Sentenza 3 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 03/04/2023, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/04/2023
N. 02081/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00735/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 735 del 2019, proposto da
AL ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Montefusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio RI AN in Napoli, piazza Municipio, 84;
contro
Comune di Ercolano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Mainelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza/ingiunzione n. 22/2018 del 15 novembre 2018 con la quale il Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica del Comune di Ercolano, ha ingiunto al ricorrente, in qualità di destinatario, il pagamento di € 20.000,00 quale sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di demolizione (art. 31 del d.P.R. n. 380/2001) di cui all'ordinanza n. 26 del 19 aprile 2007;
- di ogni altro atto anteriore preordinato connesso e conseguente ivi compreso, se e per quanto occorra, il verbale della Polizia Municipale in data 13 marzo 2018 (P.E. 3486 prot. 18201) di accertamento dell'inottemperanza alla citata ordinanza di demolizione n. 26/2007.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ercolano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 febbraio 2023 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha impugnato l’ordinanza-ingiunzione n. n. 22/2018 del 15 novembre 2018 con la quale il Comune di Ercolano gli ha ingiunto il pagamento di €20.000,00 quale sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 di cui all’ordinanza n. 42 del 18 giugno 2017.
Di seguito i motivi di gravame:
1) in primo luogo, si lamenta che la realizzazione delle opere contestate risalirebbe ad epoca anteriore all’introduzione, in seno all’art. 31 T.U. ed., dei commi 4 bis, 4 ter, 4 quater, ad opera del D.L. n. 133/2014;
2) il provvedimento impugnato sarebbe, inoltre, illegittimo in quanto adottato in difetto dei presupposti di legge ed in totale spregio dei principi di ragionevolezza e proporzionalità: il Comune di Ercolano avrebbe, infatti, irrogato la sanzione pecuniaria nella misura di 20.000 euro, ossia il massimo edittale previsto dall’art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380/2001 in patente violazione del principio di proporzionalità.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, chiedendo la reiezione del gravame.
All’udienza straordinaria in data 23 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con il gravame in disamina il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con la quale il Comune resistente gli ha irrogato una sanzione pecuniaria in dipendenza della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione delle opere abusivamente costruite e insistenti all’interno della relativa proprietà (dell’ordinanza n. 26 del 19.04.2007). In data 13.03.2018 con verbale P.E. 3486, la Polizia Municipale di Ercolano ha accertato l’inottemperanza del ricorrente a quanto ingiuntogli con la menzionata ordinanza di demolizione ex art. 31 T.U.Ed. e ha conseguentemente, con l’ordinanza impugnata, irrogato la sanzione pecuniaria di 20.000 euro.
Il primo motivo di censura, con il quale il ricorente si duole dell’applicazione, in via retroattiva, delle norme sanzionatorie richiamate, non merita condivisione: ed infatti, per consolidata giurisprudenza, anche di questo Tar, il regime sanzionatorio applicabile agli abusi edilizi è quello vigente al momento in cui l'Amministrazione dispone la sanzione, siccome pacificamente accaduto nel caso di specie.
Ed infatti: “ Attesa la natura permanente dell'illecito stesso:
- colui che ha realizzato l'abuso mantiene inalterato nel tempo l'obbligo di eliminare l'opera illecita, onde il potere di repressione può essere esercitato retroattivamente, anche per fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore della norma che disciplina tale potere;
- l’abuso edilizio si pone in perdurante contrasto con le norme tese al governo del territorio sino al momento in cui non venga ripristinata la situazione preesistente; sussistendo l’illecito anche quando il potere repressivo si fondi su di una legge entrata in vigore successivamente al momento in cui l’abuso è stato compiuto.
In sostanza il regime sanzionatorio applicabile agli abusi edilizi è, in conformità al principio del tempus regit actum, quello vigente al momento della sanzione, e non già quello in vigore all’epoca di consumazione dell’abuso; e la natura della sanzione demolitoria, finalizzata a riportare in pristino la situazione esistente e ad eliminare opere abusive in contrasto con l’ordinato assetto del territorio, impedisce di ascrivere la stessa al genus delle pene afflittive, cui propriamente si attaglia il divieto di retroattività (C. Stato 24/11/2016, n. 4943).
Ne consegue che il disposto del comma 4-bis dell'art. 31, D.P.R. 380/2001 (che prevede l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione di abusi edilizi) è applicabile anche in riferimento alle ingiunzioni di demolizione notificate in data antecedente l'entrata in vigore della L. 11/11/2014, n. 164, che - in sede di conversione del D.L. 12/09/2014, n. 133 - ha aggiunto i commi 4-bis e ss. nel corpo dell'art. 31, D.P.R. 380/2001, purché l'inottemperanza all'ingiunzione, posta a base della sanzione, sia accertata decorso il termine di 90 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della medesima L. 164/2014 (ovvero a decorrere dal 12/11/2014)” (Tar Campania, Napoli, 02/11/2021, N. 6858).
Nemmeno il secondo motivo di gravame, con cui il ricorrente si suole della violazione del principio di proporzionalità in relazione alla entità della sanzione irrogata, può essere accolto, poiché gli abusi posti in essere insistono in area vincolata e pertanto la sanzione andava irrogata nella misura massima per espressa previsione di legge.
Infatti, l’art. 31, co. 4 bis, d.p.r. 380/2001 impone di irrogare la sanzione nella misura massima di euro 20.000 se gli abusi sono realizzati su aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 o inedificabili (cfr. richiamo all'art. 27, co. 2) o a rischio idrogeologico elevato.
Pertanto, il Comune era tenuto, senza alcun margine di discrezionalità e senza alcun onere motivazionale, ad applicare la sanzione pecuniaria massima.
Infatti, ciò che viene sanzionato, nella misura massima di Euro 20.000,00, dall'art. 31, comma 4 bis, d.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., non è la realizzazione dell'abuso edilizio in sé considerato (nel qual caso, evidentemente, rileverebbe la consistenza e l'entità dello stesso), bensì unicamente la mancata spontanea ottemperanza all'ordine di demolizione legittimamente impartito dalla P.A. per opere abusivamente realizzate in zona vincolata, che è condotta omissiva identica, sia nel caso di abusi edilizi macroscopici sia nell'ipotesi di più modesti abusi edilizi. Il disvalore (ex se rilevante) colpito è l'inottemperanza all'ingiunzione di ripristino (legittimamente impartita dalla P.A.) inerente agli abusi in quelle particolari e circoscritte aree e in quei particolari e circoscritti edifici specificamente indicati nell'art. 27 comma 2, dello stesso d.P.R. n. 380/2001. (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 15/09/2022, n.5732)
Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune costituito, della somma di euro 3.000/00 (tremila/00) oltre oneri di legge, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Daria Valletta, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO