TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/11/2025, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 12/11/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in al 1938/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Prestazione: indennità - rendita vitalizia IL o equivalente - altre ipotesi;
T R A
, (c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. DE RISI MICHELA e SCALA MASSIMO ( ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
ed elettivamente domiciliata presso gli stessi;
RICORRENTE
C O N T R O
IL (c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. ABETE P.IVA_1
VE ( ) VIA VICO DELLE ROSE 4 80048 SANT'ANASTASIA; ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIA NUOVA POGGIOREALE, 80143
NAPOLI ; RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.3.2024, la ricorrente in epigrafe, nella qualità di coniuge superstite del sig. (deceduto il 17.9.2019), esponeva: Persona_1
- che il marito era deceduto in data 17 settembre 2019, in località Palma Campania (NA), a causa di un “mesotelioma pleurico maligno”;
- che lo stesso, durante la propria attività lavorativa dal 1974 al 2017, aveva sempre svolto le mansioni di operaio nel settore dell'edilizia come muratore, dapprima nel comparto residenziale privato e pubblico e poi nel comparto elettrico, lavorando per società che si occupavano esclusivamente della realizzazione di impianti elettrici, su appalti sia privati che pubblici;
- di essere, quindi, a causa di quest'attività, sempre stato esposto all'amianto, manipolando materiali contenenti amianto;
- che, in seguito al decesso del marito, la ricorrente aveva inoltrato all'IL domanda volta ad ottenere il riconoscimento della malattia professionale del coniuge, per aver lo stesso contratto, nell'espletamento dell'attività lavorativa, la seguente patologia: “mesotelioma”;
- che, con provvedimento del 1.1.2021, l'IL aveva comunicato alla sig.ra che “per Pt_1 il decesso dell'assicurato non può essere riconosciuto il diritto alla rendita superstiti in quanto la morte non è riconducibile all'evento”;
- che, pertanto, in data 20.5.2022, la ricorrente aveva proposto opposizione avverso tale determinazione, rimasta, tuttavia, inevasa.
- deduceva che, contrariamente a quanto sostenuto dai sanitari dell'IL, il “mesotelioma pleurico”, a seguito dell'espressa integrazione degli articoli 3 e 211 del D.P.R del 30.06.1965
n.1124, è una malattia nosologicamente definita ovvero nominativamente indicata nella tabella delle nuove malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura, in particolare alla voce n. 57 lettera b) di cui al D.M. del 09.04.2008 e, pertanto, l'origine professionale della stessa può anche essere desunta, con elevato grado di probabilità, dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro e dalla durata della prestazione lavorativa.
Pertanto, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, il predetto istituto chiedendo di “accertare e dichiarare che il sig. per il periodo dal 1974 Persona_1 al 2017, è stato un lavoratore reiteratamente esposto alla malattia professionale denunciata, per cui, accertare e dichiarare che il decesso del 17.09.2019 avvenuto a Palma Campania (Na) del detto lavoratore è avvenuto a causa delle lavorazioni effettuate presso le società Persona_1 di cui al capo n. 2, di cui era dipendente;
- per l'effetto, condannare l'IL in persona del
Presidente pro tempore, a corrispondere all'odierna ricorrente la rendita Parte_1 dovuta ai supersiti ex artt.85,105,106,231 e 233 del DPR 1124/1965, valutabile nella misura del
50%, o nella diversa valutazione ritenuta corretta all'esito del presente procedimento, anche a seguito di CTU medica, con decorrenza dal giorno successivo a quello della morte, oltre interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge, il tutto con vittoria di spese e competenze professionali in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'IL si costituiva tardivamente in giudizio, rimarcando l'insussistenza di un nesso eziologico tra la malattia professionale e la morte dell' , ritenendo che non risultasse provata l'esposizione “lavorativa” del predetto Per_1 all'amianto. Concludeva, dunque, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Concluse le operazioni peritali, acquisita la documentazione prodotta, espletato il libero interrogatorio di parte ricorrente, sentiti due testi di parte ricorrente, acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
La fattispecie costitutiva del diritto alla rendita ai superstiti, di cui all'art. 85 del D.P.R. n.
1124/1965, risulta integrata non solo dalla morte del titolare della rendita, ma anche dal nesso di causalità tra l'infortunio sul lavoro o la tecnopatia e il decesso medesimo (Cass., sez. lav.,
23/06/2016, n. 13060).
Invero, il coniuge superstite ha diritto al riconoscimento di una rendita di reversibilità ove tra l'originaria patologia e la morte del titolare del trattamento sussista un nesso di causalità idoneo a contribuire, quale concausa, al decesso medesimo, quantomeno determinandone l'anticipazione.
(Cass., sez. lav., 26/01/2010, n. 1570).
Ciò posto, si osserva che oggetto di contestazione da parte dell'istituto è la riconducibilità della patologia del coniuge della ricorrente all'attività lavorativa dallo stesso prestata.
Ebbene, il libero interrogatorio di parte ricorrente, nonché l'esame dei due testi di parte ricorrente hanno consentito di ritenere provata l'esposizione del de cuius all'amianto nel corso dell'attività lavorativa dallo stesso prestata.
Le testimonianze rese, invero, rispettivamente da un amico e da un collega del de cuius, hanno consentito di accertare che il sig. era impiegato nell'attività di demolizione delle cabine Per_1 contenenti cavi elettrici e si occupava, altresì, del loro rifacimento. Tali cabine contenevano amianto che, durante lo smontaggio, si disperdeva, lasciando finanche impolverati gli abiti del de cuius.
Le dichiarazioni dei testi sono risultate convergenti nel contenuto sia quanto alla descrizione delle modalità esecutive della prestazione lavorativa resa dal ricorrente, sia con riferimento alle condizioni in cui lo stesso si trovava a lavorare e, pertanto, sono state valutate attendibili.
Al riguardo va osservato, come a più riprese affermato dalla S.C., da ultimo con
Sentenza n. 16529 del 21/08/2004 e con ordinanza n. 21239 del 09/08/2019, che “la valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione, al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sè, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite)”.
A conclusione dell'espletamento della prova testimoniale e ai fini della risoluzione della controversia, si è reso necessario ricorrere all'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio per l'accertamento del nesso di causalità fra attività lavorativa prestata dal sig. e patologia Per_1 accertata.
All'esito delle indagini peritali, il c.t.u. nominato, dott. affermava che la Persona_2 patologia dalla quale era affetto il sig. , ossia “Mesotelioma pleurico maligno a Per_1 rappresentazione prevalentemente epiteliomorfa” aveva origine professionale, in quanto etiologicamente correlata all'attività lavorativa e che il decesso era causalmente riconducibile alla predetta malattia professionale.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il c.t.u. relazionava quanto segue: “Dalla documentazione sanitaria rinvenuta agli atti, risulta che il defunto sig. era Persona_1 affetto dalla seguente neoplasia: “Mesotelioma pleuricomaligno a rappresentazione prevalentemente epiteliomorfa”. L'esame della documentazione, con particolar riferimento ai referti TAC torace del 15.02.2019 e del 5.04.2019, evidenzia altresì che il De cuius era affetto anche da altre condizioni patologiche (“placche ateromasiche calcifiche dell'arco aortico”;“spondiloartrosi”), che comunque non saranno in tale sede prese in considerazione in quanto non oggetto del presente ricorso, tenuto anche conto che le stesse non possono essere ritenute in alcun modo di per sé responsabili del decesso poi verificatosi. La neoplasia pleurica da cui era affetto il De cuius risulta essersi manifestata nelmese di gennaio 2019 con comparsa di versamento pleurico (inizialmente drenato e poi recidivato) e poi istologicamente confermata in modo definitivo a seguito di esame istologico eseguito su campione operatorio da intervento chirurgico di “pleurectomia parietale inferiore e decorticazione parziale del lobo inferiore sinistro”, praticato in data 15.07.2019 presso l'U.O. dell' A. Controparte_1 CP_2
Cardarelli” di Napoli.
Nonostante tutti gli ulteriori presìdi terapeutici poi attuati, tale patologia è poi andata incontro ad evoluzione sfavorevole con rapida ed inesorabile compromissione dello stato di salute del paziente, andando a costituire la causa del successivo decesso del 17.09.2019, così come specificamente attestato dalla scheda ISTAT di morte agli atti.
Allo scopo di accertare un'eventuale origine professionale di tale infermità e, pertanto, del successivo decesso del sig. , vi è preliminarmente da rilevare che, nel ricorso introduttivo, Per_1 viene sottolineato in proposito lo specifico ruolo causale che sarebbe stato svolto dalla presenza nell'ambiente lavorativo di fibre di amianto, per cui si ritiene opportuno esporre di seguito alcune considerazioni su tale sostanza e sulla sua azione nociva.
L'amianto (o asbesto) è un minerale naturale a struttura microcristallina e di aspetto fibroso, che, in virtù della sua notevole resistenza al calore, nel passato è stato molto usato in cicli lavorativi industriali, nonché come materiale di coibentazione in vari settori, tra cui quello dell'edilizia. Già da tempo è noto che il contatto con tale agente chimico può determinare l'insorgenza di diverse patologie, le quali sono generalmente caratterizzate da lungo periodo di latenza (anche di alcuni decenni), ossia da un lungo intervallo di tempo tra l'inizio dell'esposizione e la comparsa della malattia. In particolare le patologie attualmente riconosciute come amianto- correlate sono le seguenti: l'asbestosi, le placche pleuriche, i tumori del polmone e/o di altre sedi, i mesoteliomi.
L'asbestosi è un malattia respiratoria cronica legata alle proprietà delle fibre di asbesto di provocare una fibrosi del tessuto polmonare, con conseguente riduzione dell'espansibilità parenchimale e della capacità funzionale, ed insorgenza di un quadro più o meno grave di insufficienza respiratoria cronica. Le placche pleuriche asbestosiche rappresentano un reperto radiologico, spesso non associato a significative ripercussioni funzionali negative, il quale viene sovente evidenziato solo occasionalmente nel corso di indagini radiologiche praticate per altri motivi. Anche la cancerogenità dell'amianto è ormai accertata da tempo e la patologia tumorale amianto-correlata di gran lunga più frequente è il cancro del polmone;
oltre a ciò, numerosi studi epidemiologici hanno dimostrato un incremento di tumori negli esposti all'amianto, anche a carico di altri organi, quali l'esofago, lo stomaco, il colonretto, la laringe, la faringe, la bocca, il rene e le ovaie. Infine, ed è il caso specificamente prospettato nella fattispecie in esame, i mesoteliomi da asbesto sono neoplasie (a prognosi quasi sempre infausta) della pleura polmonare o del peritoneo, ma che possono riguardare anche altri tessuti, come pericardio e tunica vaginale del testicolo;
si tratta di lesioni cosiddette “patognomoniche”, cioè tipiche dell'esposizione ad amianto, per cui, nel caso di loro riscontro è possibile affermare con ragionevole certezza che la loro etiologia sia da attribuire pressoché in via esclusiva al contatto con tale sostanza. D'altra parte, il ruolo etiologico dell'esposizione all'amianto nell'insorgenza delle suddette infermità risulta confermato, oltre che nella letteratura scientifica, anche in ambito normativo, tenuto conto che l'ultima revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 del DPR 1124/65 (D.M. 10 ottobre
2023 pubblicato suG.U.R.I. SerieGenerale n. 270 del 18.11.2023), contempla specificamente al punto 53 (“malattie da asbesto [esclusa l'asbestosi]”) i seguenti quadri morbosi: “a) placche e ispessimenti pleurici con o senza atelettasia rotonda”; “b) mesotelioma maligno pleurico”; “c) mesotelioma maligno pericardico”; “d) mesotelioma maligno peritoneale”; e)mesoteliomamaligno della tunica vaginale del testicolo”; “f) carcinoma polmonare”; “g) tumore maligno della laringe”; “h) tumore maligno dell'ovaio”; (tali infermità vengono messe in specifica correlazione etiologica con le “lavorazioni che espongono all'azione delle fibre di asbesto” e per esse non è previsto un periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del rapporto di lavoro).
Pertanto, al fine di poter affermare che la malattia denunciata sia effettivamente di natura professionale, sarà necessario stabilire in via preliminare se la stessa abbia i caratteri del mesotelioma maligno pleurico e se il De cuius sia stato realmente esposto all'azione nociva dell'amianto durante la propria attività lavorativa Per quanto riguarda il primo aspetto, vi è da rilevare che non vi può essere alcun dubbio che la patologia in esame sia da identificare proprio in quella prevista dal punto 53b) della suddetta tabella delle malattie professionali, in quanto, così come già precisato in precedenza, a seguito di esame istologico ed immunoistochimico eseguito su tessuto pleurico operatorio, la stessa risulta essere stata specificamente inquadrata dal punto di vista istologico come “mesotelioma bifasico con maggiore rappresentazione della componente epitelioide” (cfr. relativo referto del 25.07.2019, rinvenuto in atti). D'altra parte, ad ulteriore conferma di ciò, vi è altresì da sottolineare che tale specifica neoplasia viene attestata anche nella scheda ISTAT di morte, nonché di per sé indicata quale causa di exitus.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, cioè se il De cuius sia stato o meno realmente esposto ad amianto durante la propria vita lavorativa, in assenza agli atti di documentazione relativa all'eventuale esecuzione di specifici monitoraggi strumentali ambientali, risulta necessario procedere ad una attenta valutazione delle mansioni professionali a suo tempo da lui svolte.
Atal proposito, così come documentato dall'estratto conto previdenziale in atti, lo stesso ha svolto la propria attività lavorativa dal 1974 fino al 2017 espletando mansioni di muratore presso varie aziende operanti nel settore dell'edilizia pubblica e privata, nonché in quello dell'impiantistica elettrica. In particolare, sulla base delle deposizioni testimoniali raccolte all'udienza del 17.06.2025, risulta tra l'altro che il De cuius, in riferimento ad attività di posa di cavi elettrici, “svolgeva le mansioni di manovale, occupandosi della demolizione delle cabine contenenti tali cavi ed occupandosi del loro rifacimento” (cfr. deposizione del teste , Tes_1 nonché che “si occupava della rimozione dei vecchi impianti delle cabine che contenevano PVC e muratura e che contenevano amianto” e “della rimozione della parte in cemento delle vecchie cabine utilizzando il martello pneumatico il che provocava la dispersione di polveri che in assenza di un sistema di aerazione venivano inalati” (cfr. deposizione del teste ). Testimone_2
Pertanto, considerato che almeno fino alla fine degli anni '80, l'amianto era una sostanza di frequente utilizzo anche in ambito edilizio come materiale di coibentazione adoperato nella realizzazione di diversi tipi di costruzioni (dove ha peraltro continuato a permanere anche in epoca successiva), appare di chiara evidenza come il De cuius, svolgendo quotidianamente l'attività di muratoree occupandosi spesso della demolizione di vecchi manufatti edili, sia civili che industriali, possa essere stato certamente esposto in modo abituale e significativo all'azione nociva di tale agente cancerogeno. A tal proposito, vi è da sottolineare che tale affermazione risulta assolutamente in linea con quanto riportato anche nell'ottavo rapporto IL sul Registro
Nazionale dei Mesoteliomi (pubblicato nel febbraio 2025 e relativo all'anno 2024), che non a caso indica tra i gruppi di lavoratori maggiormente esposti all'insorgenza dei mesoteliomi proprio quelli con mansioni di “muratore” e “manovale edile” (cfr. tabella 52 a pag. 115). Oltre a ciò, che il De cuius sia stato effettivamente esposto ad asbesto risulta altresì suffragato anche dall'esito degli esami TC H.R. del torace a loro tempo eseguiti presso il
CentroDiagnostico Sarnese di Sarno (Sa), a seguito dei quali veniva tra l'altro evidenziato un quadro radiologico (“ispessimento dei foglietti pleurici”) pienamente compatibile con quelle cosiddette “placche pleuriche” universalmente considerate come patognomoniche di esposizione ad amianto (cfr. relativi referti del 15.02.2019 e del 5.04.2019, rinvenuti agli atti). D'altra parte, premesso che il già citato rapporto sul Registro Nazionale dei Mesoteliomi stabilisce anche apposite linee guida per la classificazione e codifica dell'esposizione all'amianto prevedendo a tal fine varie categorie di essa (professionale certa, professionale probabile, professionale possibile, familiare, ambientale, extralavorativa, improbabile, ignota, da definire, non classificabile), la natura tecnopatica della malattia neoplastica in esame risulta confermata anche dallo specifico giudizio formulato dal Responsabile del Registro Mesoteliomi della Campania che, a seguito di valutazione anamnestica e documentale, giungeva alla conclusione che “il Sig. Persona_1 era affetto da mesotelioma maligno con esposizione professionale ad amianto certa”(cfr. relativa attestazione del 5.03.2025, rinvenuta agli atti).
Pertanto, tenuto conto che la patologia neoplastica da cui era affetto il De cuius è rappresentata da un mesotelioma maligno pleurico, che durante l'espletamento della sua attività lavorativa si è effettivamente realizzata una abituale e prolungata esposizione ad amianto e che l'epoca di manifestazione dello specifico quadro morboso è del tutto compatibile con la pluridecennale durata dei tempi di latenza caratteristici dell'azione cancerogenetica di tale sostanza, la stessa infermità è da ritenere ascrivibile ad una delle malattie elencate nelle tabelle IL delle malattie professionali di cui alD.M.10 ottobre 2003 ed in particolare a quella riportata al punto 53 b).
Per tutto quanto suesposto, si può a giusta ragione affermare che la malattia neoplastica in esame ha origine professionale, essendo etiologicamente correlabile a quella prolungata esposizione ad amianto a cui il sig. è stato sottoposto nello svolgimento Persona_1 dell'attività lavorativa da lui espletata sin dal 1974 in qualità di operaio edile.
La stessa condizione patologica, così come anche specificamente attestato dalla scheda ISTAT di morte rinvenuta in atti, ha rappresentato la causa del decesso del De cuius, poi verificatosi in data
17.09.2019”.
Le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. – che non sono state oggetto di contestazione da parte dell'IL – sono pienamente giustificate dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale - che costituiscono parte integrante della presente motivazione - e possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
In conformità a tali conclusioni, deve ritenersi che il mesotelioma pleurico è stata causa efficiente del decesso del beneficiario.
Ne discende, conseguentemente, il diritto dell'odierna ricorrente alla rendita ai superstiti e, per l'effetto, l'IL va condannato al pagamento in favore della sig.ra (coniuge Parte_1 del lavoratore deceduto) della rendita spettante ai superstiti, calcolata secondo le disposizioni dall'art. 116 all'art. 120; ciò con decorrenza dal giorno successivo a quello della morte (17.9.2919), ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. n. 1124/1965.
Il tutto, oltre agli interessi legali a partire dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda;
mentre non è dovuta la rivalutazione monetaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese della c.t.u. liquidate, su istanza, con separato decreto vanno poste a carico dell'IL.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. In accoglimento del ricorso, condanna l'IL al pagamento in favore della ricorrente della rendita ai superstiti, dal giorno successivo a quello della morte del beneficiario (17.9.2019), oltre interessi legali a partire dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda e fino al soddisfo;
2. Condanna l'IL al pagamento delle spese di lite liquidate in € 4.638,00 oltre IVA e CPA se dovuti, e rimborso forfettario come per legge, con distrazione;
3. Pone definitivamente a carico dell'IL le spese della c.t.u.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 12/11/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Lorenza Recano
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 12/11/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in al 1938/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Prestazione: indennità - rendita vitalizia IL o equivalente - altre ipotesi;
T R A
, (c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. DE RISI MICHELA e SCALA MASSIMO ( ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
ed elettivamente domiciliata presso gli stessi;
RICORRENTE
C O N T R O
IL (c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. ABETE P.IVA_1
VE ( ) VIA VICO DELLE ROSE 4 80048 SANT'ANASTASIA; ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIA NUOVA POGGIOREALE, 80143
NAPOLI ; RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.3.2024, la ricorrente in epigrafe, nella qualità di coniuge superstite del sig. (deceduto il 17.9.2019), esponeva: Persona_1
- che il marito era deceduto in data 17 settembre 2019, in località Palma Campania (NA), a causa di un “mesotelioma pleurico maligno”;
- che lo stesso, durante la propria attività lavorativa dal 1974 al 2017, aveva sempre svolto le mansioni di operaio nel settore dell'edilizia come muratore, dapprima nel comparto residenziale privato e pubblico e poi nel comparto elettrico, lavorando per società che si occupavano esclusivamente della realizzazione di impianti elettrici, su appalti sia privati che pubblici;
- di essere, quindi, a causa di quest'attività, sempre stato esposto all'amianto, manipolando materiali contenenti amianto;
- che, in seguito al decesso del marito, la ricorrente aveva inoltrato all'IL domanda volta ad ottenere il riconoscimento della malattia professionale del coniuge, per aver lo stesso contratto, nell'espletamento dell'attività lavorativa, la seguente patologia: “mesotelioma”;
- che, con provvedimento del 1.1.2021, l'IL aveva comunicato alla sig.ra che “per Pt_1 il decesso dell'assicurato non può essere riconosciuto il diritto alla rendita superstiti in quanto la morte non è riconducibile all'evento”;
- che, pertanto, in data 20.5.2022, la ricorrente aveva proposto opposizione avverso tale determinazione, rimasta, tuttavia, inevasa.
- deduceva che, contrariamente a quanto sostenuto dai sanitari dell'IL, il “mesotelioma pleurico”, a seguito dell'espressa integrazione degli articoli 3 e 211 del D.P.R del 30.06.1965
n.1124, è una malattia nosologicamente definita ovvero nominativamente indicata nella tabella delle nuove malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura, in particolare alla voce n. 57 lettera b) di cui al D.M. del 09.04.2008 e, pertanto, l'origine professionale della stessa può anche essere desunta, con elevato grado di probabilità, dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro e dalla durata della prestazione lavorativa.
Pertanto, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, il predetto istituto chiedendo di “accertare e dichiarare che il sig. per il periodo dal 1974 Persona_1 al 2017, è stato un lavoratore reiteratamente esposto alla malattia professionale denunciata, per cui, accertare e dichiarare che il decesso del 17.09.2019 avvenuto a Palma Campania (Na) del detto lavoratore è avvenuto a causa delle lavorazioni effettuate presso le società Persona_1 di cui al capo n. 2, di cui era dipendente;
- per l'effetto, condannare l'IL in persona del
Presidente pro tempore, a corrispondere all'odierna ricorrente la rendita Parte_1 dovuta ai supersiti ex artt.85,105,106,231 e 233 del DPR 1124/1965, valutabile nella misura del
50%, o nella diversa valutazione ritenuta corretta all'esito del presente procedimento, anche a seguito di CTU medica, con decorrenza dal giorno successivo a quello della morte, oltre interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge, il tutto con vittoria di spese e competenze professionali in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'IL si costituiva tardivamente in giudizio, rimarcando l'insussistenza di un nesso eziologico tra la malattia professionale e la morte dell' , ritenendo che non risultasse provata l'esposizione “lavorativa” del predetto Per_1 all'amianto. Concludeva, dunque, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Concluse le operazioni peritali, acquisita la documentazione prodotta, espletato il libero interrogatorio di parte ricorrente, sentiti due testi di parte ricorrente, acquisite le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
La fattispecie costitutiva del diritto alla rendita ai superstiti, di cui all'art. 85 del D.P.R. n.
1124/1965, risulta integrata non solo dalla morte del titolare della rendita, ma anche dal nesso di causalità tra l'infortunio sul lavoro o la tecnopatia e il decesso medesimo (Cass., sez. lav.,
23/06/2016, n. 13060).
Invero, il coniuge superstite ha diritto al riconoscimento di una rendita di reversibilità ove tra l'originaria patologia e la morte del titolare del trattamento sussista un nesso di causalità idoneo a contribuire, quale concausa, al decesso medesimo, quantomeno determinandone l'anticipazione.
(Cass., sez. lav., 26/01/2010, n. 1570).
Ciò posto, si osserva che oggetto di contestazione da parte dell'istituto è la riconducibilità della patologia del coniuge della ricorrente all'attività lavorativa dallo stesso prestata.
Ebbene, il libero interrogatorio di parte ricorrente, nonché l'esame dei due testi di parte ricorrente hanno consentito di ritenere provata l'esposizione del de cuius all'amianto nel corso dell'attività lavorativa dallo stesso prestata.
Le testimonianze rese, invero, rispettivamente da un amico e da un collega del de cuius, hanno consentito di accertare che il sig. era impiegato nell'attività di demolizione delle cabine Per_1 contenenti cavi elettrici e si occupava, altresì, del loro rifacimento. Tali cabine contenevano amianto che, durante lo smontaggio, si disperdeva, lasciando finanche impolverati gli abiti del de cuius.
Le dichiarazioni dei testi sono risultate convergenti nel contenuto sia quanto alla descrizione delle modalità esecutive della prestazione lavorativa resa dal ricorrente, sia con riferimento alle condizioni in cui lo stesso si trovava a lavorare e, pertanto, sono state valutate attendibili.
Al riguardo va osservato, come a più riprese affermato dalla S.C., da ultimo con
Sentenza n. 16529 del 21/08/2004 e con ordinanza n. 21239 del 09/08/2019, che “la valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione, al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sè, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite)”.
A conclusione dell'espletamento della prova testimoniale e ai fini della risoluzione della controversia, si è reso necessario ricorrere all'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio per l'accertamento del nesso di causalità fra attività lavorativa prestata dal sig. e patologia Per_1 accertata.
All'esito delle indagini peritali, il c.t.u. nominato, dott. affermava che la Persona_2 patologia dalla quale era affetto il sig. , ossia “Mesotelioma pleurico maligno a Per_1 rappresentazione prevalentemente epiteliomorfa” aveva origine professionale, in quanto etiologicamente correlata all'attività lavorativa e che il decesso era causalmente riconducibile alla predetta malattia professionale.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il c.t.u. relazionava quanto segue: “Dalla documentazione sanitaria rinvenuta agli atti, risulta che il defunto sig. era Persona_1 affetto dalla seguente neoplasia: “Mesotelioma pleuricomaligno a rappresentazione prevalentemente epiteliomorfa”. L'esame della documentazione, con particolar riferimento ai referti TAC torace del 15.02.2019 e del 5.04.2019, evidenzia altresì che il De cuius era affetto anche da altre condizioni patologiche (“placche ateromasiche calcifiche dell'arco aortico”;“spondiloartrosi”), che comunque non saranno in tale sede prese in considerazione in quanto non oggetto del presente ricorso, tenuto anche conto che le stesse non possono essere ritenute in alcun modo di per sé responsabili del decesso poi verificatosi. La neoplasia pleurica da cui era affetto il De cuius risulta essersi manifestata nelmese di gennaio 2019 con comparsa di versamento pleurico (inizialmente drenato e poi recidivato) e poi istologicamente confermata in modo definitivo a seguito di esame istologico eseguito su campione operatorio da intervento chirurgico di “pleurectomia parietale inferiore e decorticazione parziale del lobo inferiore sinistro”, praticato in data 15.07.2019 presso l'U.O. dell' A. Controparte_1 CP_2
Cardarelli” di Napoli.
Nonostante tutti gli ulteriori presìdi terapeutici poi attuati, tale patologia è poi andata incontro ad evoluzione sfavorevole con rapida ed inesorabile compromissione dello stato di salute del paziente, andando a costituire la causa del successivo decesso del 17.09.2019, così come specificamente attestato dalla scheda ISTAT di morte agli atti.
Allo scopo di accertare un'eventuale origine professionale di tale infermità e, pertanto, del successivo decesso del sig. , vi è preliminarmente da rilevare che, nel ricorso introduttivo, Per_1 viene sottolineato in proposito lo specifico ruolo causale che sarebbe stato svolto dalla presenza nell'ambiente lavorativo di fibre di amianto, per cui si ritiene opportuno esporre di seguito alcune considerazioni su tale sostanza e sulla sua azione nociva.
L'amianto (o asbesto) è un minerale naturale a struttura microcristallina e di aspetto fibroso, che, in virtù della sua notevole resistenza al calore, nel passato è stato molto usato in cicli lavorativi industriali, nonché come materiale di coibentazione in vari settori, tra cui quello dell'edilizia. Già da tempo è noto che il contatto con tale agente chimico può determinare l'insorgenza di diverse patologie, le quali sono generalmente caratterizzate da lungo periodo di latenza (anche di alcuni decenni), ossia da un lungo intervallo di tempo tra l'inizio dell'esposizione e la comparsa della malattia. In particolare le patologie attualmente riconosciute come amianto- correlate sono le seguenti: l'asbestosi, le placche pleuriche, i tumori del polmone e/o di altre sedi, i mesoteliomi.
L'asbestosi è un malattia respiratoria cronica legata alle proprietà delle fibre di asbesto di provocare una fibrosi del tessuto polmonare, con conseguente riduzione dell'espansibilità parenchimale e della capacità funzionale, ed insorgenza di un quadro più o meno grave di insufficienza respiratoria cronica. Le placche pleuriche asbestosiche rappresentano un reperto radiologico, spesso non associato a significative ripercussioni funzionali negative, il quale viene sovente evidenziato solo occasionalmente nel corso di indagini radiologiche praticate per altri motivi. Anche la cancerogenità dell'amianto è ormai accertata da tempo e la patologia tumorale amianto-correlata di gran lunga più frequente è il cancro del polmone;
oltre a ciò, numerosi studi epidemiologici hanno dimostrato un incremento di tumori negli esposti all'amianto, anche a carico di altri organi, quali l'esofago, lo stomaco, il colonretto, la laringe, la faringe, la bocca, il rene e le ovaie. Infine, ed è il caso specificamente prospettato nella fattispecie in esame, i mesoteliomi da asbesto sono neoplasie (a prognosi quasi sempre infausta) della pleura polmonare o del peritoneo, ma che possono riguardare anche altri tessuti, come pericardio e tunica vaginale del testicolo;
si tratta di lesioni cosiddette “patognomoniche”, cioè tipiche dell'esposizione ad amianto, per cui, nel caso di loro riscontro è possibile affermare con ragionevole certezza che la loro etiologia sia da attribuire pressoché in via esclusiva al contatto con tale sostanza. D'altra parte, il ruolo etiologico dell'esposizione all'amianto nell'insorgenza delle suddette infermità risulta confermato, oltre che nella letteratura scientifica, anche in ambito normativo, tenuto conto che l'ultima revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 del DPR 1124/65 (D.M. 10 ottobre
2023 pubblicato suG.U.R.I. SerieGenerale n. 270 del 18.11.2023), contempla specificamente al punto 53 (“malattie da asbesto [esclusa l'asbestosi]”) i seguenti quadri morbosi: “a) placche e ispessimenti pleurici con o senza atelettasia rotonda”; “b) mesotelioma maligno pleurico”; “c) mesotelioma maligno pericardico”; “d) mesotelioma maligno peritoneale”; e)mesoteliomamaligno della tunica vaginale del testicolo”; “f) carcinoma polmonare”; “g) tumore maligno della laringe”; “h) tumore maligno dell'ovaio”; (tali infermità vengono messe in specifica correlazione etiologica con le “lavorazioni che espongono all'azione delle fibre di asbesto” e per esse non è previsto un periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del rapporto di lavoro).
Pertanto, al fine di poter affermare che la malattia denunciata sia effettivamente di natura professionale, sarà necessario stabilire in via preliminare se la stessa abbia i caratteri del mesotelioma maligno pleurico e se il De cuius sia stato realmente esposto all'azione nociva dell'amianto durante la propria attività lavorativa Per quanto riguarda il primo aspetto, vi è da rilevare che non vi può essere alcun dubbio che la patologia in esame sia da identificare proprio in quella prevista dal punto 53b) della suddetta tabella delle malattie professionali, in quanto, così come già precisato in precedenza, a seguito di esame istologico ed immunoistochimico eseguito su tessuto pleurico operatorio, la stessa risulta essere stata specificamente inquadrata dal punto di vista istologico come “mesotelioma bifasico con maggiore rappresentazione della componente epitelioide” (cfr. relativo referto del 25.07.2019, rinvenuto in atti). D'altra parte, ad ulteriore conferma di ciò, vi è altresì da sottolineare che tale specifica neoplasia viene attestata anche nella scheda ISTAT di morte, nonché di per sé indicata quale causa di exitus.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, cioè se il De cuius sia stato o meno realmente esposto ad amianto durante la propria vita lavorativa, in assenza agli atti di documentazione relativa all'eventuale esecuzione di specifici monitoraggi strumentali ambientali, risulta necessario procedere ad una attenta valutazione delle mansioni professionali a suo tempo da lui svolte.
Atal proposito, così come documentato dall'estratto conto previdenziale in atti, lo stesso ha svolto la propria attività lavorativa dal 1974 fino al 2017 espletando mansioni di muratore presso varie aziende operanti nel settore dell'edilizia pubblica e privata, nonché in quello dell'impiantistica elettrica. In particolare, sulla base delle deposizioni testimoniali raccolte all'udienza del 17.06.2025, risulta tra l'altro che il De cuius, in riferimento ad attività di posa di cavi elettrici, “svolgeva le mansioni di manovale, occupandosi della demolizione delle cabine contenenti tali cavi ed occupandosi del loro rifacimento” (cfr. deposizione del teste , Tes_1 nonché che “si occupava della rimozione dei vecchi impianti delle cabine che contenevano PVC e muratura e che contenevano amianto” e “della rimozione della parte in cemento delle vecchie cabine utilizzando il martello pneumatico il che provocava la dispersione di polveri che in assenza di un sistema di aerazione venivano inalati” (cfr. deposizione del teste ). Testimone_2
Pertanto, considerato che almeno fino alla fine degli anni '80, l'amianto era una sostanza di frequente utilizzo anche in ambito edilizio come materiale di coibentazione adoperato nella realizzazione di diversi tipi di costruzioni (dove ha peraltro continuato a permanere anche in epoca successiva), appare di chiara evidenza come il De cuius, svolgendo quotidianamente l'attività di muratoree occupandosi spesso della demolizione di vecchi manufatti edili, sia civili che industriali, possa essere stato certamente esposto in modo abituale e significativo all'azione nociva di tale agente cancerogeno. A tal proposito, vi è da sottolineare che tale affermazione risulta assolutamente in linea con quanto riportato anche nell'ottavo rapporto IL sul Registro
Nazionale dei Mesoteliomi (pubblicato nel febbraio 2025 e relativo all'anno 2024), che non a caso indica tra i gruppi di lavoratori maggiormente esposti all'insorgenza dei mesoteliomi proprio quelli con mansioni di “muratore” e “manovale edile” (cfr. tabella 52 a pag. 115). Oltre a ciò, che il De cuius sia stato effettivamente esposto ad asbesto risulta altresì suffragato anche dall'esito degli esami TC H.R. del torace a loro tempo eseguiti presso il
CentroDiagnostico Sarnese di Sarno (Sa), a seguito dei quali veniva tra l'altro evidenziato un quadro radiologico (“ispessimento dei foglietti pleurici”) pienamente compatibile con quelle cosiddette “placche pleuriche” universalmente considerate come patognomoniche di esposizione ad amianto (cfr. relativi referti del 15.02.2019 e del 5.04.2019, rinvenuti agli atti). D'altra parte, premesso che il già citato rapporto sul Registro Nazionale dei Mesoteliomi stabilisce anche apposite linee guida per la classificazione e codifica dell'esposizione all'amianto prevedendo a tal fine varie categorie di essa (professionale certa, professionale probabile, professionale possibile, familiare, ambientale, extralavorativa, improbabile, ignota, da definire, non classificabile), la natura tecnopatica della malattia neoplastica in esame risulta confermata anche dallo specifico giudizio formulato dal Responsabile del Registro Mesoteliomi della Campania che, a seguito di valutazione anamnestica e documentale, giungeva alla conclusione che “il Sig. Persona_1 era affetto da mesotelioma maligno con esposizione professionale ad amianto certa”(cfr. relativa attestazione del 5.03.2025, rinvenuta agli atti).
Pertanto, tenuto conto che la patologia neoplastica da cui era affetto il De cuius è rappresentata da un mesotelioma maligno pleurico, che durante l'espletamento della sua attività lavorativa si è effettivamente realizzata una abituale e prolungata esposizione ad amianto e che l'epoca di manifestazione dello specifico quadro morboso è del tutto compatibile con la pluridecennale durata dei tempi di latenza caratteristici dell'azione cancerogenetica di tale sostanza, la stessa infermità è da ritenere ascrivibile ad una delle malattie elencate nelle tabelle IL delle malattie professionali di cui alD.M.10 ottobre 2003 ed in particolare a quella riportata al punto 53 b).
Per tutto quanto suesposto, si può a giusta ragione affermare che la malattia neoplastica in esame ha origine professionale, essendo etiologicamente correlabile a quella prolungata esposizione ad amianto a cui il sig. è stato sottoposto nello svolgimento Persona_1 dell'attività lavorativa da lui espletata sin dal 1974 in qualità di operaio edile.
La stessa condizione patologica, così come anche specificamente attestato dalla scheda ISTAT di morte rinvenuta in atti, ha rappresentato la causa del decesso del De cuius, poi verificatosi in data
17.09.2019”.
Le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. – che non sono state oggetto di contestazione da parte dell'IL – sono pienamente giustificate dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale - che costituiscono parte integrante della presente motivazione - e possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
In conformità a tali conclusioni, deve ritenersi che il mesotelioma pleurico è stata causa efficiente del decesso del beneficiario.
Ne discende, conseguentemente, il diritto dell'odierna ricorrente alla rendita ai superstiti e, per l'effetto, l'IL va condannato al pagamento in favore della sig.ra (coniuge Parte_1 del lavoratore deceduto) della rendita spettante ai superstiti, calcolata secondo le disposizioni dall'art. 116 all'art. 120; ciò con decorrenza dal giorno successivo a quello della morte (17.9.2919), ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. n. 1124/1965.
Il tutto, oltre agli interessi legali a partire dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda;
mentre non è dovuta la rivalutazione monetaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese della c.t.u. liquidate, su istanza, con separato decreto vanno poste a carico dell'IL.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. In accoglimento del ricorso, condanna l'IL al pagamento in favore della ricorrente della rendita ai superstiti, dal giorno successivo a quello della morte del beneficiario (17.9.2019), oltre interessi legali a partire dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda e fino al soddisfo;
2. Condanna l'IL al pagamento delle spese di lite liquidate in € 4.638,00 oltre IVA e CPA se dovuti, e rimborso forfettario come per legge, con distrazione;
3. Pone definitivamente a carico dell'IL le spese della c.t.u.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 12/11/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Lorenza Recano