Sentenza 28 febbraio 2006
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/02/2006, n. 4435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4435 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO DELLA REGIONE SICILIA, in persona del titolare della carica, legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, a 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che lo difende;
- ricorrente -
contro
SA GI, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della "Barocco Viaggi" s.n.c.;
- intimato -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Siracusa - sezione distaccata di Avola - n. 91 in data 12 agosto 2002 (R.G. 455/2000);
sentiti, nella Pubblica udienza del 24/01/2006: il Cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Siracusa - Sezione distaccata di - Avola - in composizione monocratica, ha parzialmente accolto l'opposizione proposta da GI RO, in proprio e quale legale rappresentante della Barocco Viaggi s.n.c., contro due ordinanze-ingiunzioni emesse dall'Ispettorato provinciale del lavoro di Siracusa per il pagamento di sanzioni pecuniarie irrogate - per violazione di norme sul collocamento (omessa comunicazione all'ufficio dell'assunzione di due lavoratori e mancato rilascio agli stessi della dichiarazione contenente i dati della registrazione, effettuata sul libro matricola). Le sanzioni di complessive L. 4.048.000, pari a Euro 2.090,62, sono state ridotte alla somma di Euro 1.136,21. A tale decisione il Tribunale è pervenuto facendo applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 8, interpretato nel senso che contempla l'irrogazione della sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo, sia nell'ipotesi di concorso formale, sia nell'ipotesi di concorso materiale.
La cassazione della sentenza è domandata dall'Assessorato regionale del lavoro della Regione Sicilia con ricorso per un unico motivo;
non ha svolto attività di resistenza l'intimato.
Disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso con ordinanza 27.1.2005, questa è stata ritualmente eseguita alla parte presso il difensore costituito nel giudizio di merito a mezzo del servizio postale (spedizione del 10.2.05; ricevimento in data 15.2.05).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l'unico motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione della L. 8 novembre 1996, n. 608, art. 8 bis (di conversione del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510), nonché della L. 24 novembre 1981, n. 689, art.
8. Sostiene l'amministrazione che, in caso di pluralità di violazioni detta medesima norma di legge in materia di collocamento al lavoro, non è applicabile la disciplina della continuazione, che concerne solo l'ipotesi di violazione di diverse disposizioni o della stessa disposizione compiute con una soia azione od omissione. Nella fattispecie ricorreva l'ipotesi di illeciti a struttura pluralistica, con sanzioni pecuniarie proporzionali, determinate mediante la moltiplicazione della sanzione base per il numero dei lavoratori, escludente l'istituto della continuazione secondo una scelta discrezionale del legislatore. La Corte giudica fondato il ricorso.
La materia del collocamento al lavoro certamente è estranea all'ambito della materia previdenziale e assistenziale, cosicché, alle violazioni amministrative ad essa inerenti, non è applicabile la L. n. 689 del 1981, art. 8, comma 2, nel testo di cui al D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, art. 1 sexies (convertito, con modifiche,
dalla L. n. 11 del 1986), che ha introdotto l'istituto della continuazione con riguardo ad una pluralità di violazioni amministrative - della stessa o di diverse norme di legge - in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, poste in essere, anche in tempi diversi, in esecuzione di un medesimo disegno. Quanto al primo comma dello stesso art. 8, esso prevede l'unificazione della sanzione per le sole violazioni commesse con un'unica azione od omissione (concorso formale di illeciti) e non anche quando la pluralità delle violazioni si riconduce a condotte distinte (concorso materiale di illeciti), rendendo, quindi, irrilevante che le più azioni od omissioni siano commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.
In merito, la giurisprudenza della Corte è assolutamente pacifica nel senso che la previsione relativa all'istituto del cosiddetto "cumulo giuridico" tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate - per le sole ipotesi, cioè, di violazioni plurime, ma commesse con un'unica azione od omissione - non è suscettibile di essere estesa alla diversa ipotesi del concorso materiale - di concorso, cioè, tra violazioni commesse con più azioni od omissioni -, senza che possa, ritenersi applicabile a tale ultima ipotesi, in via analogica, la normativa dettata dall'art. 81 del codice penale in tema di continuazione tra reati, sia perché il citato art. 8 prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza (con conseguente evidenza dell'intento del legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi), sia perché la differenza morfologica tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano estese alla materia degli illeciti amministrativi (cfr. Cass. 20 maggio 1992, n. 6063; 17 marzo 1994, n. 2573; 18 aprile 1994, n. 3693; 22 giugno 1995, n. 7042; 1 agosto 1997, n. 7160; 26 ottobre 1998, n. 10636; 20 novembre 1998, n. 11727; 4 agosto 2000, n. 10244; 26 novembre 2002, n. 16699; 28 dicembre 2004, n. 24060). Si deve altresì enunciare il principio secondo il quale non è applicabile, alle violazioni amministrative commesse in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 507 del 1999, la disciplina sanzionatoria della continuazione, non potendo trovare applicazione retroattiva il disposto dell'art. 8 bis, introdotto dall'art. 94 del citato decreto, che ha inteso regolare secondo i principi della continuazione ("reiterazione") anche la pluralità di violazioni della stessa indole, con disposizione di maggior favore per l'autore della trasgressione (Cass. 15 marzo 2001, n. 3756; 28 novembre 2003, n. 18212).
La sentenza impugnata è, quindi, inficiata da errore di diritto laddove ha deciso la controversia interpretando la L. n. 689 del 1981, art. 8, comma 1, nel senso che la previsione relativa all'istituto del cosiddetto "cumulo giuridico" tra sanzioni si riferisce non alla sola ipotesi del concorso formale, ma anche a quella materiale. Di conseguenza ha omesso di accertare sia l'epoca in cui era stata commessa la violazione, ai fini della verifica di applicabilità dell'innovazione normativa sopra richiamata, sia i fatti necessari per stabilire se, nel caso di specie, ricorresse l'ipotesi della pluralità o dell'unicità dell'azione o omissione. Pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio ad un Giudice di pari grado perché nel nuovo giudizio si proceda, in applicazione dei principi di diritto enunciati, agli accertamenti di fatto omessi e a determinare le sanzioni pecuniarie dovute dalle parti opponenti. Il Giudice del rinvio è incaricato altresì di provvedere alla regolazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione, al Tribunale di Siracusa in composizione monocratica. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 24 gennaio 2006. Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2006