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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/03/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10399/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10399/2015
Promossa da
C.F. , in proprio e quale Parte_1 C.F._1
rappresentante della società P.I. Controparte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso in P.IVA_1
opposizione a ordinanza ingiunzione, dall'Avv. Donato Mennella, presso il cui studio elettivamente domicilia in Serre alla Via Cornetti, n. 5;
- ricorrente-
contro
, C.F. , sede Controparte_2 P.IVA_2
territoriale di , in persona del Dirigente pro tempore rappresentato e CP_2
difeso dal funzionario Anna Maria Stile, con il quale elegge domicilio presso la sede di Palazzo Amato, al Corso Garibaldi, n. 142/D;
- resistente
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
pagina 1 di 7 Con ricorso iscritto a ruolo in data 7.12.2015 e udienza fissata per la data del
24.5.2016, , in proprio e quale rappresentante p.t. della società Parte_1
proponeva opposizione avverso la ordinanza Controparte_1
ingiunzione n. 9059/18044 A e B del 30.10.2015 emessa
[...]
di , con la Controparte_3 CP_2
quale le veniva ordinato, in proprio e quale rappresentante p.t. della società
di pagare la sanzione amministrativa per le Controparte_1
violazioni accertate, per la somma di € 31.410,00, oltre € 32,00 per spese di procedura.
Esponeva l'opponente di svolgere attività di vendita di materiali edili e per la casa, con sede in Serre e, che, dal 26.2.2014 era inattiva ed in fase di liquidazione;
che la suddetta ordinanza era stata emessa in uno al verbale di accertamento ispettivo n. 18044/13, redatto dai Carabinieri in seguito a segnalazione di il quale aveva lamentato di Persona_1
essere stato irregolarmente assunto per un determinato periodo di lavoro,
presso la che le veniva contestata la Controparte_1
violazione dell'art. 3 D.L. 22/2002, convertito in legge n. 73/02, e succ. mod. ed integr. come da L. 183/2010; art 1 e 3 L. 4/1953; art. 39 D.L. n. 112/2008 ed ancora art. 4 D.Lgs 181/2000;
A sostegno del ricorso, in riferimento alla impugnata ordinanza, deduceva la assoluta carenza di motivazione;
l'assenza di prove relative al rapporto irregolare di lavoro;
che l'indagine si era basata essenzialmente sulle dichiarazioni di il quale, nelle dichiarazioni Persona_1
rese, era andato in evidente contraddizione con i documenti e con le dichiarazioni di altri informatori da lui stesso indicati;
che Persona_1
nelle dichiarazioni rilasciate ai Carabinieri in data 30.7.2013
[...]
affermava di aver lavorato presso la società opponente dal 10.11.2010 al
28.2.2013 mentre dai documenti versati in atti questi risultava dipendente pagina 2 di 7 regolarmente assunto da diversa impresa “Interprise di Toscano Rosa” presso la quale risultava dipendente dal 1.3.2012 al 31.3.2012 oltre che regolarmente assunto presso “La Marianna di Toscano Carmine” dal 10.11.2011 al
31.12.2011 e presso la “Servizi integrati alle imprese” dal 5.4.2011 al 30.9.2011;
che durante questi rapporti il dipendente aveva regolarmente firmato le buste paga;
che il dipendente era legato invece da rapporto di lavoro con la società
opponente esclusivamente dal 1.10.2012 al 28.2.2013; che il dipendente durante l'audizione del 30.7.2013 davanti ai carabinieri si contraddiceva anche in merito alla conoscenza con che prima dichiara di Persona_2
conoscere da anni e che dopo dichiara di averlo conosciuto solo durante il rapporto di lavoro con che le dichiarazioni del Controparte_1
dipendente sono in contrasto anche con quanto dichiarato da Persona_2
all'audizione innanzi ai Carabinieri del 26.6.2013; che, pertanto, l'ordinanza impugnata era del tutto priva di elementi probatori certi, in quanto basata su elementi incerti ed aleatori;
che l' , senza riscontro, ha supposto che CP_2
aveva alterato i periodi di lavoro relativi a che Persona_1
gravava sull'ente accertatore dimostrare sia l'esistenza del rapporto di lavoro,
sia la durata che le modalità e queste prove non erano state fornite e pertanto concludeva affinché l'adito Tribunale volesse dichiarare illegittimo e nullo l'impugnato provvedimento;
in sub-ordine, per mero scrupolo difensivo, in caso di rigetto del ricorso, si chiede che venga applicata la sanzione della misura minima (art. 11 L. 689/81); chiedeva la sospensione della ordinanza stante le gravi condizioni economiche in cui versava la ricorrente.
In data 13.5.2016 si costituiva il
[...]
il quale assumeva Controparte_4
che l'obbligo della motivazione dell'ordinanza, secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante, era da considerarsi assolto quando era indicata la norma violata, la condotta illecita e gli elementi probatori posti a pagina 3 di 7 fondamento degli accertamenti;
che quanto affermato riguardo alla sussistenza di rapporti di lavoro subordinato regolare di Persona_1
con altre imprese era inconferente ed irrilevante al fine di
[...]
escludere gli illeciti amministrativi contestati atteso che i periodi indicati in ricorso erano diversi da quelli accertati a carico della ditta dell'attuale ricorrente per i quali erano emerse le violazioni amministrative di cui all'ordinanza ingiunzione;
che, come risultava dal foglio 2 del verbale conclusivo degli accertamenti risultava “dagli accertamenti effettuati nel corso dell'accertamento ispettivo, dalle dichiarazioni acquisite al personale trovato occupato al lavoro e in forza all'epoca dei fatti nonché dalla verifica effettuata sul sistema on line delle Comunicazioni obbligatorie del Ministero
del Lavoro, è emerso che codesta ditta ha occupato: Persona_1
… occupato a lavoro in totale carenza assicurativa, in qualità di
[...]
operaio dal 10.11.2010 al 4.4.2011- …, occupato Persona_1
a lavoro in totale assenza assicurativa in qualità di operaio dal 24.5.2012 al
30.9.2012 e assunto il 1.10.2012”; che il lavoratore Persona_1
aveva dichiarato di aver lavorato presso
[...] CP_1 Controparte_1
dal 10.11.2010 al 28.2.2013 effettuando un orario di lavoro dalle 9,00 alle
[...]
13,00 e dalle 15,30 alle 20,00 per sei giorni a settimana;
fruendo di riposo settimanale la domenica ed un periodo di ferie di gg. 10; che Parte_2
lavoratore occupato presso la stessa azienda
[...] Controparte_1
dal novembre 2009 a luglio 2011, aveva dichiarato in data 26.6.2013
[...]
di ricordare un lavoratore di nome di nazionalità straniera, che poi Per_3
aveva appreso trattarsi di che lavorava Persona_1
insieme a lui presso la stessa impresa;
che lavoratore occupato Persona_4
presso l'azienda dal 6.10.2011 al 30.4.2012 Controparte_1
aveva affermato che fin dal primo giorno di lavoro era presente in azienda un altro lavoratore di nome di nazionalità straniera, che poi aveva Per_3
pagina 4 di 7 appreso trattarsi di che le dichiarazione Persona_1
raccolte nella immediatezza dei fatti dovevano essere tenute in massima considerazione dai giudici;
chiedeva da ultimo che la causa fosse decisa in base alla documentazione prodotta e nel caso in cui il Giudice avesse ritenuto opportuno raccogliere le dichiarazioni di Persona_1
e ne formulava i capitoli di prova. Persona_4 Parte_2
Concludeva, quindi, per la conferma dell'ordinanza ingiunzione per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze legali.
Alla prima udienza del 24.5.2016 il Giudice dopo essersi riservato, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava al 10.1.2017 per la discussione e successivamente dopo alcune udienze di rinvio al 4 marzo 2025 con termine per note fino a dieci giorni prima.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni
Motivi della decisione
A sostegno dell'opposizione parte opponente ricorrente contesta la carenza assoluta di motivazione dell'ordinanza impugnata.
Invero la legge 241/1990 all'art. 3 ha sancito l'obbligo di adeguata motivazione per tutti gli atti amministrativi, esclusi gli atti amministrativi generali e quelli normativi.
Eppure, si rileva che la impugnata ordinanza reca una puntuale indicazione della normativa applicata e della relativa sanzione con indicazione dell'atto pregresso. E' noto che quando l'ordinanza rechi la dettagliata indicazione della normativa violata, della condotta contestata nonché degli estremi del verbale di accertamento di illecito amministrativo presupposto, regolarmente notificato, deve ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione.
Si tratta di una motivazione per relationem, pienamente legittima ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 241/1990, in quanto le ragioni alla base della pagina 5 di 7 determinazione amministrativa vengono esplicitate mediante il riferimento ad altri atti espressamente richiamati ed entrati nella sfera di conoscibilità e nella disponibilità legale dell'interessato.
Anche la giurisprudenza di legittimità ritiene che i provvedimenti amministrativi inflittivi di sanzioni, strutturati secondo un richiamo ad atti del procedimento, siano incontestabilmente legittimi purché contengano elementi che consentano al sanzionato di esercitare il diritto di difesa ed al
Giudice di effettuare il controllo giurisdizionale (Cass. 30/5/00 n. 7186).
Anche le sollevate eccezioni di contraddittorietà sollevate dalla ricorrente non colgono nel segno perché sia il lavoratore che la ricorrente stessa hanno dichiarato che il rapporto di lavoro si è svolto sempre presso la sede della società anche se di fatto il lavoratore era in Controparte_1
forza presso altre società.
Per cui la ricostruzione fatta a seguito della dichiarazione resa da
[...]
che individua la presenza del lavoratore presso Per_2 [...]
durante il suo rapporto di lavoro e della dichiarazione resa da Controparte_1
che individua la presenza del lavoratore presso Persona_4 CP_1 [...]
dal 6.10.2011 al 30.4.2012 hanno effettivamente permesso di Controparte_1
ricostruire il periodo di lavoro prestato in nero da Persona_1
[...]
A tale periodo si applica la normativa vigente al tempo dell'accertata violazione che prevedeva, appunto, la sanzione così come applicata. È valido,
infatti, il principio del tempus regit actum che appunto identifica la normativa applicabile come quella vigente nel momento in cui l'illecito si è
consumato, con tutte le relative prescrizioni di legge.
Per questi motivi
si respinge il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo lo scaglione di riferimento e secondo i parametri minimi esclusa la fase istruttoria e pagina 6 di 7 decisionale in € 1.037,00, oltre spese forfetarie ed oltre cap ed iva se dovuti come per legge.
PQM
Il Tribunale di Salerno -Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 10399/2015 r.g. tra , in proprio e Parte_1
quale rappresentante della società – Controparte_1
opponente- e Controparte_4
– opposto- ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita
[...]
così provvede:
1) Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'Ordinanza Ingiunzione n.
9059/18044 A del 30/10/2015;
2) Condanna , in proprio e quale rappresentante della società Parte_1
al pagamento, in favore dell Controparte_1 [...]
, delle spese legali Controparte_4
pari ad € 1.037,00 oltre spese forfetarie ed oltre CAP ed IVA se dovuti come per legge.
Salerno lì 4 marzo 2025
Il GOP
Cosimina D'Ambrosio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10399/2015
Promossa da
C.F. , in proprio e quale Parte_1 C.F._1
rappresentante della società P.I. Controparte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso in P.IVA_1
opposizione a ordinanza ingiunzione, dall'Avv. Donato Mennella, presso il cui studio elettivamente domicilia in Serre alla Via Cornetti, n. 5;
- ricorrente-
contro
, C.F. , sede Controparte_2 P.IVA_2
territoriale di , in persona del Dirigente pro tempore rappresentato e CP_2
difeso dal funzionario Anna Maria Stile, con il quale elegge domicilio presso la sede di Palazzo Amato, al Corso Garibaldi, n. 142/D;
- resistente
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
pagina 1 di 7 Con ricorso iscritto a ruolo in data 7.12.2015 e udienza fissata per la data del
24.5.2016, , in proprio e quale rappresentante p.t. della società Parte_1
proponeva opposizione avverso la ordinanza Controparte_1
ingiunzione n. 9059/18044 A e B del 30.10.2015 emessa
[...]
di , con la Controparte_3 CP_2
quale le veniva ordinato, in proprio e quale rappresentante p.t. della società
di pagare la sanzione amministrativa per le Controparte_1
violazioni accertate, per la somma di € 31.410,00, oltre € 32,00 per spese di procedura.
Esponeva l'opponente di svolgere attività di vendita di materiali edili e per la casa, con sede in Serre e, che, dal 26.2.2014 era inattiva ed in fase di liquidazione;
che la suddetta ordinanza era stata emessa in uno al verbale di accertamento ispettivo n. 18044/13, redatto dai Carabinieri in seguito a segnalazione di il quale aveva lamentato di Persona_1
essere stato irregolarmente assunto per un determinato periodo di lavoro,
presso la che le veniva contestata la Controparte_1
violazione dell'art. 3 D.L. 22/2002, convertito in legge n. 73/02, e succ. mod. ed integr. come da L. 183/2010; art 1 e 3 L. 4/1953; art. 39 D.L. n. 112/2008 ed ancora art. 4 D.Lgs 181/2000;
A sostegno del ricorso, in riferimento alla impugnata ordinanza, deduceva la assoluta carenza di motivazione;
l'assenza di prove relative al rapporto irregolare di lavoro;
che l'indagine si era basata essenzialmente sulle dichiarazioni di il quale, nelle dichiarazioni Persona_1
rese, era andato in evidente contraddizione con i documenti e con le dichiarazioni di altri informatori da lui stesso indicati;
che Persona_1
nelle dichiarazioni rilasciate ai Carabinieri in data 30.7.2013
[...]
affermava di aver lavorato presso la società opponente dal 10.11.2010 al
28.2.2013 mentre dai documenti versati in atti questi risultava dipendente pagina 2 di 7 regolarmente assunto da diversa impresa “Interprise di Toscano Rosa” presso la quale risultava dipendente dal 1.3.2012 al 31.3.2012 oltre che regolarmente assunto presso “La Marianna di Toscano Carmine” dal 10.11.2011 al
31.12.2011 e presso la “Servizi integrati alle imprese” dal 5.4.2011 al 30.9.2011;
che durante questi rapporti il dipendente aveva regolarmente firmato le buste paga;
che il dipendente era legato invece da rapporto di lavoro con la società
opponente esclusivamente dal 1.10.2012 al 28.2.2013; che il dipendente durante l'audizione del 30.7.2013 davanti ai carabinieri si contraddiceva anche in merito alla conoscenza con che prima dichiara di Persona_2
conoscere da anni e che dopo dichiara di averlo conosciuto solo durante il rapporto di lavoro con che le dichiarazioni del Controparte_1
dipendente sono in contrasto anche con quanto dichiarato da Persona_2
all'audizione innanzi ai Carabinieri del 26.6.2013; che, pertanto, l'ordinanza impugnata era del tutto priva di elementi probatori certi, in quanto basata su elementi incerti ed aleatori;
che l' , senza riscontro, ha supposto che CP_2
aveva alterato i periodi di lavoro relativi a che Persona_1
gravava sull'ente accertatore dimostrare sia l'esistenza del rapporto di lavoro,
sia la durata che le modalità e queste prove non erano state fornite e pertanto concludeva affinché l'adito Tribunale volesse dichiarare illegittimo e nullo l'impugnato provvedimento;
in sub-ordine, per mero scrupolo difensivo, in caso di rigetto del ricorso, si chiede che venga applicata la sanzione della misura minima (art. 11 L. 689/81); chiedeva la sospensione della ordinanza stante le gravi condizioni economiche in cui versava la ricorrente.
In data 13.5.2016 si costituiva il
[...]
il quale assumeva Controparte_4
che l'obbligo della motivazione dell'ordinanza, secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante, era da considerarsi assolto quando era indicata la norma violata, la condotta illecita e gli elementi probatori posti a pagina 3 di 7 fondamento degli accertamenti;
che quanto affermato riguardo alla sussistenza di rapporti di lavoro subordinato regolare di Persona_1
con altre imprese era inconferente ed irrilevante al fine di
[...]
escludere gli illeciti amministrativi contestati atteso che i periodi indicati in ricorso erano diversi da quelli accertati a carico della ditta dell'attuale ricorrente per i quali erano emerse le violazioni amministrative di cui all'ordinanza ingiunzione;
che, come risultava dal foglio 2 del verbale conclusivo degli accertamenti risultava “dagli accertamenti effettuati nel corso dell'accertamento ispettivo, dalle dichiarazioni acquisite al personale trovato occupato al lavoro e in forza all'epoca dei fatti nonché dalla verifica effettuata sul sistema on line delle Comunicazioni obbligatorie del Ministero
del Lavoro, è emerso che codesta ditta ha occupato: Persona_1
… occupato a lavoro in totale carenza assicurativa, in qualità di
[...]
operaio dal 10.11.2010 al 4.4.2011- …, occupato Persona_1
a lavoro in totale assenza assicurativa in qualità di operaio dal 24.5.2012 al
30.9.2012 e assunto il 1.10.2012”; che il lavoratore Persona_1
aveva dichiarato di aver lavorato presso
[...] CP_1 Controparte_1
dal 10.11.2010 al 28.2.2013 effettuando un orario di lavoro dalle 9,00 alle
[...]
13,00 e dalle 15,30 alle 20,00 per sei giorni a settimana;
fruendo di riposo settimanale la domenica ed un periodo di ferie di gg. 10; che Parte_2
lavoratore occupato presso la stessa azienda
[...] Controparte_1
dal novembre 2009 a luglio 2011, aveva dichiarato in data 26.6.2013
[...]
di ricordare un lavoratore di nome di nazionalità straniera, che poi Per_3
aveva appreso trattarsi di che lavorava Persona_1
insieme a lui presso la stessa impresa;
che lavoratore occupato Persona_4
presso l'azienda dal 6.10.2011 al 30.4.2012 Controparte_1
aveva affermato che fin dal primo giorno di lavoro era presente in azienda un altro lavoratore di nome di nazionalità straniera, che poi aveva Per_3
pagina 4 di 7 appreso trattarsi di che le dichiarazione Persona_1
raccolte nella immediatezza dei fatti dovevano essere tenute in massima considerazione dai giudici;
chiedeva da ultimo che la causa fosse decisa in base alla documentazione prodotta e nel caso in cui il Giudice avesse ritenuto opportuno raccogliere le dichiarazioni di Persona_1
e ne formulava i capitoli di prova. Persona_4 Parte_2
Concludeva, quindi, per la conferma dell'ordinanza ingiunzione per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze legali.
Alla prima udienza del 24.5.2016 il Giudice dopo essersi riservato, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava al 10.1.2017 per la discussione e successivamente dopo alcune udienze di rinvio al 4 marzo 2025 con termine per note fino a dieci giorni prima.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni
Motivi della decisione
A sostegno dell'opposizione parte opponente ricorrente contesta la carenza assoluta di motivazione dell'ordinanza impugnata.
Invero la legge 241/1990 all'art. 3 ha sancito l'obbligo di adeguata motivazione per tutti gli atti amministrativi, esclusi gli atti amministrativi generali e quelli normativi.
Eppure, si rileva che la impugnata ordinanza reca una puntuale indicazione della normativa applicata e della relativa sanzione con indicazione dell'atto pregresso. E' noto che quando l'ordinanza rechi la dettagliata indicazione della normativa violata, della condotta contestata nonché degli estremi del verbale di accertamento di illecito amministrativo presupposto, regolarmente notificato, deve ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione.
Si tratta di una motivazione per relationem, pienamente legittima ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 241/1990, in quanto le ragioni alla base della pagina 5 di 7 determinazione amministrativa vengono esplicitate mediante il riferimento ad altri atti espressamente richiamati ed entrati nella sfera di conoscibilità e nella disponibilità legale dell'interessato.
Anche la giurisprudenza di legittimità ritiene che i provvedimenti amministrativi inflittivi di sanzioni, strutturati secondo un richiamo ad atti del procedimento, siano incontestabilmente legittimi purché contengano elementi che consentano al sanzionato di esercitare il diritto di difesa ed al
Giudice di effettuare il controllo giurisdizionale (Cass. 30/5/00 n. 7186).
Anche le sollevate eccezioni di contraddittorietà sollevate dalla ricorrente non colgono nel segno perché sia il lavoratore che la ricorrente stessa hanno dichiarato che il rapporto di lavoro si è svolto sempre presso la sede della società anche se di fatto il lavoratore era in Controparte_1
forza presso altre società.
Per cui la ricostruzione fatta a seguito della dichiarazione resa da
[...]
che individua la presenza del lavoratore presso Per_2 [...]
durante il suo rapporto di lavoro e della dichiarazione resa da Controparte_1
che individua la presenza del lavoratore presso Persona_4 CP_1 [...]
dal 6.10.2011 al 30.4.2012 hanno effettivamente permesso di Controparte_1
ricostruire il periodo di lavoro prestato in nero da Persona_1
[...]
A tale periodo si applica la normativa vigente al tempo dell'accertata violazione che prevedeva, appunto, la sanzione così come applicata. È valido,
infatti, il principio del tempus regit actum che appunto identifica la normativa applicabile come quella vigente nel momento in cui l'illecito si è
consumato, con tutte le relative prescrizioni di legge.
Per questi motivi
si respinge il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo lo scaglione di riferimento e secondo i parametri minimi esclusa la fase istruttoria e pagina 6 di 7 decisionale in € 1.037,00, oltre spese forfetarie ed oltre cap ed iva se dovuti come per legge.
PQM
Il Tribunale di Salerno -Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 10399/2015 r.g. tra , in proprio e Parte_1
quale rappresentante della società – Controparte_1
opponente- e Controparte_4
– opposto- ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita
[...]
così provvede:
1) Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'Ordinanza Ingiunzione n.
9059/18044 A del 30/10/2015;
2) Condanna , in proprio e quale rappresentante della società Parte_1
al pagamento, in favore dell Controparte_1 [...]
, delle spese legali Controparte_4
pari ad € 1.037,00 oltre spese forfetarie ed oltre CAP ed IVA se dovuti come per legge.
Salerno lì 4 marzo 2025
Il GOP
Cosimina D'Ambrosio
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