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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/04/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 434/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.434/23 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dall'avv. M, Mangeli
e
Controparte_1
rappresentato dall'Avv. dello Stato
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, «Capitano dei Carabinieri … attualmente in congedo», deduce di aver chiesto «con istanza presentata ad agosto 2020 .. al resistente Ministero di essere riconosciuto Vittima del Dovere in ragione dell'invalidità psico fisica riportata in due eventi di servizio» in cui il medesimo è rimasto coinvolto», risalenti rispettivamente al 1993 e al 2007; contesta «il rigetto opposto dal » e chiede di accertare la CP_1
propria condizione di «vittima del dovere ex art. 1 c. 563 L. n. 266/2005 in relazione alle lesioni .. descritte», con «invalidità complessiva» corrispondente «al 41% o al diverso grado risultante in seguito all'espletata istruttoria», e «conseguentemente» di
«condannare il » a riconoscergli «i benefici: CP_1
- della speciale elargizione in percentuale in relazione al grado di invalidità pagina 1 di 7 complessiva pari al 41% o al grado risultante in seguito all'espletata istruttoria;
- dell'assegno vitalizio mensile non reversibile di importo originario pari a €
258,23 di cui all'art. 2 c. 1 della L. 407/98 elevato a euro 500,00 ex art. 4 comma
238 della L. 358/2003 con corresponsione degli arretrati a decorrere dai 10 anni antecedenti alla presentazione della domanda amministrativa, in relazione al grado di invalidità complessiva pari al 41% o al diverso grado risultante in seguito all'espletata istruttoria;
- dello speciale assegno vitalizio mensile non reversibile di 1033 euro di cui all'art. 2 comma 105 della L. 244/2005 con corresponsione degli arretrati e degli accessori di legge a far data dai 10 anni antecedenti alla domanda amministrativa in relazione al grado di invalidità complessiva pari al 41% o al grado risultante in seguito all'espletata istruttoria;
- dell'esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria (art. 4 comma 1 lettera a punto 2 del DPR 243/2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della L. 266/2005);
- dell'assegnazione di borse di studio (art. 4 comma 1 lettera b punto 3 del DPR
243/2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della L. 266/2005, art. 4 della L.
407/1998 attuato con DPR 318/2001 poi modificato con DPR 58/2009);
- del diritto al collocamento obbligatorio (art. 4 comma 1 lettera b punto 2 del
DPR 243/2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della L. 266/2005, art. 4 della L.
407/1998 L. 68/99);
- dell'assistenza psicologica a carico dello Stato art. 4 comma 1 lettera c punto 2 del DPR 243/2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della L. 266/2005);
2. il nominato CTU dr. (Specialista in Medicina Legale e delle Persona_1
Assicurazioni»), visitato il ricorrente ed esaminata la documentazione disponibile, all'esito di relazione completa, esauriente e correttamente impostata, alla quale si fa qui integrale rinvio per ogni maggio dettaglio, ha escluso l'esistenza di «esiti pagina 2 di 7 permanenti correlabili alle… contusioni» ripotate «a seguito del secondo evento del
2007», mentre, quanto all'evento del 1993:
2.1. ha individuato un primo esito permanente causalmente ricollegabile all'evento, nella riscontrata «patologia a carico del rachide cervicale»;
2.2. ha quantificato il pregiudizio nella misura del 12% ritenuta congrua «ai sensi del
DM 5.2.92, con necessario ed inevitabile criterio analogico» in quanto «anche idonea a contemperare gli aspetti sia di ordine verosimilmente traumatico remoti dell'evento, con anche gli aspetti riconosciuti come micro-traumatici laddove…
l'artrosi del rachide cervicale era riconosciuta essere in causa di servizio per “il micro-traumatismo cronico, sia esso statico che dinamico legato quindi a particolari posture assunte e mantenute nel tempo”»;
2.3. ha considerato inoltre gli «esiti della infrazione delle ossa nasali» («evidenziando
… come il quadro clinico allegato sia di pertinenza sinusopatica e faringitica,
…non derivante dalla condotta di “dovere”») , … «nella percentuale del 6% ai sensi del DM 5.02.1992, posto che la condizione è decisamente inferiore e diversa, in termini di effettiva ricaduta lavorativa, rispetto, ad esempio, ad una
“rinite cronica con stenosi bilaterale” (11-20%)»
2.4. ha quindi individuato la totale «riduzione della capacità lavorativa (IP)» in misura «pari al 18% (6 + 12), effettuando peraltro una somma aritmetica che appare anche impropria, anche se una formula a scalare non modificherebbe in maniera significativa la percentuale complessiva»; con corrispondente danno biologico pari al 9%
2.5. ha precisato, in replica alle osservazioni di parte ricorrente, che per quanto relativo al «trauma contusivo del gomito destro e delle ginocchia bilateralmente
… non si rilevano esiti afferibili», come attestato dallo stesso CTP attoreo.
3. Le conclusioni del CTU si devono pertanto senz'altro attendibili, e non suscettibili di essere confutate dalle successive deduzioni attoree (note dell'11/2/25), evidenziando che:
pagina 3 di 7 3.1. il dr. ha esaurientemente spiegato il motivo della divergenza della Per_1
propria valutazione da quelle effettuante nell'ambito del riconoscimento della
«causa di servizio», le quali hanno debitamente considerato le conseguenze della esposizione «a rischio generico» durante tutto lo svolgimento dell'attività lavorativa, e non solo quelle strettamente riconducibili alla «causa … traumatica unica e concentrata dell'evento», oggetto del presente giudizio;
3.2. per quanto più specificamente relativo alle condizioni del ginocchio, si aggiunge che più dei “racconti” dell'interessato relativi a temporanei problemi di mobilità, contano i documenti ritualmente prodotti in giudizio e quindi consultati dal CTU,
e soprattutto l'esito della visita peritale, che è stato riportato nella relazione con specifico riferimento alle condizioni delle «ginocchia»: elementi in base ai quali l'Ausiliario ha escluso la sussistenza su tali articolazioni di postumi permanenti riconducibili agli eventi per cui è causa.
4. La domanda deve essere pertanto senz'altro respinta quanto all'evento del 2007.
5. Quanto all'evento del 1993 (pacificamente, - e documentatamente: v doc.3 allegato al ricorso – aggressione «con calci, pugni e perfino con una testata al volto», da parte di un «tifoso» mentre il ricorrente interveniva, durante una partita di calcio, in aiuto di un collega intento ad «impedire il contatto fisico tra le opposte tifoserie») si deve in primo luogo riconoscerne la riconducibilità alle ipotesi di cui al comma 563 dell'art.1 L.266/2005, il quale «non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico» (Cass.10791/17): laddove in tutta apparenza il servizio di presidio negli stadi è finalizzato alla tutela dell'ordine pubblico, e il notorio fenomeno della violenza esercitata da gruppi di “tifosi” negli stadi può essere plausibilmente ricondotto a un «tipo di criminalità».
pagina 4 di 7 6. Ciò premesso, si ritiene condivisibile la soluzione proposta dalla giurisprudenza (v
Cass. 17440/22) secondo cui la condizione di «vittima del dovere» consiste in una situazione di fatto (qualificata e riferita ad un determinato soggetto), come tale imprescrittibile, ovvero (in questo senso) in uno “status”: che l'interessato ha il diritto in ogni tempo fare accertare, al fine di esercitare i conseguenti diritti di varia natura maturati (non prescritti) o futuri che la presuppongono secondo la legge, attraverso l'inserimento nella graduatoria di cui all'art.3 DPR 243/06: graduatoria la cui istituzione concretizza e rende implicito in capo al legittimato l'interesse ad agire (art.100 cpc) in ogni tempo per l'accertamento della propria situazione nei confronti del convenuto. CP_1
7. A tal fine occorre stabilire, ai sensi del DPR 181/09 (Cfr Cass.6217/22) la
«percentuale unica di invalidità» secondo la formula «IC= DB+DM+ (IP-DB)» e in tal senso si osserva che:
7.1. l'art. 4 del citato DPR stabilisce che «la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico»
7.2. la sua entità deve pertanto essere accertata - direttamente) al Giudice, laddove (si ribadisce: v provvedimento 6/12/23) «il danno morale non è suscettibile di valutazione medico legale» (Cass 25164/20) - nel caso concreto ovvero sulla base delle specifiche allegazioni della parte interessata, che nella presente fattispecie mancano completamente;
7.3.
considerato che
il danno morale può essere risarcito «solo se provat[o] caso per caso» (Cass. 30461/24), ma che tuttavia la stessa vicenda in oggetto, per come descritta, suggerisce di escluderne la totale inesistenza, si ritiene congruo ed equo attribuire due punti a tale componente (a fronte dei 6 attribuibili al massimo);
7.4. in applicazione della citata formula la «percenutale unica» risulta quindi pari a 9
pagina 5 di 7 + 2 + (18 – 9) = 20
8. Ciò premesso, nessuno dei «benefici» rivendicati dal ricorrente può essere riconosciuto in questa sede, laddove:
8.1. il diritto alla «speciale elargizione» deve ritenersi coperto dalla prescrizione ritualmente eccepita dalla difesa convenuta: la quale, se non colpisce il diritto di venir riconosciuto «vittima del dovere», estingue tuttavia quello ad ottenere, con decorrenza dalla data di esigibilità, i singoli «emolumenti economici», come ricordato nello stesso ricorso nel quale non si omette di evidenziare un estratto della sentenza 17440/22 della corte di Cassazione in cui si rimarca che «la questione se la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dalla L. n. 266 del
2005, art. 1, commi 563-564, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile» lascia comunque «salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge»;
8.2. per i ratei (non prescritti) dei richiesti “assegni vitalizi”, difetta il presupposto sanitario richiesto dalla legge ovvero una invalidità permanente in misura «non inferiore ad un quarto» (art. 2 L.407/98 e art.5 L.206/04), e cioè al 25%;
8.3. ai sensi del DPR 510/99 le prestazioni appena coinsiderate sono le uniche di competenza del convenuto, in capo al quale difetta pertanto la CP_1
legittimazione passiva per l'accertamento del diritto agli ulteriori benefici indicati in ricorso, i quali dovranno essere richiesti alle «amministrazioni competenti» di cui al comma 5 dell'art.2 del citato Decreto (nei confronti delle quali si potrà eventualmente ricorrere al Giudice in caso di eventuale e contestato diniego: osservando per inciso e per completezza che le questioni relative ad ogni
«esenzione dall'imposta dei redditi» sono riservate alla giurisdizione tributaria, non essendo estendibile l'ambito di quella ordinaria, in materia, oltre quello ristretto di cui allo « speciale procedimento giurisdizionale avente spiccatissimi caratteri di eccezionalità, …destinato ad operare solo temporaneamente» di cui pagina 6 di 7 agli art.11 e 12 della L.206/2004: cfr SSUU Cass. 17078\11).
9. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite considera segue la parziale e reciproca soccombenza, e la qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
DICHIARA che il ricorrente deve essere ritenuto «Vittima del Dovere» con riferimento ai postumi dell'episodio del 31/1/93, con invalidità pari al 20%
CONDANNA l'Amministrazione convenuta, in favore del ricorrente, al pagamento del 50% delle spese di lite che liquida per l'intero in complessivi €
4.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
Pone le spese di Ctu a carico delle parti per il 50 % ciascuna
Ancona, 30/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.434/23 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dall'avv. M, Mangeli
e
Controparte_1
rappresentato dall'Avv. dello Stato
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, «Capitano dei Carabinieri … attualmente in congedo», deduce di aver chiesto «con istanza presentata ad agosto 2020 .. al resistente Ministero di essere riconosciuto Vittima del Dovere in ragione dell'invalidità psico fisica riportata in due eventi di servizio» in cui il medesimo è rimasto coinvolto», risalenti rispettivamente al 1993 e al 2007; contesta «il rigetto opposto dal » e chiede di accertare la CP_1
propria condizione di «vittima del dovere ex art. 1 c. 563 L. n. 266/2005 in relazione alle lesioni .. descritte», con «invalidità complessiva» corrispondente «al 41% o al diverso grado risultante in seguito all'espletata istruttoria», e «conseguentemente» di
«condannare il » a riconoscergli «i benefici: CP_1
- della speciale elargizione in percentuale in relazione al grado di invalidità pagina 1 di 7 complessiva pari al 41% o al grado risultante in seguito all'espletata istruttoria;
- dell'assegno vitalizio mensile non reversibile di importo originario pari a €
258,23 di cui all'art. 2 c. 1 della L. 407/98 elevato a euro 500,00 ex art. 4 comma
238 della L. 358/2003 con corresponsione degli arretrati a decorrere dai 10 anni antecedenti alla presentazione della domanda amministrativa, in relazione al grado di invalidità complessiva pari al 41% o al diverso grado risultante in seguito all'espletata istruttoria;
- dello speciale assegno vitalizio mensile non reversibile di 1033 euro di cui all'art. 2 comma 105 della L. 244/2005 con corresponsione degli arretrati e degli accessori di legge a far data dai 10 anni antecedenti alla domanda amministrativa in relazione al grado di invalidità complessiva pari al 41% o al grado risultante in seguito all'espletata istruttoria;
- dell'esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria (art. 4 comma 1 lettera a punto 2 del DPR 243/2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della L. 266/2005);
- dell'assegnazione di borse di studio (art. 4 comma 1 lettera b punto 3 del DPR
243/2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della L. 266/2005, art. 4 della L.
407/1998 attuato con DPR 318/2001 poi modificato con DPR 58/2009);
- del diritto al collocamento obbligatorio (art. 4 comma 1 lettera b punto 2 del
DPR 243/2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della L. 266/2005, art. 4 della L.
407/1998 L. 68/99);
- dell'assistenza psicologica a carico dello Stato art. 4 comma 1 lettera c punto 2 del DPR 243/2006 attuativo dell'art. 1 comma 565 della L. 266/2005);
2. il nominato CTU dr. (Specialista in Medicina Legale e delle Persona_1
Assicurazioni»), visitato il ricorrente ed esaminata la documentazione disponibile, all'esito di relazione completa, esauriente e correttamente impostata, alla quale si fa qui integrale rinvio per ogni maggio dettaglio, ha escluso l'esistenza di «esiti pagina 2 di 7 permanenti correlabili alle… contusioni» ripotate «a seguito del secondo evento del
2007», mentre, quanto all'evento del 1993:
2.1. ha individuato un primo esito permanente causalmente ricollegabile all'evento, nella riscontrata «patologia a carico del rachide cervicale»;
2.2. ha quantificato il pregiudizio nella misura del 12% ritenuta congrua «ai sensi del
DM 5.2.92, con necessario ed inevitabile criterio analogico» in quanto «anche idonea a contemperare gli aspetti sia di ordine verosimilmente traumatico remoti dell'evento, con anche gli aspetti riconosciuti come micro-traumatici laddove…
l'artrosi del rachide cervicale era riconosciuta essere in causa di servizio per “il micro-traumatismo cronico, sia esso statico che dinamico legato quindi a particolari posture assunte e mantenute nel tempo”»;
2.3. ha considerato inoltre gli «esiti della infrazione delle ossa nasali» («evidenziando
… come il quadro clinico allegato sia di pertinenza sinusopatica e faringitica,
…non derivante dalla condotta di “dovere”») , … «nella percentuale del 6% ai sensi del DM 5.02.1992, posto che la condizione è decisamente inferiore e diversa, in termini di effettiva ricaduta lavorativa, rispetto, ad esempio, ad una
“rinite cronica con stenosi bilaterale” (11-20%)»
2.4. ha quindi individuato la totale «riduzione della capacità lavorativa (IP)» in misura «pari al 18% (6 + 12), effettuando peraltro una somma aritmetica che appare anche impropria, anche se una formula a scalare non modificherebbe in maniera significativa la percentuale complessiva»; con corrispondente danno biologico pari al 9%
2.5. ha precisato, in replica alle osservazioni di parte ricorrente, che per quanto relativo al «trauma contusivo del gomito destro e delle ginocchia bilateralmente
… non si rilevano esiti afferibili», come attestato dallo stesso CTP attoreo.
3. Le conclusioni del CTU si devono pertanto senz'altro attendibili, e non suscettibili di essere confutate dalle successive deduzioni attoree (note dell'11/2/25), evidenziando che:
pagina 3 di 7 3.1. il dr. ha esaurientemente spiegato il motivo della divergenza della Per_1
propria valutazione da quelle effettuante nell'ambito del riconoscimento della
«causa di servizio», le quali hanno debitamente considerato le conseguenze della esposizione «a rischio generico» durante tutto lo svolgimento dell'attività lavorativa, e non solo quelle strettamente riconducibili alla «causa … traumatica unica e concentrata dell'evento», oggetto del presente giudizio;
3.2. per quanto più specificamente relativo alle condizioni del ginocchio, si aggiunge che più dei “racconti” dell'interessato relativi a temporanei problemi di mobilità, contano i documenti ritualmente prodotti in giudizio e quindi consultati dal CTU,
e soprattutto l'esito della visita peritale, che è stato riportato nella relazione con specifico riferimento alle condizioni delle «ginocchia»: elementi in base ai quali l'Ausiliario ha escluso la sussistenza su tali articolazioni di postumi permanenti riconducibili agli eventi per cui è causa.
4. La domanda deve essere pertanto senz'altro respinta quanto all'evento del 2007.
5. Quanto all'evento del 1993 (pacificamente, - e documentatamente: v doc.3 allegato al ricorso – aggressione «con calci, pugni e perfino con una testata al volto», da parte di un «tifoso» mentre il ricorrente interveniva, durante una partita di calcio, in aiuto di un collega intento ad «impedire il contatto fisico tra le opposte tifoserie») si deve in primo luogo riconoscerne la riconducibilità alle ipotesi di cui al comma 563 dell'art.1 L.266/2005, il quale «non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico» (Cass.10791/17): laddove in tutta apparenza il servizio di presidio negli stadi è finalizzato alla tutela dell'ordine pubblico, e il notorio fenomeno della violenza esercitata da gruppi di “tifosi” negli stadi può essere plausibilmente ricondotto a un «tipo di criminalità».
pagina 4 di 7 6. Ciò premesso, si ritiene condivisibile la soluzione proposta dalla giurisprudenza (v
Cass. 17440/22) secondo cui la condizione di «vittima del dovere» consiste in una situazione di fatto (qualificata e riferita ad un determinato soggetto), come tale imprescrittibile, ovvero (in questo senso) in uno “status”: che l'interessato ha il diritto in ogni tempo fare accertare, al fine di esercitare i conseguenti diritti di varia natura maturati (non prescritti) o futuri che la presuppongono secondo la legge, attraverso l'inserimento nella graduatoria di cui all'art.3 DPR 243/06: graduatoria la cui istituzione concretizza e rende implicito in capo al legittimato l'interesse ad agire (art.100 cpc) in ogni tempo per l'accertamento della propria situazione nei confronti del convenuto. CP_1
7. A tal fine occorre stabilire, ai sensi del DPR 181/09 (Cfr Cass.6217/22) la
«percentuale unica di invalidità» secondo la formula «IC= DB+DM+ (IP-DB)» e in tal senso si osserva che:
7.1. l'art. 4 del citato DPR stabilisce che «la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico»
7.2. la sua entità deve pertanto essere accertata - direttamente) al Giudice, laddove (si ribadisce: v provvedimento 6/12/23) «il danno morale non è suscettibile di valutazione medico legale» (Cass 25164/20) - nel caso concreto ovvero sulla base delle specifiche allegazioni della parte interessata, che nella presente fattispecie mancano completamente;
7.3.
considerato che
il danno morale può essere risarcito «solo se provat[o] caso per caso» (Cass. 30461/24), ma che tuttavia la stessa vicenda in oggetto, per come descritta, suggerisce di escluderne la totale inesistenza, si ritiene congruo ed equo attribuire due punti a tale componente (a fronte dei 6 attribuibili al massimo);
7.4. in applicazione della citata formula la «percenutale unica» risulta quindi pari a 9
pagina 5 di 7 + 2 + (18 – 9) = 20
8. Ciò premesso, nessuno dei «benefici» rivendicati dal ricorrente può essere riconosciuto in questa sede, laddove:
8.1. il diritto alla «speciale elargizione» deve ritenersi coperto dalla prescrizione ritualmente eccepita dalla difesa convenuta: la quale, se non colpisce il diritto di venir riconosciuto «vittima del dovere», estingue tuttavia quello ad ottenere, con decorrenza dalla data di esigibilità, i singoli «emolumenti economici», come ricordato nello stesso ricorso nel quale non si omette di evidenziare un estratto della sentenza 17440/22 della corte di Cassazione in cui si rimarca che «la questione se la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dalla L. n. 266 del
2005, art. 1, commi 563-564, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile» lascia comunque «salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge»;
8.2. per i ratei (non prescritti) dei richiesti “assegni vitalizi”, difetta il presupposto sanitario richiesto dalla legge ovvero una invalidità permanente in misura «non inferiore ad un quarto» (art. 2 L.407/98 e art.5 L.206/04), e cioè al 25%;
8.3. ai sensi del DPR 510/99 le prestazioni appena coinsiderate sono le uniche di competenza del convenuto, in capo al quale difetta pertanto la CP_1
legittimazione passiva per l'accertamento del diritto agli ulteriori benefici indicati in ricorso, i quali dovranno essere richiesti alle «amministrazioni competenti» di cui al comma 5 dell'art.2 del citato Decreto (nei confronti delle quali si potrà eventualmente ricorrere al Giudice in caso di eventuale e contestato diniego: osservando per inciso e per completezza che le questioni relative ad ogni
«esenzione dall'imposta dei redditi» sono riservate alla giurisdizione tributaria, non essendo estendibile l'ambito di quella ordinaria, in materia, oltre quello ristretto di cui allo « speciale procedimento giurisdizionale avente spiccatissimi caratteri di eccezionalità, …destinato ad operare solo temporaneamente» di cui pagina 6 di 7 agli art.11 e 12 della L.206/2004: cfr SSUU Cass. 17078\11).
9. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite considera segue la parziale e reciproca soccombenza, e la qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
DICHIARA che il ricorrente deve essere ritenuto «Vittima del Dovere» con riferimento ai postumi dell'episodio del 31/1/93, con invalidità pari al 20%
CONDANNA l'Amministrazione convenuta, in favore del ricorrente, al pagamento del 50% delle spese di lite che liquida per l'intero in complessivi €
4.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
Pone le spese di Ctu a carico delle parti per il 50 % ciascuna
Ancona, 30/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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