Sentenza 11 gennaio 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 11/01/2011, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00010/2011 REG.SEN.
N. 01100/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1100 del 2005, proposto da:
AT RO, rappresentata e difesa dagli avv.ti Adriana Bartolo e Antonia Vizzari, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Amalia De Paola in Reggio Calabria, via Palestino, 2;
contro
Comune di Marina di Gioiosa Jonica, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Pellicano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Scambia in Reggio Calabria, via Fra’ Melacrinò, 36;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio comunale di Marina di Gioiosa Ionica n. 19 del 29 luglio 2005, avente ad oggetto: “Approvazione da parte del consiglio comunale del P. particolareggiato zona ‘B 4’, ristrutturazione urbanistica ed edilizia”; nonché di tutti gli altri atti pregressi, connessi, collegati, susseguenti e consequenziali, ivi inclusi, in particolare, il provvedimento della Giunta municipale di Marina di Gioiosa Jonica n. 54 dell’8 marzo 2005, di approvazione per quanto di competenza del piano attuativo di zona B4 denominato Ristrutturazione Urbanistica ed Edilizia e quello del Consiglio comunale n. 20 del 31 marzo 2005, di adozione del medesimo piano;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marina di Gioiosa Jonica e quelli successivi (depositati il 20 marzo 2010 e l’1 luglio 2010), con i quali viene prima sostituito il procuratore originario, avv. Pellicano con l’avv. Lucia Laura Guerrisi e poi di nuovo indicato quale difensore l’originario procuratore avv. Pellicano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2010 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 10 novembre 2005 e depositato il 21 novembre 2005, la sig.ra AT – proprietaria degli immobili siti in Marina di Gioiosa Jonica, località Porticato, in catasto al foglio 11, particelle 409, 410, 411, 556 e 557 – impugna la deliberazione del Consiglio comunale di Marina di Gioiosa Ionica n. 19 del 29 luglio 2005, avente ad oggetto: “Approvazione da parte del consiglio comunale del P. particolareggiato zona ‘B 4’, ristrutturazione urbanistica ed edilizia”. Impugna altresì tutti gli altri atti pregressi, connessi, collegati, susseguenti e consequenziali, ivi inclusi, in particolare, il provvedimento della Giunta municipale di Marina di Gioiosa Jonica n. 54 dell’8 marzo 2005, di approvazione per quanto di competenza del piano attuativo di zona B4 denominato Ristrutturazione Urbanistica ed Edilizia e quello del Consiglio comunale n. 20 del 31 marzo 2005, di adozione del medesimo piano.
Deduce i seguenti motivi:
I) Violazione dell’art. 20 delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G., in relazione all’art. 5 delle Norme tecniche d’attuazione del Piano particolareggiato.
Le previsioni dell’art. 5 delle NTA del Piano particolareggiato, che attribuiscono valore vincolante ai tracciati della viabilità veicolare, sarebbero illegittime per violazione dell’art. 20 delle sovraordinate NTA del P.R.G., che considerano invece l’indicazione grafica contenuta nelle tavole di piano obbligatoria solo quale tracciato di massima delle strade, demandando espressamente alla progettazione esecutiva la precisazione e la definizione delle soluzioni tecniche e dei parametri di dettaglio.
II) Violazione degli artt. 24, 27, 30, 65 e 73 della legge reg. cal. n. 19/2002.
Dopo l’entrata in vigore della legge reg. cal. n. 19/2002, l’amministrazione avrebbe dovuto elaborare, in conformità della nuova disciplina, il Piano strutturale comunale e il regolamento edilizio urbanistico, dovendosi considerare caducata la previgente legislazione statale della quale il Comune di Marina di Gioiosa Jonica ha invece fatto applicazione per approvare l’impugnato piano particolareggiato.
III) Eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, errata considerazione e valutazione dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti, illogicità ed ingiustizia gravi e manifeste, contraddittorietà di comportamenti e di provvedimenti, carenza assoluta di motivazione, violazione del principio di ragionevolezza e disparità di trattamento.
Le osservazioni formulate dalla ricorrente sul piano impugnato sarebbero state dichiarate inaccoglibili “come da parere dei progettisti”, malgrado che questi ultimi abbiano invece espresso un parere parzialmente positivo (per quanto riguarda l’eliminazione della “strada che da via Porticato si collega alla predetta trasversale”). In altri analoghi casi il provvedimento impugnato avrebbe accolto parzialmente le osservazioni, “nei limiti del parere dei progettisti”. Il piano non risponderebbe alla realtà dei luoghi. I previsti parcheggi e la strada sarebbero evidentemente inutili e dannosi per la ricorrente.
Con successiva memoria, depositata il 26 marzo 2010, la ricorrente ha sostenuto che, a seguito della deliberazione consiliare n. 39 del 28 novembre 2005 (“Integrazione e rettifica delibera C.C. n. 19 del 20.7.2005”) – che ha rettificato la precedente nel senso di accoglimento parziale dell’osservazione n. 5 della ricorrente “limitatamente all’eliminazione della strada che da via Porticato si collega alla prevista trasversale fra le due strade di Pantalogna” – si è determinato il venir meno solo parziale della materia del contendere, che permarrebbe con riguardo ai motivi di ricorso non interessati dal provvedimento sopravvenuto. La ricorrente fa presente inoltre che con nota n. 4270 dell’11 aprile 2008, il tecnico comunale ha riconosciuto, dopo un sopralluogo, “una reale e oggettiva difficoltà a realizzare funzionalmente le previsioni locali (viabilità e parcheggi) dello strumento urbanistico attuativo e generale”, comunicando che “si provvederà a proporre un nuovo assetto urbanistico che terrà conto dello stato attuale dei luoghi salvaguardando l’interesse generale di prevedere una rete viaria realmente realizzabile”.
La ricorrente conclude per l’accoglimento del gravame, nella parte di permanente interesse.
Si è costituito in giudizio il Comune di Marina di Gioiosa Jonica ed ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica alla Regione Calabria e l’improcedibilità del terzo motivo del ricorso medesimo, a seguito della deliberazione consiliare di rettifica n. 39/2005, chiedendone comunque la reiezione.
La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza dell’1 dicembre 2010.
Occorre esaminare per prima la questione posta con il II) motivo, in quanto logicamente prioritaria. Secondo la ricorrente, dopo l’entrata in vigore della legge reg. cal. n. 19/2002, l’amministrazione avrebbe dovuto elaborare, in conformità della nuova disciplina, il Piano strutturale comunale e il regolamento edilizio urbanistico, dovendosi considerare caducata la previgente legislazione statale della quale il Comune di Marina di Gioiosa Jonica ha invece fatto applicazione per approvare l’impugnato piano particolareggiato.
La censura non può essere accolta.
L'art. 30, comma, della legge reg. cal. n. 19/ 2002, nella sua originaria formulazione vigente alla data di emanazione della delibera del Consiglio comunale di Marina di Gioiosa Jonica n. 19 del 29 luglio 2005, stabiliva che "dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'emanazione delle linee guida di cui al comma 5 dell'art. 17, i comuni continuano ad adottare gli strumenti urbanistici generali optando per l'applicazione delle norme procedurali di approvazione e di salvaguardia di cui alla legge n. 1150/1942 sempre con l'obbligo di adeguamento dello strumento approvato, come indicato al comma precedente". Da un'interpretazione letterale e sistematica della disposizione de qua , emerge la volontà del legislatore di consentire l'applicazione, in via transitoria, e fino all'approvazione delle Linee Guida, degli strumenti attuativi previsti dalla legge n. 1150/1942, espressamente richiamata. Né il termine "optando", utilizzato dal legislatore, può essere inteso nel senso di attribuire una mera facoltà, per la P.A., di "scegliere" di avvalersi della procedura di approvazione del PAU o, in alternativa, dei piani attuativi tradizionali. Esso al contrario, in coerente lettura sistematica e logica della disposizione legislativa e dei principi regolanti la materia, configura la possibilità di avvalersi dello strumento attuativo tradizionale di cui all'art. 13 della legge n. 1150 del 1942, nelle more dell'approvazione delle "Linee Guida" da parte della Regione (validamente intervenuta solo con la deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 16 gennaio 2006, in B.U. Calabria 1 marzo 2006, n. 4), costituenti il presupposto indispensabile per l'operatività della procedura " a regime" per l'approvazione del PAU, riveniente dall'art. 30 della legge regionale n. 19 del 1992. Del resto, una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con la volontà stessa del legislatore regionale di non consentire l'approvazione di PAU da parte di un Comune, prima dell'emanazione delle "Linee Guida", di un piano Strutturale Comunale o di un Piano Operativo Temporale. Anche l'Amministrazione Regionale ha dimostrato di interpretare la suddetta legge nel modo considerato, poiché, al punto 9 della Circolare regionale 7 marzo 2003 n. 770, in tema di "Normativa d'immediato recepimento" della legge regionale n. 19 del 1992, indica le disposizioni della legge che possono trovare un immediato recepimento da parte degli strumenti urbanistici vigenti e precisa: "esse sono quelle di cui agli articoli 49, 51, 52 e 57 (già richiamati nelle proposte di direttiva della Giunta regionale n. 2824 del 2 maggio 2002 e n. 2968 del 9 maggio 2002 rispettivamente comunicate a tutti i comuni in data 7 maggio 2002 e 15 maggio 2002)", escludendo, quindi, l'immediata operatività dell'art. 30 (T.A.R. Calabria, I, 1 marzo 2010, n. 247).
Acclarata la legittimità dell’operato dell’amministrazione nel fare applicazione della legge n. 1150/1942, bisogna prendere in considerazione l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal Comune, secondo cui l’impugnativa avrebbe dovuto essere notificata anche alla Regione Calabria.
L’eccezione non ha pregio.
Ai sensi degli articoli 2, comma 3, della legge reg. cal. n. 20/1980 e 2, comma 1, lett. a) della legge reg. cal. n. 15/1981 (applicabili nella specie ratione temporis ), nel procedimento di approvazione dei piani particolareggiati la Regione Calabria interviene solo con l’espressione di un parere infra – procedimentale, cui segue la deliberazione consiliare di approvazione finale del piano, per l’impugnazione della quale è dunque sufficiente la notifica del ricorso solo al Comune interessato.
Con il I) motivo, la ricorrente sostiene, poi, che le previsioni dell’art. 5 delle NTA del Piano particolareggiato, che attribuiscono valore vincolante ai tracciati della viabilità veicolare, sarebbero illegittime per violazione dell’art. 20 delle sovraordinate NTA del P.R.G., che considerano invece l’indicazione grafica contenuta nelle tavole di piano obbligatoria solo quale tracciato di massima delle strade, demandando espressamente alla progettazione esecutiva la precisazione e la definizione delle soluzioni tecniche e dei parametri di dettaglio.
Anche questa doglianza non merita condivisione.
L’indicazione delle “reti stradali” è, invero, uno dei contenuti essenziali dei piani particolareggiati (v. art. 13, comma 1, della legge n. 1150/1942) , sicché è fisiologico che – nel caso in esame – il piano impugnato specifichi, con carattere prescrittivo, “i tracciati della viabilità veicolare (principale e secondaria) ed i relativi parcheggi in linea, nonché i percorsi pedonali e le loro integrazioni con i lotti fondiari” (art. 5 delle NTA del piano particolareggiato). Né ciò contrasta con l’art. 20 delle NTA del PRG, secondo cui l’indicazione grafica delle tavole del PRG ha valore obbligatorio (solo) per il tracciato di massima delle strade. E’ del tutto evidente, invero, che sul punto la specificità del piano particolareggiato ne comporta anche la vincolatività, in assenza della quale esso non potrebbe realizzare la sua funzione di pianificazione di dettaglio, anche ai fini espropriativi.
Con il III) motivo la ricorrente lamenta, da ultimo, che le sue osservazioni sul piano impugnato sarebbero state dichiarate inaccoglibili “come da parere dei progettisti”, malgrado che questi ultimi abbiano invece espresso un parere parzialmente positivo (per quanto riguarda l’eliminazione della “strada che da via Porticato si collega alla predetta trasversale”) e che il piano non risponderebbe alla realtà dei luoghi, mentre i previsti parcheggi e la strada sarebbero evidentemente inutili e dannosi.
In merito a tali censure, occorre osservare che – dopo la proposizione del ricorso - il Consiglio comunale di Marina di Gioiosa Jonica ha rettificato la deliberazione impugnata (n. 19/2005) con la successiva deliberazione n. 39/2005, eliminando dal piano la strada che da via Porticato si collega alla prevista trasversale fra le due strade di Pantalogna. Trattandosi della strada che la ricorrente pone al centro delle lagnanze avanzate con il III) motivo, la sua soppressione determina il venir meno dell’interesse alla decisione di queste ultime e la conseguente improcedibilità, in parte qua , del ricorso.
Sulla base di tutte le considerazioni fin qui svolte, il collegio ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato, con riguardo ai primi due motivi di censura, ed improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., con riguardo al terzo motivo.
Sussitono i presupposti di legge per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta ed in parte lo dichiara improcedibile, come precisato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente FF, Estensore
Caterina Criscenti, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2011
IL SEGRETARIO