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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/11/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 96/2023 R.G.
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. Emanuele De Gregorio Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in secondo grado iscritta al n. 96/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza n. 133/2023, emessa dal
Tribunale di Caltanissetta, pubblicata il 24.02.2023, di cui al n. R.G. 1183/2019, promossa
DA nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dell'avv. C.F._1
RE RO presso lo studio della quale, sito in Lercara Friddi nella Via Vittorio
Emanuele II n.12, è elettivamente domiciliato;
- appellante -
Contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 P.IVA_1
procura in atti, dall'avv. Giovanni Messina presso lo studio del quale, sito in
Mussomeli in Via Rosso di San Secondo n. 3, è elettivamente domiciliato;
- appellato –
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c.
Conclusioni: Come da atti di causa RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Caltanissetta il chiedendo Controparte_1
che fosse accertata la responsabilità oggettiva dell'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 2051
c.c. in relazione al sinistro verificatosi in suo pregiudizio, con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali: l'attore esponeva che, in data 04.02.2017, mentre percorreva a piedi il centro abitato del Comune di
, lungo la Contrada Erbe Bianche, all'altezza del civico n. 4, a causa di CP_1
un tombino dismesso, con evidente avvallamento centrale e occultato dalla vegetazione spontanea, inciampava, perdeva l'equilibrio e rovinava violentemente al suolo, riportando rilevanti lesioni personali per le quali si rendeva necessario il trasporto al
Pronto Soccorso “Maria Immacolata Longo” di Mussomeli;
in particolare il Pt_1
deduceva di aver riportato un trauma contusivo al ginocchio sinistro e la frattura al polo inferiore della rotula sinistra con versamento ematico.
In conseguenza della caduta chiedeva pertanto la condanna Parte_1
del al risarcimento del danno per le lesioni subite e per le Controparte_1
spese mediche sostenute quantificato in Euro 7.196,92 nonché al pagamento della somma di Euro 2.500,00 a titolo di “mala gestio della vicenda” per non avere coltivato il tentativo stragiudiziale volto alla definizione della controversia ante causam.
Si costituiva in giudizio il che chiedeva preliminarmente Controparte_1
dichiararsi l'improcedibilità delle domande posto che l'attore, a suo dire, non aveva correttamente attivato la procedura negoziale assistita secondo le formalità prescritte;
nel merito, l'Ente affermava che alcuna responsabilità potesse essergli attribuita e chiedeva, pertanto, il rigetto integrale delle pretese del , ritenute infondate, Pt_1
eccessive e non provate o, in subordine, l'accertamento del concorso colposo dell'attore nell'asserita caduta con conseguente elisione del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento verificatosi.
Radicatosi il contraddittorio, escussi i testi ed espletata consulenza tecnica d'Ufficio medico-legale, la causa è stata trattenuta in decisione ed è stata definita con l'adozione della sentenza n. 133/2023 con la quale il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato le domande dell'attore e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite.
A fondamento del deciso, il Giudice di primo grado osservava preliminarmente che l'azione promossa dal rientrava nell'alveo dell'art. 2051 c.c., condividendo Pt_1
l'orientamento della giurisprudenza maggioritaria che ne riconosceva la natura di responsabilità oggettiva ma, ciononostante, rigettava la domanda da un lato rilevando che l'attore, usando la dovuta diligenza, avrebbe potuto evitare il sinistro che si era verificato per esclusiva colpa e imprudenza a quest'ultimo riferibili e, dall'altro, escludendo la sussistenza dell'imprevedibilità dell'ostacolo presente sulla sede stradale e determinante la caduta.
Ad onta del fatto che l'evento dannoso era risultato provato sulla base delle risultanze della deposizione del teste resa all'udienza del 16.09.2021, il quale aveva fornito Tes_1
elementi sufficienti a confermare la dinamica dei fatti, ciononostante il Tribunale statuiva che il tombino che aveva provocato la perdita dell'equilibrio del Pt_1
risultava adeguatamente visibile, in quanto sufficientemente segnalato dalla pubblica illuminazione, nonché evitabile ove il pedone avesse fatto uso della diligenza media commisurata alla propria età al momento del fatto, tenuto conto delle condizioni di illuminazione e di visibilità vigenti;
nel prosieguo della motivazione, il Tribunale ha altresì esaminato la vicenda ai sensi dell'art. 1227 c.c., al fine di verificare l'eventuale concorso di colpa del nella produzione del danno, ritenendo che la caduta del Pt_1
pedone avrebbe potuto essere evitata mediante l'uso normale della diligenza non venendo riscontrato alcun pericolo occulto né alcuna insidia stradale.
Il Giudice di primo grado rilevava che i tombini oggetto della controversia, di dimensioni non ridotte, risultavano chiaramente distinguibili dalla pavimentazione circostante e, alla data del sinistro, non risultavano occultati da vegetazione, essendo al più circondati da modesti ciuffi d'erba marginali, tali da non comprometterne in alcun modo la visibilità: considerati viepiù l'età del pari a cinquantacinque Pt_1
anni al momento del sinistro, la sua consolidata conoscenza dei luoghi, essendo residente nella zona da oltre diciotto anni, nonché la presenza di un lampione che illuminava direttamente il tratto di strada teatro dell'evento, il Tribunale è giunto alla conclusione secondo cui tali circostanze avevano interrotto il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, senza sottacere infine che il fatto era ascrivibile a crassa imprudenza imputabile allo stesso il quale, pur in presenza Pt_1
dell'apposito marciapiede a corredo della pubblica via, aveva percorso la sede destinata al transito veicolare ove sono allocati i due tombini consecutivi mettendo in pericolo la propria personale incolumità.
A conclusione, il Giudice di prime cure affermava che nessuna responsabilità poteva essere ascritta al neppure a titolo di mala gestio atteso che il Controparte_1
convenuto aveva risposto alla diffida del non essendosi sottratto alla CP_1 Pt_1
procedura di negoziazione assistita.
Avverso la sentenza n. 133/2023 ha proposto appello Parte_1
affidato a tre motivi instando a che il deciso fosse riformato per essere l'incidente verificatosi ascrivibile ad oggettiva responsabilità del ai sensi Controparte_1
dell'art. 2051 del codice civile;
in particolare il ha sostenuto che il Giudice Pt_1
aveva sì riconosciuto la pericolosità del tombino ove si era verificata la caduta ma, in modo contraddittorio, aveva ciononostante escluso la responsabilità dell CP_2
convenuto custode della cosa, che non spettasse al danneggiato provare l'insidia o il trabocchetto, e in particolare l'anomalia della strada, gravando invece sul proprietario della strada pubblica l'onere di fornire la prova liberatoria al fine di andare esente da responsabilità, che il danneggiato avrebbe potuto limitarsi a provare l'evento dannoso e la particolare condizione lesiva della cosa che lo ha generato, mentre spettava al custode dimostrare di aver effettuato idonei e diligenti controlli a tutela della sicurezza degli utenti, ritenendo in definitiva, al fine dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, sufficiente ai sensi dell'art. 2051 c.c. la prova dell'evento dannoso e del nesso causale in assenza della prova, ad opera dell convenuto, del CP_2
caso fortuito.
Con il primo motivo il ha dedotto il travisamento dei fatti posto in essere dal Pt_1
decidente il quale, nonostante l'intrinseca pericolosità dei due tombini consecutivamente allocati e le risultanze della c.t.u. medico-legale che aveva accertato la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni da esso riportate e la dinamica del sinistro, aveva ciononostante disatteso la domanda ad onta della prevedibilità ed evitabilità dell'evento in presenza del generale obbligo di custodia dell'Ente proprietario della strada nel presente caso ampiamente disatteso.
Con il secondo profilo di doglianza il ha dedotto la violazione e falsa Pt_1
applicazione delle norme di diritto, in particolare degli artt. 2051 e 1227 c.c., considerato che a fronte di una evidente ipotesi di responsabilità oggettiva gravante sul e della accertata verificazione del fatto dannoso in conseguenza della presenza CP_1
dei due tombini costituenti insidia o trabocchetto che avevano determinato la caduta, la sussistenza di un concorso colposo del creditore danneggiato avrebbe al più dovuto essere considerata quale elemento diminuente l'ammontare del risarcimento del danno ma non circostanza costituente caso fortuito tale da elidere il nesso di causalità, secondo quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità.
Con l'ultimo motivo di appello il ha cesurato la statuizione sulle spese di lite Pt_1
che, data l'opinabilità delle questioni trattate, avrebbero dovuto essere compensate tra le parti di causa.
Nel costituirsi nel giudizio di appello, il ha ritenuto Controparte_1
l'impugnazione proposta inammissibile ed infondata, sia in fatto sia in diritto, ed ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
Radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., di rimessione della causa in decisione datata 30.10.2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere disattendere l'appello azionato da per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1
Ai sensi dell'art 2051 c.c. “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”: la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. “ ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
(Cass., Sez. Un., Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022); il custode è esonerato da ogni responsabilità soltanto nell'ipotesi di caso fortuito, inteso come fatto imprevedibile e inevitabile, valutato secondo i criteri oggettivi.
Nel caso di specie, sebbene dall'esame del materiale probatorio versato in atti si evinca che l'evento dannoso è stato dimostrato, avuto riguardo alle risultanze della prova orale e dall'audizione del teste all'udienza del 16/09/2021 secondo il quale la caduta Tes_1
del avvenne a causa del tombino posto sul manto stradale, la Corte ritiene di Pt_1
condividere il ragionamento del Tribunale di Caltanissetta che ha attribuito alla complessiva condotta serbata dal l'effetto di avere interrotto il nesso di Pt_1
causalità tra la sussistenza del tombino e l'evento lesivo in concreto verificatosi e che ha ritenuto che “la caduta del danneggiato avrebbe potuto essere evitata con l'uso dell'ordinaria diligenza, non sussistendo un'ipotesi di un pericolo occulto, né di insidia stradale difficilmente avvistabile dall'utente medio”.
In materia di rilevanza del concorso del fatto colposo del danneggiato creditore la
Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “La responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo” (Cass. n. 8450/2025), che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data
l'ampiezza del sedime)”. (Cass. n. 14228/2023), e che “nella nozione di caso fortuito rientra altresì il concorso di colpa del danneggiato” (Cass.,
Ordinanza n. 2071 del 2022).
Nel caso in esame, la caduta del pedone è stata causata dalla presenza dei due tombini in esame, collocati uno appresso all'altro al centro della strada adibita al transito di veicoli e non sul marciapiede laterale che ne segue l'andamento, pienamente visibili e adeguatamente illuminati, nonché distinguibili dal resto della pavimentazione, sicché
l'evento non può ritenersi imprevedibile: i medesimi tombini non risultavano occultati da materiali rilevanti, essendovi soltanto una minima presenza di ciuffi di erbetta, come emerge dalla documentazione fotografica agli atti, circostanza che ne esclude la qualificazione come pericolo grave o inatteso;
considerata inoltre l'età del , Pt_1
cinquantacinquenne all'epoca dei fatti, e la sua diuturna conoscenza del luogo, coincidente con la propria residenza, si può ritenere che egli fosse ragionevolmente in grado di evitare l'evento usando l'ordinaria diligenza, secondo un canone di autoresponsabilità che deve uniformare il comportamento dei consociati nella vita di tutti i giorni (Cass., Ordinanza n. 28870 del 2022).
Tutte le circostanze sopra evidenziate, valorizzando le quali il Tribunale è pervenuto al rigetto della domanda del , non sono state specificatamente contestate da Pt_1
quest'ultimo con il presente gravame, avendo questi basato la propria difesa sul fatto che l'eventuale concorso di colpa del danneggiato poteva al più costituire motivo di riduzione della pretesa risarcitoria ma non elemento escludente il nesso di causalità tra fonte del pericolo e lesione in concreto verificatasi: la Corte non condivide tale assunto e rileva come, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, nella nozione di caso fortuito rientri anche il concorso di colpa del danneggiato il quale, nel caso in esame, ha concorso in modo autonomo alla verificazione del sinistro sulla base di una serie di antecedenti causali del tutto indipendenti dalla presenza dei tombini per cui è lite, tra cui la colpevole condotta di avere percorso il manto stradale a transito veicolare in cui si trovavano i tombini in luogo del più sicuro marciapiede che se seguiva l'incedere.
In presenza di tale quadro probatorio, correttamente, ad avviso di questa Corte, il
Tribunale di Caltanissetta ha ritenuto che il fatto dannoso sia per intero da ascrivere al comportamento colposo del pedone, rilevabile anche d'ufficio ex art. 1227 c.c., sul rilievo dell'agevole prevedibilità e percepibilità della situazione di pericolo da parte della vittima, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti del , custode della strada, il quale ha fornito adeguata prova Controparte_1
liberatoria attraverso la dimostrazione della complessiva condotta colposa del danneggiato odierno appellante: l'incidente occorso al non può in definitiva Pt_1
considerarsi eccezionale od inevitabile, potendo invece essere previsto e prevenuto mediante l'ordinaria diligenza del pedone.
Con riferimento al terzo motivo d'appello, relativo alla violazione e falsa applicazione del principio della soccombenza delle spese di lite, la parte appellante ha sostenuto che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel condannarla al pagamento integrale delle spese, laddove, a suo avviso, le spese avrebbero potuto essere compensate, anche alla luce delle particolari circostanze emerse nel corso del giudizio: tale doglianza non può essere accolta per essere la statuizione del Tribunale in punto spese, motivata sulla base dell'esito oggettivo della lite, conforme ai principi di legge.
In definitiva nulla osta alla conferma della sentenza gravata: le spese seguono la soccombenza e vanno addossate a nella misura di cui al Parte_1
dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi dei procedimenti svolti avanti alla Corte
d'Appello di valore da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Unica Civile, così provvede:
1. Rigetta l'appello azionato da avverso la sentenza Parte_1
emessa dal Tribunale di Caltanissetta n. 133/2023, pubblicata il 24.02.2023, che conferma;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1
dal , spese liquidate in Euro 3.966,00 (di cui Euro Controparte_1
1.134,00 per la fase di studio, Euro 921,00 per la fase introduttiva ed Euro
1.911,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario spese generali 15 %,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della Parte_1
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
[...]
previsto per l'appello a norma dell'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002.
Caltanissetta, 24 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Roberto Rezzonico
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. Emanuele De Gregorio Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in secondo grado iscritta al n. 96/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza n. 133/2023, emessa dal
Tribunale di Caltanissetta, pubblicata il 24.02.2023, di cui al n. R.G. 1183/2019, promossa
DA nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dell'avv. C.F._1
RE RO presso lo studio della quale, sito in Lercara Friddi nella Via Vittorio
Emanuele II n.12, è elettivamente domiciliato;
- appellante -
Contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 P.IVA_1
procura in atti, dall'avv. Giovanni Messina presso lo studio del quale, sito in
Mussomeli in Via Rosso di San Secondo n. 3, è elettivamente domiciliato;
- appellato –
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c.
Conclusioni: Come da atti di causa RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Caltanissetta il chiedendo Controparte_1
che fosse accertata la responsabilità oggettiva dell'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 2051
c.c. in relazione al sinistro verificatosi in suo pregiudizio, con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali: l'attore esponeva che, in data 04.02.2017, mentre percorreva a piedi il centro abitato del Comune di
, lungo la Contrada Erbe Bianche, all'altezza del civico n. 4, a causa di CP_1
un tombino dismesso, con evidente avvallamento centrale e occultato dalla vegetazione spontanea, inciampava, perdeva l'equilibrio e rovinava violentemente al suolo, riportando rilevanti lesioni personali per le quali si rendeva necessario il trasporto al
Pronto Soccorso “Maria Immacolata Longo” di Mussomeli;
in particolare il Pt_1
deduceva di aver riportato un trauma contusivo al ginocchio sinistro e la frattura al polo inferiore della rotula sinistra con versamento ematico.
In conseguenza della caduta chiedeva pertanto la condanna Parte_1
del al risarcimento del danno per le lesioni subite e per le Controparte_1
spese mediche sostenute quantificato in Euro 7.196,92 nonché al pagamento della somma di Euro 2.500,00 a titolo di “mala gestio della vicenda” per non avere coltivato il tentativo stragiudiziale volto alla definizione della controversia ante causam.
Si costituiva in giudizio il che chiedeva preliminarmente Controparte_1
dichiararsi l'improcedibilità delle domande posto che l'attore, a suo dire, non aveva correttamente attivato la procedura negoziale assistita secondo le formalità prescritte;
nel merito, l'Ente affermava che alcuna responsabilità potesse essergli attribuita e chiedeva, pertanto, il rigetto integrale delle pretese del , ritenute infondate, Pt_1
eccessive e non provate o, in subordine, l'accertamento del concorso colposo dell'attore nell'asserita caduta con conseguente elisione del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento verificatosi.
Radicatosi il contraddittorio, escussi i testi ed espletata consulenza tecnica d'Ufficio medico-legale, la causa è stata trattenuta in decisione ed è stata definita con l'adozione della sentenza n. 133/2023 con la quale il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato le domande dell'attore e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite.
A fondamento del deciso, il Giudice di primo grado osservava preliminarmente che l'azione promossa dal rientrava nell'alveo dell'art. 2051 c.c., condividendo Pt_1
l'orientamento della giurisprudenza maggioritaria che ne riconosceva la natura di responsabilità oggettiva ma, ciononostante, rigettava la domanda da un lato rilevando che l'attore, usando la dovuta diligenza, avrebbe potuto evitare il sinistro che si era verificato per esclusiva colpa e imprudenza a quest'ultimo riferibili e, dall'altro, escludendo la sussistenza dell'imprevedibilità dell'ostacolo presente sulla sede stradale e determinante la caduta.
Ad onta del fatto che l'evento dannoso era risultato provato sulla base delle risultanze della deposizione del teste resa all'udienza del 16.09.2021, il quale aveva fornito Tes_1
elementi sufficienti a confermare la dinamica dei fatti, ciononostante il Tribunale statuiva che il tombino che aveva provocato la perdita dell'equilibrio del Pt_1
risultava adeguatamente visibile, in quanto sufficientemente segnalato dalla pubblica illuminazione, nonché evitabile ove il pedone avesse fatto uso della diligenza media commisurata alla propria età al momento del fatto, tenuto conto delle condizioni di illuminazione e di visibilità vigenti;
nel prosieguo della motivazione, il Tribunale ha altresì esaminato la vicenda ai sensi dell'art. 1227 c.c., al fine di verificare l'eventuale concorso di colpa del nella produzione del danno, ritenendo che la caduta del Pt_1
pedone avrebbe potuto essere evitata mediante l'uso normale della diligenza non venendo riscontrato alcun pericolo occulto né alcuna insidia stradale.
Il Giudice di primo grado rilevava che i tombini oggetto della controversia, di dimensioni non ridotte, risultavano chiaramente distinguibili dalla pavimentazione circostante e, alla data del sinistro, non risultavano occultati da vegetazione, essendo al più circondati da modesti ciuffi d'erba marginali, tali da non comprometterne in alcun modo la visibilità: considerati viepiù l'età del pari a cinquantacinque Pt_1
anni al momento del sinistro, la sua consolidata conoscenza dei luoghi, essendo residente nella zona da oltre diciotto anni, nonché la presenza di un lampione che illuminava direttamente il tratto di strada teatro dell'evento, il Tribunale è giunto alla conclusione secondo cui tali circostanze avevano interrotto il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, senza sottacere infine che il fatto era ascrivibile a crassa imprudenza imputabile allo stesso il quale, pur in presenza Pt_1
dell'apposito marciapiede a corredo della pubblica via, aveva percorso la sede destinata al transito veicolare ove sono allocati i due tombini consecutivi mettendo in pericolo la propria personale incolumità.
A conclusione, il Giudice di prime cure affermava che nessuna responsabilità poteva essere ascritta al neppure a titolo di mala gestio atteso che il Controparte_1
convenuto aveva risposto alla diffida del non essendosi sottratto alla CP_1 Pt_1
procedura di negoziazione assistita.
Avverso la sentenza n. 133/2023 ha proposto appello Parte_1
affidato a tre motivi instando a che il deciso fosse riformato per essere l'incidente verificatosi ascrivibile ad oggettiva responsabilità del ai sensi Controparte_1
dell'art. 2051 del codice civile;
in particolare il ha sostenuto che il Giudice Pt_1
aveva sì riconosciuto la pericolosità del tombino ove si era verificata la caduta ma, in modo contraddittorio, aveva ciononostante escluso la responsabilità dell CP_2
convenuto custode della cosa, che non spettasse al danneggiato provare l'insidia o il trabocchetto, e in particolare l'anomalia della strada, gravando invece sul proprietario della strada pubblica l'onere di fornire la prova liberatoria al fine di andare esente da responsabilità, che il danneggiato avrebbe potuto limitarsi a provare l'evento dannoso e la particolare condizione lesiva della cosa che lo ha generato, mentre spettava al custode dimostrare di aver effettuato idonei e diligenti controlli a tutela della sicurezza degli utenti, ritenendo in definitiva, al fine dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, sufficiente ai sensi dell'art. 2051 c.c. la prova dell'evento dannoso e del nesso causale in assenza della prova, ad opera dell convenuto, del CP_2
caso fortuito.
Con il primo motivo il ha dedotto il travisamento dei fatti posto in essere dal Pt_1
decidente il quale, nonostante l'intrinseca pericolosità dei due tombini consecutivamente allocati e le risultanze della c.t.u. medico-legale che aveva accertato la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni da esso riportate e la dinamica del sinistro, aveva ciononostante disatteso la domanda ad onta della prevedibilità ed evitabilità dell'evento in presenza del generale obbligo di custodia dell'Ente proprietario della strada nel presente caso ampiamente disatteso.
Con il secondo profilo di doglianza il ha dedotto la violazione e falsa Pt_1
applicazione delle norme di diritto, in particolare degli artt. 2051 e 1227 c.c., considerato che a fronte di una evidente ipotesi di responsabilità oggettiva gravante sul e della accertata verificazione del fatto dannoso in conseguenza della presenza CP_1
dei due tombini costituenti insidia o trabocchetto che avevano determinato la caduta, la sussistenza di un concorso colposo del creditore danneggiato avrebbe al più dovuto essere considerata quale elemento diminuente l'ammontare del risarcimento del danno ma non circostanza costituente caso fortuito tale da elidere il nesso di causalità, secondo quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità.
Con l'ultimo motivo di appello il ha cesurato la statuizione sulle spese di lite Pt_1
che, data l'opinabilità delle questioni trattate, avrebbero dovuto essere compensate tra le parti di causa.
Nel costituirsi nel giudizio di appello, il ha ritenuto Controparte_1
l'impugnazione proposta inammissibile ed infondata, sia in fatto sia in diritto, ed ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
Radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., di rimessione della causa in decisione datata 30.10.2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere disattendere l'appello azionato da per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1
Ai sensi dell'art 2051 c.c. “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”: la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. “ ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
(Cass., Sez. Un., Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022); il custode è esonerato da ogni responsabilità soltanto nell'ipotesi di caso fortuito, inteso come fatto imprevedibile e inevitabile, valutato secondo i criteri oggettivi.
Nel caso di specie, sebbene dall'esame del materiale probatorio versato in atti si evinca che l'evento dannoso è stato dimostrato, avuto riguardo alle risultanze della prova orale e dall'audizione del teste all'udienza del 16/09/2021 secondo il quale la caduta Tes_1
del avvenne a causa del tombino posto sul manto stradale, la Corte ritiene di Pt_1
condividere il ragionamento del Tribunale di Caltanissetta che ha attribuito alla complessiva condotta serbata dal l'effetto di avere interrotto il nesso di Pt_1
causalità tra la sussistenza del tombino e l'evento lesivo in concreto verificatosi e che ha ritenuto che “la caduta del danneggiato avrebbe potuto essere evitata con l'uso dell'ordinaria diligenza, non sussistendo un'ipotesi di un pericolo occulto, né di insidia stradale difficilmente avvistabile dall'utente medio”.
In materia di rilevanza del concorso del fatto colposo del danneggiato creditore la
Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “La responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo” (Cass. n. 8450/2025), che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data
l'ampiezza del sedime)”. (Cass. n. 14228/2023), e che “nella nozione di caso fortuito rientra altresì il concorso di colpa del danneggiato” (Cass.,
Ordinanza n. 2071 del 2022).
Nel caso in esame, la caduta del pedone è stata causata dalla presenza dei due tombini in esame, collocati uno appresso all'altro al centro della strada adibita al transito di veicoli e non sul marciapiede laterale che ne segue l'andamento, pienamente visibili e adeguatamente illuminati, nonché distinguibili dal resto della pavimentazione, sicché
l'evento non può ritenersi imprevedibile: i medesimi tombini non risultavano occultati da materiali rilevanti, essendovi soltanto una minima presenza di ciuffi di erbetta, come emerge dalla documentazione fotografica agli atti, circostanza che ne esclude la qualificazione come pericolo grave o inatteso;
considerata inoltre l'età del , Pt_1
cinquantacinquenne all'epoca dei fatti, e la sua diuturna conoscenza del luogo, coincidente con la propria residenza, si può ritenere che egli fosse ragionevolmente in grado di evitare l'evento usando l'ordinaria diligenza, secondo un canone di autoresponsabilità che deve uniformare il comportamento dei consociati nella vita di tutti i giorni (Cass., Ordinanza n. 28870 del 2022).
Tutte le circostanze sopra evidenziate, valorizzando le quali il Tribunale è pervenuto al rigetto della domanda del , non sono state specificatamente contestate da Pt_1
quest'ultimo con il presente gravame, avendo questi basato la propria difesa sul fatto che l'eventuale concorso di colpa del danneggiato poteva al più costituire motivo di riduzione della pretesa risarcitoria ma non elemento escludente il nesso di causalità tra fonte del pericolo e lesione in concreto verificatasi: la Corte non condivide tale assunto e rileva come, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, nella nozione di caso fortuito rientri anche il concorso di colpa del danneggiato il quale, nel caso in esame, ha concorso in modo autonomo alla verificazione del sinistro sulla base di una serie di antecedenti causali del tutto indipendenti dalla presenza dei tombini per cui è lite, tra cui la colpevole condotta di avere percorso il manto stradale a transito veicolare in cui si trovavano i tombini in luogo del più sicuro marciapiede che se seguiva l'incedere.
In presenza di tale quadro probatorio, correttamente, ad avviso di questa Corte, il
Tribunale di Caltanissetta ha ritenuto che il fatto dannoso sia per intero da ascrivere al comportamento colposo del pedone, rilevabile anche d'ufficio ex art. 1227 c.c., sul rilievo dell'agevole prevedibilità e percepibilità della situazione di pericolo da parte della vittima, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti del , custode della strada, il quale ha fornito adeguata prova Controparte_1
liberatoria attraverso la dimostrazione della complessiva condotta colposa del danneggiato odierno appellante: l'incidente occorso al non può in definitiva Pt_1
considerarsi eccezionale od inevitabile, potendo invece essere previsto e prevenuto mediante l'ordinaria diligenza del pedone.
Con riferimento al terzo motivo d'appello, relativo alla violazione e falsa applicazione del principio della soccombenza delle spese di lite, la parte appellante ha sostenuto che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel condannarla al pagamento integrale delle spese, laddove, a suo avviso, le spese avrebbero potuto essere compensate, anche alla luce delle particolari circostanze emerse nel corso del giudizio: tale doglianza non può essere accolta per essere la statuizione del Tribunale in punto spese, motivata sulla base dell'esito oggettivo della lite, conforme ai principi di legge.
In definitiva nulla osta alla conferma della sentenza gravata: le spese seguono la soccombenza e vanno addossate a nella misura di cui al Parte_1
dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi dei procedimenti svolti avanti alla Corte
d'Appello di valore da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Unica Civile, così provvede:
1. Rigetta l'appello azionato da avverso la sentenza Parte_1
emessa dal Tribunale di Caltanissetta n. 133/2023, pubblicata il 24.02.2023, che conferma;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1
dal , spese liquidate in Euro 3.966,00 (di cui Euro Controparte_1
1.134,00 per la fase di studio, Euro 921,00 per la fase introduttiva ed Euro
1.911,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario spese generali 15 %,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della Parte_1
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
[...]
previsto per l'appello a norma dell'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002.
Caltanissetta, 24 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Roberto Rezzonico