Articolo 1 della Legge 20 maggio 1949, n. 330
Articolo 2
Versione
1 luglio 1949
Art. 1.
Le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214 , concernente l'autorizzazione agli istituti esercenti il credito fondiario ed agli altri enti od istituti indicati nell'art. 4 dello stesso decreto, di applicare temporaneamente un diritto di contingenza quale addizionale del diritto di commissione loro spettante sui capitali dati a mutuo, hanno efficacia anche per l'anno 1949.
Entrata in vigore il 1 luglio 1949
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