Sentenza 9 settembre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/09/2004, n. 18195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18195 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI.PA. IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE In persona del liquidatore pro tensore;
AB IMMOBILIARI S.R.L. in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AQUILEIA 12, presso l'avvocato GIUSEPPE MORSILLO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO LANGELLA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CURATELA FALLIMENTARE PETRICONE CORRADO, in persona del Curatore Dott. Cosimo Pergola, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DEI BASTIONI DI MICHELANGELO 5, presso l'avvocato MONICA SAVONI, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI MARINO, giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3058/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 09/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 02/03/2004 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato MORSILLO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato MARINO, che ha chiesto 11 rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Curatore del fallimento NE DO, con atto notificato il 23.11.93 conveniva dinanzi al Tribunale di Latina la DI.PA. SR e la AB SR esponendo che la prima aveva acquistato dal fallito in data 12/8/92, e dunque entro il biennio anteriore alla declaratoria di fallimento avvenuta il 7.9.93, varie porzioni immobiliari di un fabbricato in Aprilia per il prezzo globale di L. 355.000.000, fortemente inferiore al valore di mercato, provvedendo quindi a rivenderle alla seconda società il successivo 30.9.92, per lo stesso prezzo.
Poiché si doveva ritenere la mala fede anche del subacquirente, la UR chiedeva che si procedesse alla declaratoria di inefficacia di entrambi gli atti ai sensi dell'art. 67 l.f. e dell'art. 2901 c.c.. Il tribunale di Latina, con sentenza del 7.9.93 dichiarava l'inefficacia di tutte le alienazioni nei confronti della massa creditoria.
Proponevano separato appello la AB SR e la DI.PA. SR, in liquidazione, ed entrambe si costituivano anche, con domande incidentali, nei suddetti appelli, successivamente riuniti. Esse si dolevano che il Tribunale avesse erroneamente valutato le circostanze di fatto emerse in causa, ritenendo così non fornita la prova della non conoscenza dello stato di insolvenza dei NE da parte della DI SR, e ritenendo inoltre dimostrata la mala fede della subacquirente AB SR che aveva indotto alla revoca della successiva vendita ai sensi dell'art. 2901 c.c.. Le appellanti deducevano tra l'altro, in particolare, la piena rispondenza del prezzo al valore di mercato degli immobili contrapponendo a quella d'ufficio una consulenza di parte: così che sarebbe mancata la condizione obiettiva del notevole divario fra le prestazioni richieste dalla prima norma e, conseguentemente anche quella del pregiudizio alle ragioni creditorie.
Il fallimento si costituiva in entrambe le cause contrastando ogni profilo delle avverse deduzioni.
La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 28/6-9/10 2000 rigettava tutti gli appelli.
Ricorrono per Cassazione con unico atto la DI LI SR e la BR LI SR sulla base di tra motivi.
Resiste con controricorso il fallimento di NE DO che ha altresì depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti deducono con il primo motivo di ricorso il vizio di violazione di legge e quello motivazionale laddove la Corte territoriale ha ritenuto sussistere una sproporzione del prezzo di vendita dell'immobile
Con il secondo motivo di ricorso lamentano l'erroneità della sentenza impugnata laddove questa ha affermato che essi ricorrenti non avevano provato la mancata conoscenza dello stato d'insolvenza. Con il terzo motivo deducono che il giudice di appello è incorso in errore laddove ha dichiarato l'inefficacia della vendita intercorsa tra esse società ricorrenti in data 30.9.92.
Il primo motivo è inammissibile.
Va rilevato preliminarmente che la sentenza impugnata si è basata nella determinazione del valore dell'immobile compravenduto sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio che ha condiviso facendole proprie.
Al tempo stesso, peraltro, la sentenza ha tenuto conto anche delle censure e delle critiche avanzate dagli odierni ricorrenti alla citata consulenza tecnica argomentando le ragioni per cui dovevano essere disattese.
In particolare la Corte d'appello ha rilevato che "Il CTU, ha proceduto ad un diretto esame delle singole unità, rilevandone le misure, le caratteristiche, strutturali e costruttive, il grado di finitura. Ha quindi applicato il metodo di vantazione sintetico - comparativo, attribuendo ai beni valori unitali notoriamente corrispondenti al reale al momento della stima (novembre 1994), congruamente rapportandoli all'epoca delle compravendite (agosto 1992). La valutazione di mercato trova completamento e conforto anche in quella eseguita in base alle norme sull'imposta di registro. Alla consulenza sono allegate le planimetrie delle unità, la loro documentazione catastale e fotografica...".
A fronte di tale coerente e logica motivazione, con cui si esprime la consapevole adesione alle conclusioni della CTU, la Corte d'appello specifica anche che non è attendibile l'elaborato tecnico prodotto dalla DI.PA. con l'atto d'appello, "che ha prospettato dei valori corrispondenti a quelli esposti nelle compravendite, e fondati, a suo dire sia sul metodo analitico, anche in relazione alla legge sull'equo canone, che su quello sintetico comparativo e sui dati catastali tributali". Secondo la Corte territoriale "infatti, nessun documento ufficiale o comunque di riscontro è stato allegato dal geometra Paolazzi, che si limita a fornire i propri elaborati di calcolo. Nè viene dimostrato l'asserito stato di degrado degli immobili, laddove il CTU ha ovviamente, valutato le loro reali condizioni accertate e descritte in sede di sopralluogo ed ha riportato calcoli sintetici aderenti anche all'età degli edifici. Va poi considerato, sotto tali profili, che comunque la nota del geometra Paolazzi si riferisce ad uno stato di fatto successivo di 4 anni, periodo nel quale le unità immobiliari erano nella proprietà delle appellanti, tenute quindi alla loro manutenzione. Nè assume rilievo la circostanza, peraltro meramente dedotta ed indimostrata, che taluni appartamenti fossero erroneamente accatastati (categoria A10 anziché A2), perché il CTU li invece valutati secondo la loro reale destinazione abitativa, come appare dalla sua consulenza". Tale motivazione appare del tutto congrua, ampiamente argomentata ed immune da vizi logici esprimendo con dovizia di particolari e chiarezza di valutazioni le ragioni della attendibilità della consulenza tecnica d'ufficio e dando contezza delle ragioni per cui la consulenza di parte era invece da disattendere.
Le censure mosse dai ricorrenti a tale motivazione, oltre ad avanzare generiche critiche alle argomentazioni contenute nella sentenza per contestarne la logicità, tendono ad introdurre nuovi elementi di valutazione (mancata presa in considerazione del costo delle opere in sanatoria, spese di riparazione, ubicazione degli appartamenti nei piani bassi degli edifici etc.), di cui solo per alcuni si rinviene parziale traccia nella motivazione, prospettando, per un verso, una diversa valutazione in fatto degli elementi posti a base della decisione che, come tale, non è proponibile in questa sede di legittimità, e, per altro verso, introducendo elementi di giudizio non rinvenibili nella motivazione della sentenza impugnata non riscontrabili da parte di questa Corte cui è inibito l'accesso accesso alla visione degli atti, ivi compresa la consulenza tecnica d'ufficio.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione dell'art 67 comma 1 l.f. per avere ritenuto - a suo dire erroneamente - la conoscenza dello stato d'insolvenza in cui versava la società fallita al momento dell'acquisto dei cespiti immobiliari. Il motivo è infondato.
Va premesso che in tema di revocatoria fallimentare, alla luce della presunzione "iuris tantum" stabilita dall'art. 67 legge fall comma 1., non spetta alla curatela dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza, ma spetta al convenuto in revocatoria fornire la prova della "inscientia decoctionis", dimostrando la insussistenza, al momento dell'atto, di elementi rivelatori dello stato di insolvenza, ovvero la prova della ricorrenza di circostanze tali da indurre una persona di normale prudenza e avvedutezza a ritenere che l'impresa si trovasse in situazione di normale esercizio.(Cass 5917/00). In particolare, l'art. 67, primo comma, legge fall., considera la sproporzione tra il valore dei beni venduti ed il prezzo più basso pagato dall'acquirente come sintomo del dissesto del debitore poi fallito, e tale da giustificare la presunzione "iuris tantum" che l'altro contraente ne conoscesse lo stato di insolvenza al momento della conclusione del contratto, (Cass 9578/00) ed in tale circostanza il convenuto in revocatoria è tenuto a fornire una prova particolarmente rigorosa quando le circostanze rivelino una accentuata "anormalità" dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto della revocatoria.(Cass 119/98). Resta tuttavia fermo che l'accertamento che il giudice del merito deve fare in ordine alla conoscenza da parte del creditore, convenuto con l'azione revocatoria fallimentare, dello stato di insolvenza del debitore, integra un apprezzamento di fatto che, se fondato su elementi non controversi ed oggettivamente significativi e se sonetto da congrua e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità (Cass 1839/01). Rammentati i principi di cui sopra rileva la Corte che i ricorrenti assumono che il giudice di seconde cure non ha tenuto adeguatamente conto al fine di escludere la conoscenza dello stato d'insolvenza il dato rilevante costituito dalla assenza, all'epoca, di protesti o di procedure esecutive a carico della società fallita. Su tale questione questa Corte ha ripetutamente chiarito che, al fine di vincere la presunzione semplice di conoscenza dello stato di insolvenza posta dal primo comma dell'art. 67 della legge fallimentare, l'onere della prova contraria gravante sul convenuto in revocatoria non ha contenuto meramente negativo, equivalente alla mancanza della prova positiva della conoscenza e non può' quindi essere assolto con la mera dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato di insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile sussistessero circostanze tali da far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione normale di esercizio dell'impresa. Pertanto, come la presenza di protesti cambiari e di procedure esecutive individuali può in concreto non assurgere a decisiva rilevanza ai fini della prova positiva della "scientia decoctionis", così la certezza della esclusione di quest'ultima non può' essere affidata esclusivamente all'assenza di tali elementi, che, pur essendo indizi rivelatori di insolvenza, non ne sono tuttavia gli unici sintomi.(Cass 5540/97). L'esclusione di rilevanza di tale circostanza, di per sè non determinante appare pertanto del tutto corretta sotto il profilo logico- giuridico ed osservante del principio giurisprudenziale dianzi chiarito. Del resto la Corte d'appello non si è limitata a constatare la mancanza di prova da parte della DI LI SR in ordine alla "inscientia decoctionis", ma ha rilevato che dagli elementi probatori acquisiti in atti (irrisorietà del prezzo - ingiustificata urgenza dell'atto con esonero del notaio dalle indagini catastali ed ipotecarie - costituzione della società DI solo 12 giorni prima della stipula del contratto - successiva cessione dopo 40 giorni dall'acquisto dei beni alla società BR anch'essa costituita solo otto giorni prima della nuova vendita ed amministrata dalla sorella dell'amministratore della DI) emergesse con tutta chiarezza che la vendita fosse stata in realtà concertata tra le parti e che quindi, sia la Dipa LI SR che la subacquirente BR SR fossero a conoscenza dello stato d'insolvenza.
Trattasi di motivazione fondata su elementi probatori acquisiti al processo e sulla base di una ricostruzione logica e coerente di tali elementi da cui viene desunta con coerente conseguenzialità la conoscenza dello stato d'insolvenza da parte degli acquirenti. Avverso tali argomentazioni i ricorrenti assumono che la vendita avrebbe avuto luogo circa due anni prima del fallimento (in realtà è poco più di un anno) e che quest'ultimo fu dichiarato sulla base di due soli decreti ingiuntivi. Lamentano, inoltre che il NE con le vendite in questione non si era spogliato interamente del suo patrimonio. Sostengono poi che la motivazione della Corte d'appello dianzi sinteticamente esposta non sia razionale ed esaustiva in assenza di elementi univoci e concordanti a dimostrazione della conoscenza dello stato d'insolvenza.
A quest'ultimo proposito i ricorrenti dimenticano peraltro che la prova della "inscientia decoctionis" era comunque a loro carico e che tale onere non poteva essere supplito dalla semplice censura della motivazione della Corte d'appello che aveva invece riscontrato addirittura la sussistenza della prova della conoscenza dello stato d'insolvenza.
Sotto altro profilo, i ricorrenti propongono con tali deduzioni una diversa ricostruzione delle vicende processuali rispetto a quella fornita dalla sentenza impugnata chiedendo a questa Corte una sostanziale rivalutazione degli elementi acquisiti in giudizio e con ciò proponendo una censura che investe il merito della decisione e che, come tale, è inammissibile anche in ragione del fatto che essa per alcuni aspetti si fonda su delle affermazioni generiche e prive di riferimenti concreti e per altro verso introduce riferimenti a documenti processuali (rimanenza di beni nel patrimonio del NE) di cui questa Corte non può prendere visione. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.
A proposito dei subacquirenti del bene assoggettato a revocatoria fallimentare, questa Corte ha avuto occasione di chiarire che pur dovendosi riconoscere che la revocatoria ordinaria e quella fallimentare presentano identità sostanziale e funzionale, come è confermato sia dalla norma di collegamento dell'art. 2904 cod. civ. che da quella speculare dell'art. 66 primo comma della legge fallimentare, deve ritenersi che l'art. 67 di tale legge, non facendo alcun riferimento alla sorte dei diritti di coloro che abbiano subacquistato dal primo acquirente dal debitore fallito, è inapplicabile agli atti di acquisto di tali subacquirenti. La posizione di costoro, invece, resta regolata dalla disciplina dell'azione revocatoria ordinaria e, quindi, dalla norma dell'ultimo comma dell'art. 2901 cod. civ., che fa salvi i diritti subacquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, con la conseguenza che i subacquirenti a titolo oneroso da chi abbia acquistato dal fallito restano esposti all'esercizio da parte del curatore di detta azione ove abbiano acquistato in mala fede e subiscono l'effetto pregiudizievole dell'inefficacia dell'atto intervenuto fra il debitore fallito ed il suo avente causa diretto e loro dante causa. La relativa azione, sotto il profilo della prova della malafede del subacquirente, non trovando applicazione l'art. 67 ed in particolare la presunzione di cui al primo comma di tale norma e la correlata inversione dell'onere della prova, resta soggetta alle normali regole della revocatoria ordinaria e, pertanto, incombe al curatore (che ha l'onere di dare dimostrazione dei fatti costitutivi dell'azione, secondo la normale regola di cui all'art. 2697 cod. civ.), dare la prova della suddetta mala fede, che si individua nella consapevolezza, da parte del subacquirente, della circostanza che l'atto di acquisto intervenuto fra il suo dante causa ed il debitore fallito era revocabile ai sensi dell'art. 67 della legge fallimentare.(Cass 9271/99;Cass 2423/96). A tale principio si è correttamente attenuta la Corte d'appello che, nell'applicare l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., ha ritenuto provata la malafede del terzo acquirente.
La motivazione fornita sotto tale profilo appare del tutto congrua e logicamente argomentata in gran parte fondata sulle stesse argomentazioni con la quali si ora riconosciuta la conoscenza dello stato d'insolvenza della società fallita da parte della società prima acquirente.
In particolare, la Corte d'appello, dopo avere richiamato la motivazione fornita in ordine alla conoscenza dello stato d'insolvenza da parte della DI LI SR (fondato in parte anche sulla successiva quasi immediata rivendita dei beni alla BR LI sicché ha argomentato circa la sussistenza di un accordo volto sostanzialmente alla acquisizione dei beni della società insolvente), ha evidenziato che "la BR SR venne costituita 8 giorni prima dell'acquisto, con capitale palesemente inidoneo all'operazione di immediato compimento, e con la nomina dell'organo amministrativo e di rappresentanza in persona della sorella dell'omologo organo della venditrice, qualificatasi casalinga ed anche essa nata a [...] come il NE ed il fratello". "La AB acquistò gli stessi beni già acquisiti dalla DI.PA., nella loro totalità, per il medesimo irrisorio prezzo. Non poteva quindi non sapere che il NE era pressato dall'urgenza di realizzo, a condizioni rovinose, pur di salvare i beni, o l'equivalente in denaro, dall'azione futura dei creditori". "La BR dichiarò in atto di aver preso visione dello strumento di provenienza, nel quale, come detto, si enunciava l'urgenza della prima vendita. Anche per la AB SR, la dedotta circostanza della sede in città diversa da quella del NE, e quindi la non conoscenza di quest'ultimo, che proverebbe la propria buona fede, sono la prima ininfluente e, la seconda non credibile, alla luce di tutti gli altri numerosi elementi sopra esaminati". Avverso tale motivazione i ricorrenti deducono la irrilevanza della contiguità temporale tra gli atti di vendita intercorsi nonché degli elementi caratterizzanti la struttura costitutiva delle due società così come della presa d'atto da parte della BR SR dell'urgenza delle alienazioni con esonero del notaio dagli incombenti di rito. Sostengono i ricorrenti che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente esaminato l'efficacia sintomatologica di ogni singolo indizio e l'interconnessione tra di essi e che l'autonomia esistente tra le due società con sedi sociali diverse avrebbe dovuto far escludere la possibilità di qualunque accordo volto a sottrarre beni alla società fallita, tenuto anche conto delle ingenti spese fiscali e di registrazione sostenute.
La mala fede della BR SR sarebbe inoltre esclusa dalla condotta della subacquirente e dalla libera contrattazione per il perfezionamento delle ingenti spese fiscali e di registrazione sostenute.
La mala fede della BR SR sarebbe inoltre esclusa dalla condotta normale della subacquirente e dalla libera contrattazione per il perfezionamento delle vendite.
Tutte tali doglianze, analogamente a quante rilevata in occasione del primo e del secondo motivo di ricorso danno luogo a delle censure che tendono a riproporre una diversa interpretazione delle risultanze processuali avvalorando una diversa valutazione finale e che in tal modo investono il merito della decisione risultando così improponibili in questa sede di legittimità.
Il ricorso va pertanto respinto.
I ricorrenti vanno di conseguenza condannati in solido al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 8000,00 per onorati oltre euro 100,00 di esborsi ed oltre accessori e spese generali come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese di giudizio liquidate in euro 8000,00 per onorari euro 100,00 per esborsi ed oltre accessori e spese generali come per legge.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2004