrellato e adibito a lavanderia mentre, il secondo, avente le seguenti misure: m. 4,00 x 1,50. H=M. 2,00 con copertura in tegole di cotto, pavimento e piastrellato con wc e doccia e adibito a deposito con antistante veranda in ferro e vetri passante su platea pavimentata avente h.=2,00.
3. – Ciò posto, l’ordinanza impugnata sarebbe illegittima, secondo quanto prospettato dalla ricorrente, siccome non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 L. 241/1990 (motivo sub I) e per inadeguatezza della motivazione (motivo sub II), tanto più in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso tra la realizzazione delle opere di cui è contestata la abusività e il provvedimento repressivo impugnato (motivo sub III); nel merito delle difformità riscontrate, il comune avrebbe errato – in estrema sintesi, secondo quanto dedotto dalla ricorrente – avendo illegittimamente sanzionato con la demolizione piccoli interventi edilizi per i quali non sarebbe richiesto il rilascio di alcun titolo abilitativo (edilizio), o al più una S.C.I.A., venendo in rilievo vani tecnici, o comunque irrisori incrementi volumetrici aventi natura pertinenziale, risalenti a fine 800’ e soltanto manutenuti dalla ricorrente nel corso degli anni (motivi sub IV, V, VI e VII).
4. – Il Comune di Napoli, costituitosi in giudizio, ha chiesto la reiezione del gravame per infondatezza.
5. – All’udienza straordinaria del 10 giugno 2025, in vista della quale le parti hanno scambiato memorie e repliche, ciascuna insistendo per l’accoglimento delle domande rispettivamente formulate, la controversia è stata trattenuta in decisione.
6. – Le doglianze che si appuntano su vizi procedimentali ( sub I, II e III) vanno disattese in conformità alla risalente e consolidata giurisprudenza espressasi sui provvedimenti repressivi di abusi edilizi.
6.1. – Secondo la pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato “ la natura obbligata dell'ingiunzione a demolire, in conseguenza dell'accertata violazione, non ne impone né una particolare motivazione, essendo l'interesse pubblico alla sua adozione sotteso in re ipsa, né il preventivo inoltro della comunicazione di avvio del procedimento, stante che la partecipazione della parte non potrebbe in alcun modo incidere sui contenuti dello stesso (cfr. Cons. Stato, A.P. 17 ottobre 2017, n. 9, nonché Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1281; Sez. II, 29 luglio 2019, n. 5317) ” (si v., da ultimo, Cons Stato, Sez. VI, 18/06/2025, n. 5318).
6.2. – Il potere esercitato con il provvedimento in questione è, d’altro canto, vincolato alla rimozione degli abusi, il che rende sostanzialmente irrilevante il torno di tempo che separa la loro materiale realizzazione dal loro accertamento, con la conseguenza che deve escludersi l'esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (si v., ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, 29/03/2023, n. 3279).
6.2.1. – Sul punto, pur trattandosi di immobile assai risalente, non può ritenersi provata (nei rigorosi modi che esige la giurisprudenza, che addossa il relativo onere sul privato in applicazione del principio di vicinanza della prova), ad avviso del Collegio, la pretesa datazione (fine ‘800) delle opere abusive invocata da parte ricorrente sulla scorta dell’atto notarile del 1886 (atto di divisione per Notaio Francesco Mele), dal quale è possibile ricavare, invero, soltanto la preesistenza, nel complesso immobiliare, di una “ grotta in tufo ed una stalla ”, non anche l’epoca di realizzazione dei locali contestati dal comune e della veranda in ferro e vetri antistante il secondo di essi, per come descritti e individuati, nella loro attuale consistenza, nel provvedimento avversato (dotati di bagno wc e doccia e pavimentati e piastrellati). L’atto pubblico comprova, in sostanza, la risalenza dell’immobile, non anche la collocazione temporale della realizzazione dei manufatti, radicalmente diversi dagli ambienti originari, dei quali è ingiunta la demolizione, con la conseguenza che non può convenirsi con la tesi diparte ricorrente secondo cui “ trattandosi di opere realizzate a fine 800’ non richiedevano alcun titolo edilizio ”.
7. – Nemmeno può darsi ingresso all’assunto della ricorrente, smentito dalla obiettiva consistenza delle opere, per come anche soltanto ricavabile dalla relativa descrizione, secondo il quale nella specie verrebbe in evidenza lo svolgimento, da parte sua, di una mera attività di manutenzione straordinaria ( sub VI) che, al più, avrebbe richiesto una C.I.L.A., essendo evidente, di contro, l’impatto dei manufatti contestati in termini di alterazione del preesistente edificio sotto il profilo della destinazione d’uso, della creazione di superfici coperte e di volumi aggiuntivi con diversi materiali e, per l’effetto, la necessità della previa acquisizione del permesso di costruire.
8. – Siffatti interventi, inoltre, non possono essere dequotati, diversamente da quanto dedotto in ricorso, ad “ abusi minori ” ovvero, ancora, essere sminuiti al punto da essere qualificati in termini di meri “ vani tecnici ” o semplici “ pertinenze ” del compendio immobiliare al quale accedono ( sub IV e V).
8.1. – La pretesa natura di vani tecnici pertinenziali dei manufatti collide, infatti, con la relativa conformazione, essendo questi ultimi edificati in muratura e adibiti a lavanderia e deposito con doccia e wc (oltre alla veranda, di per sé assoggettata a permesso di costruire: ex multis T.A.R. Napoli, sez. VIII, 13/11/2024, n. 6197), quindi dotati di una propria autonomia funzionale con conseguente incremento della superficie utile e, sotto il profilo della disciplina edilizia, della necessità del permesso a costruire in conformità con le prescrizioni di legge.
8.2. – Parimenti è da respingere la censura che, partendo dal presupposto che nel caso di specie si tratti della realizzazione di strutture “ minori ” per le quali era richiesta al più una S.C.I.A., conclude nel senso che l’ordinanza è del tutto illegittima per evidente violazione dell’art. 37 del D.P.R. n. 380/2001, che non consente, in casi siffatti, la demolizione.
8.2.1. – Il rilievo non tiene conto dei vincoli ambientali e archeologici che interessano l’area nella quale si colloca il fabbricato per cui è controversia, puntualmente richiamati dalla difesa del comune e nel provvedimento impugnato, vincoli destinati ad operare anche in presenza “ di opere pertinenziali o precarie ” le quali, sebbene siano assentibili con mera D.I.A./S.C.I.A., ove “ realizzate in zone sottoposte a vincolo paesistico sono abusive se realizzate senza autorizzazione paesaggistica ” (Cons. Stato, Sez. VI, 09/05/2023, n.4667); di qui la doverosità dell'applicazione della sanzione demolitoria per l'Amministrazione procedente (T.A.R. Catania, sez. III, 04/04/2024, n. 1308).
8.3. – Analogamente è a dirsi, da ultimo, per quanto attiene alla tesi ( sub VII) di parte ricorrente secondo cui sussisterebbero i presupposti quantitativi (scostamento inferiore al 2%) per ritenere, nella specie, che i manufatti abusivi possano rientrare nelle cd. “ tolleranze costruttive ” ex art. 34 bis D.P.R. n. 380/01; la prospettazione non è condivisibile giacché – in disparte la difficoltà di considerare i manufatti, visto anche il lasso di tempo trascorso, una “ difformità realizzativa ” rispetto al progetto edilizio originario – la veranda e i locali (19 mc) sono collocati “ nel giardino di pertinenza dell’unità abitativa ” e non afferiscono in via diretta al compendio immobiliare (980 mc), sicché non sono inscritte nel volume dell’abitazione principale o nella sua sagoma, ergo non possono essere a quest’ultimo rapportati ai fini del calcolo dello scostamento del 2%.
9. – Le regioni sinteticamente esposte conducono alla reiezione del ricorso, siccome privo di fondamento.
10. – Le spese, viste le ragioni poste alla base della decisione, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO