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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/04/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1168 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
nella qualità di procuratore generale del sig. , Parte_1 Parte_2 elett.te dom.to a Ribera in via Berlinguer n°42/B presso lo studio dell'Avv. Vito
Cascio Ferro, che lo rappresenta e difende.
Appellante
C O N T R O
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giantony
Ilardo e Delia Cernigliaro, elettivamente domiciliato in Palermo nella Via Laurana
n.59.
Appellato
All'udienza di discussione del 24 aprile 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 5163/2023 dell'11 maggio 2023 il Tribunale GL di Sciacca respinse la domanda proposta da , n.q. di procuratore generale del Parte_1 padre , volta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di Parte_2 accompagnamento in favore del secondo, in quanto già titolare di indennità di accompagnamento per cieco assoluto, prestazione assistenziale non cumulabile con la prima, essendo emerso, dalla espletata ctu sanitaria, che il grave deficit visivo sia
1 stato determinante dell'integrazione del requisito sanitario per godere dell'indennità di accompagnamento ordinaria.
Il ricorrente aveva esposto che, con decreto di omologa del 29 giugno 2018, emesso nell'ambito del procedimento Rgl n.462/2017, divenuto definitivo, il
Tribunale di Sciacca aveva accertato l'esistenza del requisito sanitario in capo ad al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento di cui alla L. n. Parte_2
18/1980 e n.508/1988; che, tuttavia, l' non aveva provveduto all' erogazione CP_2 della prestazione richiesta in quanto ritenuta incompatibile con le provvidenze di cieco assoluto già spettante all'invalido, sulla base della seguente motivazione “nota di incompatibilità con indennità di accompagnamento in qualità di cieco assoluto, in quanto la minorazione visiva concorre a determinare il grado di invalidità (fasce
42,44) speciale per ciechi parziali con indennità di accompagnamento”.
Aveva dedotto la cumulabilità delle due prestazioni in quanto riconducibili a requisiti sanitari diversi ed entrambi sussistenti e, quindi, chiesto che fosse dichiarato il diritto di al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a Parte_2 decorrere dal mese di febbraio 2017 e, per l'effetto, la condanna dell' CP_1 resistente al pagamento di quanto a tale titolo dovuto, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L' aveva contestato l'esistenza dei requisiti per godere del rivendicato CP_2 beneficio.
Per la riforma della sentenza , n.q., ha proposto appello con Parte_1 ricorso depositato il 10 novembre 2023, dolendosi dell'errata valutazione da parte del consulente medico d'ufficio del grave complesso patologico che affligge _2
, comprendente ulteriori menomazioni oltre la cecità.
[...]
L' ha resistito in giudizio, ribadendo, con memoria del 1° dicembre 2024, CP_2 le conclusioni già formulate a proposito del diniego della prestazione.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio e depositato l'elaborato peritale, all'udienza del 24 aprile 2024 la causa è stata decisa sulle conclusioni delle parti, come da dispositivo trascritto in calce.
******
L'appello è fondato. E' pacifico che , sin dal mese di febbraio 2017, possegga il Parte_2 requisito sanitario richiesto dalla Legge n.18/1980 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (v. decreto di omologa reso nel proc. 462/2017), il cui carattere definitivo non è stato contestato dall' ed è, altresì, certo che il CP_2 medesimo sia destinatario dell' indennità di accompagnamento in qualità di _2 cieco assoluto (v. il provvedimento di diniego dell' impugnato). CP_2
2 Su presupposto, già evidenziato correttamente dal Tribunale che (come stabilito con consolidato orientamento della Suprema Corte- v. Cass n.11912/2012, n.
22728/2017 e Ord. n.18443/2016) per potere affermare la cumulabilità delle due prestazioni assistenziali, occorre…. che il requisito sanitario necessario per ottenere l'indennità di accompagnamento sia integrato da una infermità diversa rispetto a quella legittimante l'erogazione della indennità di accompagnamento per ciechi totali, ossia che il cieco totale pluriminorato può godere dei due trattamenti indennitari se l'ulteriore minorazione da cui è affetto è tale da integrare il requisito sanitario richiesto dalla legge, è stata, quindi, disposta consulenza tecnica d'ufficio, al cui esito si fa espresso rinvio (Cass. 10222/2009, nonché Cass. 16277/2010,
3367/2011) e le cui conclusioni si condividono integralmente, in quanto immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti espletati.
Il Dott. ha posto diagnosi di: “Gravi esiti di evento Persona_1 ischemico cerebrale (con interessamento esteso di entrambi i lobi nonché delle regioni cerebellari – V. indagine RM del 10.10.2016), verificatosi nell'ottobre 2016, con conseguenti separate ripercussioni sia sulla funzione di motricità che sul sistema visivo, in soggetto oggi 91enne, con grave insufficienza respiratoria, in mediocri condizioni generali, allettato, in scompenso cardiaco congestizio.
Ha spiegato che dal punto di vista clinico, lo sia andato incontro, _2 nell'ottobre 2016, ad un grave quanto esteso evento ischemico che colpì entrambi i lobi cerebrali, con interessamento anche della regione cerebellare e, a tal proposito, ha segnalato come nel caso di interessamento dei lobi cerebellari, si instauri un corteo sintomatologico caratterizzato da ipotonia e astenia muscolare e con incapacità a mantenere equilibrio sia nella stazione eretta che anche nella marcia. In particolare, qualora ancora possibile, la marcia è, comunque, di tipo atassico;
che, inoltre, altro tipico sintomo cerebellare è la dismetria e cioè la mancanza di misura nei movimenti: si può osservare nella deambulazione e nelle prove indice-naso e tallone-ginocchio (il soggetto invitato a toccare rispettivamente con l'indice il naso e con un tallone il ginocchio dell'altra gamba prima a occhi aperti e poi a occhi chiusi, sbaglia la mira dal lato colpito). Tipico disturbo della coordinazione dei movimenti degli arti è anche la adiadococinesia: cioè gli arti non sono capaci di eseguire una serie di movimenti rapidi in sincronia ma risultano impacciati e lenti dal lato colpito. Frequentissimi sono anche altri sintomi, quali una incoercibile sintomatologia vertiginosa, spesso associata a tremore incontrollabile durante i cambiamenti di posizione. Segue poi, in un lasso di tempo variabile, la comparsa di ulteriore grave sintomatologia neurologica, dovuta alla compressione esercitata sul tronco encefalico dall'aumento di volume del cervelletto…Ha aggiunto che il suddetto meccanismo è, dunque, in grado di spiegare come, al di là della grave
3 problematica visiva, il Paziente presentasse anche un severo deficit di motricità. A conferma di ciò, vi è la consulenza del nominato TU in fase di ATP che, pur forse non spiegandone adeguatamente le motivazioni cliniche, rilevò e riportò chiaramente
(pag. 2 del proprio elaborato peritale – voce “esame obiettivo)”: “Deambulazione autonoma impossibile” ed in “diagnosi: “Esiti di ictus cerebri con deficit visivo e grave deficit deambulatorio”. Sulla scorta di tali argomenti il sanitario ha ritenuto altamente probabile e, comunque, “più probabile che non” che, a causa dell'evento ischemico da cui lo OL fu colpito nell'ottobre 2016, lo stesso abbia riportato due distinte gravi conseguenze: la prima di ordine visivo (motivo per cui lo stesso è già stato riconosciuto “cieco civile assoluto, con diritto alla percezione della relativa indennità prevista per tale categoria di pazienti) e la seconda, invece, tale da determinare gravi difficoltà di motricità e, conseguentemente tali da poter consentire, indipendentemente dalla problematica visiva, la concessione anche del beneficio di cui alla L. 18/80, trattandosi di condizione clinica conseguentemente alla quale è scaturita impossibilità, nel concreto, alla deambulazione autonoma.
Ha concluso, in risposta al quesito postogli (“Accertare se sia Parte_2 affetto da patologie che producano una minorazione tale da determinare la permanenza delle condizioni per fruire della indennità di accompagnamento già riconosciutagli con il decreto di omologa del 29 giugno 2018, precisando se la sussistenza del requisito sanitario (soggetto ultra 65enne che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età) possa prescindere dalla condizione di cecità assoluta (per la quale fruisce di indennità per cecità totale)
e, in tal caso, anche la decorrenza di tale stato invalidante”) che sia Parte_2 soggetto affetto, a causa dell'evento ischemico che lo colpi nell'ottobre 2016, da gravi turbe di motricità, di entità tale da poter consentire – da sole – e già a far data dal febbraio 2017, la concessione del beneficio di cui alla L. 18/80. Ciò con il conforto sia della anatomia, che della fisiologia che anche della clinica medica. Si sottolinea ancora come tale condizione prescinda dallo status di “cieco civile assoluto”, per il quale lo già fruisce della speciale indennità. _2
Pertanto, ferma restando la sussistenza dei requisiti amministrativi (la cui valutazione non è di pertinenza del sottoscritto), si ritiene che Parte_2 possa, dal punto di vista squisitamente medico-legale, percepire entrambi i benefici, in quanto il requisito sanitario è integrato da infermità diverse, ognuna delle quali, da sola, risulta tale da poter consentire la concessione del correlato beneficio di legge. (v. relazione Dott , depositata il 14 aprile 2025). Persona_2
Sulla scorta di quanto sopra esposto, ritiene, in definitiva, la Corte che le conclusioni rassegnate nella relazione medico-legale depositata in questo grado
4 risultino, da un lato, solidamente ancorate ad un approfondito apprezzamento del c.t.u. delle risultanze processuali e delle patologie diagnosticate, dall'altro, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico che, in quanto tali, meritano di essere pienamente condivise.
In riforma della sentenza impugnata va, quindi, dichiarato il diritto di _2
ad ottenere l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1° marzo 2017
[...]
(primo giorno del mese successivo all'accertamento del diritto), cui segue la condanna dell' ad erogare i ratei di detta prestazione, oltre la maggior somma CP_1 fra interessi legali e rivalutazione, ai sensi dell'art.16 c.6 L.n.412/1991. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza di parte appellata e si liquidano e distraggono come in dispositivo.
Per le medesime ragioni le spese delle ctu restano a carico dell' CP_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 163/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Sciacca l'11 maggio 2023, dichiara che ha diritto a percepire anche l'indennità di Parte_2 accompagnamento a decorrere dal 1° marzo 2017 e, per l'effetto, condanna l' al CP_2 pagamento, in favore di n.q., del suddetto beneficio con la maggior Parte_1 somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Condanna l in persona del legale rappresentante, al rimborso delle spese CP_2 processuali del doppio grado di giudizio, che liquida, per il primo, in complessivi euro 2.540,00 e, per il secondo, in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e spese generali come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte appellante.
Così deciso in Palermo, il 24 aprile 2025
Il Presidente Estensore
Cinzia Alcamo
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