Cass. civ., sez. II, sentenza 06/06/1957, n. 2069
CASS
Sentenza 6 giugno 1957

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Il riservatario pretermesso dal testatore non entra a far parte della comunione ereditaria se non abbia prima esperito con successo l'Azione di riduzione; e poiché tale Azione è soggetta al termine di prescrizione ordinario, egli non può, dopo che tale termine sia inutilmente decorso, conseguire dagli eredi o dai legatari i beni di cui sia stato disposto con il testamento. Tale Azione costituisce, pertanto, un Onere per il riservartario pretermesso che intenda far valere i suoi diritti sull'eredità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 06/06/1957, n. 2069
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2069
    Data del deposito : 6 giugno 1957

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