Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/03/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONE
Nella causa civile n. 16577/2024 R.G.L. promossa da con l'avv. SOLLENA GASPARE Parte_1
contro con l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e l'avv. RIZZO ADRIANA CP_1
GIOVANNA
All'udienza del 19/03/2025 ore 12:59, alla presenza del giudice Paola Marino, assistito dal Cancelliere Roberto Di Stefano, sono presenti per parte ricorrente in sost. dell'avv.
SOLLENA GASPARE l'avv. BRUNO MANFREDI che chiede dichiararsi cessata materia del contendere, a seguito dell'annullamento dell'atto opposto in autotutela, con condanna dell' alla rifusione delle spese di lite con distrazione CP_1
Per parte convenuta l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA anche in sost. dell'avv.
RIZZO ADRIANA GIOVANNA che chiede cmc con compensazione delle spese di lite
LA GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.alle ore 13:01
LA GIUDICE
Paola Marino
Successivamente, alle ore 15:24 nessuno è presente
LA GIUDICE
Pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura dei sottoestesi dispositivo e sintetici motivi della decisione e depositando il presente verbale e la allegata sentenza nel fascicolo telematico.
Verbale chiuso alle ore 15:30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 16577/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. SOLLENA GASPARE ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in indirizzo telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in Controparte_2
persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in , VIA F. CP_2
LAURANA n. 59.
- resistente -
All'udienza del 19/03/2025
S E N T E N Z A
Mediante lettura di quanto segue:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dato atto dell'annullamento in autotutela delle ordinanze ingiunzione opposte, OI-002265662 e OI-000765892, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, CP_1
che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. SOLLENA GASPARE, antistatario. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/11/2024 parte ricorrente chiedeva annullarsi le ordinanze ingiunzione n. OI-002265662 e n. OI-000765892, notificate dall' CP_1
rispettivamente in data 21/10/2024 e 24/10/2024, di € 5.481,05, in relazione a contributi omessi negli anni 2019 e 2020, eccependo, tra l'altro, la violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981, con conseguente estinzione dell'obbligo di pagamento della sanzione.
Si costituiva in giudizio parte convenuta deducendo che la sanzione oggetto di causa era stata oggetto di riesame ed annullata (cfr. provvedimento del 13/2/2025:
“Il ricorrente, nell'ambito del contenzioso giudiziario R.G. 016577/24 (pratica SISCO
672/25/CO/1) ha promosso opposizione alle Ordinanze d'Ingiunzione n. OI- 002265662 e
OI-000765892, emesse per la sanzione amministrativa comminata a seguito degli atti di accertamento prot. 5500.30/09/2021.0801883 e prot. CP_1
5500.15/06/2022.0419776 per omesso versamento ritenute previdenziali e CP_1
assistenziali per le rispettive annualità 2019 e 2020. L'istante, tra i motivi del ricorso, contesta la violazione dell'articolo 14 della Legge n. 689/81. Nel caso di specie, gli illeciti non sono stati notificati entro i termini previsti dalla citata normativa. Alla luce delle superiori dichiarazioni, si propone l'annullamento delle Ordinanze d'ingiunzione opposte in giudizio.Tenuto conto che è interesse dell'Amministrazione procedere all'annullamento del provvedimento emanato e considerato che non è decorso un periodo di tempo eccessivamente ampio dall'emanazione dell'atto stesso;
Rilevato sussistente e prevalente, alla luce di quanto indicato sopra, l'interesse pubblico e dell'Istituto all'annullamento in sede di autotutela dell'atto in oggetto;
DISPONE
l'annullamento del provvedimento in oggetto”).
Chiedeva, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna, stante l'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell'Istituto alla rifusione delle spese di lite, di cui l CP_1
ha chiesto la compensazione. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere come chiesto dalle parti, verificato l'intervenuto annullamento in autotutela delle ordinanze ingiunzione opposte.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' soccombente virtuale, in quanto CP_1
il riconoscimento delle ragioni del ricorrente è avvenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso, che parte ricorrente doveva promuovere, a pena di decadenza, per evitare il consolidarsi del titolo.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 19/03/2025.
La Giudice
Paola Marino