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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/11/2024, n. 7308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7308 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
Composta dai magistrati: dott.ssa Pagliari Anna Maria Presidente dott. Tilocca Alberto Consigliere relatore dott.ssa Giammusso Anna Chiara Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello in sede di riassunzione N.R.G. 7554/2021, riservato in decisione alla udienza del 27-6-2024 con il termine di giorni 60 per il deposito di conclusionale e vertente:
TRA
, nato in [...], il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Barberio, con indirizzo p.e.c.:
, per procura allegata telematicamente all'atto di Email_1 citazione in riassunzione – appellante in riassunzione. E
Controparte_1
di Roma, in persona del p.t. – appellato in riassunzione,
[...] CP_2 contumace. E Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma - intervenuto. Fatto
ha riassunto il giudizio di appello, con atto di citazione iscritto a ruolo Parte_1 in data 22-12-2021, a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 27410.21 dell'8- 11-2021 che ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3529/2029 del 27-5-
2019 con cui era stato rigettato il gravame del ricorrente avverso la ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. in data 1-12-2017, con la quale il Tribunale di Roma aveva rigettato, compensando le spese, la sua impugnazione al provvedimento del 6-9-2016 della di Roma che Controparte_1 aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria. Il ricorrente ha chiesto, con l'odierno atto di riassunzione, di concedergli la protezione sussidiaria ed in subordine la protezione umanitaria/speciale.
Il P.G. con atto in data 4-5-2023 ha espresso parere favorevole al riconoscimento della protezione sussidiaria. La Corte ha dichiarato la contumacia del
[...]
di Roma con ordinanza in data 23-4- Controparte_1
2024 ed ha trattenuto in decisione la causa alla udienza del 27-6-2024, tenutasi con modalità cartolari, con termine di giorni 60 per il deposito di conclusionale. L'appellante in riassunzione ha precisato le conclusioni come da atto di riassunzione con note scritte depositate in data 21-6-2024 ed ha depositato conclusionale in data 24-9-2024.
Diritto Ha affermato la Suprema Corte, con la ordinanza di rinvio dell'8-10-2021, riguardo al rigetto del riconoscimento della protezione sussidiaria, quanto segue:
< all'indagine concernente il ricorso dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi della lett. b) dell'art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007, tanto desumendosi dagli inequivoci richiami comparenti nell'intestazione del motivo, nonché dalla successiva illustrazione della censura …. con il conseguente apprezzamento della credibilità del ricorrente con specifico riferimento alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della
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forma di protezione sussidiaria specificamente indicata ….in particolare, varrà sottolineare come il giudice di merito, nel valutare la credibilità complessiva del richiedente asilo, ben potrà ritenere attendibili le dichiarazioni rese da quest'ultimo sulla base del significato eloquente anche di una singola circostanza ritenuta di per sé assorbente rispetto alla considerazione di ogni altro elemento di valutazione, purché di detta circostanza se ne sottolinei - o ne emergano con evidenza - i caratteri di decisività, senza limitarsi al richiamo di formule di sintesi o di modelli argomentativi meramente stereotipati;
rimane in ogni caso fermo come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non sia affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 e, inoltre, tenendo conto 'della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente' (di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), del d,lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendosi dare rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l'accadimento, sicché è compito dell'autorità amministrativa e del giudice dell'impugnazione di decisioni negative della , svolgere Controparte_1 un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l'esercizio di poteri – doveri d'indagine officiosi e l'acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (cfr. Sez. 6-1, Ordinanza n. 26921 del 14/11/2017, Rv 647023-
01); nel caso di specie, il giudice a quo, nel trattare della questione (allo stesso devoluta) relativa alla credibilità della vicenda narrata dal ricorrente, si è limitato ad affermare che “il primo giudice ha proceduto all'audizione personale del ricorrente ed ha, quindi, pronunciato su elementi acquisiti direttamente, respingendo la domanda per carenza dei requisiti previsti dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra, ritenendo che la vicenda narrata apparisse poco credibile. Il giudice di primo grado, non ha omesso di decidere sulle istanze istruttorie atteso che il ricorrente non ha reiterato, in udienza, alcuna richiesta istruttoria e non ha mai indicato alcun nominativo di teste da escutere. Ne consegue che, correttamente, il giudice ha ritenuto che la vicenda non fosse tale da far ritenere che il rientro del richiedente asilo nel paese di origine lo avrebbe esposto al pericolo di essere perseguitato per motivi di razza, religione e nazionalità. […] Peraltro, la vicenda narrata dal richiedente, relativa alle minacce di morte subite, da prima dagli abitanti del suo villaggio, e poi, a Madjuguri dalla comunità mussulmana, non presenta alcuna connessione con il clima politico della zona di provenienza e assume connotazioni di carattere prettamente personale ed esula, senza dubbio, anche dai presupposti generali di cui all'art. 14 del D.Lgs. 25/2007 al fine del riconoscimento della protezione sussidiaria” (pag. 3 della sentenza impugnata); tale motivazione deve ritenersi radicalmente inidonea a giustificare, in modo legittimo, l'affermata inattendibilità del ricorrente, trattandosi dell'esposizione di argomentazioni del tutto assertorie e, dunque, meramente apparenti, tanto in relazione alla credibilità in sé del dichiarante, quanto con riferimento alle specifiche situazioni di fatto allegate dall'istante; osserva, pertanto, il Collegio, come il giudice a quo abbia inammissibilmente trascurato di estendere la propria considerazione all'insieme delle dichiarazioni del ricorrente e di procedere all'esame dell'impegno dell'interessato eventualmente profuso nel fornire tutte le informazioni a sua disposizione ai fini del giudizio;
in particolare, varrà considerare come la corte territoriale abbia propriamente trascurato di circostanziare e articolare la valutazione di credibilità del richiedente in rapporto a ciascuno dei parametri di attendibilità dichiarativa sul cui necessario rilievo insiste la disposizione imperativa di cui all'art. 3, co. 5, del d.lgs. n. 51/2008, finendo col porsi in evidente contrasto con i canoni di interpretazione delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale espressamente raccomandati dalla legge e, più in generale, con la struttura 'procedimentale' e 'comprensiva' del ragionamento argomentativo imposto ai fini del controllo di quelle stesse dichiarazioni…. varrà, peraltro,
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rilevare l'ulteriore fondatezza della censura sollevata in questa sede con riguardo alla trascurata considerazione, da parte dei giudici di merito, della situazione socio – politica del paese di provenienza del ricorrente, con particolare riguardo all'idoneità delle istituzioni locali a fronteggiare le gravi minacce di morte dallo stesso asseritamente subite, là dove di dette minacce se ne intenda ritenere verosimile il ricorso, giudicandole estranee (come espressamente riferito dalla corte d'appello) ai casi di grave danno alla persona rilevante ai fini dell'art. 14 d.lgs. n. 251/2007; sul punto, è appena il caso di sottolineare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla protezione sussidiaria non può essere escluso dalla circostanza che a provocare il danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati, qualora nel Paese d'origine non vi sia un'autorità statale in grado di fornirgli un'adeguata ed effettiva tutela, con il conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull'attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull'eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali (Sez.1-, Ordinanza n. 26823 del 21/10/2019, Rv 655628-01; Sez.6-1, Ordinanza n. 16356 del 03/07/2017, Rv.644807- 01)….>>. Il ricorrente ha dichiarato il 6-9-2016 in sede di audizione davanti alla
[...]
di Roma (verbale in atti) di Controparte_1 essere nato a [...], nello stato interno della Nigeria denominato Ogun State;
di avere lasciato la Nigeria il 17-8-2015, arrivando in Italia dalla Libia il 28-1-2016; si è professato cristiano e riguardo ai motivi per cui ha lasciato il suo Paese ha dichiarato quanto segue: durante la festa chiamata “Oro” del 4-7-2015 tenutasi nella sua cittadina, poiché le donne non potevano uscire durante le celebrazioni, che avevano per oggetto la venerazione di un idolo, la madre del ricorrente, uscita di casa poiché era andata in viaggio essendo commerciante, era stata seguita fino a casa dai seguaci della festa, i quali sono entrati ed hanno aggredito la moglie del ricorrente e sua madre;
il ricorrente aveva opposto resistenza e ne era seguita una colluttazione nel corso della quale il ricorrente aveva spinto uno degli aggressori che portava sulla testa un vaso, contenente del fuoco per le celebrazioni, facendolo cadere per terra e che così si rompeva;
la madre del ricorrente veniva uccisa ed egli veniva portato via in un posto sconosciuto nel bosco, dove rimase prigioniero per due giorni, finché una guardia gli disse che poiché quel vaso conteneva i loro segreti, lo avrebbero dovuto uccidere;
la guardia gli disse anche che la moglie era stata aggredita ma lo slegò e lo lasciò fuggire;
il ricorrente non si recò alla polizia per denunciare il fatto poiché si trattava di una “faccenda” tradizionale e la legge al riguardo la faceva la comunità; sapendo che la sua vita era in pericolo, il ricorrente è subito partito alla volta di Madjugurj, nel Borno State -[Stato interno della Nigeria che si trova all'estremo nord-est della Nigeria (Borno, stato, Wikipedia 11-2-2020, sito web)]-, dove risiedeva la sorella della madre che era musulmana mai i familiari di questa non lo hanno accettato perché era cristiano, minacciandolo che se non se ne fosse andato lo avrebbero ucciso;
avendo saputo che la propria moglie ed i figli erano stati a loro volta cacciati dalla comunità, non riuscendo a trovarli e non avendo più nessuno, decise di espatriare;
teme di essere ucciso ritornando in
Nigeria. Questo racconto, al di là della narrazione che ne ha fatto nello specifico il ricorrente, tuttavia esprime, se raffrontato con le notizie riguardanti la Nigeria, una obiettiva condizione di pericolo per i credenti di fede cristiana a causa delle rivalità e lotte religiose intestine.
Come è noto la Nigeria è uno Stato federale, e lo Stato di Ogun, da cui proviene il ricorrente,
è uno dei 36 Stati della Nigeria ed è situato nella parte sud - ovest della Nigeria [Wikipedia, Ogun (stato), sito web, 3-10-2023).
Possono al riguardo citarsi le seguenti informazioni:
La Nigeria è divisa tra Nord, a maggioranza islamica e molto conservatore per la presenza di sette fondamentaliste, e Sud, dove la religione più praticata è il cristianesimo. In questo perenne stato di guerra, i vertici politici sono sempre stati inclini alla neutralità. Considerando
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gli ideali religiosi come potenziali interferenze a livello di stabilità nazionale, si è cercato di istituire uno Stato moderato nel rispetto di tutti i cittadini (La Nigeria tra religione, conflitti e diritti, www . faccecaso . com /2016/07/26);
….nonostante la persecuzione dei cristiani nel Nord della Nigeria venga spesso associata con il gruppo militante di matrice islamica Boko HA, i metodi a cui essa ricorre non si limitano alla semplice uccisione dei cristiani da parte dei militanti integralisti islamici. Questo avviene soprattutto nei 12 Stati del Nord (in cui vige la Sharia), dove il governo locale e le diverse comunità concedono ai cristiani una ristretta libertà religiosa. Anche i pastori FU esercitano forme di violenza nella regione del Middle Belt, prendendo d'assalto le abitazioni dei cristiani.
Tutti i cristiani sono travolti dall'impeto di questa persecuzione, ma i principali bersagli rimangono gli ex musulmani convertiti al cristianesimo. Può essere molto rischioso per i cristiani vivere nel Nord del paese. La Sharia è legge di Stato in 12 paesi a maggioranza islamica;
qui la conversione dall'islam a qualsiasi altra religione viene considerata illegale e spesso i cristiani vivono in una condizione di emarginazione forzata… Il sentimento di ostilità verso i cristiani viene spesso incoraggiato dagli insegnamenti e dalla pratica dell'integralismo islamico. A ciò si deve aggiungere che l'islam è la religione dominante nella parte settentrionale della Nigeria, mentre il cristianesimo prevale in quell a meridionale. La rivalità tra gruppi etnici (nella parte a Sud e in quella a Nord) si ripercuote spesso in maniera consistente sulla persecuzione dei cristiani. I gruppi militanti di matrice islamica come e i rappresentano i Per_1 Persona_2 principali responsabili della persecuzione dei cristiani nel Nord della Nigeria e nella regione del Middle Belt. La violenza perpetrata nella regione del Middle Belt indica che la persecuzione dei cristiani si sta espandendo nel Sud del paese. Per di più, la corruzione permea l'intera classe politica e le organizzazioni criminali (strutturate su base etnica) sono implicate nel traffico di droga e persino di esseri umani. Queste due attività illecite possono talvolta sfociare in atti di persecuzione contro i cri stiani. A complicare ulteriormente la situazione alcuni politici ritengono che la persecuzione nella regione del Middle Belt sia legata a un semplice conflitto economico, del tutto privo di implicazioni religiose… La maggior parte dei cristiani che vivono nel Sud sono liberi di professare la loro religione. Quelli che, invece, occupano il Nord e la regione del Middle Belt sono vittime della violenza perpetrata dai gruppi militanti di matrice islamica. Tali atti di violenza sfociano spesso in uccisioni, lesi oni fisiche o anche perdita dei propri beni. Altre due possibili conseguenze sono l'espropriazione delle terre o la privazione dei mezzi di sostentamento. I cristiani del Nord della Nigeria, soprattutto quelli che vivono negli Stati in cui vige la Sharia, sono soggetti a discriminazione ed emarginazione a causa del loro status di cittadini di serie B. Gli ex musulmani convertiti al cristianesimo vengono ripudiati dalle loro stesse famiglie e sono forzati ad abiurare la religione cristiana (PorteAperte/Open Doors, Italia Onlus,
Nigeria, 31-10-2018, sito web);
…La situazione è estremamente critica anche in Nigeria, dove in alcuni degli stati a maggioranza musulmana i cristiani sono gravemente discriminati e perseguitati. In particolare, quelli che vivono al Nord, costretti a subire gli attacchi della fazione di Boko
legata allo Stato islamico (Iswap). Mentre i cristiani del centro della Nigeria sono Per_1 vittime di sequestri sempre più frequenti e delle scorribande armate dei pastori semi-nomadi fulani, di religione musulmana, che mettono a ferro e fuoco interi villaggi per accaparrarsi le terre degli agricoltori cristiani. Tutto ciò ha provocato decine di migliaia di morti e indotto milioni di persone ad abbandonare le loro abitazioni (Libertà religiosa violata - Fondazione
Nigrizia Onlus, 6-5-2019 rapporto USCIRF, sito web);
L'articolo 15 della Costituzione stabilisce che nessuno può essere discriminato in base alla propria religione. La Nigeria è una Repubblica federale democratica composta da 36 Stati
e dal Territorio della Capitale Federale, dove si trova la capitale, Abuja. L'articolo 10
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specifica che né la Federazione né i singoli Stati possono adottare una religione di Stato.
L'articolo 38 della Costituzione garantisce anche le libertà di coscienza e di religione, che includono la libertà di praticare e diffondere una religione attraverso l'istruzione e il diritto alla conversione. Lo stesso articolo stabilisce inoltre che a nessuno può essere richiesto, contro la sua volontà, di ricevere un'istruzione religiosa non corrispondente alla propria affiliazione religiosa. Per promuovere l'integrazione sociale nel Paese più popoloso dell'Africa, l'articolo 15 della Costituzione obbliga lo Stato a favorire i matrimoni interreligiosi, nonché club e associazioni aperti a membri di diverse religioni. La Carta proibisce inoltre ai partiti politici di rendere l'appartenenza religiosa una condizione di appartenenza ad un partito politico…. Durante il periodo di riferimento, la Nigeria ha dovuto fronteggiare numerose problematiche. Queste includono: - guerra e terrore seminati dalla milizia jihadista Per_
nel nord-est del Paese e nei vicini e (oltre 20.000 morti Per_1 Per_3 Per_5 dal 2009, più di due milioni di rifugiati, milioni di persone che dipendono dagli aiuti umanitari, migliaia di donne e giovani rapiti, ridotti in schiavitù o reclutati con la forza per attacchi militari
e terroristici). Secondo i dati ufficiali, dal 2015 in poi l'esercito nigeriano, cooperando con le forze militari di alcune nazioni vicine, è riuscito a respingere . I militanti islamisti Per_1 da allora si sono divisi in fazioni, ma al momento della stesura di questo Rapporto non sono stati ancora completamente sconfitti - attacchi sanguinosi, per lo più perpetrati contro gli agricoltori cristiani da parte di pastori islamisti di etnia fulani (diverse migliaia di morti dal
2010). In questo conflitto che si svolge nella Middle Belt multietnica della Nigeria, la questione centrale è la terra, ma gli elementi etnici e religiosi sono strettamente collegati - violenti conflitti religiosi in varie parti del Paese, nei quali il motivo religioso si sovrappone a contesti socio-politici (diverse migliaia di morti dal 2000) - tensioni latenti e persistenti nel
Delta del Niger, ricco di risorse, dove sono in atto scontri e rivolte contro le autorità centrali
(nel 2006 e di nuovo in aumento nel 2016) (Aiuto alla Chiesa che Soffre ACN Svizzera
Liechtenstein, Libertà religiosa nel mondo, Nigeria 2018, sito web); da novembre 2018, nel nord-est della Nigeria ben 80mila persone sono state costrette a lasciare le proprie case per sfuggire alle violenze dei gruppi armati - tra cui - Per_1 Per_ che destabilizzano l'intera regione del lago . A Darne notizia è l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha), secondo cui tale cifra si aggiunge ai due milioni di profughi, soprattutto nello stato di Borno. Parte di queste persone superano poi il confine e Per_ vanno ad ingrossare i campi di profughi in , e Qui, non meno di 200mila Per_3 Per_5 persone hanno lo status di rifugiati, e di questi il 55 per cento sono minori…. (Il Metropolitano.it, 23-1-2019, Nigeria, ONU: Da novembre Boko HA ha creato 80mila profughi, sito web);
La dimensione religiosa aggrava la situazione, in un Paese diviso equamente tra un sud a maggioranza cristiana e un nord a maggioranza musulmana, e in cui la maggior parte dei combattimenti si svolge nella regione centrale, dove si trovano le terre più fertili…. (La mattanza dei cristiani in Nigeria, AGI - Agenzia Giornalistica Italiana, sito web, 24-7-2022); L'Islam sunnita sta avendo una crescita notevole soprattutto nel Sud-Est, ma è diffuso anche nella zona sud-occidentale fra molte comunità Yoruba, dove assume anche forme sincretiche con i culti tradizionali di questo gruppo. Nel Sud-Ovest si registra inoltre anche la presenza di comunità islamiche Ahmadiyya. Sono infine rilevanti le confessioni tradizionali, fra cui in particolare quella Yoruba, molto presente nel Sud-Ovest anche in forme sincretiche con i monoteismi dominanti. I culti sincretici risultano molto numerosi e importanti anche in altre zone meridionali, come ad esempio nello Stato di Edo, dove il Per_ cristianesimo spesso si mescola ai complessi di credenze tradizionali legate al . Accanto a Islam e Cristianesimo ricopre un'importanza particolare il complesso delle religioni tradizionali antecedenti all'arrivo dei monoteismi, fra cui di particolare rilevanza è la religione Yoruba. E' da segnalare infine la presenza di alcune forme religiose sincretiche fra credenze tradizionali e religioni dominanti (Islam e Cristianesimo), spesso caratterizzate da
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pratiche tipiche come ad esempio il c.d. juju…. Il termine Juju indica in senso stretto il complesso delle credenze locali in un potere 'magico' che, attraverso determinati rituali, può legare il destino di un individuo ad un oggetto. Simili credenze vengono ampiamente sfruttate dalle sette che le usano sia per attrarre adepti, sia come mezzo di costrizione psicologica per tenere poi legate alle organizzazioni gli individui che entrano in contatto con esse. Pratiche di questo tipo sono ampiamente sfruttate anche dalle organizzazioni che si occupano della tratta di essere umani…. La setta -[degli Ogboni]- è sicuramente la più conosciuta tra le società segrete tradizionali. Deriva dalla casta dei sacerdoti Yoruba ed esercita ancora oggi una notevole influenza nella società nigeriana grazie all'elevato status sociale dei suoi membri, che vengono reclutati tra gli strati più elevati della società nigeriana oppure per discendenza familiare o cooptazione. Nonostante l'ingresso nella confraternita fosse tradizionalmente aperto ai soli uomini di etnia Yoruba sembra che la possibilità di entrare nella confraternita sia ora aperta anche ai membri di atre etnie e, secondo alcune testimonianze, anche alle donne. Ciò ha permesso al culto di espandersi a tutta la Nigeria meridionale. La setta esercita notevole attrazione grazie alla rete di solidarietà e appoggi che riesce ad offrire, soprattutto nelle zone a maggioranza Yoruba tra lo Stato di Ogun e lo Stato di Lagos, dove si ritiene che la Ogboni conservi ancora in molti villaggi i poteri amministrativi dell'antica casta sacerdotale…. Gli individui che incorrono nelle ostilità dei culti tradizionali o di suoi membri possono trovare difficoltà a sfuggire alla confraternita. La società Ogboni in particolare ha infatti numerosi aderenti e può contare fra i suoi membri individui appartenenti alla classe dirigente nigeriana…. (Sant'Anna, Scuola Universitaria Superiore Pisa, Nigeria del Sud, Rapporto COI, novembre 2019, sito web).
Ed allora, il quadro di forte e violenta contrapposizione religiosa, come sopra delineato, che si registra in tutto il territorio della Nigeria, conferma l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del ricorrente;
questi, che è di fede religiosa cristiana, è originario di una zona della Nigeria, lo Stato interno di Ogun, dove maggiormente si registra l'attività di sette religiose locali;
una volta accertata la verosimiglianza delle sue dichiarazioni riguardo alla presenza nelle sue zone di origine di sette religiose violentemente attive nella celebrazioni di culti locali, non riconducibili alle religioni monoteiste tradizionali, poiché egli ha riferito di essere stato aggredito, minacciato e tenuto prigioniero dai seguaci di tali culti locali, si deve ritenere sussistente la condizione delineata dalla norma dell'art. 14, lett. b), del d.lgs. 19-11- 2007 n. 251, secondo cui “ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: … la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradate ai danni del richiedente nel suo Paese di origine”, nel senso che il ricorrente, nel caso ritorni nelle sue zone di origine (Ogun State, Nigeria), si troverebbe esposto al rischio di subire nuovamente violenze in danno della propria incolumità personale, ed anche della vita, da parte dei seguaci dei culti locali che già lo avevano aggredito e rapito, uccidendo sua madre, prima che espatriasse, e senza potere ottenere alcuna protezione dalle autorità locali. Si deve pertanto riconoscere in favore dell'appellante la protezione sussidiaria di cui all'art. 2, lett. g) e lett. h), ed all'art. 17 del d.lgs. 19-11-2007 n. 251, che comporta il rilascio in suo favore, da parte della competente autorità amministrativa, di un permesso di soggiorno con validità quinquennale (art. 23 d.lgs. 19-11-2007 n. 251).
Stante che si è accertata in questo grado e fase la protezione sussidiaria, avendo comunque il ricorrente instaurato il giudizio per chiedere la maggiore forma di protezione internazionale, non riproposta in questa sede, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di ogni stato e grado del processo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, giudicando in sede di giudizio di rinvio, in accoglimento dell'appello, secondo la domanda formulata con l'atto di citazione in riassunzione, ed in parziale riforma della ordinanza di primo grado, confermata nel resto, così provvede:
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1. riconosce in favore di , nato in [...], il [...], Parte_1 lo status di protezione sussidiaria;
2. compensa tra le parti le spese del giudizio di tutti gradi e fasi del giudizio.
Roma 10-10-2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Tilocca Alberto Anna Maria Pagliari
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
Composta dai magistrati: dott.ssa Pagliari Anna Maria Presidente dott. Tilocca Alberto Consigliere relatore dott.ssa Giammusso Anna Chiara Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello in sede di riassunzione N.R.G. 7554/2021, riservato in decisione alla udienza del 27-6-2024 con il termine di giorni 60 per il deposito di conclusionale e vertente:
TRA
, nato in [...], il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Barberio, con indirizzo p.e.c.:
, per procura allegata telematicamente all'atto di Email_1 citazione in riassunzione – appellante in riassunzione. E
Controparte_1
di Roma, in persona del p.t. – appellato in riassunzione,
[...] CP_2 contumace. E Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma - intervenuto. Fatto
ha riassunto il giudizio di appello, con atto di citazione iscritto a ruolo Parte_1 in data 22-12-2021, a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 27410.21 dell'8- 11-2021 che ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3529/2029 del 27-5-
2019 con cui era stato rigettato il gravame del ricorrente avverso la ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. in data 1-12-2017, con la quale il Tribunale di Roma aveva rigettato, compensando le spese, la sua impugnazione al provvedimento del 6-9-2016 della di Roma che Controparte_1 aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria. Il ricorrente ha chiesto, con l'odierno atto di riassunzione, di concedergli la protezione sussidiaria ed in subordine la protezione umanitaria/speciale.
Il P.G. con atto in data 4-5-2023 ha espresso parere favorevole al riconoscimento della protezione sussidiaria. La Corte ha dichiarato la contumacia del
[...]
di Roma con ordinanza in data 23-4- Controparte_1
2024 ed ha trattenuto in decisione la causa alla udienza del 27-6-2024, tenutasi con modalità cartolari, con termine di giorni 60 per il deposito di conclusionale. L'appellante in riassunzione ha precisato le conclusioni come da atto di riassunzione con note scritte depositate in data 21-6-2024 ed ha depositato conclusionale in data 24-9-2024.
Diritto Ha affermato la Suprema Corte, con la ordinanza di rinvio dell'8-10-2021, riguardo al rigetto del riconoscimento della protezione sussidiaria, quanto segue:
< all'indagine concernente il ricorso dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi della lett. b) dell'art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007, tanto desumendosi dagli inequivoci richiami comparenti nell'intestazione del motivo, nonché dalla successiva illustrazione della censura …. con il conseguente apprezzamento della credibilità del ricorrente con specifico riferimento alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della
R.G. 7554/2021 2
forma di protezione sussidiaria specificamente indicata ….in particolare, varrà sottolineare come il giudice di merito, nel valutare la credibilità complessiva del richiedente asilo, ben potrà ritenere attendibili le dichiarazioni rese da quest'ultimo sulla base del significato eloquente anche di una singola circostanza ritenuta di per sé assorbente rispetto alla considerazione di ogni altro elemento di valutazione, purché di detta circostanza se ne sottolinei - o ne emergano con evidenza - i caratteri di decisività, senza limitarsi al richiamo di formule di sintesi o di modelli argomentativi meramente stereotipati;
rimane in ogni caso fermo come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non sia affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 e, inoltre, tenendo conto 'della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente' (di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), del d,lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendosi dare rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l'accadimento, sicché è compito dell'autorità amministrativa e del giudice dell'impugnazione di decisioni negative della , svolgere Controparte_1 un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l'esercizio di poteri – doveri d'indagine officiosi e l'acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (cfr. Sez. 6-1, Ordinanza n. 26921 del 14/11/2017, Rv 647023-
01); nel caso di specie, il giudice a quo, nel trattare della questione (allo stesso devoluta) relativa alla credibilità della vicenda narrata dal ricorrente, si è limitato ad affermare che “il primo giudice ha proceduto all'audizione personale del ricorrente ed ha, quindi, pronunciato su elementi acquisiti direttamente, respingendo la domanda per carenza dei requisiti previsti dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra, ritenendo che la vicenda narrata apparisse poco credibile. Il giudice di primo grado, non ha omesso di decidere sulle istanze istruttorie atteso che il ricorrente non ha reiterato, in udienza, alcuna richiesta istruttoria e non ha mai indicato alcun nominativo di teste da escutere. Ne consegue che, correttamente, il giudice ha ritenuto che la vicenda non fosse tale da far ritenere che il rientro del richiedente asilo nel paese di origine lo avrebbe esposto al pericolo di essere perseguitato per motivi di razza, religione e nazionalità. […] Peraltro, la vicenda narrata dal richiedente, relativa alle minacce di morte subite, da prima dagli abitanti del suo villaggio, e poi, a Madjuguri dalla comunità mussulmana, non presenta alcuna connessione con il clima politico della zona di provenienza e assume connotazioni di carattere prettamente personale ed esula, senza dubbio, anche dai presupposti generali di cui all'art. 14 del D.Lgs. 25/2007 al fine del riconoscimento della protezione sussidiaria” (pag. 3 della sentenza impugnata); tale motivazione deve ritenersi radicalmente inidonea a giustificare, in modo legittimo, l'affermata inattendibilità del ricorrente, trattandosi dell'esposizione di argomentazioni del tutto assertorie e, dunque, meramente apparenti, tanto in relazione alla credibilità in sé del dichiarante, quanto con riferimento alle specifiche situazioni di fatto allegate dall'istante; osserva, pertanto, il Collegio, come il giudice a quo abbia inammissibilmente trascurato di estendere la propria considerazione all'insieme delle dichiarazioni del ricorrente e di procedere all'esame dell'impegno dell'interessato eventualmente profuso nel fornire tutte le informazioni a sua disposizione ai fini del giudizio;
in particolare, varrà considerare come la corte territoriale abbia propriamente trascurato di circostanziare e articolare la valutazione di credibilità del richiedente in rapporto a ciascuno dei parametri di attendibilità dichiarativa sul cui necessario rilievo insiste la disposizione imperativa di cui all'art. 3, co. 5, del d.lgs. n. 51/2008, finendo col porsi in evidente contrasto con i canoni di interpretazione delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale espressamente raccomandati dalla legge e, più in generale, con la struttura 'procedimentale' e 'comprensiva' del ragionamento argomentativo imposto ai fini del controllo di quelle stesse dichiarazioni…. varrà, peraltro,
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rilevare l'ulteriore fondatezza della censura sollevata in questa sede con riguardo alla trascurata considerazione, da parte dei giudici di merito, della situazione socio – politica del paese di provenienza del ricorrente, con particolare riguardo all'idoneità delle istituzioni locali a fronteggiare le gravi minacce di morte dallo stesso asseritamente subite, là dove di dette minacce se ne intenda ritenere verosimile il ricorso, giudicandole estranee (come espressamente riferito dalla corte d'appello) ai casi di grave danno alla persona rilevante ai fini dell'art. 14 d.lgs. n. 251/2007; sul punto, è appena il caso di sottolineare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla protezione sussidiaria non può essere escluso dalla circostanza che a provocare il danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati, qualora nel Paese d'origine non vi sia un'autorità statale in grado di fornirgli un'adeguata ed effettiva tutela, con il conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull'attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull'eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali (Sez.1-, Ordinanza n. 26823 del 21/10/2019, Rv 655628-01; Sez.6-1, Ordinanza n. 16356 del 03/07/2017, Rv.644807- 01)….>>. Il ricorrente ha dichiarato il 6-9-2016 in sede di audizione davanti alla
[...]
di Roma (verbale in atti) di Controparte_1 essere nato a [...], nello stato interno della Nigeria denominato Ogun State;
di avere lasciato la Nigeria il 17-8-2015, arrivando in Italia dalla Libia il 28-1-2016; si è professato cristiano e riguardo ai motivi per cui ha lasciato il suo Paese ha dichiarato quanto segue: durante la festa chiamata “Oro” del 4-7-2015 tenutasi nella sua cittadina, poiché le donne non potevano uscire durante le celebrazioni, che avevano per oggetto la venerazione di un idolo, la madre del ricorrente, uscita di casa poiché era andata in viaggio essendo commerciante, era stata seguita fino a casa dai seguaci della festa, i quali sono entrati ed hanno aggredito la moglie del ricorrente e sua madre;
il ricorrente aveva opposto resistenza e ne era seguita una colluttazione nel corso della quale il ricorrente aveva spinto uno degli aggressori che portava sulla testa un vaso, contenente del fuoco per le celebrazioni, facendolo cadere per terra e che così si rompeva;
la madre del ricorrente veniva uccisa ed egli veniva portato via in un posto sconosciuto nel bosco, dove rimase prigioniero per due giorni, finché una guardia gli disse che poiché quel vaso conteneva i loro segreti, lo avrebbero dovuto uccidere;
la guardia gli disse anche che la moglie era stata aggredita ma lo slegò e lo lasciò fuggire;
il ricorrente non si recò alla polizia per denunciare il fatto poiché si trattava di una “faccenda” tradizionale e la legge al riguardo la faceva la comunità; sapendo che la sua vita era in pericolo, il ricorrente è subito partito alla volta di Madjugurj, nel Borno State -[Stato interno della Nigeria che si trova all'estremo nord-est della Nigeria (Borno, stato, Wikipedia 11-2-2020, sito web)]-, dove risiedeva la sorella della madre che era musulmana mai i familiari di questa non lo hanno accettato perché era cristiano, minacciandolo che se non se ne fosse andato lo avrebbero ucciso;
avendo saputo che la propria moglie ed i figli erano stati a loro volta cacciati dalla comunità, non riuscendo a trovarli e non avendo più nessuno, decise di espatriare;
teme di essere ucciso ritornando in
Nigeria. Questo racconto, al di là della narrazione che ne ha fatto nello specifico il ricorrente, tuttavia esprime, se raffrontato con le notizie riguardanti la Nigeria, una obiettiva condizione di pericolo per i credenti di fede cristiana a causa delle rivalità e lotte religiose intestine.
Come è noto la Nigeria è uno Stato federale, e lo Stato di Ogun, da cui proviene il ricorrente,
è uno dei 36 Stati della Nigeria ed è situato nella parte sud - ovest della Nigeria [Wikipedia, Ogun (stato), sito web, 3-10-2023).
Possono al riguardo citarsi le seguenti informazioni:
La Nigeria è divisa tra Nord, a maggioranza islamica e molto conservatore per la presenza di sette fondamentaliste, e Sud, dove la religione più praticata è il cristianesimo. In questo perenne stato di guerra, i vertici politici sono sempre stati inclini alla neutralità. Considerando
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gli ideali religiosi come potenziali interferenze a livello di stabilità nazionale, si è cercato di istituire uno Stato moderato nel rispetto di tutti i cittadini (La Nigeria tra religione, conflitti e diritti, www . faccecaso . com /2016/07/26);
….nonostante la persecuzione dei cristiani nel Nord della Nigeria venga spesso associata con il gruppo militante di matrice islamica Boko HA, i metodi a cui essa ricorre non si limitano alla semplice uccisione dei cristiani da parte dei militanti integralisti islamici. Questo avviene soprattutto nei 12 Stati del Nord (in cui vige la Sharia), dove il governo locale e le diverse comunità concedono ai cristiani una ristretta libertà religiosa. Anche i pastori FU esercitano forme di violenza nella regione del Middle Belt, prendendo d'assalto le abitazioni dei cristiani.
Tutti i cristiani sono travolti dall'impeto di questa persecuzione, ma i principali bersagli rimangono gli ex musulmani convertiti al cristianesimo. Può essere molto rischioso per i cristiani vivere nel Nord del paese. La Sharia è legge di Stato in 12 paesi a maggioranza islamica;
qui la conversione dall'islam a qualsiasi altra religione viene considerata illegale e spesso i cristiani vivono in una condizione di emarginazione forzata… Il sentimento di ostilità verso i cristiani viene spesso incoraggiato dagli insegnamenti e dalla pratica dell'integralismo islamico. A ciò si deve aggiungere che l'islam è la religione dominante nella parte settentrionale della Nigeria, mentre il cristianesimo prevale in quell a meridionale. La rivalità tra gruppi etnici (nella parte a Sud e in quella a Nord) si ripercuote spesso in maniera consistente sulla persecuzione dei cristiani. I gruppi militanti di matrice islamica come e i rappresentano i Per_1 Persona_2 principali responsabili della persecuzione dei cristiani nel Nord della Nigeria e nella regione del Middle Belt. La violenza perpetrata nella regione del Middle Belt indica che la persecuzione dei cristiani si sta espandendo nel Sud del paese. Per di più, la corruzione permea l'intera classe politica e le organizzazioni criminali (strutturate su base etnica) sono implicate nel traffico di droga e persino di esseri umani. Queste due attività illecite possono talvolta sfociare in atti di persecuzione contro i cri stiani. A complicare ulteriormente la situazione alcuni politici ritengono che la persecuzione nella regione del Middle Belt sia legata a un semplice conflitto economico, del tutto privo di implicazioni religiose… La maggior parte dei cristiani che vivono nel Sud sono liberi di professare la loro religione. Quelli che, invece, occupano il Nord e la regione del Middle Belt sono vittime della violenza perpetrata dai gruppi militanti di matrice islamica. Tali atti di violenza sfociano spesso in uccisioni, lesi oni fisiche o anche perdita dei propri beni. Altre due possibili conseguenze sono l'espropriazione delle terre o la privazione dei mezzi di sostentamento. I cristiani del Nord della Nigeria, soprattutto quelli che vivono negli Stati in cui vige la Sharia, sono soggetti a discriminazione ed emarginazione a causa del loro status di cittadini di serie B. Gli ex musulmani convertiti al cristianesimo vengono ripudiati dalle loro stesse famiglie e sono forzati ad abiurare la religione cristiana (PorteAperte/Open Doors, Italia Onlus,
Nigeria, 31-10-2018, sito web);
…La situazione è estremamente critica anche in Nigeria, dove in alcuni degli stati a maggioranza musulmana i cristiani sono gravemente discriminati e perseguitati. In particolare, quelli che vivono al Nord, costretti a subire gli attacchi della fazione di Boko
legata allo Stato islamico (Iswap). Mentre i cristiani del centro della Nigeria sono Per_1 vittime di sequestri sempre più frequenti e delle scorribande armate dei pastori semi-nomadi fulani, di religione musulmana, che mettono a ferro e fuoco interi villaggi per accaparrarsi le terre degli agricoltori cristiani. Tutto ciò ha provocato decine di migliaia di morti e indotto milioni di persone ad abbandonare le loro abitazioni (Libertà religiosa violata - Fondazione
Nigrizia Onlus, 6-5-2019 rapporto USCIRF, sito web);
L'articolo 15 della Costituzione stabilisce che nessuno può essere discriminato in base alla propria religione. La Nigeria è una Repubblica federale democratica composta da 36 Stati
e dal Territorio della Capitale Federale, dove si trova la capitale, Abuja. L'articolo 10
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specifica che né la Federazione né i singoli Stati possono adottare una religione di Stato.
L'articolo 38 della Costituzione garantisce anche le libertà di coscienza e di religione, che includono la libertà di praticare e diffondere una religione attraverso l'istruzione e il diritto alla conversione. Lo stesso articolo stabilisce inoltre che a nessuno può essere richiesto, contro la sua volontà, di ricevere un'istruzione religiosa non corrispondente alla propria affiliazione religiosa. Per promuovere l'integrazione sociale nel Paese più popoloso dell'Africa, l'articolo 15 della Costituzione obbliga lo Stato a favorire i matrimoni interreligiosi, nonché club e associazioni aperti a membri di diverse religioni. La Carta proibisce inoltre ai partiti politici di rendere l'appartenenza religiosa una condizione di appartenenza ad un partito politico…. Durante il periodo di riferimento, la Nigeria ha dovuto fronteggiare numerose problematiche. Queste includono: - guerra e terrore seminati dalla milizia jihadista Per_
nel nord-est del Paese e nei vicini e (oltre 20.000 morti Per_1 Per_3 Per_5 dal 2009, più di due milioni di rifugiati, milioni di persone che dipendono dagli aiuti umanitari, migliaia di donne e giovani rapiti, ridotti in schiavitù o reclutati con la forza per attacchi militari
e terroristici). Secondo i dati ufficiali, dal 2015 in poi l'esercito nigeriano, cooperando con le forze militari di alcune nazioni vicine, è riuscito a respingere . I militanti islamisti Per_1 da allora si sono divisi in fazioni, ma al momento della stesura di questo Rapporto non sono stati ancora completamente sconfitti - attacchi sanguinosi, per lo più perpetrati contro gli agricoltori cristiani da parte di pastori islamisti di etnia fulani (diverse migliaia di morti dal
2010). In questo conflitto che si svolge nella Middle Belt multietnica della Nigeria, la questione centrale è la terra, ma gli elementi etnici e religiosi sono strettamente collegati - violenti conflitti religiosi in varie parti del Paese, nei quali il motivo religioso si sovrappone a contesti socio-politici (diverse migliaia di morti dal 2000) - tensioni latenti e persistenti nel
Delta del Niger, ricco di risorse, dove sono in atto scontri e rivolte contro le autorità centrali
(nel 2006 e di nuovo in aumento nel 2016) (Aiuto alla Chiesa che Soffre ACN Svizzera
Liechtenstein, Libertà religiosa nel mondo, Nigeria 2018, sito web); da novembre 2018, nel nord-est della Nigeria ben 80mila persone sono state costrette a lasciare le proprie case per sfuggire alle violenze dei gruppi armati - tra cui - Per_1 Per_ che destabilizzano l'intera regione del lago . A Darne notizia è l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha), secondo cui tale cifra si aggiunge ai due milioni di profughi, soprattutto nello stato di Borno. Parte di queste persone superano poi il confine e Per_ vanno ad ingrossare i campi di profughi in , e Qui, non meno di 200mila Per_3 Per_5 persone hanno lo status di rifugiati, e di questi il 55 per cento sono minori…. (Il Metropolitano.it, 23-1-2019, Nigeria, ONU: Da novembre Boko HA ha creato 80mila profughi, sito web);
La dimensione religiosa aggrava la situazione, in un Paese diviso equamente tra un sud a maggioranza cristiana e un nord a maggioranza musulmana, e in cui la maggior parte dei combattimenti si svolge nella regione centrale, dove si trovano le terre più fertili…. (La mattanza dei cristiani in Nigeria, AGI - Agenzia Giornalistica Italiana, sito web, 24-7-2022); L'Islam sunnita sta avendo una crescita notevole soprattutto nel Sud-Est, ma è diffuso anche nella zona sud-occidentale fra molte comunità Yoruba, dove assume anche forme sincretiche con i culti tradizionali di questo gruppo. Nel Sud-Ovest si registra inoltre anche la presenza di comunità islamiche Ahmadiyya. Sono infine rilevanti le confessioni tradizionali, fra cui in particolare quella Yoruba, molto presente nel Sud-Ovest anche in forme sincretiche con i monoteismi dominanti. I culti sincretici risultano molto numerosi e importanti anche in altre zone meridionali, come ad esempio nello Stato di Edo, dove il Per_ cristianesimo spesso si mescola ai complessi di credenze tradizionali legate al . Accanto a Islam e Cristianesimo ricopre un'importanza particolare il complesso delle religioni tradizionali antecedenti all'arrivo dei monoteismi, fra cui di particolare rilevanza è la religione Yoruba. E' da segnalare infine la presenza di alcune forme religiose sincretiche fra credenze tradizionali e religioni dominanti (Islam e Cristianesimo), spesso caratterizzate da
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pratiche tipiche come ad esempio il c.d. juju…. Il termine Juju indica in senso stretto il complesso delle credenze locali in un potere 'magico' che, attraverso determinati rituali, può legare il destino di un individuo ad un oggetto. Simili credenze vengono ampiamente sfruttate dalle sette che le usano sia per attrarre adepti, sia come mezzo di costrizione psicologica per tenere poi legate alle organizzazioni gli individui che entrano in contatto con esse. Pratiche di questo tipo sono ampiamente sfruttate anche dalle organizzazioni che si occupano della tratta di essere umani…. La setta -[degli Ogboni]- è sicuramente la più conosciuta tra le società segrete tradizionali. Deriva dalla casta dei sacerdoti Yoruba ed esercita ancora oggi una notevole influenza nella società nigeriana grazie all'elevato status sociale dei suoi membri, che vengono reclutati tra gli strati più elevati della società nigeriana oppure per discendenza familiare o cooptazione. Nonostante l'ingresso nella confraternita fosse tradizionalmente aperto ai soli uomini di etnia Yoruba sembra che la possibilità di entrare nella confraternita sia ora aperta anche ai membri di atre etnie e, secondo alcune testimonianze, anche alle donne. Ciò ha permesso al culto di espandersi a tutta la Nigeria meridionale. La setta esercita notevole attrazione grazie alla rete di solidarietà e appoggi che riesce ad offrire, soprattutto nelle zone a maggioranza Yoruba tra lo Stato di Ogun e lo Stato di Lagos, dove si ritiene che la Ogboni conservi ancora in molti villaggi i poteri amministrativi dell'antica casta sacerdotale…. Gli individui che incorrono nelle ostilità dei culti tradizionali o di suoi membri possono trovare difficoltà a sfuggire alla confraternita. La società Ogboni in particolare ha infatti numerosi aderenti e può contare fra i suoi membri individui appartenenti alla classe dirigente nigeriana…. (Sant'Anna, Scuola Universitaria Superiore Pisa, Nigeria del Sud, Rapporto COI, novembre 2019, sito web).
Ed allora, il quadro di forte e violenta contrapposizione religiosa, come sopra delineato, che si registra in tutto il territorio della Nigeria, conferma l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del ricorrente;
questi, che è di fede religiosa cristiana, è originario di una zona della Nigeria, lo Stato interno di Ogun, dove maggiormente si registra l'attività di sette religiose locali;
una volta accertata la verosimiglianza delle sue dichiarazioni riguardo alla presenza nelle sue zone di origine di sette religiose violentemente attive nella celebrazioni di culti locali, non riconducibili alle religioni monoteiste tradizionali, poiché egli ha riferito di essere stato aggredito, minacciato e tenuto prigioniero dai seguaci di tali culti locali, si deve ritenere sussistente la condizione delineata dalla norma dell'art. 14, lett. b), del d.lgs. 19-11- 2007 n. 251, secondo cui “ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: … la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradate ai danni del richiedente nel suo Paese di origine”, nel senso che il ricorrente, nel caso ritorni nelle sue zone di origine (Ogun State, Nigeria), si troverebbe esposto al rischio di subire nuovamente violenze in danno della propria incolumità personale, ed anche della vita, da parte dei seguaci dei culti locali che già lo avevano aggredito e rapito, uccidendo sua madre, prima che espatriasse, e senza potere ottenere alcuna protezione dalle autorità locali. Si deve pertanto riconoscere in favore dell'appellante la protezione sussidiaria di cui all'art. 2, lett. g) e lett. h), ed all'art. 17 del d.lgs. 19-11-2007 n. 251, che comporta il rilascio in suo favore, da parte della competente autorità amministrativa, di un permesso di soggiorno con validità quinquennale (art. 23 d.lgs. 19-11-2007 n. 251).
Stante che si è accertata in questo grado e fase la protezione sussidiaria, avendo comunque il ricorrente instaurato il giudizio per chiedere la maggiore forma di protezione internazionale, non riproposta in questa sede, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di ogni stato e grado del processo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, giudicando in sede di giudizio di rinvio, in accoglimento dell'appello, secondo la domanda formulata con l'atto di citazione in riassunzione, ed in parziale riforma della ordinanza di primo grado, confermata nel resto, così provvede:
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1. riconosce in favore di , nato in [...], il [...], Parte_1 lo status di protezione sussidiaria;
2. compensa tra le parti le spese del giudizio di tutti gradi e fasi del giudizio.
Roma 10-10-2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Tilocca Alberto Anna Maria Pagliari
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