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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 27/06/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 396/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Sigg. Magistrati:
Dott. Marina Caparelli Presidente rel.
Dott. Lucio Benvegnu' Consigliere
Dott. Marina Vitulli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 396/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 25/11/2024
DA
AVV. GIANNI (C.F.: ), in proprio Pt_1 C.F._1
- APPELLANTE -
CONTRO
(P.I.: Controparte_1
), proc. dom. avv. per mandato P.IVA_1
- APPELLATO -
1 OGGETTO: Azione di inefficacia ex art. 44. Appello avverso la
sentenza n. 890/24 pubblicata il 23/10/2024 e notificata il 25/10/2024.
Causa iscritta a ruolo il 03/12/2024 e trattenuta in decisione all'udienza di discussione ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. del 26/06/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“- nel merito, in riforma della impugnata sentenza NR. 890/2024 pubbl. il
23/10/2024 nella causa civile N.RG n. 2052/2021 emessa dal Tribunale
civile di Trieste nella persona della G.I. Dott.ssa Lavinia Claudia Dinoi :
in via principale, in accoglimento dell'opposizione al D.I. revocare lo stesso in quanto illegittimo, accertare e dichiarare la infondatezza/inesistenza del relativo credito della Controparte_1
dichiarare, in ogni caso, che nulla è dovuto dall'avv. Gianni Perrotta nei confronti della predetta curatela anche in conseguenza di eventuale compensazione sulla scorta di quanto, argomentato e dedotto, nel corso del giudizio, che si invoca in via subordinata;
- condannare parte opposta al risarcimento dei danni da liquidarsi secondo equità ex art. 96 cpc.”.
Per l'appellato:
“Nel merito, in via principale: previo ogni necessario accertamento e declaratoria, anche d'inefficacia ex artt. 42 e 44 l.fall., nei confronti della
2 massa dei creditori del , del pagamento ricevuto dall'avv. CP_1 Pt_1
da parte di dichiarare inammissibile o rigettare l'appello e tutte CP_2 CP_3
le domande ed eccezioni in esso contenute, in quanto inammissibili,
infondate, non provate o come meglio, confermando la sentenza impugnata e il decreto opposto in ogni sua statuizione;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compenso (con aumento del secondo ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014, come modificato dall'art. 1, comma
1, lett. B, D.M. 37/2018), con 15% spese forfetarie, cpa ed IVA se dovuta,
come per legge;
- in via istruttoria, si insiste sulle domande già proposte in primo grado: A)
ordinare ex art. 210 c.p.c. 1) a in persona del legale CP_2 CP_3
rappresentante pro tempore, e all'avv. Alessandro Limatola, di esibire a) la diffida di pagamento loro inviata dall'avv. nell'ottobre 2020 Pt_1
(menzionata nella pec dello del 28.10.2020, cfr. doc. 6) e b) Parte_2
la contabile del pagamento di € 15.885,88 (sempre ivi menzionato): ciò a fronte dell'immotivato rifiuto opposto dallo alla spontanea Parte_2
esibizione (doc. 25); 2) all'avv. , di esibire a) la diffida di Pt_1
pagamento da lui inviata a e allo nell'ottobre CP_2 CP_3 Parte_2
2020; b) l'estratto del suo conto bancario, da cui risulti l'accredito del pagamento disposto a suo favore da nell'ottobre 2020; c) copia CP_2 CP_3
conforme della fattura da lui emessa a fronte del pagamento di € 2.500,50
3 disposto in suo favore da Grace Energy s.r.l. il 3.-11.2014 (cfr. doc. 23); d)
la fattura quietanzata, intestata al , relativa al pagamento eseguito CP_1
in suo favore da B) disporre l'interrogatorio formale CP_2 CP_3
dell'opponente sulle circostanze sopra capitolate sub 2, 6, 7, 9, 11 (pag. 1 e
2 comparsa di risposta in primo grado), nonché a), b), c), d) (pag. 7 e 8 della medesima comparsa).”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il (d'ora in avanti solo o Controparte_1 Controparte_1
il ) chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Trieste decreto CP_1
ingiuntivo, immediatamente esecutivo, n. 364/2021, in data 18/06/2021, con il quale veniva ingiunto all'avv. Gianni Perrotta di restituire la somma di complessivi € 15.885,88 percepita da in forza della sentenza n. CP_2 CP_3
13464/20, pubblicata il 02/10/2020, con la quale il Tribunale di Roma, nel revocare il decreto opposto dalla società Grace Energy s.r.l. (poi divenuta e quindi , aveva Controparte_1 Controparte_1
condannato Sì al pagamento della metà delle spese di lite, con CP_2
distrazione in favore dell'avv. (procuratore della società poi fallita, Pt_1
dichiaratosi antistatario, e liquidate in € 13.282,50 oltre accessori di legge) e ciò dopo la dichiarazione di fallimento di , dichiarato con CP_1
sentenza del Tribunale di Trieste n. 8 del 22/07/2020.
A sostegno della richiesta il esponeva che: CP_1
4 - ai sensi dell'art. 44 della L.F., se compiuto dopo la dichiarazione di fallimento, era ex lege inefficace e inopponibile alla procedura, in quanto lesivo della par condicio creditorum, qualsiasi atto satisfattivo, volontario o coattivo, comunque riferibile, anche solo indirettamente, al debitore fallito,
perché eseguito con suo denaro, in suo luogo e per suo incarico;
- la distrazione delle spese di lite integrava “una fattispecie delegatoria” che rendeva riferibile al debitore fallito, e dunque inefficace ex art. 44 L.F, il pagamento ricevuto dopo il fallimento dal creditore del fallito;
- era pacifico che, qualora il fallimento del debitore fosse stato pronunciato prima che fosse avvenuto il materiale pagamento della somma assegnata,
rimaneva precluso al creditore pretenderne la consegna e soddisfare così il proprio credito al di fuori della procedura fallimentare.
Con atto di citazione, notificato in data 29/07/2021, l'avv. Gianni Perrotta
proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo rilevando che,
per costante orientamento giurisprudenziale, nell'ipotesi di liquidazione di spese di lite, distratte a favore dell'avvocato anticipatario, difensore della parte vittoriosa ex art. 93 c.p.c., si determinava, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che,
nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affiancava a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore, titolare di un autonomo diritto di credito, con la conseguenza
5 che, l'unico soggetto legittimato a poter pretendere il relativo pagamento,
era l'avvocato anticipatario;
che, in ogni caso, il decreto ingiuntivo era stato emesso in assenza dei requisiti formali previsti dall'art. 633 c.p.c. e, in particolare, in assenza della prova scritta del credito fatto valere;
che, infine,
l'eventuale credito andava compensato, ai sensi dell'art. 56 L.F., con il maggior credito da lui vantato nei confronti del fallimento, per le attività
professionali svolte nell'interesse della fallita, pari ad € 107.464,78 e solo in parte ammesso al passivo fallimentare (€ 36.257,98 ammessi con privilegio e € 8.087,64 ammessi come creditore chirografario).
Tutto ciò premesso l'opponente chiedeva, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, la revoca del decreto.
Si costituiva il chiedendo, in via principale, previo accertamento CP_1
e declaratoria d'inefficacia ex artt. 42 e 44 L.F., nei confronti della massa
[... dei creditori, del pagamento ricevuto dall'avv. da parte di Pt_1 CP_2
CP_
il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto ed, in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca, anche parziale, del decreto opposto, l'accertamento e la declaratoria dell'inefficacia ex artt. 42 e 44
L.F., nei confronti della massa dei creditori del , del pagamento CP_1
ricevuto dall'avv. da parte di con condanna del Pt_1 CP_2 CP_3
medesimo al pagamento della somma di € 15.885,88, o l'eventuale diversa
6 e anche maggiore, che fosse risultata essere stata effettivamente corrisposta,
oltre interessi al saggio legale ex art. 1284, comma 1°, c.c. dal 15/10/2020
(data del pagamento) al 16/06/2021 (data di deposito del ricorso monitorio),
e al saggio legale ex art. 1284, comma 4°, c.c. dal 16/06/2021 al saldo.
Respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività ed istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Trieste rigettava l'opposizione,
compensando le spese.
Affermava il primo Giudice che la richiesta di distrazione delle spese processuali, avanzata dal difensore del fallimento a norma dell'art. 93 c.p.c.,
era incompatibile con la disciplina fallimentare;
che, in particolare, rientrava nella sfera d'inefficacia prevista dall'art. 44 L.F., se compiuto dopo il fallimento, qualsiasi atto satisfattivo comunque, e pur indirettamente,
riferibile al debitore fallito, o perché eseguito con suo denaro, o per suo incarico (nei modi della delegazione, o dell'accollo cumulativo non allo scoperto), ovvero in suo luogo, come avveniva nell'ipotesi in cui il pagamento fosse stato effettuato in favore dei creditori del fallito dal terzo suo debitore;
che il pagamento eseguito dalla parte soccombente del giudizio direttamente in favore del difensore della massa fallimentare, in virtù dell'istituto della distrazione delle spese processuali, ex art. 93 c.p.c.,
eludeva sia principio enunciato dal richiamato art. 44 L.F. che quello della
par condicio creditorum; che il pagamento effettuato dalla parte
7 soccombente nei confronti del difensore antistatario era indirettamente riferibile al debitore fallito;
che andava respinta la domanda attorea tesa all'accertamento della violazione dell'art. 633 c.p.c. per mancanza delle condizioni di ammissibilità, costituendo la sentenza del Tribunale di Roma
n. 13464/20, pubblicata il 2.10.2020, prova scritta del credito azionato;
che anche l'eccezione di compensazione proposta dall'opponente doveva,
parimenti, essere respinta in quanto quello azionato dal era un CP_1
credito post-concorsuale, mentre il controcredito eccepito in compensazione dall'opponente era un credito pre-concorsuale.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'avvocato Pt_1
lamentando:
1) che il Giudice di prime cure, dopo essersi dilungato nell'affermare il principio (pacifico) secondo cui, il pagamento a favore dell'avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c. traeva origine da un rapporto autonomo,
intercorrente tra il soccombente e il procuratore della parte vincitrice, aveva poi concluso contraddittoriamente affermando che,
nella specie, il pagamento effettuato nei confronti del difensore antistatario era indirettamente riferibile al debitore fallito e che dunque, rientrava nella sfera d'inefficacia prevista dall'art. 44 L.F.,
valorizzando, solo alcuni effetti che si producevano normalmente a seguito dell'adempimento dell'obbligazione ex art. 93 c.p.c., senza
8 per l'appunto considerare, da un lato, la granitica giurisprudenza del
S.C. che conferiva al legale una posizione giuridica soggettiva,
autonoma e distinta da quella occupata dal suo assistito;
dall'altro l'inapplicabilità dell'art. 44, primo comma, L.F. in quanto non ne ricorrevano le condizioni, mancando il pagamento indiretto del fallito, attesa la autonomia del rapporto sotteso al predetto pagamento;
2) che il Tribunale di Trieste, in violazione degli artt. 93 c.p.c., 42 e 44
L.F. aveva deciso la causa: a) prescindendo da ogni valutazione circa l'efficacia di giudicato della sentenza del Tribunale di Roma n.
13464/2020; b) non considerando che il curatore fallimentare aveva ottenuto il decreto ingiuntivo per un credito restitutorio, senza che tale diritto fosse stato preceduto da un provvedimento giudiziario che avesse accertato e dichiarato, l'inefficacia del pagamento in violazione all'art. 44 L.F. ritenendo del tutto erroneamente che la prova scritta fosse costituita dalla predetta sentenza del Tribunale di
Roma; c) rigettando l'eccezione di compensazione, senza considerare che l'ammissione del credito maturato per l'attività
espletata al passivo del fallimento e quantificato in complessivi €
31.771,74 in parte a titolo di privilegio ed in parte in chirografo non faceva stato tra le parti al di fuori della procedura fallimentare, di tal
9 che la compensazione poteva sempre essere eccepita;
d) rigettando la richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c. con motivazione apparente,
senza considerare che il curatore, dopo che lo stato passivo era stato dichiarato esecutivo, “furbescamente” aveva richiesto il decreto ingiuntivo dichiarando che le somme indicate nella predetta sentenza erano di pertinenza del fallito e quindi acquisibili alla massa come utilità sopravvenuta ex art. 44, comma 3, L.F., “dimenticandosi”
però, che l'esecutività dello stato passivo aveva natura di giudicato endofallimentare;
3) che erroneamente ed immotivatamente il Tribunale aveva
“precisato” che gli interessi legali decorrenti dal 16/06/2021
dovevano essere calcolati secondo quanto previsto dall'art. 1284,
comma quarto, c.c.
Tutto ciò premesso l'appellante svolgeva istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto dell'opposizione ed opponendosi all'istanza di sospensione.
All'udienza del 23/04/2025 le parti insistevano nelle loro rispettive istanze.
Il P.I., dato del fallimento del tentativo di conciliazione nonché della rinuncia dell'appellante all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, invitava le parti a precisare le conclusioni fissando per la
10 discussione avanti al Collegio l'udienza del 25/06/2025 (poi rinviata al
26/06/2025) e concedendo termine fino al 04/06/2025 per il deposito di note conclusionali.
All'udienza del 26/06/2025, al termine della discussione orale, il Collegio
tratteneva la causa in decisione a norma del combinato disposto degli artt.
350 bis e 281 sexies, u.c., c.p.c.
L'appello è infondato e merita rigetto.
Preliminarmente con riguardo alla legittima emissione del decreto ingiuntivo opposto oggetto del secondo motivo di appello, va ritenuto che,
poiché l'art. 44 L.F. mira non già a modificare una situazione giuridica preesistente alla dichiarazione di fallimento, ma a confermare un effetto giuridico già previsto dalla legge con decorrenza automatica dalla data di dichiarazione del fallimento, sussistevano tutti i presupposti per accedere alla tutela monitoria, in quanto il credito vantato dal fallimento: a) è liquido,
dal momento che l'ammontare della pretesa coincide sia con la liquidazione giudiziale (cfr. doc. 5 ), sia con la dichiarazione scritta del CP_1
solvens (cfr. doc. doc. 6 ): 13.282,50+15%+4%= 15.885,88; b) è CP_1
esigibile, stante il citato automatismo derivante dall'applicazione dell'art. 44
L.F. che non presuppone altri accertamenti.
Correttamente, infine, il Giudice di prime cure ha ritenuto che la prova scritta sia costituita dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 13464/20.
11 Nel merito, con riguardo al primo motivo di appello, va ricordato,
innanzitutto, che nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 L.F., qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell'insinuazione al passivo e che, dopo la dichiarazione di fallimento, è ex
lege inefficace e inopponibile alla procedura, in quanto lesivo della par
condicio creditorum, qualsiasi atto satisfattivo, volontario o coattivo,
comunque riferibile, anche solo indirettamente, al debitore fallito.
Nella specie, è pacifico che il fu dichiarato il 22/07/2020 (cfr. CP_1
doc. 2 ) e iscritto nel Registro delle Imprese il 27/07/2020 (cfr. CP_1
doc. 3 ), che la sentenza del Tribunale di Roma - su cui l'odierno CP_1
appellante fonda il suo diritto - venne pubblicata il 02/10/2020 (cfr. doc. 5
) e che l'avv. ottenne da Sì il pagamento della CP_1 Pt_1 CP_2
somma € 15.885,88 in data 15/10/2020, pur sapendo dell'avvenuto fallimento (cfr. docc. 6 – 8a ). CP_1
Sostiene l'avv. che tale pagamento sarebbe legittimo perché in base Pt_1
alla “granitica” giurisprudenza del S.C. – citata diffusamente anche dal
Giudice di prime cure - il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari,
dichiarando di avere anticipato le prime e di non avere ricevuto i secondi,
agisce per un diritto proprio ed autonomo verso il soccombente, con la
12 conseguenza che quest'ultimo non può opporgli, in compensazione,
l'eventuale credito vantato nei confronti della parte vittoriosa.
Afferma altresì l'appellante che, nella specie, non troverebbe applicazione la disposizione di cui all'art. 44 L.F. in quanto mancherebbe un pagamento –
sia pure indiretto – da parte del fallito e non vi sarebbe alcun depauperamento della massa dal momento che il pagamento sarebbe avvenuto con mezzi non provenienti dal patrimonio del fallito.
La tesi non ha pregio.
Come affermato, infatti, dal S.C. (in tempi più recenti rispetto al precedente delle SS.UU. 12/06/1982 n. 3544, parte motiva richiamata dal Giudice di prime cure), nel caso procuratore distrattario, la parte processuale soccombente, è tenuta al pagamento delle spese, in tal senso venendo il difensore ad estinguere il credito al rimborso delle anticipazioni (ed al compenso professionale) vantato nei confronti del proprio cliente, secondo una tecnica del tutto simile alla delegazione di pagamento per cui la parte soccombente è tenuta ad adempiere la propria obbligazione direttamente nei confronti del difensore-distrattario (creditore), estinguendo, al tempo stesso,
anche il debito per le spese di lite nei confronti della parte processualmente vittoriosa (cfr. Cass. 29/05/2018 n.13367 parte motiva).
13 Vanno distinti, pertanto, il pagamento e il rapporto sottostante al predetto pagamento che riguarda esclusivamente la parte vincitrice e il suo difensore
(cfr. sul punto anche Tribunale di Genova sentenza 19/04/2021).
Il difensore, infatti, è titolare della legittimazione a riscuotere il credito della massa nei confronti del debitore, in virtù della sentenza di cui si discute, ma non anche del diritto di trattenere quanto eventualmente pagato dal debitore una volta apertosi il concorso.
Se è vero, infatti, che, come sostiene l'appellante, la distrazione delle spese implica la legittimazione esclusiva alla riscossione del credito per rifusione spese in capo al procuratore della parte vittoriosa, non è men vero che egli è
un mero delegatario all'incasso nel proprio interesse.
Una volta stabilito che si tratta tecnicamente di delegazione, va ritenuto che,
con la distrazione, avvenga una doppia soddisfazione di rapporti obbligatori:
il pagamento ha effetto nei rapporti tra le parti sostanziali, estinguendo il debito di cui alla condanna, ma ha effetto anche tra cliente e procuratore,
operando come pagamento del cliente al procuratore (pagamento totale o parziale a seconda che la liquidazione di sentenza sia satisfattiva nei rapporti interni).
E' pertanto evidente, in base a tale ricostruzione, che, nel caso in cui il cliente fallisca, il pagamento, riferibile indirettamente al debitore fallito,
ricevuto dal legale dopo il fallimento, è inefficace ex art. 44 L.F., a nulla
14 rilevando, con riguardo alla statuizione sulle spese a favore del procuratore antistatario, che la sentenza n. 13464/20, sia passata in giudicato
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, infatti, sussistono tutti i presupposti per l'applicazione di tale norma, posto che:
1) è irrilevante che per il pagamento venga utilizzato denaro del fallito o denaro di terzi tenuti a eseguirlo su suo incarico o in sua vece, in quanto in tutti i casi si incide – direttamente o indirettamente – sull'attivo fallimentare, disponendo di beni o crediti che devono invece essere acquisiti dalla massa ai fini del successivo riparto secondo le regole del concorso;
2) come tutti i creditori concorsuali, anche l'avvocato distrattario non può,
una volta dichiarato il fallimento del proprio cliente, soddisfarsi in autonomia, incassando il compenso direttamente dal proprio cliente fallito, o da terzi in sua vece o su suo incarico essendo anch'egli creditore concorsuale per l'attività difensiva svolta prima dell'apertura del concorso ed ha diritto di ricevere sull'attivo fallimentare, composto anche dal credito per spese legali consacrato nella sentenza passata in giudicato in costanza di fallimento, soltanto la somma riconosciuta nell'ambito dell'accertamento del credito endofallimentare, non potendo la liquidazione giudiziale sopravvenuta al fallimento essere
15 opposta al curatore ed entro i limiti della percentuale spettante nel riparto predisposto dal curatore in favore dei creditori di pari rango.
In altri termini l'istituto della distrazione delle spese di lite non integra una eccezione al principio di diritto fallimentare, tale da eludere il principio della par condicio creditorum ottenendo il soddisfacimento dei propri crediti professionali dopo la dichiarazione di fallimento e al di fuori delle regole concorsuali.
Quanto ai residui motivi di appello, va ritenuto, innanzitutto, che non meriti censura la sentenza del Tribunale di Trieste laddove ha rigettato l'eccezione di compensazione, atteso che quanto argomentato dall'avv. non Pt_1
coglie nel segno.
Invero, in base all'art. 56 L.F., perché la compensazione sia opponibile alla massa è necessario che i crediti contrapposti siano preesistenti al fallimento e che, pertanto, le condizioni per la compensabilità si siano verificate prima della dichiarazione di fallimento, mentre nel caso di specie, l'appellante vorrebbe compensare un credito post-concorsuale con un credito pre-
concorsuale.
Quanto agli interessi dovuti va rilevato che il Giudice di primo grado, pur non essendone richiesto e pur non dovendolo fare, si è limitato a precisare la regolamentazione degli interessi, già riconosciuti nel decreto ingiuntivo.
16 Invero nel predetto decreto veniva ingiunto all'avv. di restituire la Pt_1
somma di cui è causa, oltre agli interessi “come da domanda” [la domanda era questa: interessi al saggio legale ex art. 1284, comma 1, c.c. dal
15.10.2020 (data del pagamento) al 16.6.2021 (data di deposito del ricorso monitorio), e al saggio legale ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 16.6.2021 al saldo].
Da ciò discende che il richiamo alla sentenza 07/05/2024 n. 12449 (che stabilisce che “Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva
individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il
pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di
uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di
interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda
giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4,
c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al
saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice
dell'esecuzione di integrare il titolo.”), non è pertinente.
La sentenza di primo grado non merita infine censura anche laddove ha escluso la responsabilità ex art. 96 c.p.c. del , atteso che la CP_1
condanna dell'appellante al pagamento della somma richiesta esclude in radice la pretestuosità della domanda.
17 Per le svolte considerazioni l'impugnata sentenza va integralmente confermata, con condanna dell'avv. alle spese di lite di questo Pt_1
grado che vengono liquidate, per le prime due fasi, secondo i valori medi delle cause ricomprese nel parametro tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 e, per le restanti due fasi, secondo i valori minimi, in quanto la fase istruttoria si è
risolta in una sola udienza, mentre la fase conclusiva ha comportato la redazione di una sola memoria.
Va dato atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17,
L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da GIANNI RO nei confronti di
[...]
, così provvede: Controparte_1
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza del
Tribunale di Trieste n. 890/24 pubblicata il 23/10/2024;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore dell'appellato, in complessivi € 3.933,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e
CPA come per legge;
18 - dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17,
L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 26/06/2025
Il Presidente est.
Marina Caparelli
19
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Sigg. Magistrati:
Dott. Marina Caparelli Presidente rel.
Dott. Lucio Benvegnu' Consigliere
Dott. Marina Vitulli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 396/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 25/11/2024
DA
AVV. GIANNI (C.F.: ), in proprio Pt_1 C.F._1
- APPELLANTE -
CONTRO
(P.I.: Controparte_1
), proc. dom. avv. per mandato P.IVA_1
- APPELLATO -
1 OGGETTO: Azione di inefficacia ex art. 44. Appello avverso la
sentenza n. 890/24 pubblicata il 23/10/2024 e notificata il 25/10/2024.
Causa iscritta a ruolo il 03/12/2024 e trattenuta in decisione all'udienza di discussione ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. del 26/06/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“- nel merito, in riforma della impugnata sentenza NR. 890/2024 pubbl. il
23/10/2024 nella causa civile N.RG n. 2052/2021 emessa dal Tribunale
civile di Trieste nella persona della G.I. Dott.ssa Lavinia Claudia Dinoi :
in via principale, in accoglimento dell'opposizione al D.I. revocare lo stesso in quanto illegittimo, accertare e dichiarare la infondatezza/inesistenza del relativo credito della Controparte_1
dichiarare, in ogni caso, che nulla è dovuto dall'avv. Gianni Perrotta nei confronti della predetta curatela anche in conseguenza di eventuale compensazione sulla scorta di quanto, argomentato e dedotto, nel corso del giudizio, che si invoca in via subordinata;
- condannare parte opposta al risarcimento dei danni da liquidarsi secondo equità ex art. 96 cpc.”.
Per l'appellato:
“Nel merito, in via principale: previo ogni necessario accertamento e declaratoria, anche d'inefficacia ex artt. 42 e 44 l.fall., nei confronti della
2 massa dei creditori del , del pagamento ricevuto dall'avv. CP_1 Pt_1
da parte di dichiarare inammissibile o rigettare l'appello e tutte CP_2 CP_3
le domande ed eccezioni in esso contenute, in quanto inammissibili,
infondate, non provate o come meglio, confermando la sentenza impugnata e il decreto opposto in ogni sua statuizione;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compenso (con aumento del secondo ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014, come modificato dall'art. 1, comma
1, lett. B, D.M. 37/2018), con 15% spese forfetarie, cpa ed IVA se dovuta,
come per legge;
- in via istruttoria, si insiste sulle domande già proposte in primo grado: A)
ordinare ex art. 210 c.p.c. 1) a in persona del legale CP_2 CP_3
rappresentante pro tempore, e all'avv. Alessandro Limatola, di esibire a) la diffida di pagamento loro inviata dall'avv. nell'ottobre 2020 Pt_1
(menzionata nella pec dello del 28.10.2020, cfr. doc. 6) e b) Parte_2
la contabile del pagamento di € 15.885,88 (sempre ivi menzionato): ciò a fronte dell'immotivato rifiuto opposto dallo alla spontanea Parte_2
esibizione (doc. 25); 2) all'avv. , di esibire a) la diffida di Pt_1
pagamento da lui inviata a e allo nell'ottobre CP_2 CP_3 Parte_2
2020; b) l'estratto del suo conto bancario, da cui risulti l'accredito del pagamento disposto a suo favore da nell'ottobre 2020; c) copia CP_2 CP_3
conforme della fattura da lui emessa a fronte del pagamento di € 2.500,50
3 disposto in suo favore da Grace Energy s.r.l. il 3.-11.2014 (cfr. doc. 23); d)
la fattura quietanzata, intestata al , relativa al pagamento eseguito CP_1
in suo favore da B) disporre l'interrogatorio formale CP_2 CP_3
dell'opponente sulle circostanze sopra capitolate sub 2, 6, 7, 9, 11 (pag. 1 e
2 comparsa di risposta in primo grado), nonché a), b), c), d) (pag. 7 e 8 della medesima comparsa).”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il (d'ora in avanti solo o Controparte_1 Controparte_1
il ) chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Trieste decreto CP_1
ingiuntivo, immediatamente esecutivo, n. 364/2021, in data 18/06/2021, con il quale veniva ingiunto all'avv. Gianni Perrotta di restituire la somma di complessivi € 15.885,88 percepita da in forza della sentenza n. CP_2 CP_3
13464/20, pubblicata il 02/10/2020, con la quale il Tribunale di Roma, nel revocare il decreto opposto dalla società Grace Energy s.r.l. (poi divenuta e quindi , aveva Controparte_1 Controparte_1
condannato Sì al pagamento della metà delle spese di lite, con CP_2
distrazione in favore dell'avv. (procuratore della società poi fallita, Pt_1
dichiaratosi antistatario, e liquidate in € 13.282,50 oltre accessori di legge) e ciò dopo la dichiarazione di fallimento di , dichiarato con CP_1
sentenza del Tribunale di Trieste n. 8 del 22/07/2020.
A sostegno della richiesta il esponeva che: CP_1
4 - ai sensi dell'art. 44 della L.F., se compiuto dopo la dichiarazione di fallimento, era ex lege inefficace e inopponibile alla procedura, in quanto lesivo della par condicio creditorum, qualsiasi atto satisfattivo, volontario o coattivo, comunque riferibile, anche solo indirettamente, al debitore fallito,
perché eseguito con suo denaro, in suo luogo e per suo incarico;
- la distrazione delle spese di lite integrava “una fattispecie delegatoria” che rendeva riferibile al debitore fallito, e dunque inefficace ex art. 44 L.F, il pagamento ricevuto dopo il fallimento dal creditore del fallito;
- era pacifico che, qualora il fallimento del debitore fosse stato pronunciato prima che fosse avvenuto il materiale pagamento della somma assegnata,
rimaneva precluso al creditore pretenderne la consegna e soddisfare così il proprio credito al di fuori della procedura fallimentare.
Con atto di citazione, notificato in data 29/07/2021, l'avv. Gianni Perrotta
proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo rilevando che,
per costante orientamento giurisprudenziale, nell'ipotesi di liquidazione di spese di lite, distratte a favore dell'avvocato anticipatario, difensore della parte vittoriosa ex art. 93 c.p.c., si determinava, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che,
nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affiancava a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore, titolare di un autonomo diritto di credito, con la conseguenza
5 che, l'unico soggetto legittimato a poter pretendere il relativo pagamento,
era l'avvocato anticipatario;
che, in ogni caso, il decreto ingiuntivo era stato emesso in assenza dei requisiti formali previsti dall'art. 633 c.p.c. e, in particolare, in assenza della prova scritta del credito fatto valere;
che, infine,
l'eventuale credito andava compensato, ai sensi dell'art. 56 L.F., con il maggior credito da lui vantato nei confronti del fallimento, per le attività
professionali svolte nell'interesse della fallita, pari ad € 107.464,78 e solo in parte ammesso al passivo fallimentare (€ 36.257,98 ammessi con privilegio e € 8.087,64 ammessi come creditore chirografario).
Tutto ciò premesso l'opponente chiedeva, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, la revoca del decreto.
Si costituiva il chiedendo, in via principale, previo accertamento CP_1
e declaratoria d'inefficacia ex artt. 42 e 44 L.F., nei confronti della massa
[... dei creditori, del pagamento ricevuto dall'avv. da parte di Pt_1 CP_2
CP_
il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto ed, in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca, anche parziale, del decreto opposto, l'accertamento e la declaratoria dell'inefficacia ex artt. 42 e 44
L.F., nei confronti della massa dei creditori del , del pagamento CP_1
ricevuto dall'avv. da parte di con condanna del Pt_1 CP_2 CP_3
medesimo al pagamento della somma di € 15.885,88, o l'eventuale diversa
6 e anche maggiore, che fosse risultata essere stata effettivamente corrisposta,
oltre interessi al saggio legale ex art. 1284, comma 1°, c.c. dal 15/10/2020
(data del pagamento) al 16/06/2021 (data di deposito del ricorso monitorio),
e al saggio legale ex art. 1284, comma 4°, c.c. dal 16/06/2021 al saldo.
Respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività ed istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Trieste rigettava l'opposizione,
compensando le spese.
Affermava il primo Giudice che la richiesta di distrazione delle spese processuali, avanzata dal difensore del fallimento a norma dell'art. 93 c.p.c.,
era incompatibile con la disciplina fallimentare;
che, in particolare, rientrava nella sfera d'inefficacia prevista dall'art. 44 L.F., se compiuto dopo il fallimento, qualsiasi atto satisfattivo comunque, e pur indirettamente,
riferibile al debitore fallito, o perché eseguito con suo denaro, o per suo incarico (nei modi della delegazione, o dell'accollo cumulativo non allo scoperto), ovvero in suo luogo, come avveniva nell'ipotesi in cui il pagamento fosse stato effettuato in favore dei creditori del fallito dal terzo suo debitore;
che il pagamento eseguito dalla parte soccombente del giudizio direttamente in favore del difensore della massa fallimentare, in virtù dell'istituto della distrazione delle spese processuali, ex art. 93 c.p.c.,
eludeva sia principio enunciato dal richiamato art. 44 L.F. che quello della
par condicio creditorum; che il pagamento effettuato dalla parte
7 soccombente nei confronti del difensore antistatario era indirettamente riferibile al debitore fallito;
che andava respinta la domanda attorea tesa all'accertamento della violazione dell'art. 633 c.p.c. per mancanza delle condizioni di ammissibilità, costituendo la sentenza del Tribunale di Roma
n. 13464/20, pubblicata il 2.10.2020, prova scritta del credito azionato;
che anche l'eccezione di compensazione proposta dall'opponente doveva,
parimenti, essere respinta in quanto quello azionato dal era un CP_1
credito post-concorsuale, mentre il controcredito eccepito in compensazione dall'opponente era un credito pre-concorsuale.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'avvocato Pt_1
lamentando:
1) che il Giudice di prime cure, dopo essersi dilungato nell'affermare il principio (pacifico) secondo cui, il pagamento a favore dell'avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c. traeva origine da un rapporto autonomo,
intercorrente tra il soccombente e il procuratore della parte vincitrice, aveva poi concluso contraddittoriamente affermando che,
nella specie, il pagamento effettuato nei confronti del difensore antistatario era indirettamente riferibile al debitore fallito e che dunque, rientrava nella sfera d'inefficacia prevista dall'art. 44 L.F.,
valorizzando, solo alcuni effetti che si producevano normalmente a seguito dell'adempimento dell'obbligazione ex art. 93 c.p.c., senza
8 per l'appunto considerare, da un lato, la granitica giurisprudenza del
S.C. che conferiva al legale una posizione giuridica soggettiva,
autonoma e distinta da quella occupata dal suo assistito;
dall'altro l'inapplicabilità dell'art. 44, primo comma, L.F. in quanto non ne ricorrevano le condizioni, mancando il pagamento indiretto del fallito, attesa la autonomia del rapporto sotteso al predetto pagamento;
2) che il Tribunale di Trieste, in violazione degli artt. 93 c.p.c., 42 e 44
L.F. aveva deciso la causa: a) prescindendo da ogni valutazione circa l'efficacia di giudicato della sentenza del Tribunale di Roma n.
13464/2020; b) non considerando che il curatore fallimentare aveva ottenuto il decreto ingiuntivo per un credito restitutorio, senza che tale diritto fosse stato preceduto da un provvedimento giudiziario che avesse accertato e dichiarato, l'inefficacia del pagamento in violazione all'art. 44 L.F. ritenendo del tutto erroneamente che la prova scritta fosse costituita dalla predetta sentenza del Tribunale di
Roma; c) rigettando l'eccezione di compensazione, senza considerare che l'ammissione del credito maturato per l'attività
espletata al passivo del fallimento e quantificato in complessivi €
31.771,74 in parte a titolo di privilegio ed in parte in chirografo non faceva stato tra le parti al di fuori della procedura fallimentare, di tal
9 che la compensazione poteva sempre essere eccepita;
d) rigettando la richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c. con motivazione apparente,
senza considerare che il curatore, dopo che lo stato passivo era stato dichiarato esecutivo, “furbescamente” aveva richiesto il decreto ingiuntivo dichiarando che le somme indicate nella predetta sentenza erano di pertinenza del fallito e quindi acquisibili alla massa come utilità sopravvenuta ex art. 44, comma 3, L.F., “dimenticandosi”
però, che l'esecutività dello stato passivo aveva natura di giudicato endofallimentare;
3) che erroneamente ed immotivatamente il Tribunale aveva
“precisato” che gli interessi legali decorrenti dal 16/06/2021
dovevano essere calcolati secondo quanto previsto dall'art. 1284,
comma quarto, c.c.
Tutto ciò premesso l'appellante svolgeva istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto dell'opposizione ed opponendosi all'istanza di sospensione.
All'udienza del 23/04/2025 le parti insistevano nelle loro rispettive istanze.
Il P.I., dato del fallimento del tentativo di conciliazione nonché della rinuncia dell'appellante all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, invitava le parti a precisare le conclusioni fissando per la
10 discussione avanti al Collegio l'udienza del 25/06/2025 (poi rinviata al
26/06/2025) e concedendo termine fino al 04/06/2025 per il deposito di note conclusionali.
All'udienza del 26/06/2025, al termine della discussione orale, il Collegio
tratteneva la causa in decisione a norma del combinato disposto degli artt.
350 bis e 281 sexies, u.c., c.p.c.
L'appello è infondato e merita rigetto.
Preliminarmente con riguardo alla legittima emissione del decreto ingiuntivo opposto oggetto del secondo motivo di appello, va ritenuto che,
poiché l'art. 44 L.F. mira non già a modificare una situazione giuridica preesistente alla dichiarazione di fallimento, ma a confermare un effetto giuridico già previsto dalla legge con decorrenza automatica dalla data di dichiarazione del fallimento, sussistevano tutti i presupposti per accedere alla tutela monitoria, in quanto il credito vantato dal fallimento: a) è liquido,
dal momento che l'ammontare della pretesa coincide sia con la liquidazione giudiziale (cfr. doc. 5 ), sia con la dichiarazione scritta del CP_1
solvens (cfr. doc. doc. 6 ): 13.282,50+15%+4%= 15.885,88; b) è CP_1
esigibile, stante il citato automatismo derivante dall'applicazione dell'art. 44
L.F. che non presuppone altri accertamenti.
Correttamente, infine, il Giudice di prime cure ha ritenuto che la prova scritta sia costituita dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 13464/20.
11 Nel merito, con riguardo al primo motivo di appello, va ricordato,
innanzitutto, che nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 L.F., qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell'insinuazione al passivo e che, dopo la dichiarazione di fallimento, è ex
lege inefficace e inopponibile alla procedura, in quanto lesivo della par
condicio creditorum, qualsiasi atto satisfattivo, volontario o coattivo,
comunque riferibile, anche solo indirettamente, al debitore fallito.
Nella specie, è pacifico che il fu dichiarato il 22/07/2020 (cfr. CP_1
doc. 2 ) e iscritto nel Registro delle Imprese il 27/07/2020 (cfr. CP_1
doc. 3 ), che la sentenza del Tribunale di Roma - su cui l'odierno CP_1
appellante fonda il suo diritto - venne pubblicata il 02/10/2020 (cfr. doc. 5
) e che l'avv. ottenne da Sì il pagamento della CP_1 Pt_1 CP_2
somma € 15.885,88 in data 15/10/2020, pur sapendo dell'avvenuto fallimento (cfr. docc. 6 – 8a ). CP_1
Sostiene l'avv. che tale pagamento sarebbe legittimo perché in base Pt_1
alla “granitica” giurisprudenza del S.C. – citata diffusamente anche dal
Giudice di prime cure - il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari,
dichiarando di avere anticipato le prime e di non avere ricevuto i secondi,
agisce per un diritto proprio ed autonomo verso il soccombente, con la
12 conseguenza che quest'ultimo non può opporgli, in compensazione,
l'eventuale credito vantato nei confronti della parte vittoriosa.
Afferma altresì l'appellante che, nella specie, non troverebbe applicazione la disposizione di cui all'art. 44 L.F. in quanto mancherebbe un pagamento –
sia pure indiretto – da parte del fallito e non vi sarebbe alcun depauperamento della massa dal momento che il pagamento sarebbe avvenuto con mezzi non provenienti dal patrimonio del fallito.
La tesi non ha pregio.
Come affermato, infatti, dal S.C. (in tempi più recenti rispetto al precedente delle SS.UU. 12/06/1982 n. 3544, parte motiva richiamata dal Giudice di prime cure), nel caso procuratore distrattario, la parte processuale soccombente, è tenuta al pagamento delle spese, in tal senso venendo il difensore ad estinguere il credito al rimborso delle anticipazioni (ed al compenso professionale) vantato nei confronti del proprio cliente, secondo una tecnica del tutto simile alla delegazione di pagamento per cui la parte soccombente è tenuta ad adempiere la propria obbligazione direttamente nei confronti del difensore-distrattario (creditore), estinguendo, al tempo stesso,
anche il debito per le spese di lite nei confronti della parte processualmente vittoriosa (cfr. Cass. 29/05/2018 n.13367 parte motiva).
13 Vanno distinti, pertanto, il pagamento e il rapporto sottostante al predetto pagamento che riguarda esclusivamente la parte vincitrice e il suo difensore
(cfr. sul punto anche Tribunale di Genova sentenza 19/04/2021).
Il difensore, infatti, è titolare della legittimazione a riscuotere il credito della massa nei confronti del debitore, in virtù della sentenza di cui si discute, ma non anche del diritto di trattenere quanto eventualmente pagato dal debitore una volta apertosi il concorso.
Se è vero, infatti, che, come sostiene l'appellante, la distrazione delle spese implica la legittimazione esclusiva alla riscossione del credito per rifusione spese in capo al procuratore della parte vittoriosa, non è men vero che egli è
un mero delegatario all'incasso nel proprio interesse.
Una volta stabilito che si tratta tecnicamente di delegazione, va ritenuto che,
con la distrazione, avvenga una doppia soddisfazione di rapporti obbligatori:
il pagamento ha effetto nei rapporti tra le parti sostanziali, estinguendo il debito di cui alla condanna, ma ha effetto anche tra cliente e procuratore,
operando come pagamento del cliente al procuratore (pagamento totale o parziale a seconda che la liquidazione di sentenza sia satisfattiva nei rapporti interni).
E' pertanto evidente, in base a tale ricostruzione, che, nel caso in cui il cliente fallisca, il pagamento, riferibile indirettamente al debitore fallito,
ricevuto dal legale dopo il fallimento, è inefficace ex art. 44 L.F., a nulla
14 rilevando, con riguardo alla statuizione sulle spese a favore del procuratore antistatario, che la sentenza n. 13464/20, sia passata in giudicato
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, infatti, sussistono tutti i presupposti per l'applicazione di tale norma, posto che:
1) è irrilevante che per il pagamento venga utilizzato denaro del fallito o denaro di terzi tenuti a eseguirlo su suo incarico o in sua vece, in quanto in tutti i casi si incide – direttamente o indirettamente – sull'attivo fallimentare, disponendo di beni o crediti che devono invece essere acquisiti dalla massa ai fini del successivo riparto secondo le regole del concorso;
2) come tutti i creditori concorsuali, anche l'avvocato distrattario non può,
una volta dichiarato il fallimento del proprio cliente, soddisfarsi in autonomia, incassando il compenso direttamente dal proprio cliente fallito, o da terzi in sua vece o su suo incarico essendo anch'egli creditore concorsuale per l'attività difensiva svolta prima dell'apertura del concorso ed ha diritto di ricevere sull'attivo fallimentare, composto anche dal credito per spese legali consacrato nella sentenza passata in giudicato in costanza di fallimento, soltanto la somma riconosciuta nell'ambito dell'accertamento del credito endofallimentare, non potendo la liquidazione giudiziale sopravvenuta al fallimento essere
15 opposta al curatore ed entro i limiti della percentuale spettante nel riparto predisposto dal curatore in favore dei creditori di pari rango.
In altri termini l'istituto della distrazione delle spese di lite non integra una eccezione al principio di diritto fallimentare, tale da eludere il principio della par condicio creditorum ottenendo il soddisfacimento dei propri crediti professionali dopo la dichiarazione di fallimento e al di fuori delle regole concorsuali.
Quanto ai residui motivi di appello, va ritenuto, innanzitutto, che non meriti censura la sentenza del Tribunale di Trieste laddove ha rigettato l'eccezione di compensazione, atteso che quanto argomentato dall'avv. non Pt_1
coglie nel segno.
Invero, in base all'art. 56 L.F., perché la compensazione sia opponibile alla massa è necessario che i crediti contrapposti siano preesistenti al fallimento e che, pertanto, le condizioni per la compensabilità si siano verificate prima della dichiarazione di fallimento, mentre nel caso di specie, l'appellante vorrebbe compensare un credito post-concorsuale con un credito pre-
concorsuale.
Quanto agli interessi dovuti va rilevato che il Giudice di primo grado, pur non essendone richiesto e pur non dovendolo fare, si è limitato a precisare la regolamentazione degli interessi, già riconosciuti nel decreto ingiuntivo.
16 Invero nel predetto decreto veniva ingiunto all'avv. di restituire la Pt_1
somma di cui è causa, oltre agli interessi “come da domanda” [la domanda era questa: interessi al saggio legale ex art. 1284, comma 1, c.c. dal
15.10.2020 (data del pagamento) al 16.6.2021 (data di deposito del ricorso monitorio), e al saggio legale ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 16.6.2021 al saldo].
Da ciò discende che il richiamo alla sentenza 07/05/2024 n. 12449 (che stabilisce che “Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva
individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il
pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di
uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di
interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda
giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4,
c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al
saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice
dell'esecuzione di integrare il titolo.”), non è pertinente.
La sentenza di primo grado non merita infine censura anche laddove ha escluso la responsabilità ex art. 96 c.p.c. del , atteso che la CP_1
condanna dell'appellante al pagamento della somma richiesta esclude in radice la pretestuosità della domanda.
17 Per le svolte considerazioni l'impugnata sentenza va integralmente confermata, con condanna dell'avv. alle spese di lite di questo Pt_1
grado che vengono liquidate, per le prime due fasi, secondo i valori medi delle cause ricomprese nel parametro tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 e, per le restanti due fasi, secondo i valori minimi, in quanto la fase istruttoria si è
risolta in una sola udienza, mentre la fase conclusiva ha comportato la redazione di una sola memoria.
Va dato atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17,
L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da GIANNI RO nei confronti di
[...]
, così provvede: Controparte_1
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza del
Tribunale di Trieste n. 890/24 pubblicata il 23/10/2024;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore dell'appellato, in complessivi € 3.933,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e
CPA come per legge;
18 - dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17,
L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 26/06/2025
Il Presidente est.
Marina Caparelli
19