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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 7721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7721 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – II° Collegio
così composta:
dott.ssa Antonella Izzo Presidente
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
dott. Marco Emilio Luigi Cirillo Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 3839 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 21-11-2025, vertente tra 2
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roma, Via Giuseppe Avezzana n. 2, presso lo studio dell'Avv. Serapio Deroma (Studio
Legale Associato Deroma/Marino), che la rappresenta a difende giusta procura in atti;
Appellante
e
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Roma, Via CP_1 C.F._2
Crescenzio n. 17/A, presso lo studio dell'Avv. Michele Clemente, che lo rappresenta a difende giusta procura in atti;
Appellato
nonché
; Controparte_2
Appellata non costituita
Oggetto: azione revocatoria.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo 3
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 891/20, con la quale, in accoglimento della domanda originariamente formulata dal sig. , ai sensi CP_3 dell'art. 2901 c.c. era stata dichiarata l'inefficacia, nei confronti di quest'ultimo, della
“donazione indiretta dell'immobile situato in Ardea alla Via Foglia n. 28 F”, piano terra, int. 2, effettuata dalla stessa sig.ra in favore della di lei figlia Parte_1
(posta in essere a mezzo di compravendita a rogito Notar Controparte_2 Persona_1 del 31/3/2015, intercorso tra i sigg. e in qualità di Parte_2 Controparte_4 venditori, e la sig.ra , in qualità di acquirente), con il riconoscimento del Controparte_2 diritto in capo al sig. della facoltà di promuovere azioni esecutive su detto CP_3 immobile per ottenere il soddisfacimento del credito di Euro 19.332,48 da lui vantato nei confronti della sig.ra in virtù del decreto ingiuntivo n. 22912/14 del Tribunale Pt_1 di Roma;
il tutto con condanna delle sigg.re e , in Parte_1 Controparte_2 solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali.
Con il primo motivo di appello, la sig.ra ha lamentato la violazione del disposto di Pt_1 cui all'art. 116 c.p.c. in quanto, a suo dire, il Tribunale, senza avvedersi dell'effettiva valenza delle prove documentali offerte, aveva erroneamente ritenuto che “lo schema difensivo delle convenute” non avesse trovato alcun supporto probatorio, “tenuto conto che l'acquisto, da parte della debitrice, dell'unità immobiliare situata in Ardea, alla
Via delle Nure s.n.c., non [poteva] essere correlato a movimentazioni di denaro di
”. Controparte_2
Al contrario, secondo l'appellante, dagli atti di causa emergeva chiaramente che il denaro per l'acquisto di detto immobile era stato prelevato dal C/C in essere presso la
BPM n. 438, intestato alle sig.re e , figlie dell'appellante, mentre Per_2 Controparte_2 il giudicante, che si era limitato a cercare l'eventuale menzione degli assegni all'interno dell'atto notarile di acquisto, non si era avveduto che, all'epoca della stipula, ancora non era entrato in vigore l'art. 35, comma 22, del D.L. n. 223/2006, sicché l'atto non doveva obbligatoriamente recare le modalità di pagamento del prezzo.
In ragione di ciò, l'appellante ribadiva che l'acquisto dell'immobile di Vie delle Nure era stato effettuato direttamente dalle sue figlie, mentre l'immobile, stanti i rapporti parentali in essere, era stato solo fiduciariamente a lei intestato, con la conseguenza che 4
ella, quando poi aveva rivenduto detto bene, si era limitata solo a restituire alle legittime proprietarie il prezzo incassato in tale occasione e, riguardo alla figlia , CP_2 ad erogarle la sua parte di credito “mediante pagamento diretto dell'immobile di Via
Foglia n. 28”, che la stessa aveva acquistato dai sigg. e Parte_2 CP_4
[...]
La sig.ra aggiungeva che, in ogni caso, anche ove non si fosse voluto Parte_1 dar credito alla tesi dell'intestazione fiduciaria dell'immobile di Via delle Nure in suo favore, non avrebbe potuto negarsi che le di lei figlie, e , le Per_2 Controparte_2 avevano corrisposto, a titolo di mutuo, la somma di Euro 187.200,00 per l'acquisto del predetto immobile, sicché l'appellante, al momento della sua successiva vendita, si era limitata unicamente a soddisfare il suo debito nei confronti di costoro (debito, peraltro, già scaduto, non essendo stato previsto alcun termine per l'adempimento) e, in relazione alla posizione di , pagando in sua vece il prezzo che costei avrebbe CP_2 dovuto versare per l'acquisto dell'immobile di Via Foglia n. 28, sicché non poteva essere configurata l'esistenza di alcuna donazione.
Con un secondo motivo di doglianza, poi, l'appellante censurava la decisione di primo grado laddove il Tribunale non aveva tenuto conto della mancata contestazione, da parte dell'attore, dei fatti da lei allegati e, segnatamente, della circostanza che in relazione all'appartamento di Via delle Nure si fosse verificata una mera intestazione fiduciaria in capo ad essa.
Inoltre, con un terzo motivo di appello, la sig.ra lamentava che il giudicante di Pt_1 prime cure non avesse tenuto conto che -anche a non voler dare credito alla tesi dell'interposizione fittizia- ella aveva provato di aver ricevuto dalle figlie l'intero prezzo dell'immobile di Via delle Nure, sicché, avendo ricevuto un prestito, era stata tenuta a restituirlo;
quindi, con un quarto motivo di doglianza, l'appellante lamentava l'asserita violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c., laddove il Tribunale aveva omesso di pronunziare sulla domanda del sig. volta ad ottenere la declaratoria CP_1
d'inefficacia relativa dell'atto di compravendita a rogito Notar del 31/3/2015, Per_1 domanda che, ove fosse stata respinta, avrebbe comportato una sua soccombenza parziale, tale da condurre il giudicante a disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti. 5
Infine, con un quinto motivo di impugnazione, la sig.ra lamentava la violazione Pt_1 dell'art. 132, comma 4, c.p.c., in quanto, a suo avviso, il Tribunale, nel rendere una sentenza estremamente succinta, aveva violato l'obbligo di rendere una coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mentre con un sesto motivo di censura lamentava l'erroneo governo delle spese processuali, che erano state immotivatamente liquidate nella misura massima prevista.
Pertanto, la sig.ra concludeva chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata Pt_1 sentenza, con vittoria delle spese di lite.
Mentre la sig.ra , benché ritualmente evocata in giudizio, non si Controparte_2 costituiva, preferendo rimanere contumace, si costituiva il sig. che, “in CP_3 primis”, eccepiva l'inammissibilità dell'appello a causa del mancato tempestivo deposito della sentenza impugnata;
inoltre, nel merito, dopo aver dichiarato di non accettare il contraddittorio su alcune delle domande proposte dalla sig.ra in Pt_1 primo grado (e riproposte in appello), si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame, con la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.
All'udienza del 21/11/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c., dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, per ragioni di ordine logico e giuridico, dev'essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellante, in quanto l'avvenuto tardivo deposito della sentenza di primo grado non risulta aver menomato in alcun modo le difese del sig. , che ha avuto modo di argomentare CP_1 diffusamente -anche nel merito- su ciascuno dei motivi di impugnazione formulati dalla sig.ra . Pt_1
Analogamente, poi, va disattesa la doglianza dell'appellante (riportata al quinto motivo di gravame) secondo cui la sentenza di primo grado sarebbe affetta da nullità per 6
l'asserita violazione del disposto di cui all'art. 132, comma 1 n.4, c.p.c.; infatti, dal provvedimento, benché redatto in modo alquanto succinto, sono comunque evincibili sia le vicende fattuali che hanno dato origine la lite, sia le ragioni poste dal Tribunale a fondamento della decisione, risultando espresse una serie di argomentazioni giuridiche obbiettivamente in grado di far apprezzare il ragionamento seguito dal giudice nella formazione del proprio convincimento.
Nel merito, i primi quattro motivi di impugnazione, strettamente connessi tra loro, possono essere esaminati congiuntamente.
Dall'esame degli atti, risulta che -a differenza di quanto affermato dal giudicante di prime cure- l'acquisto dell'immobile di Via delle Nure, formalmente intestato alla sig.ra
, in realtà venne effettuato utilizzando il denaro che si trovava sul conto corrente Pt_1 cointestato alle sigg.re e , sicché va escluso che in tale occasione CP_2 Controparte_5
l'odierna appellante, intervenuta all'atto nella veste di acquirente, abbia impiegato denaro proprio.
Ciò premesso, va però osservato che la semplice formale intestazione del bene di Via delle Nure in capo alla sig.ra non consente di per sé di ravvisare -come invece Pt_1 pretenderebbe l'appellante- un'intestazione semplicemente fiduciaria dell'immobile in suo favore, di cui peraltro né la sig.ra , né la sig.ra sono state in Controparte_2 Pt_1 grado di fornire le eventuali ragioni sottostanti, non potendo in tal senso reputarsi sufficiente il generico riferimento da loro operato ai legami familiari intercorrenti tra la madre e le figlie.
Riguardo, poi, al fatto che, secondo l'appellante, il sig. non avrebbe contestato CP_1
l'allegazione secondo cui detto immobile era stato oggetto di intestazione fiduciaria, giova invece osservare che da una lettura complessiva delle difese da costui articolate in primo grado emerge che egli comunque eccepì l'infondatezza di tale asserzione, tanto che anche in occasione del deposito delle note ex art. 186, comma 6, n. 3, c.c., ebbe modo di affermare espressamente che “nulla dimostra la documentazione avversaria, non avendo le controparti offerto di provare né l'intestazione fiduciaria, che assumono di aver posto in essere, né, tantomeno, il “titolo del prestito”, che asseriscono di aver effettuato in favore della madre”.
Esclusa, quindi, la possibilità di ravvisare, in capo alla sig.ra , un'effettiva Pt_1 intestazione fiduciaria dell'immobile di Via delle Nure, da costei solo allegata e mai provata, va altresì escluso che la mera consegna in suo favore di assegni bancari (o, comunque, di somme di denaro), astrattamente ricollegabile alle più svariate ragioni, 7
possa di per sé dimostrare l'insorgenza di un rapporto di mutuo tra costei e le sue figlie, di cui invece l'odierna appellante avrebbe dovuto fornire specifica dimostrazione, soprattutto a fronte dell'oggetto della domanda proposta dal sig. . CP_1
Ne consegue che, in difetto di una prova in tal senso, deve trovare applicazione l'insegnamento della Corte di Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce, secondo cui nell'ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente (nel caso di specie, le figlie dell'appellante) e successiva sua intestazione ad altro soggetto (nel caso di specie, la sig.ra ) che il disponente ha inteso in tal modo beneficiare, la Pt_1 compravendita diviene uno strumento formale per il trasferimento del bene e per il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, con la conseguenza che il negozio costituisce una donazione indiretta del bene stesso e non del denaro (in tal senso, vedi Cass. n. 13619/2017); pertanto, in applicazione di detto principio, deve ritenersi che l'acquisto dell'appartamento di Via delle Nure, benché connesso a movimentazioni di denaro presenti sul conto cointestato delle sigg.re e CP_2 CP_5
, abbia dato luogo ad una donazione indiretta, sicché la proprietà del bene, in
[...] realtà, venne acquistata dalla sig.ra . Pt_1
Tale situazione, quindi, porta necessariamente ad escludere la configurabilità di un asserito debito della sig.ra nei confronti delle proprie figlie, con il conseguente Pt_1 assorbimento del terzo motivo di gravame.
Il logico corollario giuridico di tale affermazione, allora, è che allorché la sig.ra Pt_1 vendette l'immobile di Via delle Nure, incassando il relativo prezzo, in realtà ella conseguì denaro proprio, sicché la successiva dazione, da parte di costei, di una porzione di tale somma alla propria figlia per acquistare l'immobile di Via CP_2
Foglia n. 28 F (acquisto intervenuto a distanza di pochi giorni dalla cessione dell'immobile di Via delle Nure), dette luogo anch'essa ad una donazione indiretta del nuovo appartamento, e quindi ad un atto a titolo gratuito per la cui revoca, secondo quanto previsto dal codice civile, è sufficiente solo la dimostrazione della “scientia damni” del debitore (e cioè della consapevolezza del debitore che l'atto rende più difficile o incerto il soddisfacimento del credito) e dello “eventus damni”, senza che sia necessaria -a differenza di quanto stabilito per gli atti a titolo oneroso- anche la prova della consapevolezza del terzo beneficiario circa il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.
Orbene, nel caso di specie, il credito vantato dal sig. , cristallizzato nel decreto CP_1 ingiuntivo n. 22912/14 del Tribunale di Roma, era certamente anteriore al compimento 8
dell'atto dispositivo a rogito Notar del 31/3/2015, sicché si deve ritenere che, Per_1 nel momento in cui la sig.ra dispose del proprio denaro, avesse la piena Pt_1 consapevolezza non solo di arrecare un pregiudizio alle ragioni del proprio creditore, ma anche del fatto che detto atto, determinando una diminuzione della sua garanzia patrimoniale, avrebbe reso più difficile o, comunque, incerto il soddisfacimento del credito.
Ne consegue che i motivi in questione debbono essere respinti.
Per quanto concerne il sesto motivo di appello, invece, esso merita di essere accolto.
Infatti, dall'esame dell'impugnata sentenza emerge chiaramente che il giudicante di prime cure non solo non ha fornito adeguata motivazione circa l'entità delle spese processuali liquidate, non avendo posto a base della relativa statuizione alcuna considerazione riguardo l'importanza e/o il valore della causa, il pregio dell'opera svolta dal difensore, i risultati e/o i vantaggi conseguiti dal relativo cliente, ma è pervenuto anche ad una liquidazione dei compensi professionali (determinati in Euro
9.023,00) in misura tale da superare abbondantemente l'importo massimo previsto dallo scaglione concernente le cause –come quella in esame- di valore ricompreso tra
Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00, pari ad Euro 7.617,00.
Ne consegue che l'ammontare delle spese processuali di primo grado, che debbono comunque essere poste a carico della sig.ra totalmente Parte_1 soccombente, dev'essere corretto -tenuto conto del valore della lite, della difficoltà della causa e della qualità delle difese esperite- nel minor importo di Euro 5.077,00, corrispondente al valore medio previsto dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore ricompreso tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00; al contrario, può trovare conferma la liquidazione operata dal Tribunale per gli esborsi, pari ad Euro 250,00, soprattutto ove si tenga conto del fatto che il solo C.U. ammontava ad Euro 237,00.
Da quanto premesso deriva che l'appello può essere parzialmente accolto e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza (che, nel resto, dev'essere confermata), la sig.ra dev'essere condannata a rifondere al sig. Parte_1 CP_1
le spese processuali di primo grado nel minor importo di Euro 5.077,00 per
[...] compensi professionali e in Euro 250,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Le spese del grado d'appello, liquidate in favore del solo sig. , sono poste a CP_1 carico della sig.ra nella sola misura dei due terzi, con Controparte_6 compensazione tra i predetti per il residuo terzo;
esse sono determinate facendo applicazione dei valoro medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore 9
ricompreso tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00, con l'eccezione della voce
“istruttoria”, che viene liquidata in misura minima.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e di avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 891/20 CP_1 Controparte_2
e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna CP_6
a rifondere a le spese processuali di primo grado nel minor
[...] CP_1 importo di Euro 5.077,00 per compensi professionali e in Euro 250,00 per esborsi, in luogo dell'importo di Euro 9.023,00 per compensi professionali ed Euro 250,00 per esborsi, cui era stata condannata dal Tribunale;
il tutto oltre accessori come per legge;
conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
condanna altresì al pagamento, in favore di , dei due Controparte_6 CP_1 terzi delle spese del grado di appello che, in tale misura, vengono liquidate in Euro
3.872,60 per compensi professionali e in Euro 237,00 per esborsi, oltre accessori come per legge;
compensa tra le parti il residuo terzo;
dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali nei confronti di . Controparte_2
Così deciso in Roma, lì 21-11-2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò Dott.ssa Antonella Izzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – II° Collegio
così composta:
dott.ssa Antonella Izzo Presidente
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
dott. Marco Emilio Luigi Cirillo Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 3839 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 21-11-2025, vertente tra 2
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roma, Via Giuseppe Avezzana n. 2, presso lo studio dell'Avv. Serapio Deroma (Studio
Legale Associato Deroma/Marino), che la rappresenta a difende giusta procura in atti;
Appellante
e
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Roma, Via CP_1 C.F._2
Crescenzio n. 17/A, presso lo studio dell'Avv. Michele Clemente, che lo rappresenta a difende giusta procura in atti;
Appellato
nonché
; Controparte_2
Appellata non costituita
Oggetto: azione revocatoria.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo 3
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 891/20, con la quale, in accoglimento della domanda originariamente formulata dal sig. , ai sensi CP_3 dell'art. 2901 c.c. era stata dichiarata l'inefficacia, nei confronti di quest'ultimo, della
“donazione indiretta dell'immobile situato in Ardea alla Via Foglia n. 28 F”, piano terra, int. 2, effettuata dalla stessa sig.ra in favore della di lei figlia Parte_1
(posta in essere a mezzo di compravendita a rogito Notar Controparte_2 Persona_1 del 31/3/2015, intercorso tra i sigg. e in qualità di Parte_2 Controparte_4 venditori, e la sig.ra , in qualità di acquirente), con il riconoscimento del Controparte_2 diritto in capo al sig. della facoltà di promuovere azioni esecutive su detto CP_3 immobile per ottenere il soddisfacimento del credito di Euro 19.332,48 da lui vantato nei confronti della sig.ra in virtù del decreto ingiuntivo n. 22912/14 del Tribunale Pt_1 di Roma;
il tutto con condanna delle sigg.re e , in Parte_1 Controparte_2 solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali.
Con il primo motivo di appello, la sig.ra ha lamentato la violazione del disposto di Pt_1 cui all'art. 116 c.p.c. in quanto, a suo dire, il Tribunale, senza avvedersi dell'effettiva valenza delle prove documentali offerte, aveva erroneamente ritenuto che “lo schema difensivo delle convenute” non avesse trovato alcun supporto probatorio, “tenuto conto che l'acquisto, da parte della debitrice, dell'unità immobiliare situata in Ardea, alla
Via delle Nure s.n.c., non [poteva] essere correlato a movimentazioni di denaro di
”. Controparte_2
Al contrario, secondo l'appellante, dagli atti di causa emergeva chiaramente che il denaro per l'acquisto di detto immobile era stato prelevato dal C/C in essere presso la
BPM n. 438, intestato alle sig.re e , figlie dell'appellante, mentre Per_2 Controparte_2 il giudicante, che si era limitato a cercare l'eventuale menzione degli assegni all'interno dell'atto notarile di acquisto, non si era avveduto che, all'epoca della stipula, ancora non era entrato in vigore l'art. 35, comma 22, del D.L. n. 223/2006, sicché l'atto non doveva obbligatoriamente recare le modalità di pagamento del prezzo.
In ragione di ciò, l'appellante ribadiva che l'acquisto dell'immobile di Vie delle Nure era stato effettuato direttamente dalle sue figlie, mentre l'immobile, stanti i rapporti parentali in essere, era stato solo fiduciariamente a lei intestato, con la conseguenza che 4
ella, quando poi aveva rivenduto detto bene, si era limitata solo a restituire alle legittime proprietarie il prezzo incassato in tale occasione e, riguardo alla figlia , CP_2 ad erogarle la sua parte di credito “mediante pagamento diretto dell'immobile di Via
Foglia n. 28”, che la stessa aveva acquistato dai sigg. e Parte_2 CP_4
[...]
La sig.ra aggiungeva che, in ogni caso, anche ove non si fosse voluto Parte_1 dar credito alla tesi dell'intestazione fiduciaria dell'immobile di Via delle Nure in suo favore, non avrebbe potuto negarsi che le di lei figlie, e , le Per_2 Controparte_2 avevano corrisposto, a titolo di mutuo, la somma di Euro 187.200,00 per l'acquisto del predetto immobile, sicché l'appellante, al momento della sua successiva vendita, si era limitata unicamente a soddisfare il suo debito nei confronti di costoro (debito, peraltro, già scaduto, non essendo stato previsto alcun termine per l'adempimento) e, in relazione alla posizione di , pagando in sua vece il prezzo che costei avrebbe CP_2 dovuto versare per l'acquisto dell'immobile di Via Foglia n. 28, sicché non poteva essere configurata l'esistenza di alcuna donazione.
Con un secondo motivo di doglianza, poi, l'appellante censurava la decisione di primo grado laddove il Tribunale non aveva tenuto conto della mancata contestazione, da parte dell'attore, dei fatti da lei allegati e, segnatamente, della circostanza che in relazione all'appartamento di Via delle Nure si fosse verificata una mera intestazione fiduciaria in capo ad essa.
Inoltre, con un terzo motivo di appello, la sig.ra lamentava che il giudicante di Pt_1 prime cure non avesse tenuto conto che -anche a non voler dare credito alla tesi dell'interposizione fittizia- ella aveva provato di aver ricevuto dalle figlie l'intero prezzo dell'immobile di Via delle Nure, sicché, avendo ricevuto un prestito, era stata tenuta a restituirlo;
quindi, con un quarto motivo di doglianza, l'appellante lamentava l'asserita violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c., laddove il Tribunale aveva omesso di pronunziare sulla domanda del sig. volta ad ottenere la declaratoria CP_1
d'inefficacia relativa dell'atto di compravendita a rogito Notar del 31/3/2015, Per_1 domanda che, ove fosse stata respinta, avrebbe comportato una sua soccombenza parziale, tale da condurre il giudicante a disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti. 5
Infine, con un quinto motivo di impugnazione, la sig.ra lamentava la violazione Pt_1 dell'art. 132, comma 4, c.p.c., in quanto, a suo avviso, il Tribunale, nel rendere una sentenza estremamente succinta, aveva violato l'obbligo di rendere una coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mentre con un sesto motivo di censura lamentava l'erroneo governo delle spese processuali, che erano state immotivatamente liquidate nella misura massima prevista.
Pertanto, la sig.ra concludeva chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata Pt_1 sentenza, con vittoria delle spese di lite.
Mentre la sig.ra , benché ritualmente evocata in giudizio, non si Controparte_2 costituiva, preferendo rimanere contumace, si costituiva il sig. che, “in CP_3 primis”, eccepiva l'inammissibilità dell'appello a causa del mancato tempestivo deposito della sentenza impugnata;
inoltre, nel merito, dopo aver dichiarato di non accettare il contraddittorio su alcune delle domande proposte dalla sig.ra in Pt_1 primo grado (e riproposte in appello), si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame, con la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.
All'udienza del 21/11/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c., dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente, per ragioni di ordine logico e giuridico, dev'essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellante, in quanto l'avvenuto tardivo deposito della sentenza di primo grado non risulta aver menomato in alcun modo le difese del sig. , che ha avuto modo di argomentare CP_1 diffusamente -anche nel merito- su ciascuno dei motivi di impugnazione formulati dalla sig.ra . Pt_1
Analogamente, poi, va disattesa la doglianza dell'appellante (riportata al quinto motivo di gravame) secondo cui la sentenza di primo grado sarebbe affetta da nullità per 6
l'asserita violazione del disposto di cui all'art. 132, comma 1 n.4, c.p.c.; infatti, dal provvedimento, benché redatto in modo alquanto succinto, sono comunque evincibili sia le vicende fattuali che hanno dato origine la lite, sia le ragioni poste dal Tribunale a fondamento della decisione, risultando espresse una serie di argomentazioni giuridiche obbiettivamente in grado di far apprezzare il ragionamento seguito dal giudice nella formazione del proprio convincimento.
Nel merito, i primi quattro motivi di impugnazione, strettamente connessi tra loro, possono essere esaminati congiuntamente.
Dall'esame degli atti, risulta che -a differenza di quanto affermato dal giudicante di prime cure- l'acquisto dell'immobile di Via delle Nure, formalmente intestato alla sig.ra
, in realtà venne effettuato utilizzando il denaro che si trovava sul conto corrente Pt_1 cointestato alle sigg.re e , sicché va escluso che in tale occasione CP_2 Controparte_5
l'odierna appellante, intervenuta all'atto nella veste di acquirente, abbia impiegato denaro proprio.
Ciò premesso, va però osservato che la semplice formale intestazione del bene di Via delle Nure in capo alla sig.ra non consente di per sé di ravvisare -come invece Pt_1 pretenderebbe l'appellante- un'intestazione semplicemente fiduciaria dell'immobile in suo favore, di cui peraltro né la sig.ra , né la sig.ra sono state in Controparte_2 Pt_1 grado di fornire le eventuali ragioni sottostanti, non potendo in tal senso reputarsi sufficiente il generico riferimento da loro operato ai legami familiari intercorrenti tra la madre e le figlie.
Riguardo, poi, al fatto che, secondo l'appellante, il sig. non avrebbe contestato CP_1
l'allegazione secondo cui detto immobile era stato oggetto di intestazione fiduciaria, giova invece osservare che da una lettura complessiva delle difese da costui articolate in primo grado emerge che egli comunque eccepì l'infondatezza di tale asserzione, tanto che anche in occasione del deposito delle note ex art. 186, comma 6, n. 3, c.c., ebbe modo di affermare espressamente che “nulla dimostra la documentazione avversaria, non avendo le controparti offerto di provare né l'intestazione fiduciaria, che assumono di aver posto in essere, né, tantomeno, il “titolo del prestito”, che asseriscono di aver effettuato in favore della madre”.
Esclusa, quindi, la possibilità di ravvisare, in capo alla sig.ra , un'effettiva Pt_1 intestazione fiduciaria dell'immobile di Via delle Nure, da costei solo allegata e mai provata, va altresì escluso che la mera consegna in suo favore di assegni bancari (o, comunque, di somme di denaro), astrattamente ricollegabile alle più svariate ragioni, 7
possa di per sé dimostrare l'insorgenza di un rapporto di mutuo tra costei e le sue figlie, di cui invece l'odierna appellante avrebbe dovuto fornire specifica dimostrazione, soprattutto a fronte dell'oggetto della domanda proposta dal sig. . CP_1
Ne consegue che, in difetto di una prova in tal senso, deve trovare applicazione l'insegnamento della Corte di Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce, secondo cui nell'ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente (nel caso di specie, le figlie dell'appellante) e successiva sua intestazione ad altro soggetto (nel caso di specie, la sig.ra ) che il disponente ha inteso in tal modo beneficiare, la Pt_1 compravendita diviene uno strumento formale per il trasferimento del bene e per il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, con la conseguenza che il negozio costituisce una donazione indiretta del bene stesso e non del denaro (in tal senso, vedi Cass. n. 13619/2017); pertanto, in applicazione di detto principio, deve ritenersi che l'acquisto dell'appartamento di Via delle Nure, benché connesso a movimentazioni di denaro presenti sul conto cointestato delle sigg.re e CP_2 CP_5
, abbia dato luogo ad una donazione indiretta, sicché la proprietà del bene, in
[...] realtà, venne acquistata dalla sig.ra . Pt_1
Tale situazione, quindi, porta necessariamente ad escludere la configurabilità di un asserito debito della sig.ra nei confronti delle proprie figlie, con il conseguente Pt_1 assorbimento del terzo motivo di gravame.
Il logico corollario giuridico di tale affermazione, allora, è che allorché la sig.ra Pt_1 vendette l'immobile di Via delle Nure, incassando il relativo prezzo, in realtà ella conseguì denaro proprio, sicché la successiva dazione, da parte di costei, di una porzione di tale somma alla propria figlia per acquistare l'immobile di Via CP_2
Foglia n. 28 F (acquisto intervenuto a distanza di pochi giorni dalla cessione dell'immobile di Via delle Nure), dette luogo anch'essa ad una donazione indiretta del nuovo appartamento, e quindi ad un atto a titolo gratuito per la cui revoca, secondo quanto previsto dal codice civile, è sufficiente solo la dimostrazione della “scientia damni” del debitore (e cioè della consapevolezza del debitore che l'atto rende più difficile o incerto il soddisfacimento del credito) e dello “eventus damni”, senza che sia necessaria -a differenza di quanto stabilito per gli atti a titolo oneroso- anche la prova della consapevolezza del terzo beneficiario circa il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.
Orbene, nel caso di specie, il credito vantato dal sig. , cristallizzato nel decreto CP_1 ingiuntivo n. 22912/14 del Tribunale di Roma, era certamente anteriore al compimento 8
dell'atto dispositivo a rogito Notar del 31/3/2015, sicché si deve ritenere che, Per_1 nel momento in cui la sig.ra dispose del proprio denaro, avesse la piena Pt_1 consapevolezza non solo di arrecare un pregiudizio alle ragioni del proprio creditore, ma anche del fatto che detto atto, determinando una diminuzione della sua garanzia patrimoniale, avrebbe reso più difficile o, comunque, incerto il soddisfacimento del credito.
Ne consegue che i motivi in questione debbono essere respinti.
Per quanto concerne il sesto motivo di appello, invece, esso merita di essere accolto.
Infatti, dall'esame dell'impugnata sentenza emerge chiaramente che il giudicante di prime cure non solo non ha fornito adeguata motivazione circa l'entità delle spese processuali liquidate, non avendo posto a base della relativa statuizione alcuna considerazione riguardo l'importanza e/o il valore della causa, il pregio dell'opera svolta dal difensore, i risultati e/o i vantaggi conseguiti dal relativo cliente, ma è pervenuto anche ad una liquidazione dei compensi professionali (determinati in Euro
9.023,00) in misura tale da superare abbondantemente l'importo massimo previsto dallo scaglione concernente le cause –come quella in esame- di valore ricompreso tra
Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00, pari ad Euro 7.617,00.
Ne consegue che l'ammontare delle spese processuali di primo grado, che debbono comunque essere poste a carico della sig.ra totalmente Parte_1 soccombente, dev'essere corretto -tenuto conto del valore della lite, della difficoltà della causa e della qualità delle difese esperite- nel minor importo di Euro 5.077,00, corrispondente al valore medio previsto dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore ricompreso tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00; al contrario, può trovare conferma la liquidazione operata dal Tribunale per gli esborsi, pari ad Euro 250,00, soprattutto ove si tenga conto del fatto che il solo C.U. ammontava ad Euro 237,00.
Da quanto premesso deriva che l'appello può essere parzialmente accolto e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza (che, nel resto, dev'essere confermata), la sig.ra dev'essere condannata a rifondere al sig. Parte_1 CP_1
le spese processuali di primo grado nel minor importo di Euro 5.077,00 per
[...] compensi professionali e in Euro 250,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Le spese del grado d'appello, liquidate in favore del solo sig. , sono poste a CP_1 carico della sig.ra nella sola misura dei due terzi, con Controparte_6 compensazione tra i predetti per il residuo terzo;
esse sono determinate facendo applicazione dei valoro medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore 9
ricompreso tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00, con l'eccezione della voce
“istruttoria”, che viene liquidata in misura minima.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e di avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 891/20 CP_1 Controparte_2
e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna CP_6
a rifondere a le spese processuali di primo grado nel minor
[...] CP_1 importo di Euro 5.077,00 per compensi professionali e in Euro 250,00 per esborsi, in luogo dell'importo di Euro 9.023,00 per compensi professionali ed Euro 250,00 per esborsi, cui era stata condannata dal Tribunale;
il tutto oltre accessori come per legge;
conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
condanna altresì al pagamento, in favore di , dei due Controparte_6 CP_1 terzi delle spese del grado di appello che, in tale misura, vengono liquidate in Euro
3.872,60 per compensi professionali e in Euro 237,00 per esborsi, oltre accessori come per legge;
compensa tra le parti il residuo terzo;
dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali nei confronti di . Controparte_2
Così deciso in Roma, lì 21-11-2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò Dott.ssa Antonella Izzo