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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 14927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14927 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII Civile
il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del giudice Fabiana Corbo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8215 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2021
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alessandra Caron (C.F. ), C.F._2
- attrice-
E
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Lorenzo Ranieri (C.F. ) e dall'avv. Federica C.F._4
TI (C.F. ), C.F._5
- convenuto –
Oggetto: responsabilità professionale dell'avvocato.
Conclusioni: come da note depositate dalle Parti per l'udienza del 18.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio l'avv. al fine di farne accertare e dichiarare l'inadempimento CP_1 professionale: 1) per avere il convenuto omesso di verificare lo stato del giudizio promosso dinanzi alla - avente a oggetto il Controparte_2 gravame avverso la sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Roma n. 8353/10/14 (di rigetto dell'opposizione proposta avverso l'avviso di liquidazione n. 2008/003/SC/000010237) e, conseguentemente, per avere omesso di partecipare all'udienza di discussione pubblica fissata per il giorno 11.1.2016;
2) per avere il convenuto omesso di informare l'attrice sullo stato del procedimento dinnanzi alla e Controparte_2 sull'intervenuta pronuncia (con deposito in data 4.3.2016) della sentenza n.
1212/20/16.
Per l'effetto, l'attrice ha chiesto volersi pronunciare la condanna del professionista convenuto al risarcimento di tutti i danni asseritamente patiti, pari all'importo di euro 42.950,00 oltre interessi legali, ovvero nella diversa somma accertata in corso di causa (da liquidarsi anche in via equitativa), consistenti negli esborsi sostenuti (in particolare, nella maggiore imposta versata per la registrazione della sentenza n. 10237/2008 del Tribunale civile di Roma - di cui alla cartella di pagamento n. 09720180088705447006 notificata dall' - e nelle spese legali e giudiziali sostenute Controparte_3 per il giudizio svoltosi dinnanzi alla Controparte_4 dinnanzi alla e dinnanzi alla Corte di Controparte_2
Cassazione).
A fondamento della domanda l'attrice deduceva:
che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10237/2008, in accoglimento della domanda proposta dagli eredi di aveva statuito la retrocessione del Persona_1 fabbricato cielo-terra sito in Roma alla via San Teodoro n. 37/38 (espropriato a con decreto prefettizio n. 8675 del 10.2.1940) per il prezzo di Persona_1 euro 3.371.040,00 (sebbene il consulente tecnico d'ufficio avesse valutato il valore dell'immobile nel minore importo di euro 1.640.000,00), subordinando la trascrizione della sentenza all'effettivo pagamento del prezzo;
che, tuttavia, la suddetta condizione afferente il pagamento del prezzo non si era verificata, atteso che, in pendenza di giudizio, il aveva CP_5 trasferito alla (con atto di permuta a rogito TA CP_6 Persona_2 del 14.3.2006 - Rep. n. 130793 – Racc. n. 26333), il magazzino posto al
[...] piano terra del medesimo compendio immobiliare (peraltro, senza fornirne notizia nel corso di giudizio);
che, conseguentemente, gli eredi avevano impugnato la sentenza n. Per_1
10237/2008 pronunciata dal Tribunale di Roma chiedendo la riduzione del prezzo (tanto alla luce degli esiti della Ctu quanto del trasferimento del magazzino in favore della;
CP_6
che, in data 29.4.2010, l aveva notificato agli eredi Controparte_3 Per_1
l'avviso di liquidazione n. 2008/003/SC/000010237 per l'importo di euro
337.212,00 (afferente le imposte di registro 7%, ipotecaria 2% e catastale 1%);
che, pertanto, gli eredi e l'odierna attrice (erede della sig.ra Per_1 Persona_3
medio tempore deceduta) avevano conferito all'avv. mandato
[...] CP_1 per l'impugnazione dell'avviso di liquidazione n. 2008/003/SC/000010237 dinnanzi alla di Roma;
Controparte_4
che, in particolare, dinnanzi ai giudici tributari, i ricorrenti avevano dedotto, fra l'altro: l'incertezza sull'an e sul quantum della retrocessione (non essendo
“… neanche ipotizzabile dare esecuzione alla statuizione per inesistenza dell'oggetto”, stante il trasferimento di parte dell'immobile alla;
CP_6 la sussistenza di una condizione sospensiva alla retrocessione, costituita dal versamento del prezzo (peraltro, condizione non avveratasi esclusivamente per fatto e per colpa del la cui condotta – concretizzatasi nel CP_5 trasferimento di una parte dell'immobile - aveva fatto sì che il prezzo di retrocessione non potesse essere determinato) e, conseguentemente,
l'applicazione delle imposte in misura fissa (ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. n.
131/1986); la possibilità di liquidare l'imposta di registro secondo il particolare meccanismo del c.d. “prezzo-valore” (di cui all'art. 52, comma 4, del d.P.R. n.
131/1986, sussistendone nella specie tutti i presupposti);
che, all'esito dell'udienza, tenutasi il 17.2.2014, la Controparte_4
di Roma, con sentenza n. 8353/10/14, pubblicata il 17.2.2014,
[...] aveva respinto il ricorso;
che detta ultima sentenza era stata impugnata dagli eredi dinnanzi alla Per_1
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
, lamentando: la violazione dell'art. 27 del d.P.R. n. 131/1986 per CP_1 avere la disatteso l'argomentazione dei Controparte_4 ricorrenti secondo cui la retrocessione fosse sospensivamente condizionata al versamento del prezzo e che tale condizione non si fosse potuta avverare per causa imputabile esclusivamente al (che aveva, nel CP_5 frattempo, ceduto una porzione dell'immobile in contestazione); il mancato accoglimento del motivo afferente la fruibilità del disposto di cui all'art. 52, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986 (c.d. prezzo-valore);
che l'avv. , all'atto della costituzione, aveva indicato, a norma dell'art CP_1
125 c.p.c., il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (nella specie,
) ed i propri numeri di fax ed aveva Email_1 richiesto la trattazione della controversia in pubblica udienza;
che, tuttavia, l'avv. (al quale non era stato comunicato l'avviso di CP_1 trattazione prescritto dagli artt. 31 e 61 del d. lgs. n. 546/1992) aveva omesso di partecipare all'udienza di discussione, all'esito della quale la
[...]
del aveva pronunciato, in data 11.1.2016, la Controparte_2 CP_2 sentenza n. 1212/20/16 di rigetto del gravame proposto;
che gli eredi avevano appreso la notizia della pronuncia della sentenza Per_1
n. 1212/20/16 solo a seguito della notifica, in data 15.10.2018, da parte dell' della cartella di pagamento n. Controparte_7
097/2018/0088705447 dell'importo di euro 465.080,89 (ovverosia l'importo oggetto dell'avviso di liquidazione n. 2008/003/SC/000010237 pari a euro
337.212,00 oltre le sanzioni e gli interessi);
che, peraltro, alla data di notifica della cartella di pagamento la sentenza era già passata in giudicato;
che l'avv. , informato dai propri assistiti della notifica della cartella di CP_1 pagamento, si era recato presso la segreteria della Sezione della
[...]
, ove era stato informato del fatto che l'inoltro all'indirizzo Controparte_2 pec del professionista delle comunicazioni afferenti rispettivamente l'udienza pubblica di discussione e la pronuncia della sentenza avevano avuto esito negativo a causa di un errore nella digitazione dell'indirizzo;
che, pertanto, gli eredi (con il patrocinio dell'avv. ) e la Per_1 CP_1 Pt_1
(con il patrocinio del prof. avv. Giuseppe Tinelli) avevano proposto due distinti gravami dinnanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 1212/20/16 pronunciata dalla;
Controparte_2
che, in particolare, nel gravame proposto, la aveva dedotto: a) la Pt_1 nullità della sentenza per violazione degli artt. 1, comma 2, 31, comma 1, 33, comma 1, 34, comma 1, 37, comma 2, e 61 del d. lgs. n. 546/1992, dell'art. 101
c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 della Costituzione (ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.), non avendo la Controparte_8
comunicato all'avv. rispettivamente l'avviso di
[...] CP_1 trattazione della causa e l'avviso di deposito della sentenza conclusiva del giudizio di appello;
b) la violazione degli artt. 27 e 37 del d.P.R. n. 131 del
1986 (ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) per avere la CTR escluso che in sede di registrazione del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria potesse riconnettersi rilevanza alla condizione sospensiva (dedotta, peraltro, nel medesimo provvedimento (secondo motivo); c) la violazione degli artt. 27 e 37 del d.P.R. n. 131/1986 (sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) nella parte in cui la CTR aveva statuito che non potesse essere dedotto in condizione sospensiva il pagamento del prezzo di retrocessione, senza considerare, peraltro, che nel caso di specie il mancato avveramento di tale condizione era dipeso da fatto imputabile esclusivamente al CP_5
d) la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112
c.p.c., sulla domanda proposta in via subordinata rispetto alla principale, afferente all'applicazione del criterio del “prezzo-valore” in sede di determinazione delle imposte dovute per la registrazione della sentenza n.
10237/2008 del Tribunale di Roma;
che, con la sentenza n. 25727/2019, depositata in data 14.10.2019, la Corte di
Cassazione aveva dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dagli eredi Per_1
e dalla in quanto tardivi (la sentenza n. 1212/20/16 era stata depositata Pt_1 dalla in data 4.3.2016 e i ricorsi Controparte_2 erano stati notificati, rispettivamente, in data 10.12.2018 e in data 14.12.2018
e, dunque, oltre il c.d. termine lungo, di cui all'art. 327 c.p.c.);
che, in particolare, i Giudici di legittimità avevano ritenuto non potersi attribuire rilevanza alle ragioni dedotte dai ricorrenti in merito alla non imputabilità ai medesimi della tardiva proposizione dei ricorsi in cassazione, sussistendo in capo al legale un preciso dovere di vigilanza e informazione periodica sullo stato del procedimento;
che, a seguito della sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione, era divenuta definitiva la debenza della somma di euro 337.212,00 di cui all'avviso di liquidazione n. 2008/003/SC/000010237 (successivamente aumentata sino all'importo di euro 465.080,89, intimato con la successiva cartella di pagamento n. 097/2018/0088705447);
che la condotta negligente tenuta dall'avv. era consistita, quindi, nel CP_1 mancato monitoraggio, da un lato, della fissazione da parte della
[...]
dell'udienza pubblica di discussione e, Controparte_2 dall'altro, della pronuncia della sentenza n. 1212/20/16;
che, inoltre, l'avv. non aveva provveduto alla trascrizione della CP_1 domanda di retrocessione proposta dinnanzi al Tribunale civile di Roma
(giudizio R.G. n. 19187/2004), in violazione di quanto disposto dall'art. 2653, comma 1, n. 1 c.c.;
che l'inadempimento dell'avv. aveva comportato l'obbligo del CP_1 medesimo di risarcire il danno, tenuto conto che, nell'ipotesi di proposizione tempestiva dei ricorsi per Cassazione, la Corte di legittimità avrebbe ragionevolmente accolto l'impugnazione e, per l'effetto, avrebbe annullato integralmente la pretesa tributaria – (cui l'attrice aveva dovuto far fronte con il pagamento delle imposte in misura maggiore rispetto al dovuto);
che, pertanto, avrebbe dovuto ritenersi sussistente il diritto dell'attrice di ottenere il risarcimento dei danni (pari a euro 42.580,19), consistenti negli esborsi sostenuti (e, in particolare: euro 29.067,19, a titolo di quota versata dall'attrice per la registrazione della sentenza n. 10237/2008 pronunciata dal
Tribunale di Roma oltre le sanzioni, come indicato nella cartella di pagamento emessa dall' ; euro 1.513,00 quali spese vive Controparte_7 ed euro 12.000,00 per spese legali sostenute dall'attrice per il contenzioso).
Con comparsa di risposta del 23.4.2021 si costituiva in giudizio l'avv. CP_1 deducendo: in via principale, la prescrizione delle eventuali richieste risarcitorie afferenti l'omessa trascrizione della domanda proposta dinnanzi al
Tribunale di Roma ed avente ad oggetto la retrocessione dell'immobile sito alla via San Teodoro, tenuto conto del decorso di oltre 10 anni dalla data di iscrizione a ruolo della causa R.G. n. 19187/2004 ovvero, quantomeno, del decorso di oltre 10 anni dalla pronuncia della sentenza n. 10237/2008; in subordine, l'infondatezza della domanda risarcitoria per l'omessa trascrizione della domanda di retrocessione, atteso che la mancata trascrizione era dipesa dalla volontà degli attori, i quali avevano preferito non dovere affrontare i relativi oneri;
che, inoltre, la sentenza n. 10237/2008 del Tribunale di Roma era stata impugnata dinnanzi alla Corte d'Appello di Roma, la quale - ritenendo fondate le ragioni degli appellanti in ordine alla necessaria revisione del prezzo di retrocessione in conseguenza della cessione di alcuni locali alla società
- aveva ridotto il prezzo da euro 3.371.040,00 a euro CP_6
2.336.644,00; che, inoltre, l'attrice, pur lamentando il preteso errore del professionista, non aveva individuato quale danno la medesima avesse subito in conseguenza della cessione dei locali alla che, quanto alle CP_6 ulteriori contestazioni sollevate in merito all'omessa partecipazione all'udienza e alla tardiva impugnazione della sentenza, le conseguenze non avrebbero potuto essere imputate al convenuto, in quanto verificatesi per negligenza della
Segreteria della , che non aveva provveduto Controparte_2 ad inoltrare le pertinenti comunicazioni al corretto indirizzo pec del professionista;
che, stante l'irregolarità della notificazione, avrebbe dovuto ravvisarsi una nullità insanabile per l'errata comunicazione al difensore di parte ai sensi del combinato disposto 156 e 160 c.p.c.; che, in ogni caso, l'attrice non aveva provato che, ove la Corte di Cassazione avesse esaminato i ricorsi, li avrebbe ragionevolmente accolti;
che, infine, l'attrice non aveva dato prova dei dedotti danni (non essendo, peraltro, addebitabili al professionista gli oneri di registrazione della sentenza).
All'udienza di prima comparizione del 13.5.2021, il giudice concedeva alle
Parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori;
all'udienza del 4.11.2021, lo stesso giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 26.1.2023 le Parti precisavano le conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
nelle more del deposito delle comparse conclusionali, e stante l'imminente subentro di questo giudice, con provvedimento del 12.4.2023 il giudice originariamente assegnatario rimetteva la causa sul ruolo;
questo giudice, medio tempore subentrato nel ruolo, tenuto conto della necessità di definire in via prioritaria le cause ante 2018, fissava l'udienza cartolare per la precisazione delle conclusioni per il giorno 18.12.2024.
Successivamente, depositate dalle Parti le note di udienza, con ordinanza del
15.1.2025, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La domanda risarcitoria proposta dall'attrice risulta infondata Parte_1
e deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Nel presente giudizio, come esposto in premessa, la ha convenuto Pt_1
l'avv. al fine di farne accertare e dichiarare l'inadempimento CP_1 professionale: 1) per avere omesso di verificare lo stato del giudizio promosso dinanzi la - avente a oggetto il Controparte_2 gravame avverso la sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Roma n. 8353/10/14 (di rigetto dell'opposizione proposta avverso l'avviso di liquidazione n. 2008/003/SC/000010237) - e per avere omesso di partecipare all'udienza di discussione pubblica fissata per il giorno
11.1.2016; 2) per avere omesso di informare l'attrice sullo stato del procedimento dinnanzi alla e Controparte_2 sull'intervenuta pronuncia (in pari data e con deposito il 4.3.2016) della sentenza n. 1212/20/16; per l'effetto, l'attrice ha chiesto volersi pronunciare la condanna del professionista convenuto al risarcimento di tutti i danni asseritamente patiti, pari all'importo di euro 42.950,00 oltre interessi legali, ovvero nella diversa somma accertata in corso di causa (da liquidarsi anche in via equitativa), consistenti negli esborsi sostenuti (in particolare, nella maggiore imposta versata per la registrazione della sentenza n. 10237/2008 del
Tribunale civile di Roma - di cui alla cartella di pagamento n.
09720180088705447006 notificata dall' - e nelle spese Controparte_3 legali e giudiziali sostenute per il giudizio svoltosi dinnanzi alla
[...]
, dinnanzi alla e Controparte_4 Controparte_2 dinnanzi alla Corte di Cassazione). Occorre, in primo luogo, esaminare l'eccezione, sollevata dal convenuto
, di prescrizione della (sola pretesa) azione risarcitoria afferente CP_1
l'omessa trascrizione della domanda di retrocessione (domanda proposta dinnanzi al Tribunale di Roma nel giudizio R.g. 19187/2004).
A tale riguardo, si deve evidenziare come l'eccezione risulti irrilevante e non conferente alla domanda risarcitoria proposta da parte attrice;
come correttamente segnalato da parte attrice, «in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per inadempimento al mandato difensivo in ambito giudiziario, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello nel quale essa
è oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato, vale a dire dalla formazione del giudicato;
al contrario, tale decorrenza non è prospettabile nel diverso caso di inadempimento del mandato professionale in ambito stragiudiziale» (cfr. Cass. n. 24270/2020). Ed invero, deve rilevarsi come la pur contestando al professionista l'omessa trascrizione presso la Pt_1
Conservatoria dei registri immobiliari della domanda giudiziale di retrocessione dell'immobile sito in Roma alla via san Teodoro, non abbia svolto, comunque, una domanda risarcitoria con riguardo al suddetto inadempimento e né, tantomeno, abbia indicato i danni conseguenti;
ciò risulta chiaramente evincibile dalla lettura degli atti di causa, oltre ad essere stato reiteratamente ribadito dall'attrice a seguito dell'eccezione sollevata dal convenuto. Ne consegue che l'eccezione deve essere rigettata, seppur sotto il profilo della non conferenza, esulando dalla richiesta risarcitoria formulata nel presente giudizio.
Ciò premesso, quanto al merito, occorre innanzitutto evidenziare, come le obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionale siano, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, comma II, c.c. che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione;
inoltre, «nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, e art. 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello “jus postulandi”, stante la relativa inidoneità ad obiettivamente e univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio» (cfr. Cass. n. 34993/2021; Cass. n. 19520/2019); ed ancora, «l'avvocato, i cui obblighi professionali sono di mezzi e non di risultato, è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente. Ne consegue che il professionista, ove una soluzione giuridica, pure opinabile ed eventualmente non condivisa e convintamente ritenuta ingiusta ed errata dal medesimo, sia stata tuttavia riaffermata dalla giurisprudenza consolidata, non è esentato dal tenerne conto per porre in essere una linea difensiva volta a scongiurare le conseguenze, sfavorevoli per il proprio assistito, derivanti dalla prevedibile applicazione dell'orientamento ermeneutico da cui pur dissente» (cfr. Cass. n. 21953/2023);
e ulteriormente, che «in tema di responsabilità dell'avvocato verso il cliente, è configurabile imperizia del professionista allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito "ex ante" e non "ex post", sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità - in astratto o con riferimento al caso concreto - tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente» (cfr. Cass. n. 11906/2016).
E' altresì necessario evidenziare che, in base alla regola di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale di cui all'art. 1218 c.c., incombe sul cliente l'onere di dare la prova del conferimento dell'incarico, mentre incombe sul professionista l'onere di provare l'adempimento delle prestazioni con la diligenza richiesta dall'art. 1176 comma II c.c., ovvero di provare Ricordati i principi in ordine all'onere della prova, deve rilevarsi come sia incontestata tra le parti (e, comunque, pienamente provata dalla documentazione prodotta in atti) l'esistenza dell'incarico conferito all'avv. per la rappresentanza CP_1
e difesa della nel giudizio dinnanzi alla Pt_1 Controparte_2
ed avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n.
[...]
8353/10/14 pronunciata dalla Commissione di Roma (di Controparte_4 rigetto dell'opposizione proposta avverso l'avviso di liquidazione n.
2008/003/SC/000010237).
A fronte della (pacifica) esistenza del mandato professionale ed attesa la natura contrattuale della responsabilità dell'avvocato ex art. 1218 c.c. costituisce, quindi, preciso onere probatorio del professionista convenuto quello di dimostrare di avere eseguito diligentemente la propria prestazione professionale e, cioè, per quel che rileva nel presente giudizio, di avere monitorato gli eventi del giudizio svoltosi dinnanzi alla , Controparte_2 ivi compresa la pronuncia della sentenza, e di averne informato tempestivamente la propria assistita;
ovvero, di non avere potuto compiere i suddetti adempimenti per causa allo stesso non imputabile.
Orbene, la disamina della documentazione prodotta in atti non consente di ritenere assolto da parte del professionista l'onere di diligenza qualificata. In particolare, dagli atti risulta: a) che il convenuto non abbia partecipato all'udienza di discussione pubblica del giudizio R.g. n. 6835/2014 tenuta l'11.1.2016 dalla (allegazione Controparte_2 confermata, altresì, dall'avv. , cfr. pag. 8 della comparsa di costituzione CP_1 e risposta e cfr. allegato n. 10a del fascicolo di parte attrice, lettera del 15.4.2020 pag. 2); b) che l'avv. abbia omesso di monitorare e verificare CP_1
l'intervenuta pronuncia della sentenza da parte della Controparte_2
e abbia omesso, altresì, di informarne tempestivamente i
[...] propri assistiti (ulteriore allegazione di parte attrice confermata nelle difese del convenuto - cfr. pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta -, oltre che nella comunicazione inoltrata dal convenuto alla propria Compagnia assicurativa - cfr. allegato n. 10a del fascicolo di parte attrice, lettera del 15.4.2020 pp. 1-3); si precisa che la sentenza della è stata Controparte_2 pronunciata l'11.1.2016 ed è stata depositata il 4.3.2016, laddove l'attrice ne ha avuto conoscenza solo in data 15.10.2018, con la notifica da parte dell'
[...]
della cartella di pagamento n. 097/2018/0088705447 Controparte_7
(v. sopra, lettera del 15.4.2020 pag. 2).
L'eccezione dell'avv. - secondo cui la mancata comunicazione da parte CP_1 della Segreteria della della data dell'udienza Controparte_2 pubblica di discussione e della pronuncia della sentenza n. 1212/20/16 escluderebbe del tutto l'inadempimento del professionista – deve, dunque, ritenersi infondata.
Più precisamente, se può affermarsi, da un lato, che l'omessa partecipazione del professionista all'udienza pubblica di discussione della causa dinnanzi alla non sia al medesimo imputabile, stante la Controparte_2 mancata comunicazione da parte della competente Segreteria della data dell'udienza stessa, lo stesso non può dirsi per l'omessa verifica della pubblicazione della sentenza con cui è stato definito il detto giudizio di appello.
Rientra, infatti, nei compiti e negli obblighi di diligenza del difensore costituito quello della verifica dello stato del processo e del compimento di attività processuali sia ad opera delle altre parti che del giudicante (ivi compresa, quindi, la pronuncia della sentenza); inoltre, diversamente da quanto sostenuto dalla parte convenuta, l'omessa comunicazione da parte della Segreteria della
Commissione Tributaria Regionale dell'intervenuta pronuncia della sentenza non giustifica l'accoglimento di un'istanza di rimessione in termini da parte del
Giudice superiore per l'impugnazione della sentenza stessa.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione,
l'istituto della rimessione in termini, certamente applicabile anche al contenzioso tributario, presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non già di un'impossibilità relativa e né, tantomeno, di una mera difficoltà; la Corte di legittimità, sul punto, ha enunciato i seguenti principi secondo cui: «Nel processo tributario, non aver ricevuto la comunicazione del dispositivo della sentenza tributaria non integra, per la parte costituita, una causa non imputabile ex art. 153, comma 2, c.p.c., tale da giustificare il mancato rispetto del termine lungo per impugnare, potendo la stessa, con l'ordinaria diligenza, venire a conoscenza del deposito della sentenza in tempo per proporre
l'impugnazione» (cfr. Cass. n. 3057/2025); ed ancora, «La decadenza da un termine processuale, incluso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile laddove la parte si dolga dell'omessa comunicazione della data dell'udienza di trattazione e/o della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte di quest'ultima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa» (cfr. Cass. n. 36369/2023); e ulteriormente, «La decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile laddove la parte si dolga dell'omessa comunicazione della data di trattazione dell'udienza e/o della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all'art. 327
c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte della cancelleria medesima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa» (cfr. Cass. - Sez. V - n. 5946/2017); ed ancora, «Nel processo tributario, l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, oltre il termine
"lungo" dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 38, comma 3, del
d.lgs. n. 546 del 1992, presuppone che la parte dimostri l'"ignoranza del processo", ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, situazione che non si ravvisa in capo al ricorrente costituito in giudizio, cui non può dirsi ignota la proposizione dell'azione, dovendosi ritenere tale interpretazione conforme ai principi costituzionali ed all'ordinamento comunitario, in quanto diretta a realizzare un equilibrato bilanciamento tra le esigenze del diritto di difesa ed il principio di certezza delle situazioni giuridiche. Né assume rilievo l'omessa comunicazione della data di trattazione, che è deducibile quale motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161, comma 1,
c.p.c., in mancanza della quale la decisione assume valore definitivo in conseguenza del principio del giudicato» (cfr. Cass., Sez. VI, n. 14746/2017; in senso conforme anche Cass., Sez. VI, n. 9330/2017).
Alla luce, quindi, degli accertamenti compiuti nel presente giudizio e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve rilevarsi l'inadempimento colposo dell'avv. per avere omesso di monitorare e di verificare l'intervenuta CP_1 pronuncia della sentenza da parte della Controparte_2
, non potendo ritenersi addebitabile, infatti, il suddetto inadempimento
[...] all'omessa comunicazione del dispositivo della sentenza di appello da parte della
Segreteria della Commissione.
Una volta accertata la condotta omissiva e negligente tenuta dall'avv. , CP_1 si deve però osservare che, secondo l'orientamento consolidato della Corte di
Cassazione, «la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva e il risultato derivatone» (cfr. Cass. n.
15032/2021; Cass. n. 4742/2019); ulteriormente, la Corte di legittimità ha evidenziato che «in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, ai fini dell'accertamento di un danno risarcibile derivante dall'inadempimento dell'obbligo di informazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado, che ha determinato l'impossibilità di proseguire il giudizio in sede di impugnazione, deve essere effettuata una valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'impugnazione preclusa dall'omessa informazione, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva (anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difese svolte nel primo grado di giudizio) e della possibilità di ottenere un risultato favorevole (anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia)» (cfr. Cass. n. 2109/2024); e ulteriormente, «in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la responsabilità di due professionisti, consistita nella mancata riassunzione del giudizio di rinvio a seguito di cassazione, con conseguente prescrizione del diritto vantato dal loro cliente, sulla base di una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell'azione non coltivata desunta "dagli stringenti vincoli posti al giudice del rinvio dalla sentenza della Corte di cassazione")
(Cass. n. 25112/2017).
Orbene, alla luce dei superiori principi giurisprudenziali e per quanto interessa nel giudizio de quo, ai fini dell'accertamento della responsabilità professionale del convenuto avv. , con condanna risarcitoria a suo carico, parte attrice CP_1 era tenuta a dimostrare, da un lato, che in mancanza delle omissioni del professionista (nello specifico, il mancato monitoraggio degli eventi del giudizio
R.g. n. 6835/2014 dinnanzi alla e, Controparte_2 quindi, della pronuncia della sentenza n. 1212/20/16 ), l'esito del giudizio svoltosi dinnanzi ai Giudici tributari, secondo la regola del “più probabile che non”, sarebbe stato alla stessa favorevole e, dall'altro, di avere subìto un effettivo pregiudizio.
Deve rilevarsi che già il primo dei presupposti non può ritenersi dimostrato.
Diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, infatti, deve osservarsi come:
1) non sussista alcuna incertezza sull'an del diritto degli eredi di ottenere Per_1 la retrocessione del bene sito in Roma alla via via San Teodoro n. 37/38; a tale riguardo, occorre rilevare infatti che, così come reiteratamente e correttamente affermato dalla stessa parte attrice, la sentenza di primo grado sia stata impugnata solo con riguardo al quantum (ovverosia all'ammontare del prezzo) della retrocessione e non con riguardo anche all'an della retrocessione stessa, con conseguente passaggio in giudicato della statuizione afferente, appunto,
l'obbligo di trasferire nuovamente l'immobile agli eredi (del resto, deve Per_1 evidenziarsi che il non abbia proposto appello incidentale CP_5 avverso la sentenza n. 10237/2008 del Tribunale civile di Roma); 2) con la sentenza n. 10237/2008 citata sia stata apposta una condizione sospensiva non alla retrocessione del bene, come sostenuto da parte attrice, bensì alla sola trascrizione della sentenza (a fini pubblicistici e non traslativi), come risulta chiaramente evincibile dalla lettura della sentenza, con cui il Tribunale civile di
Roma aveva statuito, infatti, che “Il competente Conservatore dei RR.II. di Roma provvederà alla trascrizione della presente sentenza soltanto dopo aver accertato l'intervenuto pagamento del prezzo di retrocessione da parte degli attori” (cfr. motivazione della sentenza pag. 9 ; 3) del pari, non possa ravvisarsi l'esistenza di una “condizione sospensiva” nella circostanza dell'intervenuta impugnazione della sentenza n. 10237/2008 (impugnazione concernente – si ribadisce – il quantum della retrocessione, tanto in considerazione dell'intervenuto trasferimento in favore della nelle more del CP_6 giudizio, di parte del compendio immobiliare sito alla via San Teodoro - nello specifico, il locale magazzino -, tanto in considerazione del contestato discostamento nella determinazione del prezzo da parte del Giudice rispetto alla valutazione compiuta dagli ausiliari del medesimo in sede di Ctu); ed invero, secondo quanto disposto dall'art. 37 comma 1 del d.P.R. 131/1986 “Gli atti dell'Autorità giudiziaria che definiscono, anche parzialmente il giudizio … sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati … salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato”; ne consegue che, pertanto, la parte attrice ben avrebbe potuto/potrà
– a seguito del passaggio in giudicato della sentenza - fare domanda di conguaglio ovvero di rimborso di quanto abbia versato in esubero rispetto all'importo effettivamente e definitivamente dovuto (in considerazione del prezzo di retrocessione stabilito con la sentenza definitiva), così come, del resto, ulteriormente disposto dall'art. 77 del d.P.R. 131/1986. La ratio è quella correttamente evidenziata dalla secondo cui Controparte_2
“l'atto del giudice, compreso nell'ambito applicativo del tributo, deve essere sottoposto all'obbligo della registrazione non appena formato” (cfr. p. 2 sentenza n. 1212/20/16).
Non risulta applicabile, quindi, al caso di specie, diversamente da quanto dedotto da parte attrice, l'art. 27 comma 1 del d.P.R. n. 131/1986 (disposizione che prevede la registrazione in misura fissa degli atti sottoposti a condizione sospensiva).
Ne deriva che, anche qualora l'avv. avesse diligentemente monitorato CP_1 gli eventi del giudizio, comunicando tempestivamente ai propri assistiti l'intervenuta decisione del giudizio da parte della Controparte_2
con la pronuncia della sentenza n. 1212/20/16, l'esito del
[...] giudizio - avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di liquidazione n.
2008003SC10237006 dell'importo di euro 337.212,00 emesso dall'
[...]
(afferente alle imposte di registro e ipocatastali) -, Controparte_7 secondo il noto principio del “più probabile che non”, sarebbe stato il medesimo, ovverosia il rigetto del gravame.
Ulteriormente, quanto all'allegazione attorea secondo cui, in mancanza dell'inadempimento professionale, parte attrice avrebbe potuto ottenere l'applicazione dell'imposizione disciplinata dall'art. 52 comma 4 del d.P.R.
131/1986, ovverosia del c.d. prezzo-valore, se ne deve evidenziare, da un lato,
l'infondatezza e, dall'altro, l'assenza di prova circa la sussistenza di un danno subito dall'attrice.
Quanto al primo profilo, deve evidenziarsi che, così come statuito dalla di Roma con la sentenza n. 8353/10/2014, Controparte_4 la domanda (proposta in subordine alla principale) di applicazione dell'imposta secondo il c.d. prezzo-valore, risultasse irricevibile - avendo carattere preventivo
(parte attrice non aveva dato prova di essersi attivata per richiedere l'applicazione della tassazione secondo il c.d. prezzo-valore e né, tantomeno, del fatto che la detta richiesta fosse stata rigettata) - e, quanto al secondo profilo, come parte attrice abbia omesso, in ogni caso, di provare di avere subìto un danno, atteso che non ha provveduto a produrre la documentazione (fra cui le visure catastali) atte a consentire il calcolo dell'imposta dovuta secondo il c.d. prezzo-valore.
Infine, deve rilevarsi che anche l'ulteriore censura attorea, secondo cui qualora il ricorso per cassazione fosse stato tempestivamente proposto la Corte di legittimità avrebbe dichiarato la nullità della sentenza pronunciata dalla
(per avere quest'ultima omesso di Controparte_2 Controparte_2 pronunciarsi sul secondo motivo di appello avverso la sentenza n. 8353/10/14 della ), debba ritenersi infondata. Controparte_9
Al riguardo deve evidenziarsi come non vi sia la prova che in sede di gravame dinnanzi alla sia stato proposto il Controparte_2 suddetto secondo motivo di impugnazione: dalla lettura del ricorso prodotto da parte attrice (peraltro in maniera incompleta, atteso che manca la pag. 11 - cfr. doc. n. 6 del fascicolo di parte attrice-) non si evince, infatti, la specifica formulazione di detta censura. Ciò può significare o che la parte attrice non ha proposto il descritto motivo di appello (e in tal caso potrebbe ravvisarsi un inadempimento del professionista oggi convenuto in giudizio - inadempimento che, tuttavia, non è stato contestato e allegato dall'attrice e, pertanto, non può costituire oggetto di disamina ai fini risarcitori in tale sede -) o che il suddetto motivo è stato proposto ma parte attrice, nel produrre, a questo punto, un atto incompleto (il ricorso), non ha fornito la prova appunto della sua proposizione.
Nel ricorso presentato alla è dato Controparte_2 leggere il solo motivo di appello afferente a “Travisamento dei fatti di causa.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 27 d.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 59,
60, 61 e seguenti del d. lgs. 42/2004 in riferimento agli accertamenti con sentenza del Tribunale di Roma n. 10237/2008. Omessa e insufficiente motivazione” (v. pp. 5-6); ciò impedisce in tale sede di compiere il c.d. giudizio controfattuale finalizzato ad accertare, secondo il principio del “più probabile che non”, se il ricorso per cassazione fosse stato tempestivamente proposto la
Corte di legittimità avrebbe dichiarato la nullità della sentenza della per omessa pronuncia sul secondo Controparte_2 motivo di appello.
Per le ragioni sopra esposte la domanda risarcitoria proposta dalla deve Pt_1 essere rigettata. Quanto alle spese del giudizio, l'accertamento inadempimento professionale dell'avv. ne giustifica, comunque, l'integrale compensazione tra le CP_1
Parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di – disattesa ogni ulteriore Parte_1 Controparte_1 domanda, istanza eccezione - così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da . Parte_1
2) compensa tra le Parti le spese di giudizio.
Così deciso in data 27 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Corbo
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII Civile
il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del giudice Fabiana Corbo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8215 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2021
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alessandra Caron (C.F. ), C.F._2
- attrice-
E
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Lorenzo Ranieri (C.F. ) e dall'avv. Federica C.F._4
TI (C.F. ), C.F._5
- convenuto –
Oggetto: responsabilità professionale dell'avvocato.
Conclusioni: come da note depositate dalle Parti per l'udienza del 18.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio l'avv. al fine di farne accertare e dichiarare l'inadempimento CP_1 professionale: 1) per avere il convenuto omesso di verificare lo stato del giudizio promosso dinanzi alla - avente a oggetto il Controparte_2 gravame avverso la sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Roma n. 8353/10/14 (di rigetto dell'opposizione proposta avverso l'avviso di liquidazione n. 2008/003/SC/000010237) e, conseguentemente, per avere omesso di partecipare all'udienza di discussione pubblica fissata per il giorno 11.1.2016;
2) per avere il convenuto omesso di informare l'attrice sullo stato del procedimento dinnanzi alla e Controparte_2 sull'intervenuta pronuncia (con deposito in data 4.3.2016) della sentenza n.
1212/20/16.
Per l'effetto, l'attrice ha chiesto volersi pronunciare la condanna del professionista convenuto al risarcimento di tutti i danni asseritamente patiti, pari all'importo di euro 42.950,00 oltre interessi legali, ovvero nella diversa somma accertata in corso di causa (da liquidarsi anche in via equitativa), consistenti negli esborsi sostenuti (in particolare, nella maggiore imposta versata per la registrazione della sentenza n. 10237/2008 del Tribunale civile di Roma - di cui alla cartella di pagamento n. 09720180088705447006 notificata dall' - e nelle spese legali e giudiziali sostenute Controparte_3 per il giudizio svoltosi dinnanzi alla Controparte_4 dinnanzi alla e dinnanzi alla Corte di Controparte_2
Cassazione).
A fondamento della domanda l'attrice deduceva:
che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10237/2008, in accoglimento della domanda proposta dagli eredi di aveva statuito la retrocessione del Persona_1 fabbricato cielo-terra sito in Roma alla via San Teodoro n. 37/38 (espropriato a con decreto prefettizio n. 8675 del 10.2.1940) per il prezzo di Persona_1 euro 3.371.040,00 (sebbene il consulente tecnico d'ufficio avesse valutato il valore dell'immobile nel minore importo di euro 1.640.000,00), subordinando la trascrizione della sentenza all'effettivo pagamento del prezzo;
che, tuttavia, la suddetta condizione afferente il pagamento del prezzo non si era verificata, atteso che, in pendenza di giudizio, il aveva CP_5 trasferito alla (con atto di permuta a rogito TA CP_6 Persona_2 del 14.3.2006 - Rep. n. 130793 – Racc. n. 26333), il magazzino posto al
[...] piano terra del medesimo compendio immobiliare (peraltro, senza fornirne notizia nel corso di giudizio);
che, conseguentemente, gli eredi avevano impugnato la sentenza n. Per_1
10237/2008 pronunciata dal Tribunale di Roma chiedendo la riduzione del prezzo (tanto alla luce degli esiti della Ctu quanto del trasferimento del magazzino in favore della;
CP_6
che, in data 29.4.2010, l aveva notificato agli eredi Controparte_3 Per_1
l'avviso di liquidazione n. 2008/003/SC/000010237 per l'importo di euro
337.212,00 (afferente le imposte di registro 7%, ipotecaria 2% e catastale 1%);
che, pertanto, gli eredi e l'odierna attrice (erede della sig.ra Per_1 Persona_3
medio tempore deceduta) avevano conferito all'avv. mandato
[...] CP_1 per l'impugnazione dell'avviso di liquidazione n. 2008/003/SC/000010237 dinnanzi alla di Roma;
Controparte_4
che, in particolare, dinnanzi ai giudici tributari, i ricorrenti avevano dedotto, fra l'altro: l'incertezza sull'an e sul quantum della retrocessione (non essendo
“… neanche ipotizzabile dare esecuzione alla statuizione per inesistenza dell'oggetto”, stante il trasferimento di parte dell'immobile alla;
CP_6 la sussistenza di una condizione sospensiva alla retrocessione, costituita dal versamento del prezzo (peraltro, condizione non avveratasi esclusivamente per fatto e per colpa del la cui condotta – concretizzatasi nel CP_5 trasferimento di una parte dell'immobile - aveva fatto sì che il prezzo di retrocessione non potesse essere determinato) e, conseguentemente,
l'applicazione delle imposte in misura fissa (ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. n.
131/1986); la possibilità di liquidare l'imposta di registro secondo il particolare meccanismo del c.d. “prezzo-valore” (di cui all'art. 52, comma 4, del d.P.R. n.
131/1986, sussistendone nella specie tutti i presupposti);
che, all'esito dell'udienza, tenutasi il 17.2.2014, la Controparte_4
di Roma, con sentenza n. 8353/10/14, pubblicata il 17.2.2014,
[...] aveva respinto il ricorso;
che detta ultima sentenza era stata impugnata dagli eredi dinnanzi alla Per_1
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
, lamentando: la violazione dell'art. 27 del d.P.R. n. 131/1986 per CP_1 avere la disatteso l'argomentazione dei Controparte_4 ricorrenti secondo cui la retrocessione fosse sospensivamente condizionata al versamento del prezzo e che tale condizione non si fosse potuta avverare per causa imputabile esclusivamente al (che aveva, nel CP_5 frattempo, ceduto una porzione dell'immobile in contestazione); il mancato accoglimento del motivo afferente la fruibilità del disposto di cui all'art. 52, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986 (c.d. prezzo-valore);
che l'avv. , all'atto della costituzione, aveva indicato, a norma dell'art CP_1
125 c.p.c., il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (nella specie,
) ed i propri numeri di fax ed aveva Email_1 richiesto la trattazione della controversia in pubblica udienza;
che, tuttavia, l'avv. (al quale non era stato comunicato l'avviso di CP_1 trattazione prescritto dagli artt. 31 e 61 del d. lgs. n. 546/1992) aveva omesso di partecipare all'udienza di discussione, all'esito della quale la
[...]
del aveva pronunciato, in data 11.1.2016, la Controparte_2 CP_2 sentenza n. 1212/20/16 di rigetto del gravame proposto;
che gli eredi avevano appreso la notizia della pronuncia della sentenza Per_1
n. 1212/20/16 solo a seguito della notifica, in data 15.10.2018, da parte dell' della cartella di pagamento n. Controparte_7
097/2018/0088705447 dell'importo di euro 465.080,89 (ovverosia l'importo oggetto dell'avviso di liquidazione n. 2008/003/SC/000010237 pari a euro
337.212,00 oltre le sanzioni e gli interessi);
che, peraltro, alla data di notifica della cartella di pagamento la sentenza era già passata in giudicato;
che l'avv. , informato dai propri assistiti della notifica della cartella di CP_1 pagamento, si era recato presso la segreteria della Sezione della
[...]
, ove era stato informato del fatto che l'inoltro all'indirizzo Controparte_2 pec del professionista delle comunicazioni afferenti rispettivamente l'udienza pubblica di discussione e la pronuncia della sentenza avevano avuto esito negativo a causa di un errore nella digitazione dell'indirizzo;
che, pertanto, gli eredi (con il patrocinio dell'avv. ) e la Per_1 CP_1 Pt_1
(con il patrocinio del prof. avv. Giuseppe Tinelli) avevano proposto due distinti gravami dinnanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 1212/20/16 pronunciata dalla;
Controparte_2
che, in particolare, nel gravame proposto, la aveva dedotto: a) la Pt_1 nullità della sentenza per violazione degli artt. 1, comma 2, 31, comma 1, 33, comma 1, 34, comma 1, 37, comma 2, e 61 del d. lgs. n. 546/1992, dell'art. 101
c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 della Costituzione (ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.), non avendo la Controparte_8
comunicato all'avv. rispettivamente l'avviso di
[...] CP_1 trattazione della causa e l'avviso di deposito della sentenza conclusiva del giudizio di appello;
b) la violazione degli artt. 27 e 37 del d.P.R. n. 131 del
1986 (ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) per avere la CTR escluso che in sede di registrazione del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria potesse riconnettersi rilevanza alla condizione sospensiva (dedotta, peraltro, nel medesimo provvedimento (secondo motivo); c) la violazione degli artt. 27 e 37 del d.P.R. n. 131/1986 (sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) nella parte in cui la CTR aveva statuito che non potesse essere dedotto in condizione sospensiva il pagamento del prezzo di retrocessione, senza considerare, peraltro, che nel caso di specie il mancato avveramento di tale condizione era dipeso da fatto imputabile esclusivamente al CP_5
d) la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112
c.p.c., sulla domanda proposta in via subordinata rispetto alla principale, afferente all'applicazione del criterio del “prezzo-valore” in sede di determinazione delle imposte dovute per la registrazione della sentenza n.
10237/2008 del Tribunale di Roma;
che, con la sentenza n. 25727/2019, depositata in data 14.10.2019, la Corte di
Cassazione aveva dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dagli eredi Per_1
e dalla in quanto tardivi (la sentenza n. 1212/20/16 era stata depositata Pt_1 dalla in data 4.3.2016 e i ricorsi Controparte_2 erano stati notificati, rispettivamente, in data 10.12.2018 e in data 14.12.2018
e, dunque, oltre il c.d. termine lungo, di cui all'art. 327 c.p.c.);
che, in particolare, i Giudici di legittimità avevano ritenuto non potersi attribuire rilevanza alle ragioni dedotte dai ricorrenti in merito alla non imputabilità ai medesimi della tardiva proposizione dei ricorsi in cassazione, sussistendo in capo al legale un preciso dovere di vigilanza e informazione periodica sullo stato del procedimento;
che, a seguito della sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione, era divenuta definitiva la debenza della somma di euro 337.212,00 di cui all'avviso di liquidazione n. 2008/003/SC/000010237 (successivamente aumentata sino all'importo di euro 465.080,89, intimato con la successiva cartella di pagamento n. 097/2018/0088705447);
che la condotta negligente tenuta dall'avv. era consistita, quindi, nel CP_1 mancato monitoraggio, da un lato, della fissazione da parte della
[...]
dell'udienza pubblica di discussione e, Controparte_2 dall'altro, della pronuncia della sentenza n. 1212/20/16;
che, inoltre, l'avv. non aveva provveduto alla trascrizione della CP_1 domanda di retrocessione proposta dinnanzi al Tribunale civile di Roma
(giudizio R.G. n. 19187/2004), in violazione di quanto disposto dall'art. 2653, comma 1, n. 1 c.c.;
che l'inadempimento dell'avv. aveva comportato l'obbligo del CP_1 medesimo di risarcire il danno, tenuto conto che, nell'ipotesi di proposizione tempestiva dei ricorsi per Cassazione, la Corte di legittimità avrebbe ragionevolmente accolto l'impugnazione e, per l'effetto, avrebbe annullato integralmente la pretesa tributaria – (cui l'attrice aveva dovuto far fronte con il pagamento delle imposte in misura maggiore rispetto al dovuto);
che, pertanto, avrebbe dovuto ritenersi sussistente il diritto dell'attrice di ottenere il risarcimento dei danni (pari a euro 42.580,19), consistenti negli esborsi sostenuti (e, in particolare: euro 29.067,19, a titolo di quota versata dall'attrice per la registrazione della sentenza n. 10237/2008 pronunciata dal
Tribunale di Roma oltre le sanzioni, come indicato nella cartella di pagamento emessa dall' ; euro 1.513,00 quali spese vive Controparte_7 ed euro 12.000,00 per spese legali sostenute dall'attrice per il contenzioso).
Con comparsa di risposta del 23.4.2021 si costituiva in giudizio l'avv. CP_1 deducendo: in via principale, la prescrizione delle eventuali richieste risarcitorie afferenti l'omessa trascrizione della domanda proposta dinnanzi al
Tribunale di Roma ed avente ad oggetto la retrocessione dell'immobile sito alla via San Teodoro, tenuto conto del decorso di oltre 10 anni dalla data di iscrizione a ruolo della causa R.G. n. 19187/2004 ovvero, quantomeno, del decorso di oltre 10 anni dalla pronuncia della sentenza n. 10237/2008; in subordine, l'infondatezza della domanda risarcitoria per l'omessa trascrizione della domanda di retrocessione, atteso che la mancata trascrizione era dipesa dalla volontà degli attori, i quali avevano preferito non dovere affrontare i relativi oneri;
che, inoltre, la sentenza n. 10237/2008 del Tribunale di Roma era stata impugnata dinnanzi alla Corte d'Appello di Roma, la quale - ritenendo fondate le ragioni degli appellanti in ordine alla necessaria revisione del prezzo di retrocessione in conseguenza della cessione di alcuni locali alla società
- aveva ridotto il prezzo da euro 3.371.040,00 a euro CP_6
2.336.644,00; che, inoltre, l'attrice, pur lamentando il preteso errore del professionista, non aveva individuato quale danno la medesima avesse subito in conseguenza della cessione dei locali alla che, quanto alle CP_6 ulteriori contestazioni sollevate in merito all'omessa partecipazione all'udienza e alla tardiva impugnazione della sentenza, le conseguenze non avrebbero potuto essere imputate al convenuto, in quanto verificatesi per negligenza della
Segreteria della , che non aveva provveduto Controparte_2 ad inoltrare le pertinenti comunicazioni al corretto indirizzo pec del professionista;
che, stante l'irregolarità della notificazione, avrebbe dovuto ravvisarsi una nullità insanabile per l'errata comunicazione al difensore di parte ai sensi del combinato disposto 156 e 160 c.p.c.; che, in ogni caso, l'attrice non aveva provato che, ove la Corte di Cassazione avesse esaminato i ricorsi, li avrebbe ragionevolmente accolti;
che, infine, l'attrice non aveva dato prova dei dedotti danni (non essendo, peraltro, addebitabili al professionista gli oneri di registrazione della sentenza).
All'udienza di prima comparizione del 13.5.2021, il giudice concedeva alle
Parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori;
all'udienza del 4.11.2021, lo stesso giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 26.1.2023 le Parti precisavano le conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
nelle more del deposito delle comparse conclusionali, e stante l'imminente subentro di questo giudice, con provvedimento del 12.4.2023 il giudice originariamente assegnatario rimetteva la causa sul ruolo;
questo giudice, medio tempore subentrato nel ruolo, tenuto conto della necessità di definire in via prioritaria le cause ante 2018, fissava l'udienza cartolare per la precisazione delle conclusioni per il giorno 18.12.2024.
Successivamente, depositate dalle Parti le note di udienza, con ordinanza del
15.1.2025, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La domanda risarcitoria proposta dall'attrice risulta infondata Parte_1
e deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Nel presente giudizio, come esposto in premessa, la ha convenuto Pt_1
l'avv. al fine di farne accertare e dichiarare l'inadempimento CP_1 professionale: 1) per avere omesso di verificare lo stato del giudizio promosso dinanzi la - avente a oggetto il Controparte_2 gravame avverso la sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Roma n. 8353/10/14 (di rigetto dell'opposizione proposta avverso l'avviso di liquidazione n. 2008/003/SC/000010237) - e per avere omesso di partecipare all'udienza di discussione pubblica fissata per il giorno
11.1.2016; 2) per avere omesso di informare l'attrice sullo stato del procedimento dinnanzi alla e Controparte_2 sull'intervenuta pronuncia (in pari data e con deposito il 4.3.2016) della sentenza n. 1212/20/16; per l'effetto, l'attrice ha chiesto volersi pronunciare la condanna del professionista convenuto al risarcimento di tutti i danni asseritamente patiti, pari all'importo di euro 42.950,00 oltre interessi legali, ovvero nella diversa somma accertata in corso di causa (da liquidarsi anche in via equitativa), consistenti negli esborsi sostenuti (in particolare, nella maggiore imposta versata per la registrazione della sentenza n. 10237/2008 del
Tribunale civile di Roma - di cui alla cartella di pagamento n.
09720180088705447006 notificata dall' - e nelle spese Controparte_3 legali e giudiziali sostenute per il giudizio svoltosi dinnanzi alla
[...]
, dinnanzi alla e Controparte_4 Controparte_2 dinnanzi alla Corte di Cassazione). Occorre, in primo luogo, esaminare l'eccezione, sollevata dal convenuto
, di prescrizione della (sola pretesa) azione risarcitoria afferente CP_1
l'omessa trascrizione della domanda di retrocessione (domanda proposta dinnanzi al Tribunale di Roma nel giudizio R.g. 19187/2004).
A tale riguardo, si deve evidenziare come l'eccezione risulti irrilevante e non conferente alla domanda risarcitoria proposta da parte attrice;
come correttamente segnalato da parte attrice, «in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per inadempimento al mandato difensivo in ambito giudiziario, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello nel quale essa
è oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato, vale a dire dalla formazione del giudicato;
al contrario, tale decorrenza non è prospettabile nel diverso caso di inadempimento del mandato professionale in ambito stragiudiziale» (cfr. Cass. n. 24270/2020). Ed invero, deve rilevarsi come la pur contestando al professionista l'omessa trascrizione presso la Pt_1
Conservatoria dei registri immobiliari della domanda giudiziale di retrocessione dell'immobile sito in Roma alla via san Teodoro, non abbia svolto, comunque, una domanda risarcitoria con riguardo al suddetto inadempimento e né, tantomeno, abbia indicato i danni conseguenti;
ciò risulta chiaramente evincibile dalla lettura degli atti di causa, oltre ad essere stato reiteratamente ribadito dall'attrice a seguito dell'eccezione sollevata dal convenuto. Ne consegue che l'eccezione deve essere rigettata, seppur sotto il profilo della non conferenza, esulando dalla richiesta risarcitoria formulata nel presente giudizio.
Ciò premesso, quanto al merito, occorre innanzitutto evidenziare, come le obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionale siano, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, comma II, c.c. che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione;
inoltre, «nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, e art. 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello “jus postulandi”, stante la relativa inidoneità ad obiettivamente e univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio» (cfr. Cass. n. 34993/2021; Cass. n. 19520/2019); ed ancora, «l'avvocato, i cui obblighi professionali sono di mezzi e non di risultato, è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente. Ne consegue che il professionista, ove una soluzione giuridica, pure opinabile ed eventualmente non condivisa e convintamente ritenuta ingiusta ed errata dal medesimo, sia stata tuttavia riaffermata dalla giurisprudenza consolidata, non è esentato dal tenerne conto per porre in essere una linea difensiva volta a scongiurare le conseguenze, sfavorevoli per il proprio assistito, derivanti dalla prevedibile applicazione dell'orientamento ermeneutico da cui pur dissente» (cfr. Cass. n. 21953/2023);
e ulteriormente, che «in tema di responsabilità dell'avvocato verso il cliente, è configurabile imperizia del professionista allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito "ex ante" e non "ex post", sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità - in astratto o con riferimento al caso concreto - tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente» (cfr. Cass. n. 11906/2016).
E' altresì necessario evidenziare che, in base alla regola di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale di cui all'art. 1218 c.c., incombe sul cliente l'onere di dare la prova del conferimento dell'incarico, mentre incombe sul professionista l'onere di provare l'adempimento delle prestazioni con la diligenza richiesta dall'art. 1176 comma II c.c., ovvero di provare Ricordati i principi in ordine all'onere della prova, deve rilevarsi come sia incontestata tra le parti (e, comunque, pienamente provata dalla documentazione prodotta in atti) l'esistenza dell'incarico conferito all'avv. per la rappresentanza CP_1
e difesa della nel giudizio dinnanzi alla Pt_1 Controparte_2
ed avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n.
[...]
8353/10/14 pronunciata dalla Commissione di Roma (di Controparte_4 rigetto dell'opposizione proposta avverso l'avviso di liquidazione n.
2008/003/SC/000010237).
A fronte della (pacifica) esistenza del mandato professionale ed attesa la natura contrattuale della responsabilità dell'avvocato ex art. 1218 c.c. costituisce, quindi, preciso onere probatorio del professionista convenuto quello di dimostrare di avere eseguito diligentemente la propria prestazione professionale e, cioè, per quel che rileva nel presente giudizio, di avere monitorato gli eventi del giudizio svoltosi dinnanzi alla , Controparte_2 ivi compresa la pronuncia della sentenza, e di averne informato tempestivamente la propria assistita;
ovvero, di non avere potuto compiere i suddetti adempimenti per causa allo stesso non imputabile.
Orbene, la disamina della documentazione prodotta in atti non consente di ritenere assolto da parte del professionista l'onere di diligenza qualificata. In particolare, dagli atti risulta: a) che il convenuto non abbia partecipato all'udienza di discussione pubblica del giudizio R.g. n. 6835/2014 tenuta l'11.1.2016 dalla (allegazione Controparte_2 confermata, altresì, dall'avv. , cfr. pag. 8 della comparsa di costituzione CP_1 e risposta e cfr. allegato n. 10a del fascicolo di parte attrice, lettera del 15.4.2020 pag. 2); b) che l'avv. abbia omesso di monitorare e verificare CP_1
l'intervenuta pronuncia della sentenza da parte della Controparte_2
e abbia omesso, altresì, di informarne tempestivamente i
[...] propri assistiti (ulteriore allegazione di parte attrice confermata nelle difese del convenuto - cfr. pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta -, oltre che nella comunicazione inoltrata dal convenuto alla propria Compagnia assicurativa - cfr. allegato n. 10a del fascicolo di parte attrice, lettera del 15.4.2020 pp. 1-3); si precisa che la sentenza della è stata Controparte_2 pronunciata l'11.1.2016 ed è stata depositata il 4.3.2016, laddove l'attrice ne ha avuto conoscenza solo in data 15.10.2018, con la notifica da parte dell'
[...]
della cartella di pagamento n. 097/2018/0088705447 Controparte_7
(v. sopra, lettera del 15.4.2020 pag. 2).
L'eccezione dell'avv. - secondo cui la mancata comunicazione da parte CP_1 della Segreteria della della data dell'udienza Controparte_2 pubblica di discussione e della pronuncia della sentenza n. 1212/20/16 escluderebbe del tutto l'inadempimento del professionista – deve, dunque, ritenersi infondata.
Più precisamente, se può affermarsi, da un lato, che l'omessa partecipazione del professionista all'udienza pubblica di discussione della causa dinnanzi alla non sia al medesimo imputabile, stante la Controparte_2 mancata comunicazione da parte della competente Segreteria della data dell'udienza stessa, lo stesso non può dirsi per l'omessa verifica della pubblicazione della sentenza con cui è stato definito il detto giudizio di appello.
Rientra, infatti, nei compiti e negli obblighi di diligenza del difensore costituito quello della verifica dello stato del processo e del compimento di attività processuali sia ad opera delle altre parti che del giudicante (ivi compresa, quindi, la pronuncia della sentenza); inoltre, diversamente da quanto sostenuto dalla parte convenuta, l'omessa comunicazione da parte della Segreteria della
Commissione Tributaria Regionale dell'intervenuta pronuncia della sentenza non giustifica l'accoglimento di un'istanza di rimessione in termini da parte del
Giudice superiore per l'impugnazione della sentenza stessa.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione,
l'istituto della rimessione in termini, certamente applicabile anche al contenzioso tributario, presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non già di un'impossibilità relativa e né, tantomeno, di una mera difficoltà; la Corte di legittimità, sul punto, ha enunciato i seguenti principi secondo cui: «Nel processo tributario, non aver ricevuto la comunicazione del dispositivo della sentenza tributaria non integra, per la parte costituita, una causa non imputabile ex art. 153, comma 2, c.p.c., tale da giustificare il mancato rispetto del termine lungo per impugnare, potendo la stessa, con l'ordinaria diligenza, venire a conoscenza del deposito della sentenza in tempo per proporre
l'impugnazione» (cfr. Cass. n. 3057/2025); ed ancora, «La decadenza da un termine processuale, incluso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile laddove la parte si dolga dell'omessa comunicazione della data dell'udienza di trattazione e/o della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte di quest'ultima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa» (cfr. Cass. n. 36369/2023); e ulteriormente, «La decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile laddove la parte si dolga dell'omessa comunicazione della data di trattazione dell'udienza e/o della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all'art. 327
c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte della cancelleria medesima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa» (cfr. Cass. - Sez. V - n. 5946/2017); ed ancora, «Nel processo tributario, l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, oltre il termine
"lungo" dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 38, comma 3, del
d.lgs. n. 546 del 1992, presuppone che la parte dimostri l'"ignoranza del processo", ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, situazione che non si ravvisa in capo al ricorrente costituito in giudizio, cui non può dirsi ignota la proposizione dell'azione, dovendosi ritenere tale interpretazione conforme ai principi costituzionali ed all'ordinamento comunitario, in quanto diretta a realizzare un equilibrato bilanciamento tra le esigenze del diritto di difesa ed il principio di certezza delle situazioni giuridiche. Né assume rilievo l'omessa comunicazione della data di trattazione, che è deducibile quale motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161, comma 1,
c.p.c., in mancanza della quale la decisione assume valore definitivo in conseguenza del principio del giudicato» (cfr. Cass., Sez. VI, n. 14746/2017; in senso conforme anche Cass., Sez. VI, n. 9330/2017).
Alla luce, quindi, degli accertamenti compiuti nel presente giudizio e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve rilevarsi l'inadempimento colposo dell'avv. per avere omesso di monitorare e di verificare l'intervenuta CP_1 pronuncia della sentenza da parte della Controparte_2
, non potendo ritenersi addebitabile, infatti, il suddetto inadempimento
[...] all'omessa comunicazione del dispositivo della sentenza di appello da parte della
Segreteria della Commissione.
Una volta accertata la condotta omissiva e negligente tenuta dall'avv. , CP_1 si deve però osservare che, secondo l'orientamento consolidato della Corte di
Cassazione, «la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva e il risultato derivatone» (cfr. Cass. n.
15032/2021; Cass. n. 4742/2019); ulteriormente, la Corte di legittimità ha evidenziato che «in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, ai fini dell'accertamento di un danno risarcibile derivante dall'inadempimento dell'obbligo di informazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado, che ha determinato l'impossibilità di proseguire il giudizio in sede di impugnazione, deve essere effettuata una valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'impugnazione preclusa dall'omessa informazione, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva (anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difese svolte nel primo grado di giudizio) e della possibilità di ottenere un risultato favorevole (anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia)» (cfr. Cass. n. 2109/2024); e ulteriormente, «in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la responsabilità di due professionisti, consistita nella mancata riassunzione del giudizio di rinvio a seguito di cassazione, con conseguente prescrizione del diritto vantato dal loro cliente, sulla base di una valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell'azione non coltivata desunta "dagli stringenti vincoli posti al giudice del rinvio dalla sentenza della Corte di cassazione")
(Cass. n. 25112/2017).
Orbene, alla luce dei superiori principi giurisprudenziali e per quanto interessa nel giudizio de quo, ai fini dell'accertamento della responsabilità professionale del convenuto avv. , con condanna risarcitoria a suo carico, parte attrice CP_1 era tenuta a dimostrare, da un lato, che in mancanza delle omissioni del professionista (nello specifico, il mancato monitoraggio degli eventi del giudizio
R.g. n. 6835/2014 dinnanzi alla e, Controparte_2 quindi, della pronuncia della sentenza n. 1212/20/16 ), l'esito del giudizio svoltosi dinnanzi ai Giudici tributari, secondo la regola del “più probabile che non”, sarebbe stato alla stessa favorevole e, dall'altro, di avere subìto un effettivo pregiudizio.
Deve rilevarsi che già il primo dei presupposti non può ritenersi dimostrato.
Diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, infatti, deve osservarsi come:
1) non sussista alcuna incertezza sull'an del diritto degli eredi di ottenere Per_1 la retrocessione del bene sito in Roma alla via via San Teodoro n. 37/38; a tale riguardo, occorre rilevare infatti che, così come reiteratamente e correttamente affermato dalla stessa parte attrice, la sentenza di primo grado sia stata impugnata solo con riguardo al quantum (ovverosia all'ammontare del prezzo) della retrocessione e non con riguardo anche all'an della retrocessione stessa, con conseguente passaggio in giudicato della statuizione afferente, appunto,
l'obbligo di trasferire nuovamente l'immobile agli eredi (del resto, deve Per_1 evidenziarsi che il non abbia proposto appello incidentale CP_5 avverso la sentenza n. 10237/2008 del Tribunale civile di Roma); 2) con la sentenza n. 10237/2008 citata sia stata apposta una condizione sospensiva non alla retrocessione del bene, come sostenuto da parte attrice, bensì alla sola trascrizione della sentenza (a fini pubblicistici e non traslativi), come risulta chiaramente evincibile dalla lettura della sentenza, con cui il Tribunale civile di
Roma aveva statuito, infatti, che “Il competente Conservatore dei RR.II. di Roma provvederà alla trascrizione della presente sentenza soltanto dopo aver accertato l'intervenuto pagamento del prezzo di retrocessione da parte degli attori” (cfr. motivazione della sentenza pag. 9 ; 3) del pari, non possa ravvisarsi l'esistenza di una “condizione sospensiva” nella circostanza dell'intervenuta impugnazione della sentenza n. 10237/2008 (impugnazione concernente – si ribadisce – il quantum della retrocessione, tanto in considerazione dell'intervenuto trasferimento in favore della nelle more del CP_6 giudizio, di parte del compendio immobiliare sito alla via San Teodoro - nello specifico, il locale magazzino -, tanto in considerazione del contestato discostamento nella determinazione del prezzo da parte del Giudice rispetto alla valutazione compiuta dagli ausiliari del medesimo in sede di Ctu); ed invero, secondo quanto disposto dall'art. 37 comma 1 del d.P.R. 131/1986 “Gli atti dell'Autorità giudiziaria che definiscono, anche parzialmente il giudizio … sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati … salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato”; ne consegue che, pertanto, la parte attrice ben avrebbe potuto/potrà
– a seguito del passaggio in giudicato della sentenza - fare domanda di conguaglio ovvero di rimborso di quanto abbia versato in esubero rispetto all'importo effettivamente e definitivamente dovuto (in considerazione del prezzo di retrocessione stabilito con la sentenza definitiva), così come, del resto, ulteriormente disposto dall'art. 77 del d.P.R. 131/1986. La ratio è quella correttamente evidenziata dalla secondo cui Controparte_2
“l'atto del giudice, compreso nell'ambito applicativo del tributo, deve essere sottoposto all'obbligo della registrazione non appena formato” (cfr. p. 2 sentenza n. 1212/20/16).
Non risulta applicabile, quindi, al caso di specie, diversamente da quanto dedotto da parte attrice, l'art. 27 comma 1 del d.P.R. n. 131/1986 (disposizione che prevede la registrazione in misura fissa degli atti sottoposti a condizione sospensiva).
Ne deriva che, anche qualora l'avv. avesse diligentemente monitorato CP_1 gli eventi del giudizio, comunicando tempestivamente ai propri assistiti l'intervenuta decisione del giudizio da parte della Controparte_2
con la pronuncia della sentenza n. 1212/20/16, l'esito del
[...] giudizio - avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di liquidazione n.
2008003SC10237006 dell'importo di euro 337.212,00 emesso dall'
[...]
(afferente alle imposte di registro e ipocatastali) -, Controparte_7 secondo il noto principio del “più probabile che non”, sarebbe stato il medesimo, ovverosia il rigetto del gravame.
Ulteriormente, quanto all'allegazione attorea secondo cui, in mancanza dell'inadempimento professionale, parte attrice avrebbe potuto ottenere l'applicazione dell'imposizione disciplinata dall'art. 52 comma 4 del d.P.R.
131/1986, ovverosia del c.d. prezzo-valore, se ne deve evidenziare, da un lato,
l'infondatezza e, dall'altro, l'assenza di prova circa la sussistenza di un danno subito dall'attrice.
Quanto al primo profilo, deve evidenziarsi che, così come statuito dalla di Roma con la sentenza n. 8353/10/2014, Controparte_4 la domanda (proposta in subordine alla principale) di applicazione dell'imposta secondo il c.d. prezzo-valore, risultasse irricevibile - avendo carattere preventivo
(parte attrice non aveva dato prova di essersi attivata per richiedere l'applicazione della tassazione secondo il c.d. prezzo-valore e né, tantomeno, del fatto che la detta richiesta fosse stata rigettata) - e, quanto al secondo profilo, come parte attrice abbia omesso, in ogni caso, di provare di avere subìto un danno, atteso che non ha provveduto a produrre la documentazione (fra cui le visure catastali) atte a consentire il calcolo dell'imposta dovuta secondo il c.d. prezzo-valore.
Infine, deve rilevarsi che anche l'ulteriore censura attorea, secondo cui qualora il ricorso per cassazione fosse stato tempestivamente proposto la Corte di legittimità avrebbe dichiarato la nullità della sentenza pronunciata dalla
(per avere quest'ultima omesso di Controparte_2 Controparte_2 pronunciarsi sul secondo motivo di appello avverso la sentenza n. 8353/10/14 della ), debba ritenersi infondata. Controparte_9
Al riguardo deve evidenziarsi come non vi sia la prova che in sede di gravame dinnanzi alla sia stato proposto il Controparte_2 suddetto secondo motivo di impugnazione: dalla lettura del ricorso prodotto da parte attrice (peraltro in maniera incompleta, atteso che manca la pag. 11 - cfr. doc. n. 6 del fascicolo di parte attrice-) non si evince, infatti, la specifica formulazione di detta censura. Ciò può significare o che la parte attrice non ha proposto il descritto motivo di appello (e in tal caso potrebbe ravvisarsi un inadempimento del professionista oggi convenuto in giudizio - inadempimento che, tuttavia, non è stato contestato e allegato dall'attrice e, pertanto, non può costituire oggetto di disamina ai fini risarcitori in tale sede -) o che il suddetto motivo è stato proposto ma parte attrice, nel produrre, a questo punto, un atto incompleto (il ricorso), non ha fornito la prova appunto della sua proposizione.
Nel ricorso presentato alla è dato Controparte_2 leggere il solo motivo di appello afferente a “Travisamento dei fatti di causa.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 27 d.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 59,
60, 61 e seguenti del d. lgs. 42/2004 in riferimento agli accertamenti con sentenza del Tribunale di Roma n. 10237/2008. Omessa e insufficiente motivazione” (v. pp. 5-6); ciò impedisce in tale sede di compiere il c.d. giudizio controfattuale finalizzato ad accertare, secondo il principio del “più probabile che non”, se il ricorso per cassazione fosse stato tempestivamente proposto la
Corte di legittimità avrebbe dichiarato la nullità della sentenza della per omessa pronuncia sul secondo Controparte_2 motivo di appello.
Per le ragioni sopra esposte la domanda risarcitoria proposta dalla deve Pt_1 essere rigettata. Quanto alle spese del giudizio, l'accertamento inadempimento professionale dell'avv. ne giustifica, comunque, l'integrale compensazione tra le CP_1
Parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di – disattesa ogni ulteriore Parte_1 Controparte_1 domanda, istanza eccezione - così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da . Parte_1
2) compensa tra le Parti le spese di giudizio.
Così deciso in data 27 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Corbo