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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/11/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7840 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Simona Garau, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudia Lampis, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 06/11/2020, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di DI, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 4 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Controparte_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) La casa coniugale di proprietà esclusiva del SI. verrà ad egli Controparte_1 assegnata, con tutto l'arredamento interno, affinché vi continui ad abitare, nei giorni di sua spettanza, con i figli e . Per_1 Per_2
3) La SI.ra , unitamente ai minori figli, dovrà trasferirsi in altra Parte_1 abitazione, liberando l'immobile di proprietà del SI. sito in Controparte_1
DI (CI), in via Is Sabas n. 57, da tutti i propri effetti personali entro e non oltre 40 gg. dalla omologa della separazione.
4) I minori e saranno affidati ad entrambi i genitori, in maniera Per_1 Per_2 condivisa, con fissazione del domicilio di residenza stabile e collocamento prevalente presso l'abitazione della SI.ra . Parte_1
5) Il SI. si obbliga a versare a titolo di mantenimento dei minori Controparte_1 figli e , entro il 5 di ogni mese mediante bonifico in favore della Per_1 Per_2
, la somma mensile di € 300,00 (euro trecento/00). Parte_1
6) L'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
.
[...]
7) Quanto alle spese di natura straordinaria dei di loro figli, le stesse saranno condivise al 60% a carico del ed al 40% a carico della purché CP_1 Pt_1 previamente concordate e debitamente documentate tra le odierne parti rappresentate.
Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN, come da Protocollo al quale ha aderito questo Tribunale che richiama la Delibera del Consiglio Nazionale Forense del 29/11/2017 e ss.mm.ii.
Pag. 2 di 4 8) Il SI. , oltre al mantenimento di € 300,00 come sopra previsto, Controparte_1 dovrà versare entro il 20 dicembre di ogni anno, sempre in favore dei minori, la ulteriore somma di € 300,00 (euro trecento/00) a titolo di 13^ mensilità in previsione delle festività natalizie.
9) I minori, in una logica di suddivisione per quanto più possibile paritaria dei tempi di permanenza, favorita anche dalla vicinanza delle abitazioni paterna e materna, presso ciascun genitore e salvo diversi accordi che i genitori di volta in volta prenderanno in caso di esigenze contingenti, rimarranno collocati presso di loro, secondo il seguente calendario: nei weekend a fine settimana alternati, dal sabato dalle 10:00 alle ore 20:00 della domenica sera;
nel corso di ciascuna settimana, il sig. potrà tenere con sé i figli minori tutti i giorni Controparte_1 dalle ore 17:30, prelevandoli dal domicilio materno e con obbligo di ricondurli, entro e non oltre le ore 21:30, presso la predetta abitazione della madre.
10) Il SI. potrà, previa comunicazione alla SI.ra ritirare Controparte_1 Pt_1 personalmente o far ritirare da persone di fiducia, i propri figli da scuola, ogni qualvolta lo riterrà necessario.
11) Durante le festività natalizie i minori trascorreranno le vacanze, alternativamente, dal 24 dicembre al 30 dicembre con la madre, e dal 31 dicembre al 05 gennaio con il padre, il 06 gennaio con la madre, fatti salvi eventuali diversi accordi, scambiando le settimane di festività l'anno successivo e concordando le stesse con congruo anticipo.
12) Nelle vacanze Pasquali i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa, fatti salvi eventuali diversi accordi tra i coniugi, sempre col criterio dell'alternanza, scambiando le festività l'anno successivo e concordando le stesse con congruo anticipo, così come i principali giorni di festa con ciascun genitore col criterio dell'alternanza.
13) Nel periodo delle vacanze estive i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori 10 giorni consecutivi, da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno per evitare eventuali sovrapposizioni, di modo che ciascun genitore potrà condurre liberamente in vacanza i figli, ove riterrà opportuno, salvo diverso accordo tra le parti.
14) Per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo.
15) Per il giorno del compleanno dei bambini, (a prescindere dal genitore collocatario in quel momento) le parti stabiliscono che entrambi i genitori potranno vedere i minori e , compatibilmente con le esigenze Per_1 Per_2 lavorative.
16) La residenza anagrafica dei minori sarà presso il domicilio materno che verrà comunicato al padre.
17) Le parti dichiarano di non aver nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsivoglia titolo, pretesa e/o ragione.
Pag. 3 di 4 18) Entrambi i genitori si impegnano, a far sì, che i minori frequentino, con regolarità, le attività scolastiche e parascolastiche.
19) Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
20) In caso di forza maggiore, malattia o in caso di legittimo impedimento che possa comportare una modifica del calendario di visita dei minori, le parti, in un'ottica di collaborazione reciproca, per quanto possibile e previo accordo tra loro, convengono che i minori possano essere collocati presso l'altro genitore.
21) In caso di assenza per imprescindibili ragioni lavorative del genitore collocatario, con congruo preavviso e previo accordo e disponibilità dell'altro genitore, i minori potranno essere collocati presso l'altra figura genitoriale o in caso di impedimento presso altra persona di estrema fiducia, previa comunicazione all'altro genitore.
22) Ogni spostamento del genitore collocatario con i minori fuori dalla Sardegna, avverrà con un congruo preavviso comunicato all'altro genitore, ed in caso di viaggio dei minori con uno dei genitori verso qualsiasi Paese europeo e/o extraeuropeo dovrà avvenire previo consenso dell'altro coniuge.
23) Le parti esprimono il proprio consenso per il rilascio e per il rinnovo del passaporto e degli altri documenti di identità e codice fiscale dei minori.
24) I coniugi esprimono il proprio consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.
25) L'autovettura tg. GD 667 AD intestata alla SI.ra , verrà assegnata Parte_1 al SI. , il quale si impegna a pagare le spese relative al Controparte_1 passaggio di proprietà liberando da qualsiasi responsabilità la SI.ra Pt_1
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7840 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Simona Garau, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudia Lampis, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 06/11/2020, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di DI, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 4 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Controparte_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) La casa coniugale di proprietà esclusiva del SI. verrà ad egli Controparte_1 assegnata, con tutto l'arredamento interno, affinché vi continui ad abitare, nei giorni di sua spettanza, con i figli e . Per_1 Per_2
3) La SI.ra , unitamente ai minori figli, dovrà trasferirsi in altra Parte_1 abitazione, liberando l'immobile di proprietà del SI. sito in Controparte_1
DI (CI), in via Is Sabas n. 57, da tutti i propri effetti personali entro e non oltre 40 gg. dalla omologa della separazione.
4) I minori e saranno affidati ad entrambi i genitori, in maniera Per_1 Per_2 condivisa, con fissazione del domicilio di residenza stabile e collocamento prevalente presso l'abitazione della SI.ra . Parte_1
5) Il SI. si obbliga a versare a titolo di mantenimento dei minori Controparte_1 figli e , entro il 5 di ogni mese mediante bonifico in favore della Per_1 Per_2
, la somma mensile di € 300,00 (euro trecento/00). Parte_1
6) L'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
.
[...]
7) Quanto alle spese di natura straordinaria dei di loro figli, le stesse saranno condivise al 60% a carico del ed al 40% a carico della purché CP_1 Pt_1 previamente concordate e debitamente documentate tra le odierne parti rappresentate.
Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN, come da Protocollo al quale ha aderito questo Tribunale che richiama la Delibera del Consiglio Nazionale Forense del 29/11/2017 e ss.mm.ii.
Pag. 2 di 4 8) Il SI. , oltre al mantenimento di € 300,00 come sopra previsto, Controparte_1 dovrà versare entro il 20 dicembre di ogni anno, sempre in favore dei minori, la ulteriore somma di € 300,00 (euro trecento/00) a titolo di 13^ mensilità in previsione delle festività natalizie.
9) I minori, in una logica di suddivisione per quanto più possibile paritaria dei tempi di permanenza, favorita anche dalla vicinanza delle abitazioni paterna e materna, presso ciascun genitore e salvo diversi accordi che i genitori di volta in volta prenderanno in caso di esigenze contingenti, rimarranno collocati presso di loro, secondo il seguente calendario: nei weekend a fine settimana alternati, dal sabato dalle 10:00 alle ore 20:00 della domenica sera;
nel corso di ciascuna settimana, il sig. potrà tenere con sé i figli minori tutti i giorni Controparte_1 dalle ore 17:30, prelevandoli dal domicilio materno e con obbligo di ricondurli, entro e non oltre le ore 21:30, presso la predetta abitazione della madre.
10) Il SI. potrà, previa comunicazione alla SI.ra ritirare Controparte_1 Pt_1 personalmente o far ritirare da persone di fiducia, i propri figli da scuola, ogni qualvolta lo riterrà necessario.
11) Durante le festività natalizie i minori trascorreranno le vacanze, alternativamente, dal 24 dicembre al 30 dicembre con la madre, e dal 31 dicembre al 05 gennaio con il padre, il 06 gennaio con la madre, fatti salvi eventuali diversi accordi, scambiando le settimane di festività l'anno successivo e concordando le stesse con congruo anticipo.
12) Nelle vacanze Pasquali i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa, fatti salvi eventuali diversi accordi tra i coniugi, sempre col criterio dell'alternanza, scambiando le festività l'anno successivo e concordando le stesse con congruo anticipo, così come i principali giorni di festa con ciascun genitore col criterio dell'alternanza.
13) Nel periodo delle vacanze estive i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori 10 giorni consecutivi, da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno per evitare eventuali sovrapposizioni, di modo che ciascun genitore potrà condurre liberamente in vacanza i figli, ove riterrà opportuno, salvo diverso accordo tra le parti.
14) Per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo.
15) Per il giorno del compleanno dei bambini, (a prescindere dal genitore collocatario in quel momento) le parti stabiliscono che entrambi i genitori potranno vedere i minori e , compatibilmente con le esigenze Per_1 Per_2 lavorative.
16) La residenza anagrafica dei minori sarà presso il domicilio materno che verrà comunicato al padre.
17) Le parti dichiarano di non aver nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsivoglia titolo, pretesa e/o ragione.
Pag. 3 di 4 18) Entrambi i genitori si impegnano, a far sì, che i minori frequentino, con regolarità, le attività scolastiche e parascolastiche.
19) Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
20) In caso di forza maggiore, malattia o in caso di legittimo impedimento che possa comportare una modifica del calendario di visita dei minori, le parti, in un'ottica di collaborazione reciproca, per quanto possibile e previo accordo tra loro, convengono che i minori possano essere collocati presso l'altro genitore.
21) In caso di assenza per imprescindibili ragioni lavorative del genitore collocatario, con congruo preavviso e previo accordo e disponibilità dell'altro genitore, i minori potranno essere collocati presso l'altra figura genitoriale o in caso di impedimento presso altra persona di estrema fiducia, previa comunicazione all'altro genitore.
22) Ogni spostamento del genitore collocatario con i minori fuori dalla Sardegna, avverrà con un congruo preavviso comunicato all'altro genitore, ed in caso di viaggio dei minori con uno dei genitori verso qualsiasi Paese europeo e/o extraeuropeo dovrà avvenire previo consenso dell'altro coniuge.
23) Le parti esprimono il proprio consenso per il rilascio e per il rinnovo del passaporto e degli altri documenti di identità e codice fiscale dei minori.
24) I coniugi esprimono il proprio consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.
25) L'autovettura tg. GD 667 AD intestata alla SI.ra , verrà assegnata Parte_1 al SI. , il quale si impegna a pagare le spese relative al Controparte_1 passaggio di proprietà liberando da qualsiasi responsabilità la SI.ra Pt_1
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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