Ordinanza cautelare 5 maggio 2022
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 11/07/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00654/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00356/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di BR (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 356 del 2022, proposto da
Divisione Investimenti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Guglielmo Saporito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casalmaggiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fiorenzo Bertuzzi, Gianpaolo Sina e Silvano Venturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Gianpaolo Sina in BR, via Armando Diaz n. 9;
nei confronti
IM HI UR FA Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Antonini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- degli atti del Comune di Casalmaggiore (CR) relativi ad un intervento edilizio consistente nella realizzazione di un essiccatoio su area catastalmente individuata come mappali 46 e 47 foglio 72 N.C.E.U. Via Medesine, mq. 10.060 Comune di Casalmaggiore, ed in particolare per l'annullamento di:
1 - Notifica cantiere 94076/2021 del 1.11.2021, relativa alla costruzione di essiccatoio, pesa, ufficio e servizio igienico per un ammontare presunto di lavori pari ad € 450.000;
2 - permesso di costruire come sopra identificato, per realizzare un nuovo fabbricato in area destinata all'agricoltura ed a titolo gratuito. L'intervento, descritto come “deposito merci o materiali all'aperto con esecuzione di lavori” (attivita' 18 tabella A Sez.II D.Lgs. 25.11.2016 n. 222), è costituito da 3 silos con diametro di 15 metri con relativa impiantistica.
3 - nonche', per invalidità derivata, avverso i provvedimenti del Consorzio di bonifica Navarolo in data 6 maggio 2021 prot. 66/MC5, nella parte in cui si autorizza la realizzazione di una tombinatura di un fosso (fronte ovest del mappale 47 foglio 72 catasto terreni Comune di Casalmaggiore; fosso privato in prosecuzione ad est del predetto fosso, fronte sud mappale 47 foglio 72);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casalmaggiore e di IM HI UR FA Snc;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, nessuna delle parti presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, successivamente trasposto dinanzi a questo TAR a seguito di rituale opposizione della parte controinteressata, la società Divisione Investimenti s.r.l. ha impugnato il permesso di costruire n. 27 del 25 gennaio 2021 rilasciato dal Comune di Casalmaggiore alla società controinteressata ME HI UR e FA s.n.c. per la realizzazione di una struttura agricola, consistente in tre silos per l’essicazione dei cereali e relativi accessori (“impianto essicazione cereali, pesa con relativo ufficio e servizio igienico”), in un terreno agricolo vicino al perimetro esterno di un’area lottizzata a fini produttivi su iniziativa della stessa ricorrente.
La ricorrente ha lamentato, in particolare, che il nuovo intervento avrebbe determinato uno squilibrio urbanistico a causa dell’aggravio dell’utilizzo della viabilità realizzata dalla ricorrente come opera di urbanizzazione nell’ambito della suddetta lottizzazione, talché il Comune non avrebbe potuto autorizzare il nuovo intervento senza avere prima ottenuto l’urbanizzazione dell’area (agricola).
2. Il Comune di Casalmaggiore e la società controinteressata ME HI UR e FA s.n.c. si sono costituiti in giudizio depositando documentazione e memorie difensive, svolgendo eccezioni in rito e nel merito.
3. Con ordinanza n. 344 del 5 maggio 2022 la Sezione ha respinto la domanda cautelare e compensato le spese della fase.
4. In prossimità dell’udienza di merito, la parte ricorrente ha depositato un breve scritto difensivo nel quale ha dichiarato che, nelle more del giudizio, è venuto meno l’interesse alla definizione del giudizio; ha chiesto quindi al Collegio di dare atto della sopravvenuta carenza di interesse alla lite, con compensazione delle spese di lite.
5. Entrambe le parti resistenti hanno preso atto della dichiarazione di parte ricorrente, aderendo alla richiesta di compensazione delle spese di lite.
6. All’udienza pubblica del 9 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Ciò posto, alla luce di quanto dedotto e richiesto dalla parte ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
8. Le spese di lite possono essere compensate, stante l’accordo raggiunto sul punto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite interamente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in BR nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
UR Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ariberto Sabino Limongelli | UR Pedron |
IL SEGRETARIO