Sentenza 10 settembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/09/2002, n. 13170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13170 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Composta dagli Ill.mi S: 20 / 0 SEZIONE LAVORO Lavoro ri agistrati Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 22877/99 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Cron.30782 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere Ud.12/03/02 Dott. Giovanni MAMMONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: all'in Ty し MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
ME CO;
- intimato avverso la sentenza n. 1372/98 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 04/12/98 R.G. N. 1345/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2002 1069 udienza del 12/03/02 dal Consigliere Dott. Maura LA -1- TERZA;
udito il P.M. Generale Dott. il rigetto del in persona del Sostituto Procuratore Giovanni GIACALONE che ha concluso per ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1398 Con sentenza del 4 dicembre il Tribunale di Catanzaro rigettava l'appello proposto dal Ministero dell'Interno e dal Ministero del Tesoro avverso la sentenza del 21 febbraio 1997 del Pretore del lavoro di Crotone, con cui i Ministeri stessi erano stati condannati a pagare al signor SI Francesco l'assegno ex art. 13 legge 118/71 Con riguardo alla dedotta inammissibilità improcedibilità dell'azione di condanna in caso di ricorso giurisdizionale avverso gli accertamenti sanitari, il Tribunale rilevava che la distinzione del procedimento amministrativo nelle due fasi dell'accertamento degli stati invalidanti e della concessione delle correlative provvidenze economiche, non vale ad escludere il carattere complessivamente unitario delle due fasi né ad immutare la funzione propria della verifica giurisdizionale, che è quella di stabilire non già l'esistenza di una certa situazione di fatto, bensì la spettanza di un certo diritto soggettivo, concretantesi v nella specie nel diritto alla provvidenza rivendicata. Il Tribunale rigettava altresì per genericità l'ulteriore motivo d'appello con cui, senza evidenziare motivi di doglianza, gli appellanti si limitavano a chiedere il rinnovo della consulenza tecnica. Avverso detta sentenza propongono ricorso i Ministeri affidato a quattro motivi. Il SI è rimasto intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 38 Costituzione, degli artt. 101, 102 e 103 cod. proc. civ., dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958, dell' art. 11 della legge 24.12.1993 n. 537, degli artt. 6/5, 3/5, 4/1/2 del DPR 21.9.1994 n. 698, nonché difetto di motivazione perché stante l'esistenza di due distinti procedimenti, facenti capo a 1 due diversi organi, fino a che non sia definita la fase relativa all'accertamento sanitario non sarebbe possibile ottenere la statuizione di condanna al pagamento della prestazione, come desumibile dall'art. 6/5 del DPR citato, in cui si esclude che si possa agire nei confronti del Ministero dell'Interno per gli aspetti sanitari dopo l'entrata in vigore della norma. Dette disposizioni non sarebbero in contrasto con norme costituzionali. Il motivo non merita accoglimento. Hanno infatti affermato le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 483 del 2000 che nel vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 537 del 1993 e dal regolamento approvato con il DPR n. 698 del 1994, il privato che intenda ottenere una prestazione di assistenza sociale per invalidità civile ed abbia ricevuto in sede amministrativa un provvedimento negativo in ordine alla sussistenza del requisito sanitario, non è tenuto a chiedere preventivamente in giudizio l'accertamento del requisito sanitario nei confronti del Ministero del Tesoro e poi a chiedere, con distinto processo, l'attribuzione della prestazione pecuniaria nei confronti del Ministero dell'Interno, essendo invece sufficiente che egli proponga un'unica azione nei confronti di quest'ultimo Ministero;
la suddetta azione, peraltro, essendo volta all'affermazione del diritto alla prestazione economica richiesta, comporta un accertamento soltanto incidentale dello status di invalido, laddove la richiesta (del privato o del Ministero convenuto) di accertamento di tale status con efficacia di giudicato implica la chiamata in causa del Ministero del Tesoro. -Nella presente causa in cui non è stato chiesto l'accertamento con efficacia di giudicato dello stato di invalidità ma solo l'erogazione di prestazioni ad esso ricollegate - l'applicazione del principio enunciato dalle Sezioni unite comporta la permanente titolarità del rapporto controverso in capo al Ministero dell'Interno, onde il ricorso da questi proposto va respinto. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge 118/71 e difetto di motivazione, perché era stata eccepita in appello 2 l'inammissibilità di qualsiasi statuizione di condanna al beneficio richiesto, e detta inammissibilità potrebbe riproporsi in relazione al mancato accertamento in primo grado del requisito reddituale, che funge da elemento costitutivo del diritto. Neppure questo motivo è fondato, giacché in presenza di una statuizione di accoglimento della domanda, avente come presupposto la verifica della esistenza del requisito reddituale quale fatto costitutivo, i soccombenti avevano l'onere di proporre specifica impugnazione per contestarne la sussistenza. Con il terzo motivo si denunzia subordinatamente ed in via alternativa la violazione degli artt. 75 e 83 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza e del procedimento, nonché difetto di motivazione, per essere stato il ricorso proposto direttamente dal SI che come invalido psichico non era in grado di W , , instaurare un valido rapporto processuale. Il motivo non merita accoglimento, perché, come già rilevato (cfr. Cass. 26 maggio 1999 n. 5152), l'art. 75 cod. proc. civ., nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione, o con provvedimento di nomina di un tutore o un curatore provvisorio, e non alle persone colpite da incapacità naturale. Con il quarto motivo, sempre in via subordinata ed alternativa, si denunzia violazione degli artt. 34 e 295 cod proc. civ. la nullità del procedimento e difetto di motivazione perché il riconoscimento del beneficio sul presupposto dell'accertata patologia psichica, risolvendosi in un inammissibile accertamento di status circa la capacità di intendere e di volere, non avrebbe potuto formare oggetto di accertamento incidentale ai fini della concessione del beneficio, ma avrebbe dovuto essere oggetto di apposito accertamento mediante il provvedimento camerale di cui all'art. 712 cod. proc. civ. Il motivo è infondato perché la sentenza che accerta il diritto alla prestazione assistenziale, in mancanza di apposita domanda in tal senso proposta da una 3 delle parti (cfr. art. 34 cod. proc. civ.), non implica alcun riconoscimento di status, viceversa la verifica delle condizioni sanitarie funge da mero presupposto per il riconoscimento del beneficio. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese stante la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 12 marzo 2002 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE buy auth Того вечет Depositato in Cancelleria ogoggl 1.0 SEI 2002 Qu e tenelle CANCELLIERE E T R O C 0 O G N I L L O V I S I 1 S - I I N 8 I - V 0 4 S D N 0 I I 7 . N V * O T L T 1 9 V 8 O S 1 8 S 0 C V