Sentenza 6 giugno 1957
Massime • 1
Il riservatario pretermesso dal testatore non entra a far parte della comunione ereditaria se non abbia prima esperito con successo l'Azione di riduzione; e poiché tale Azione è soggetta al termine di prescrizione ordinario, egli non può, dopo che tale termine sia inutilmente decorso, conseguire dagli eredi o dai legatari i beni di cui sia stato disposto con il testamento. Tale Azione costituisce, pertanto, un Onere per il riservartario pretermesso che intenda far valere i suoi diritti sull'eredità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/06/1957, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 6 giugno 1957 |
Testo completo
Il riservatario pretermesso dal testatore non entra a far parte della comunione ereditaria se non abbia prima esperito con successo l'Azione di riduzione;
e poiché tale Azione è soggetta al termine di prescrizione ordinario, egli non può, dopo che tale termine sia inutilmente decorso, conseguire dagli eredi o dai legatari i beni di cui sia stato disposto con il testamento. Tale Azione costituisce, pertanto, un Onere per il riservartario pretermesso che intenda far valere i suoi diritti sull'eredità.